Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 169
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza di debito d'imposta per chiusura in perdita

    La circostanza che la società abbia chiuso in perdita non è rilevante, poiché trattandosi di società a ristretta base azionaria che non ha impugnato l'avviso prodromico, non può dolersi del recupero delle ritenute non effettuate sui dividendi. I dividendi occulti rappresentano utili societari distribuiti ai soci senza essere dichiarati al Fisco, con conseguente presunzione di distribuzione occulta ai soci in proporzione alle quote di partecipazione. Questa presunzione comporta un doppio recupero fiscale: prima l'IRES sulla società per il reddito occultato, poi l'imposta sui dividendi in capo a ciascun socio. La ristrettezza della base sociale e il vincolo di solidarietà e reciproco controllo dei soci sono fatti noti che giustificano la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, senza violare il divieto di presunzione di secondo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 169
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 169
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo