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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/11/2025, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA RI, nella causa iscritta al N. 7734/2025 R.G..L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv. GIUGNO ALESSIA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di inabilità civile e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 14/02/2024, data della visita di revisione, mentre dichiara che in atto non sussistono i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/05/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità civile, indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa, senza istruzione, ritenendo sufficiente la vasta documentazione medica e le relazioni di consulenza in atti, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione di nessuna delle prestazioni richieste, essendo invalida nella misura del 86%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Linfoma a grandi cellule B, trattato con cicli di chemioterapia (R CHOP per 6 cicli terminati a Giugno 2023), in atto in remissione clinica ed in follow up (cod. 9319)”.
Malattia di Parkinson, a modesta incidenza funzionale (cod. 7348). Diabete mellito di tipo
2, in assenza di complicanze micro-macroangiopatiche (patologia non codificata). Artrosi, a discreta incidenza funzionale, a carico del rachide lombosacrale (patologia non codificata).
Ipertensione arteriosa in assenza di complicazioni (patologia non codificata). Vasculopatia cerebrale cronica, senza significative ripercussioni funzionali (patologia non codificata). Singola crisi epilettica (nel Gennaio 2024) di natura da determinare (patologia non codificata)”.
Va sostanzialmente condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., sia pure con alcuna precisazioni in relazione a quanto emerge dalla documentazione clinica e dalla stessa visita di revisione della Commissione, mentre non può in ogni caso condividersi la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“Se ora prendiamo in esame, le tabelle di cui al D.M. del 05.02.92, vediamo che, per i linfomi linfoblastici (non Hodgkin) (cod. 9319) viene attribuita, una percentuale d'incidenza sulla capacità lavorativa, pari al 60%.
Tenendo presente tale parametro, pertanto sarà proprio del 60%, la percentuale di riduzione della capacità lavorativa che attribuiremo, per il linfoma a grandi cellule B, trattato con cicli di chemioterapia (R CHOP per 6 cicli terminati a Giugno 2023), in atto in remissione clinica ed in follow up, da cui è affetta la periziata.
Proseguendo nella valutazione medico-legale, dobbiamo inoltre tenere presente che, sempre nelle tabelle di cui al D.M. del 05.02.92, per una sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica (cod. 7348) viene attribuita, una percentuale d'incidenza sulla capacità lavorativa, compresa tra il 41% ed il 50%.
Tenendo presente tale parametro, pertanto attribuiremo, per la malattia di Parkinson a modesta incidenza funzionale, da cui è affetta la periziata, una percentuale di riduzione della capacità lavorativa della suddetta, nella misura del 41%. Ancora, dobbiamo considerare che, nelle tabelle di cui al D.M. del 05.02.92, per una diabete mellito di tipo 1 o 2, con complicanze micro-macroangiopatiche (cod. 9309) viene attribuita, una percentuale d'incidenza sulla capacità lavorativa, compresa tra il 41% ed il 50%.
Tenendo presente tale parametro, pertanto nel caso della periziata, che è affetta da un diabete mellito di tipo 2, in assenza di complicanze micro-macroangiopatiche, comparativamente attribuiremo, una percentuale di riduzione della capacità lavorativa della suddetta, nella misura del 20%.
Inoltre, dobbiamo considerare che, nelle tabelle di cui al D.M. del 05.02.92, per un'anchilosi
(cioè la completa perdita di funzionalità) di rachide lombare (cod. 7010) viene attribuita, una percentuale d'incidenza sulla capacità lavorativa, tra il 31% ed il 40%.
Tenendo presente tale parametro, pertanto nel caso della periziata, che è affetta da un'artrosi,
a discreta incidenza funzionale (limitazione funzionale quindi, molto meno grave rispetto all'anchilosi), a carico del rachide lombosacrale, comparativamente attribuiremo, una percentuale di riduzione della capacità lavorativa della suddetta, nella misura del 15%.
Per quanto riguarda invece, l'ipertensione arteriosa, dobbiamo considerare che, la suddetta patologia, non è espressamente compresa nelle tabelle di cui al D.M. del 05.02.92 mentre, nelle stesse tabelle sono invece comprese, le miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve in I classe N.Y.H.A. (classe funzionale nella quale, i soggetti affetti da una patologia cardiaca, non presentano una limitazione della loro attività fisica ordinaria (cod. 6441) per le quali viene attribuita, una percentuale d'incidenza sulla capacità lavorativa, compresa tra il
21% ed il 30%.
Tenendo presente tale parametro e, considerando che, l'ipertensione arteriosa, è comunque una patologia che interessa l'apparato cardiovascolare, comparativamente attribuiremo, per
l'ipertensione arteriosa in assenza di complicazioni, da cui è affetta la periziata, una percentuale di riduzione della capacità lavorativa della suddetta, nella misura del 15%.
Infine, dobbiamo considerare che, le altre patologie da cui è affetta la periziata indicate in diagnosi e, cioè, la vasculopatia cerebrale cronica senza significative ripercussioni funzionali (in occasione della visita medico-legale effettuata in data 05.09.24, il sottoscritto non ha riscontrato la presenza, nella suddetta, di deficit cognitivi, o di alterazioni della forma o del contenuto del pensiero) e la singola crisi epilettica (nel Gennaio 2024) di natura da determinare, non rappresentano delle patologie di tale entità da ridurre, in maniera significativa, la capacità lavorativa della ricorrente.
Tenendo presente pertanto, come riferimento, la formula a scalare del Balthazard attribuiremo, per tutte le patologie da cui è affetta la periziata considerate complessivamente, una percentuale di riduzione della capacità lavorativa della suddetta, nella misura dell'86%.”.
Osserva il Tribunale che, pur potendosi condividere sostanzialmente la valutazione del linfoma e del Morbo di Parkinson, le altre patologie risultano scorrettamente valutate sulla base delle Tabelle di legge, come detto, atteso che è necessario valutare una percentuale invalidante all'interno del range assegnato dal codice tabellare applicato per analogia.
Anzitutto, non può non rilevarsi che la ricorrente è affetta da vasculopatia cerebrale, come affermato dal C.T.U., ha subito un ictus e ha un diabete insulinodipendente, sicché non risulta possibile affermare che il diabete da cui è affetta la ricorrente non sia una malattia tabellata, atteso che esso emerge avere complicanze micro o macroangipatiche (costituite appunto da possibilità di ictus, vasculopatia ecc.), ed è un diabete insulinodipendente, con la conseguenza che esso rientra almeno nel cod. 9309 che prevede una percentuale invalidante dal 41 al 50%, dovendosi attribuire il 50%.
Ugualmente deve dirsi in relazione alle altre patologie valutate dal C.T.U. per analogia, e, pertanto, come minimo, l'artrosi dovrà essere valutata al 31% e l'ipertensione arteriosa al 21%, non potendosi neppure condividere che le altre patologie non possano e debbano essere valutate per analogia in relazione alla loro incidenza funzionale.
Va osservato, infatti, che la vasculopatia cerebrale cronica e l'epilessia, in trattamento farmacologico, anche se valutate complessivamente nella misura del
10%, in analogia cod. 2005, vanno aggiunte con la formula salomonica al Morbo di Parkinson, che colpisce lo stesso apparato e che va valutato nel 50%, ottenendo una complessiva percentuale invalidante del 58%.
Applicando anche solo la formula a scalare alle predette percentuali di invalidità (60%, 58%, 50%, 31% e 21%) si ottiene un'invalidità complessiva nella misura del 95%, cui vanno certamente aggiunti 5 punti in relazione all'inabilità specifica che le patologie comportano per la ricorrente, in età di lavoro, incidendo in modo specifico sulla sua capacità lavorativa.
La ricorrente, va, quindi considerata inabile nella misura del 100%, con la conseguenza che sussiste in requisito sanitario per la chiesta pensione di inabilità.
Deve, ora, valutarsi se le patologie abbiano prodotto nella ricorrente un difetto di autonomia tale da costituire requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, ciò che il CTU ha valutato solo in relazione a questi ultimi.
Osserva il Tribunale che la ricorrente, come emerge dagli atti, dalla documentazione medica e dalle relazioni del C.T.U. dell'A.T.P. e del C.T.P., ha difficoltà nei cambi posturali, ipertono plastico agli arti di destra, tremore all'arto superiore destro, deficit di funzionalità del rachide lombo-sacrale, rialzo pressorio (relazione di CTU), ove nel verbale della Commissione medica si evidenziano altresì condizioni generali solo discrete e tremori generalizzati agli arti superiori, oltre che condizione ipomimica, e nella successiva visita del CTP anche lievi turbe della memoria, lievi deficit cognitivi, bradicinesia con oscillazioni di umore depresso e deficit uditivi. Per_1
Nel complesso, quindi, ritiene il Tribunale che non emerga ancora – dato lo stadio non ancora evoluto del Morbo di Parkinson e la lievità dei disturbi di tipo cognitivo e mnemonico rilevati dal CTP – una condizione di difetto di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, mentre si può già valutare esistente la necessità di un intervento assistenziale permanente e globale nella vita individuale e in quella di relazione, date le numerose difficoltà che la ricorrente incontra in queste a causa delle numerose patologie che la affliggono e che necessitano di continui controlli clinici e dell'assunzione di una lunghissima lista di farmaci.
Deve quindi ritenersi che sussistano le condizioni sanitarie per la concessione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, mentre non sussistano quelle per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta di due delle prestazioni richieste sin dalla data della domanda, prestazioni ingiustamente revocate in sede di revisione.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 15/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025
LA GIUDICE
LA RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA RI, nella causa iscritta al N. 7734/2025 R.G..L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv. GIUGNO ALESSIA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di inabilità civile e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 14/02/2024, data della visita di revisione, mentre dichiara che in atto non sussistono i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/05/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità civile, indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa, senza istruzione, ritenendo sufficiente la vasta documentazione medica e le relazioni di consulenza in atti, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione di nessuna delle prestazioni richieste, essendo invalida nella misura del 86%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Linfoma a grandi cellule B, trattato con cicli di chemioterapia (R CHOP per 6 cicli terminati a Giugno 2023), in atto in remissione clinica ed in follow up (cod. 9319)”.
