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15 marzo 1992
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1 gennaio 1999
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1 gennaio 2002
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Art. 3. 1. Il prezzo di cui all'articolo 2 e' determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie ((, non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione)) .
2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, e' ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del luogo ove e' sita l'area, il quale provvedera' all'accertamento mediante consulenza tecnica.
3. L'imposta di registro e' stabilita nella misura fissa di L.
100.000.
2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, e' ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del luogo ove e' sita l'area, il quale provvedera' all'accertamento mediante consulenza tecnica.
3. L'imposta di registro e' stabilita nella misura fissa di L.
100.000.
Commentario • 1
- 1. Finanziaria 2002 - Titolo III - Capi II e IIIAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 ottobre 2001 · 0.64190346
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 19/12/2003, n. 362Provvedimento: […] 1.2. - Dal suo canto la Regione Basilicata, con il ricorso n. 20, ha impugnato i commi 16 e 17 dell'art. 27 della legge n. 448 del 2001, che modificano - rispettivamente - l'art. 3, comma 1, della legge n. 177 del 1992, ricordata al paragrafo precedente, in tema di determinazione del prezzo di cessione delle aree demaniali, e le lettere a) , b) e c) del comma 2 dell'art. 42 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in tema di misura delle sanzioni pecuniarie determinate dalle Regioni per il ritardato o mancato pagamento dei contributi di costruzione.Leggi di più...
- aree demaniali statali·
- ricorso della regione basilicata·
- trasferimento ai comuni per successiva cessione ai privati·
- misura delle sanzioni pecuniarie per il ritardato o mancato pagamento dei contributi di costruzione·
- cessazione della materia del contendere.·
- natura di principio fondamentale della disciplina censurata·
- non fondatezza della questione.·
- censura generica e apodittica·
- manifesta inammissibilità della questione.·
- lamentata lesione della potestà legislativa regionale in materia edilizia·
- ricorsi delle regioni marche, toscana, campania ed emilia-romagna·
- lamentata lesione della potestà legislativa regionale, esclusiva e concorrente·
- abrogazione della norma che rende applicabile la disciplina nel territorio della regione·
- asserita irragionevolezza