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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/12/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n.489/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Simona GEROLA , alla pubblica udienza del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Monti
C O N T R O
L' Controparte_1 rappresentato e difeso dai funzionari Dott. Giovanni Pugliese e Dott.ssa Cinzia Tria.
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI
Voglia il Tribunale di Mantova Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, e previa in particolare la sospensione delle ordinanze ingiunzione n. 175 e 176
2025 oggetto di impugnazione,
In via principale: per tutte le causali dedotte in premesse, annullare, dichiarare nulle e/o infondate le ordinanze ingiunzione oggetto di impugnazione n. 175 e 176 del 2025 emesse dall' di Mantova-Cremona-Sede di Mantova come in atti e Controparte_1 dichiarare comunque estinta, in ogni miglior modo e come meglio ritenuto, la pretesa sanzionatoria ricollegabile al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022-204587 del
19/12/2022, dando ogni connesso provvedimento del caso e di legge;
In via subordinata: accertata la violazione da parte dell' di Mantova- Controparte_1
Cremona-Sede di Mantova delle disposizioni per come dedotte in parte motiva, laddove non sia ritenuto che tali violazioni siano tali da rendere nulle od annullare tout court le ordinanze ingiunzione n. 175 e 176/2025, disporre comunque la rimessione in termini delle parti esponenti affinchè possano eseguire il pagamento in misura ridotta degli importi per come pag. 1 dedotti nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022-204587 del 19/12/2022, dando ogni connesso provvedimento del caso e di legge. In ogni caso: con vittoria di spese, oltre al rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge.
PER IL CONVENUTO
- Rigettare il ricorso di controparte in quanto privo di fondamento;
- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la , Parte_1 Parte_2
e proponevano opposizione avverso le ordinanze Parte_3 Parte_2 ingiunzioni n. 175 e n. 176 del 30.05.2025 aventi ad oggetto l'intimazione di pagamento della somma di € 3.622,82 a titolo di sanzioni amministrative
Il procuratore degli opponenti in punto di fatto rilevava che la è Parte_4 una società familiare, composta dal padre e dal figlio alla quale formalmente Pt_3 Parte_1 partecipa anche la madre che svolge attività di commercio all'ingrosso Parte_2 di bestiame, mediante l'opera del padre e del figlio con l'ausilio di alcuni dipendenti;
che sabato
3/12/2022, il Sig. doveva recarsi presso la stalla della ditta SZ in Gonzaga (MN), Parte_3
Str. Roncobonoldo n. 17, per scaricare alcuni vitelli e , la sera antecedente , mentre stava rincasando, ha incontrato il Sig. , conosciuto fin da ragazzo in quanto vicino Persona_1 di casa e lo ha invitato ad accompagnarlo la mattina seguente a Gonzaga;
che il Sig. , Per_1
a quel tempo regolarmente occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la impresa Eco Servizi Snc di OL ZI , non avendo impegni per quella mattina, accettava di buon grado l'invito del Sig. che una volta giunti in Gonzaga il Sig. Parte_3
Notari ha iniziato le operazioni di scarico che si sono protratte per qualche tempo, tanto che il
Sig. non sapendo cosa fare, in via autonoma riteneva di dare una mano;
che nel frattempo Per_1 sopraggiungevano agenti del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova i quali ritenevano che il Sig. fosse "occupato" nello scarico del bestiame e quindi contestavano Per_1 immediatamente al solo Sig. tale circostanza;
che poco dopo, i Carabinieri di Parte_3
Langhirano, convocavano in caserma il Sig. ovviamente all'oscuro di tutto, al quale Parte_1 notificavano il provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale;
che la Parte_1 pertanto si attivava immediatamente e, nella consapevolezza della leggerezza imputabile in via esclusiva al padre che aveva accettato l'aiuto del Sig. , non riteneva di formulare Pt_3 Per_1 contestazioni al verbale e non potendo permettersi di sospendere l'attività commerciale che costituiva il sostentamento per le famiglie, provvedeva alla immediata assunzione del Sig. Per_1 ed al deposito della istanza di revoca del provvedimento di sospensione che veniva effettivamente pag. 2 revocata;
che nel gennaio del 2023, l' di Mantova provvedeva Controparte_1
