Art. 85.
Per la liquidazione dell'indennita' e della pensione, in tutti i casi previsti dai precedenti articoli da 82 a 84 si considera goduto lo stipendio percepito dagli insegnanti al 1° luglio 1924-II, o alla data di eventuale reingresso in servizio, qualora al 1° luglio 1924-II, non esercitassero il magistero, ridotto a cinque decimi per il periodo anteriore al 1° maggio 1919, e a otto decimi per il periodo dal 1° maggio 1919 al 30 giugno 1924-II.
Per la liquidazione dell'indennita' e della pensione, in tutti i casi previsti dai precedenti articoli da 82 a 84 si considera goduto lo stipendio percepito dagli insegnanti al 1° luglio 1924-II, o alla data di eventuale reingresso in servizio, qualora al 1° luglio 1924-II, non esercitassero il magistero, ridotto a cinque decimi per il periodo anteriore al 1° maggio 1919, e a otto decimi per il periodo dal 1° maggio 1919 al 30 giugno 1924-II.