CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TRIMONTI GIUSEPPE, Presidente
D'AGOSTINO MO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1167/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK07I301045/2025 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30.10.2025 la società a responsabilità limitata Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TFK07I301045/2025 anno di imposta 2022, emesso a seguito dell'avviso di accertamento n. TFK03I300977/2025 con cui l'Ufficio recuperava costi per operazioni inesistenti.
Si è costituita la parte convenuta AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato per i motivi di seguito indicati.
Come premesso dalla stessa ricorrente, l'avviso di accertamento sopra indicato non è mai stato impugnato, ma addirittura dilazionato.
La parte ricorrente ha dedotto di nulla dovere perché nell'anno accertato aveva chiuso in perdita e quindi, anche gli utili occulti non potevano modificare tale risultato e perché la presunzione di distribuzione degli utili ai soci sarebbe prevista solo per le società di persone e non per le società di capitali.
Deve ritenersi che la circostanza la società abbia o meno chiuso in perdita non è rilevante in quanto trattandosi di società a ristretta base azionaria che non ha impugnato l'avviso prodromico, non può in questa sede dolersi del recupero delle ritenute non effettuate sui dividendi di cui all'avviso n. TFK03I300977/2025.
I dividendi occulti rappresentano, infatti, utili societari distribuiti ai soci senza essere dichiarati al Fisco con la conseguente presunzione di distribuzione occulta ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione.
Questa presunzione come correttamente eccepito dalla parte resistente, comporta un doppio recupero fiscale: prima l'IRES sulla società per il reddito occultato, poi l'imposta sui dividendi in capo a ciascun socio.
Peraltro, è incontestato che la parte ricorrente è stata ammessa al pagamento reateizzato di quanto dovuto e che oggetto della presunzione di distribuzione tra soci sono gli utili non i ricavi perché la Ricorrente_1 srl è una società a ristretta base societaria per la quale si applica la presunzione di distribuzione degli utili .
Detta presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola, come correttamente eccepito dall'ADE,il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci.
Nei confronti del socio di una società a ristretta base azionaria trova applicazione l'art. 44 del TUIR, norma che disciplina i redditi di capitale, mentre se la partecipazione è detenuta in regime d'impresa il dividendo concorrerà alla formazione del reddito d'impresa, in forza di quanto disposto dagli artt. 48 e 59 dello stesso
TUIR.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate in ragione della peculiarità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TRIMONTI GIUSEPPE, Presidente
D'AGOSTINO MO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1167/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK07I301045/2025 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30.10.2025 la società a responsabilità limitata Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TFK07I301045/2025 anno di imposta 2022, emesso a seguito dell'avviso di accertamento n. TFK03I300977/2025 con cui l'Ufficio recuperava costi per operazioni inesistenti.
Si è costituita la parte convenuta AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato per i motivi di seguito indicati.
Come premesso dalla stessa ricorrente, l'avviso di accertamento sopra indicato non è mai stato impugnato, ma addirittura dilazionato.
La parte ricorrente ha dedotto di nulla dovere perché nell'anno accertato aveva chiuso in perdita e quindi, anche gli utili occulti non potevano modificare tale risultato e perché la presunzione di distribuzione degli utili ai soci sarebbe prevista solo per le società di persone e non per le società di capitali.
Deve ritenersi che la circostanza la società abbia o meno chiuso in perdita non è rilevante in quanto trattandosi di società a ristretta base azionaria che non ha impugnato l'avviso prodromico, non può in questa sede dolersi del recupero delle ritenute non effettuate sui dividendi di cui all'avviso n. TFK03I300977/2025.
I dividendi occulti rappresentano, infatti, utili societari distribuiti ai soci senza essere dichiarati al Fisco con la conseguente presunzione di distribuzione occulta ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione.
Questa presunzione come correttamente eccepito dalla parte resistente, comporta un doppio recupero fiscale: prima l'IRES sulla società per il reddito occultato, poi l'imposta sui dividendi in capo a ciascun socio.
Peraltro, è incontestato che la parte ricorrente è stata ammessa al pagamento reateizzato di quanto dovuto e che oggetto della presunzione di distribuzione tra soci sono gli utili non i ricavi perché la Ricorrente_1 srl è una società a ristretta base societaria per la quale si applica la presunzione di distribuzione degli utili .
Detta presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola, come correttamente eccepito dall'ADE,il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci.
Nei confronti del socio di una società a ristretta base azionaria trova applicazione l'art. 44 del TUIR, norma che disciplina i redditi di capitale, mentre se la partecipazione è detenuta in regime d'impresa il dividendo concorrerà alla formazione del reddito d'impresa, in forza di quanto disposto dagli artt. 48 e 59 dello stesso
TUIR.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate in ragione della peculiarità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e compensa le spese.