a notificare, ben sei volte il medesimo "verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022-
204587 PCON1 del 19/12/2022" laddove, con espressioni del tutto fumose ed ambigue veniva formulata una non chiara contestazione ed intimato (anche alla coobbligata in solido ) Parte_1 il pagamento della somma complessiva in misura ridotta di € 1.800,00, pena la prosecuzione del procedimento sanzionatorio;
che la Notari provvedeva così in conformità, pagando la sanzione irrogata al Notari di € 1.800,00 come da F24 qui allegato, intendendo dal contesto del Pt_3 verbale che si trattasse della sanzione "complessiva" ; che in data 30/5/2025 sono state notificate alla società le ordinanze oggetto della odierna impugnazione, con le quali l' , nonostante CP_1 le risultanze dell'accesso, ha ritenuto di ingiungere anche al socio ed alla socia Parte_3
(nonché alla società in solido), il pagamento delle somme di € 3.622,82 per la Parte_2 ordinanza n. 175 ed € 3.622,82 per la ordinanza n. 176 e ciò sulla base del verbale unico di cui sopra
Tanto premesso contestava la legittimità delle ordinanze ingiunzioni opposte con ampie e articolate argomentazioni
Eccepiva in particolare l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito in data 30.01.2023 nonché la scarsa chiarezza e trasparenza dei verbali connotati da elementi di ambiguità lessicale ed opacità espositiva tali da non consentire agli effettivi destinatari di rendersi conto della apparente irrogazione di tre distinte e diverse sanzioni a ciascuno degli amministratori”
Rilevava che la condotta sanzionata è riferibile non a tutti i soci bensì al solo in Parte_3 quanto si è in presenza di un evento episodico, ricollegabile in via esclusiva alla iniziativa autonoma del Sig. e rispetto alla quale gli altri soci sono rimasti del tutto estranei;
Parte_3 che non è configurabile nemmeno in tesi una sorta di addotta culpa in vigilando da parte degli altri due soci che in alcun modo hanno fornito un contributo alla causazione dell'illecito.
Aggiungeva che costituisce parimenti ius receptum il principio per il quale la Pubblica
Amministrazione debba rapportarsi con i cittadini mediante atti dotati di chiarezza espressiva e con lealtà comportamentale mentre tanto il verbale unico di accertamento quanto le ordinanze recano una motivazione gravemente insufficiente e contraddittoria
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe Con Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso. Con Il funzionario dell' premetteva che non vi è contestazione in ordine alla irregolare occupazione come del resto attestato dalla successiva formale assunzione del lavoratore, dalla conseguente revoca della sospensione e dal successivo pagamento di uno dei verbali sanzionatori pag. 3 Circa l'eccepita ingiustificata moltiplicazione delle contestazioni, rilevava che essa non è da ricondurre ad un comportamento vessatorio dell'amministrazione, bensì alla circostanza di fatto di trovarsi innanzi ad una società in nome collettivo, nella quale vengono attribuite le medesime prerogative a tutti i soci amministratori come da visura camerale prodotta e che , trattandosi di comportamento omissivo ( mancata assunzione del sig. ) esso , in ossequio ad un Per_1 consolidato orientamento giurisprudenziale , deve ascriversi a tutti i soci amministratori non esistendo, in questa circostanza, un patto limitativo della responsabilità opponibile ai terzi.
Aggiungeva che non può non ravvisarsi una sorta di culpa in vigilando in capo a ciascuno dei soci amministratori anche perché il sig. aveva reclutato il sig. per lo svolgimento Parte_3 Per_1 di un'attività lavorativa – lo scarico di bestiame – strettamente inerente all'oggetto sociale della
”. Parte_1
Invocava la sentenza n° 25/2022 del Tribunale di Mantova e contestava anche la sussistenza dei vizi formali del verbale di accertamento denunciati dai ricorrenti
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione
La causa , istruita sulla documentazione prodotta dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento
Non vi contestazione nel merito della violazione e pertanto occorre valutare solo a quali soggetti essa e' imputabile .
Asserisce il procuratore della parte ricorrente che avendo la società opponente corrisposto le somme a tacitazione della irrogata sanzione amministrativa il suddetto pagamento avrebbe estinto il procedimento anche nei confronti dei due soci opponenti .
L'argomentazione non coglie nel segno in quanto dalla visura in atti (all.10 di parte convenuta ) emerge che sia e icoprono la carica di amministratori Parte_2 Parte_3 della società e rivestono ( unitamente a , nonché la carica di legali rappresentanti Parte_1 della con la conseguenza che essi devono ritenersi Parte_1 entrambi responsabili per le sanzioni ad essi addebitate
Conseguentemente, il pagamento effettuato dalla società in qualità di obbligata solidale non può dirsi abbia estinto l'obbligazione pecuniaria di tutti i soci , bensì di uno solo di essi
La Suprema Corte ha stabilito che, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate (così, tra le tante, Cass. n. 11643/2010); si è altresì precisato,
pag. 4 peraltro, che, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (Cass. 30766/18, Cass.
26238/11 e Cass. 24373/2021).
In particolare, secondo giurisprudenza costante, il principio per cui la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e, quindi, della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 L. n. 689 del 1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa.
Se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade su chi materialmente l'ha posta in essere, salvo, naturalmente, l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione.
Qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente o la mancata comunicazione dell'assunzione del predetto , rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti) (in tal senso: Cass. 21.8.1996 n. 7692; Cass., n.
12459/1998).
Nessuna prova è stata data dagli opponenti in questo senso , né vi è stata offerta di prova con la conseguenza che tutti i legali rappresentanti nonché amministratori sono da ritenersi autori della violazione e, per cio' solo , sanzionabili
Basta leggere il ricorso per avvedersi che nessuna delle circostanze capitolate assume una qualche rilevanza ai fini di esimere da responsabilità e Parte_2 Parte_3
Non resta che rigettare l'opposizione
Tuttavia la peculiarità della vertenza , della situazione concreta all'esame di questo giudicante , nonché la effettiva scarsa chiarezza del verbale di accertamento suggeriscono di compensare fra le parti le spese di lite
P.Q.M.
pag. 5 definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_2
, e vverso le ordinanze ingiunzioni n. 175 e n. 176 del Parte_3 Parte_2
30.05.2025; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite
Cosi' deciso in Mantova , il 2.12.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Simona GEROLA , alla pubblica udienza del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Monti
C O N T R O
L' Controparte_1 rappresentato e difeso dai funzionari Dott. Giovanni Pugliese e Dott.ssa Cinzia Tria.
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI
Voglia il Tribunale di Mantova Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, e previa in particolare la sospensione delle ordinanze ingiunzione n. 175 e 176
2025 oggetto di impugnazione,
In via principale: per tutte le causali dedotte in premesse, annullare, dichiarare nulle e/o infondate le ordinanze ingiunzione oggetto di impugnazione n. 175 e 176 del 2025 emesse dall' di Mantova-Cremona-Sede di Mantova come in atti e Controparte_1 dichiarare comunque estinta, in ogni miglior modo e come meglio ritenuto, la pretesa sanzionatoria ricollegabile al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022-204587 del
19/12/2022, dando ogni connesso provvedimento del caso e di legge;
In via subordinata: accertata la violazione da parte dell' di Mantova- Controparte_1
Cremona-Sede di Mantova delle disposizioni per come dedotte in parte motiva, laddove non sia ritenuto che tali violazioni siano tali da rendere nulle od annullare tout court le ordinanze ingiunzione n. 175 e 176/2025, disporre comunque la rimessione in termini delle parti esponenti affinchè possano eseguire il pagamento in misura ridotta degli importi per come pag. 1 dedotti nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022-204587 del 19/12/2022, dando ogni connesso provvedimento del caso e di legge. In ogni caso: con vittoria di spese, oltre al rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge.
