Articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 177
Articolo 2Articolo 4
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15 marzo 1992
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1 gennaio 1999
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1 gennaio 2002
Art. 3. 1. Il prezzo di cui all'articolo 2 e' determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie ((, non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione)) .
2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, e' ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del luogo ove e' sita l'area, il quale provvedera' all'accertamento mediante consulenza tecnica.
3. L'imposta di registro e' stabilita nella misura fissa di L.
100.000.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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