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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1664/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6741/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822109872117890141 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 26.07.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, ZA Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il Comune di Catania e
contro
Municipia spa, esponendo che in data 16.05.2024, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di un preavviso di fermo amministrativo del 2024 con numeri finali 0141, per un totale di € 1.256,49 in relazione a due documenti pregressi ivi indicati il primo n. 15310 asserit. notif. In data 25.03.2021, ed il secondo del
2022 con numeri finali 802787, del quale non veniva specificata alcuna data di notifica;
per Tasi anno 2015, dovuta al Comune di Catania.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo la omessa previa notifica degli atti presupposti e la conseguente decadenza.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Municipia spa si costituiva in giudizio;
depositava documentazione attinente le relate di notifica degli atti presupposti;
chiedeva il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente depositava note di replica.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
All'udienza del 22.11.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Per gli avvisi di accertamento in oggetto non è stata prodotta in atti una regolare relata di notifica.
Ed infatti, da un esame della documentazione allegata da Municipia spa, emerge che la notifica relativa all'avviso n. 15310 301220 del 2021, non è valida poiché non è stata depositata la prova dell'invio della raccomandata circa la comunicazione di deposito e affissione alla destinataria;
raccomandata quest'ultima necessaria ai fini della validità della notifica, così come previsto dall'art. 140 cpc.
Inoltre nessuna prova di notifica è stata documentata circa il secondo atto richiamato nel preavviso impugnato, ovvero il n. 202203821471131933802787.
E' conseguentemente fondato il motivo concernente l'omessa notifica di tali atti presupposti, come pure il motivo di impugnazione concernente la decadenza.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico in accoglimento del ricorso, annulla il preavviso di fermo amministrativo impugnato;
condanna il Comune di Catania e Municipia spa in solido al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate nella somma di € 250,00 oltre Iva, Cassa, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr.Pasquale Nigro
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6741/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822109872117890141 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 26.07.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, ZA Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il Comune di Catania e
contro
Municipia spa, esponendo che in data 16.05.2024, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di un preavviso di fermo amministrativo del 2024 con numeri finali 0141, per un totale di € 1.256,49 in relazione a due documenti pregressi ivi indicati il primo n. 15310 asserit. notif. In data 25.03.2021, ed il secondo del
2022 con numeri finali 802787, del quale non veniva specificata alcuna data di notifica;
per Tasi anno 2015, dovuta al Comune di Catania.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo la omessa previa notifica degli atti presupposti e la conseguente decadenza.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Municipia spa si costituiva in giudizio;
depositava documentazione attinente le relate di notifica degli atti presupposti;
chiedeva il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente depositava note di replica.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
All'udienza del 22.11.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Per gli avvisi di accertamento in oggetto non è stata prodotta in atti una regolare relata di notifica.
Ed infatti, da un esame della documentazione allegata da Municipia spa, emerge che la notifica relativa all'avviso n. 15310 301220 del 2021, non è valida poiché non è stata depositata la prova dell'invio della raccomandata circa la comunicazione di deposito e affissione alla destinataria;
raccomandata quest'ultima necessaria ai fini della validità della notifica, così come previsto dall'art. 140 cpc.
Inoltre nessuna prova di notifica è stata documentata circa il secondo atto richiamato nel preavviso impugnato, ovvero il n. 202203821471131933802787.
E' conseguentemente fondato il motivo concernente l'omessa notifica di tali atti presupposti, come pure il motivo di impugnazione concernente la decadenza.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico in accoglimento del ricorso, annulla il preavviso di fermo amministrativo impugnato;
condanna il Comune di Catania e Municipia spa in solido al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate nella somma di € 250,00 oltre Iva, Cassa, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr.Pasquale Nigro