PER IL CONVENUTO
- Rigettare il ricorso di controparte in quanto privo di fondamento;
- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la , Parte_1 Parte_2
e proponevano opposizione avverso le ordinanze Parte_3 Parte_2 ingiunzioni n. 175 e n. 176 del 30.05.2025 aventi ad oggetto l'intimazione di pagamento della somma di € 3.622,82 a titolo di sanzioni amministrative
Il procuratore degli opponenti in punto di fatto rilevava che la è Parte_4 una società familiare, composta dal padre e dal figlio alla quale formalmente Pt_3 Parte_1 partecipa anche la madre che svolge attività di commercio all'ingrosso Parte_2 di bestiame, mediante l'opera del padre e del figlio con l'ausilio di alcuni dipendenti;
che sabato
3/12/2022, il Sig. doveva recarsi presso la stalla della ditta SZ in Gonzaga (MN), Parte_3
Str. Roncobonoldo n. 17, per scaricare alcuni vitelli e , la sera antecedente , mentre stava rincasando, ha incontrato il Sig. , conosciuto fin da ragazzo in quanto vicino Persona_1 di casa e lo ha invitato ad accompagnarlo la mattina seguente a Gonzaga;
che il Sig. , Per_1
a quel tempo regolarmente occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la impresa Eco Servizi Snc di OL ZI , non avendo impegni per quella mattina, accettava di buon grado l'invito del Sig. che una volta giunti in Gonzaga il Sig. Parte_3
Notari ha iniziato le operazioni di scarico che si sono protratte per qualche tempo, tanto che il
Sig. non sapendo cosa fare, in via autonoma riteneva di dare una mano;
che nel frattempo Per_1 sopraggiungevano agenti del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova i quali ritenevano che il Sig. fosse "occupato" nello scarico del bestiame e quindi contestavano Per_1 immediatamente al solo Sig. tale circostanza;
che poco dopo, i Carabinieri di Parte_3
Langhirano, convocavano in caserma il Sig. ovviamente all'oscuro di tutto, al quale Parte_1 notificavano il provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale;
che la Parte_1 pertanto si attivava immediatamente e, nella consapevolezza della leggerezza imputabile in via esclusiva al padre che aveva accettato l'aiuto del Sig. , non riteneva di formulare Pt_3 Per_1 contestazioni al verbale e non potendo permettersi di sospendere l'attività commerciale che costituiva il sostentamento per le famiglie, provvedeva alla immediata assunzione del Sig. Per_1 ed al deposito della istanza di revoca del provvedimento di sospensione che veniva effettivamente pag. 2 revocata;
che nel gennaio del 2023, l' di Mantova provvedeva Controparte_1
a notificare, ben sei volte il medesimo "verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022-
204587 PCON1 del 19/12/2022" laddove, con espressioni del tutto fumose ed ambigue veniva formulata una non chiara contestazione ed intimato (anche alla coobbligata in solido ) Parte_1 il pagamento della somma complessiva in misura ridotta di € 1.800,00, pena la prosecuzione del procedimento sanzionatorio;
che la Notari provvedeva così in conformità, pagando la sanzione irrogata al Notari di € 1.800,00 come da F24 qui allegato, intendendo dal contesto del Pt_3 verbale che si trattasse della sanzione "complessiva" ; che in data 30/5/2025 sono state notificate alla società le ordinanze oggetto della odierna impugnazione, con le quali l' , nonostante CP_1 le risultanze dell'accesso, ha ritenuto di ingiungere anche al socio ed alla socia Parte_3
(nonché alla società in solido), il pagamento delle somme di € 3.622,82 per la Parte_2 ordinanza n. 175 ed € 3.622,82 per la ordinanza n. 176 e ciò sulla base del verbale unico di cui sopra
Tanto premesso contestava la legittimità delle ordinanze ingiunzioni opposte con ampie e articolate argomentazioni
Eccepiva in particolare l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito in data 30.01.2023 nonché la scarsa chiarezza e trasparenza dei verbali connotati da elementi di ambiguità lessicale ed opacità espositiva tali da non consentire agli effettivi destinatari di rendersi conto della apparente irrogazione di tre distinte e diverse sanzioni a ciascuno degli amministratori”
Rilevava che la condotta sanzionata è riferibile non a tutti i soci bensì al solo in Parte_3 quanto si è in presenza di un evento episodico, ricollegabile in via esclusiva alla iniziativa autonoma del Sig. e rispetto alla quale gli altri soci sono rimasti del tutto estranei;
Parte_3 che non è configurabile nemmeno in tesi una sorta di addotta culpa in vigilando da parte degli altri due soci che in alcun modo hanno fornito un contributo alla causazione dell'illecito.
