Decreto cautelare 10 aprile 2020
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/08/2025, n. 15412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15412 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15412/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16151/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16151 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenza Munari, Marco Casellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Rovigo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto ministeriale prot. K10/-OMISSIS-, emesso il 2 settembre 2019 e notificato in data 3 ottobre 2019, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 19 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente o comunque derivato, ivi comprese, ove occorrer possa: “Comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241” , avente medesimo prot. e recante per oggetto “Procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 legge 5 febbraio 1992, n. 91” , trasmessa dal Ministero dell’Interno al ricorrente con raccomandata a/r datata 27.2.2018; “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7.8.1990 n, 241 e successive modifiche” , avente prot. n. 346/2015/Area IV, emessa dalla Prefettura di Rovigo in data 18 febbraio 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Rovigo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno prot. K10/-OMISSIS- del 2 settembre 2019, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 19 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- in data 3 ottobre 2011, deferimento all’A.G. dalla Polizia Municipale di Rovigo (informativa n. 22-11NRPL 154-11) per il reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) a seguito di sinistro stradale;
- in data 6 ottobre 2000, deferimento all’A.G. dal locale U.P.G. e S.P. per il reato di cui all’art. 624 c.p. (furto);
- in data 27 giugno 2012, provvedimento di revoca della patente di guida emesso dalla Motorizzazione Civile di Rovigo.
I richiamati elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza dandone comunicazione all’interessato con ministeriale del 27 febbraio 2018, resa ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riscontro della quale pervenivano osservazioni da parte del legale di fiducia dell’istante con cui si contestava il superamento del termine biennale per la conclusione del procedimento di cittadinanza nonché la risalenza dei fatti posti a sostegno del diniego impugnato.
Nello specifico, l’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992 , stante il superamento del termine biennale per la conclusione del procedimento di cittadinanza.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 91/1992, eccesso di potere per travisamento dei fatti , non avendo il ricorrente riportato condanne penali per i comportamenti contestatigli.
III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria , atteso che nessuna istruttoria pare essere stata condotta dalla P.A. in ordine al contesto sociale in cui vive l’odierno ricorrente né rispetto alla sua condizione lavorativa e familiare.
IV. Difetto e/o carenza di motivazione del provvedimento amministrativo anche ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e comunque manifesta illogicità nell’agire della pubblica amministrazione , non avendo l’Amministrazione spiegato le ragioni per cui i fatti contestati possano irrimediabilmente attentare alla sicurezza nazionale o collidere con gli interessi dei consociati.
V. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e sproporzionalità e comunque per manifesta ingiustizia del provvedimento impugnato , atteso che nessun indice concreto di inadeguatezza e/o di pericolosità sociale né, tantomeno, di capacità a delinquere sarebbe emerso dall’istruttoria procedimentale.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
Nel merito ricorso è infondato e va pertanto respinto alla luce dei sopra riportati elementi pregiudizievoli di carattere penale addebitati all’istante, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, in quanto destano particolare allarme sociale e disvalore rispetto ai valori ritenuti fondamentali per la Comunità quali il patrimonio e l’incolumità pubblica e privata.
Tali condotte, non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché per la maggior parte ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata nel 2015) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (vedasi, in particolare, il deferimento all’A.G. del 3 ottobre 2011 - informativa n. 22-11NRPL 154-11 per lesioni personali colpose a seguito di sinistro stradale ed il provvedimento di revoca della patente di guida emesso dalla Motorizzazione Civile di Rovigo in data 27 giugno 2012).
Quanto al contestato deferimento all’A.G. del 6 ottobre 2000 per il reato di cui all’art. 624 c.p. (furto), è sufficiente osservare che la giurisprudenza ha definitivamente chiarito che il mero decorso del tempo, anche ove superiore al decennio, non può condurre, di per sé, ad escludere la portata offensiva del fatto criminoso nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione che, nell’esercizio del suo potere valutativo circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale, può tener conto di un complesso di circostanze atte a dimostrare la suddetta integrazione.
Tale potere, infatti, si estende anche alla delibazione di comportamenti riprovevoli ancorché risalenti, ponendosi simile scrutinio su un piano differente ed autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini della responsabilità penale (Consiglio di Stato sez. III, 15.02.2019, n. 802).
In tale prospettiva, vale ricordare che il reato di furto in ragione del quale il ricorrente è stato deferito all’A.G. in data 6 ottobre 2000 è punito con pena edittale pari o superiore a 3 anni, tale da farlo rientrare tra quelli automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22, 8206/22, 8127/22, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis , di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valere l’osservazione di parte ricorrente in ordine al fatto che gli addebiti penali per i reati di furto e lesioni personali colpose devono considerarsi estinti, rispettivamente nel 2005 e nel 2017, per mancato esercizio dell’azione penale, rimanendo comunque indicativi di una personalità non incline al rispetto delle regole di convivenza civile, tale da giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana (da ultimo, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 13910/2022), anche in considerazione del fatto che, come noto, dal punto di vista penalistico la prescrizione non è accertativa dell’innocenza dell’imputato.
Le condotte contestate non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
In tale prospettiva, valga considerare che l’ulteriore addebito a carico del ricorrente, come desumibile dal provvedimento di revoca della patente di guida - di cui peraltro non si conoscono le specifiche ragioni, se non quelle addotte dall’interessato in termini di mero “incidente automobilistico” - integra comunque una fattispecie di particolare gravità, vertendosi in tema di atto definitivo che comporta la perdita di validità del documento di circolazione nei casi di guida con patente sospesa o per gravi violazioni del Codice della Strada, ovvero per: a) aver causato incidente stradale con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186/2bis C.d.S.); b) aver causato incidente stradale stato effetto di sostanze stupefacenti (art. 187/1bis C.d.S.); c) aver partecipato a una competizione in velocità non autorizzata o aver gareggiato in velocità in cui una o più persone siano state gravemente ferite o siano decedute (artt. 9 bis o 9 ter); d) aver causato un incidente mortale o con feriti molto gravi (art. 589bis e 590bis Codice Penale).
Non coglie da ultimo nel segno neppure la dedotta violazione del termine per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza, atteso che per l’istanza di cittadinanza di cui all’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l’adozione di un provvedimento negativo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza n. 9800/2013), trattandosi di termine di natura ordinatoria, che legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II - quater, sentenze n. 1171 del 2012; n. 4021 del 2012; n. 4369 del 2013).
Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotata di stabile occupazione, non sia socialmente pericolosa e sia integrata nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Queste, pertanto, costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti, per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce alla richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.