Aggiungeva che costituisce parimenti ius receptum il principio per il quale la Pubblica
Amministrazione debba rapportarsi con i cittadini mediante atti dotati di chiarezza espressiva e con lealtà comportamentale mentre tanto il verbale unico di accertamento quanto le ordinanze recano una motivazione gravemente insufficiente e contraddittoria
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe Con Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso. Con Il funzionario dell' premetteva che non vi è contestazione in ordine alla irregolare occupazione come del resto attestato dalla successiva formale assunzione del lavoratore, dalla conseguente revoca della sospensione e dal successivo pagamento di uno dei verbali sanzionatori pag. 3 Circa l'eccepita ingiustificata moltiplicazione delle contestazioni, rilevava che essa non è da ricondurre ad un comportamento vessatorio dell'amministrazione, bensì alla circostanza di fatto di trovarsi innanzi ad una società in nome collettivo, nella quale vengono attribuite le medesime prerogative a tutti i soci amministratori come da visura camerale prodotta e che , trattandosi di comportamento omissivo ( mancata assunzione del sig. ) esso , in ossequio ad un Per_1 consolidato orientamento giurisprudenziale , deve ascriversi a tutti i soci amministratori non esistendo, in questa circostanza, un patto limitativo della responsabilità opponibile ai terzi.
Aggiungeva che non può non ravvisarsi una sorta di culpa in vigilando in capo a ciascuno dei soci amministratori anche perché il sig. aveva reclutato il sig. per lo svolgimento Parte_3 Per_1 di un'attività lavorativa – lo scarico di bestiame – strettamente inerente all'oggetto sociale della
”. Parte_1
Invocava la sentenza n° 25/2022 del Tribunale di Mantova e contestava anche la sussistenza dei vizi formali del verbale di accertamento denunciati dai ricorrenti
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione
La causa , istruita sulla documentazione prodotta dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento
Non vi contestazione nel merito della violazione e pertanto occorre valutare solo a quali soggetti essa e' imputabile .
Asserisce il procuratore della parte ricorrente che avendo la società opponente corrisposto le somme a tacitazione della irrogata sanzione amministrativa il suddetto pagamento avrebbe estinto il procedimento anche nei confronti dei due soci opponenti .
L'argomentazione non coglie nel segno in quanto dalla visura in atti (all.10 di parte convenuta ) emerge che sia e icoprono la carica di amministratori Parte_2 Parte_3 della società e rivestono ( unitamente a , nonché la carica di legali rappresentanti Parte_1 della con la conseguenza che essi devono ritenersi Parte_1 entrambi responsabili per le sanzioni ad essi addebitate
Conseguentemente, il pagamento effettuato dalla società in qualità di obbligata solidale non può dirsi abbia estinto l'obbligazione pecuniaria di tutti i soci , bensì di uno solo di essi
La Suprema Corte ha stabilito che, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate (così, tra le tante, Cass. n. 11643/2010); si è altresì precisato,
pag. 4 peraltro, che, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (Cass. 30766/18, Cass.
26238/11 e Cass. 24373/2021).
In particolare, secondo giurisprudenza costante, il principio per cui la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e, quindi, della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 L. n. 689 del 1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa.
Se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade su chi materialmente l'ha posta in essere, salvo, naturalmente, l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione.
Qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente o la mancata comunicazione dell'assunzione del predetto , rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti) (in tal senso: Cass. 21.8.1996 n. 7692; Cass., n.
12459/1998).
Nessuna prova è stata data dagli opponenti in questo senso , né vi è stata offerta di prova con la conseguenza che tutti i legali rappresentanti nonché amministratori sono da ritenersi autori della violazione e, per cio' solo , sanzionabili
Basta leggere il ricorso per avvedersi che nessuna delle circostanze capitolate assume una qualche rilevanza ai fini di esimere da responsabilità e Parte_2 Parte_3
Non resta che rigettare l'opposizione
Tuttavia la peculiarità della vertenza , della situazione concreta all'esame di questo giudicante , nonché la effettiva scarsa chiarezza del verbale di accertamento suggeriscono di compensare fra le parti le spese di lite
P.Q.M.
pag. 5 definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_2
, e vverso le ordinanze ingiunzioni n. 175 e n. 176 del Parte_3 Parte_2
30.05.2025; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite
Cosi' deciso in Mantova , il 2.12.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
pag. 6