Malattia di Parkinson, a modesta incidenza funzionale (cod. 7348). Diabete mellito di tipo
2, in assenza di complicanze micro-macroangiopatiche (patologia non codificata). Artrosi, a discreta incidenza funzionale, a carico del rachide lombosacrale (patologia non codificata).
Ipertensione arteriosa in assenza di complicazioni (patologia non codificata). Vasculopatia cerebrale cronica, senza significative ripercussioni funzionali (patologia non codificata). Singola crisi epilettica (nel Gennaio 2024) di natura da determinare (patologia non codificata)”.
Va sostanzialmente condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., sia pure con alcuna precisazioni in relazione a quanto emerge dalla documentazione clinica e dalla stessa visita di revisione della Commissione, mentre non può in ogni caso condividersi la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“Se ora prendiamo in esame, le tabelle di cui al D.M. del 05.02.92, vediamo che, per i linfomi linfoblastici (non Hodgkin) (cod. 9319) viene attribuita, una percentuale d'incidenza sulla capacità lavorativa, pari al 60%.
Tenendo presente tale parametro, pertanto sarà proprio del 60%, la percentuale di riduzione della capacità lavorativa che attribuiremo, per il linfoma a grandi cellule B, trattato con cicli di chemioterapia (R CHOP per 6 cicli terminati a Giugno 2023), in atto in remissione clinica ed in follow up, da cui è affetta la periziata.
Proseguendo nella valutazione medico-legale, dobbiamo inoltre tenere presente che, sempre nelle tabelle di cui al D.M. del 05.02.92, per una sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica (cod. 7348) viene attribuita, una percentuale d'incidenza sulla capacità lavorativa, compresa tra il 41% ed il 50%.
Tenendo presente tale parametro, pertanto attribuiremo, per la malattia di Parkinson a modesta incidenza funzionale, da cui è affetta la periziata, una percentuale di riduzione della capacità lavorativa della suddetta, nella misura del 41%. Ancora, dobbiamo considerare che, nelle tabelle di cui al D.M. del 05.02.92, per una diabete mellito di tipo 1 o 2, con complicanze micro-macroangiopatiche (cod. 9309) viene attribuita, una percentuale d'incidenza sulla capacità lavorativa, compresa tra il 41% ed il 50%.
Tenendo presente tale parametro, pertanto nel caso della periziata, che è affetta da un diabete mellito di tipo 2, in assenza di complicanze micro-macroangiopatiche, comparativamente attribuiremo, una percentuale di riduzione della capacità lavorativa della suddetta, nella misura del 20%.
Inoltre, dobbiamo considerare che, nelle tabelle di cui al D.M. del 05.02.92, per un'anchilosi
(cioè la completa perdita di funzionalità) di rachide lombare (cod. 7010) viene attribuita, una percentuale d'incidenza sulla capacità lavorativa, tra il 31% ed il 40%.
Tenendo presente tale parametro, pertanto nel caso della periziata, che è affetta da un'artrosi,
a discreta incidenza funzionale (limitazione funzionale quindi, molto meno grave rispetto all'anchilosi), a carico del rachide lombosacrale, comparativamente attribuiremo, una percentuale di riduzione della capacità lavorativa della suddetta, nella misura del 15%.
Per quanto riguarda invece, l'ipertensione arteriosa, dobbiamo considerare che, la suddetta patologia, non è espressamente compresa nelle tabelle di cui al D.M. del 05.02.92 mentre, nelle stesse tabelle sono invece comprese, le miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve in I classe N.Y.H.A. (classe funzionale nella quale, i soggetti affetti da una patologia cardiaca, non presentano una limitazione della loro attività fisica ordinaria (cod. 6441) per le quali viene attribuita, una percentuale d'incidenza sulla capacità lavorativa, compresa tra il
21% ed il 30%.
Tenendo presente tale parametro e, considerando che, l'ipertensione arteriosa, è comunque una patologia che interessa l'apparato cardiovascolare, comparativamente attribuiremo, per
l'ipertensione arteriosa in assenza di complicazioni, da cui è affetta la periziata, una percentuale di riduzione della capacità lavorativa della suddetta, nella misura del 15%.
Infine, dobbiamo considerare che, le altre patologie da cui è affetta la periziata indicate in diagnosi e, cioè, la vasculopatia cerebrale cronica senza significative ripercussioni funzionali (in occasione della visita medico-legale effettuata in data 05.09.24, il sottoscritto non ha riscontrato la presenza, nella suddetta, di deficit cognitivi, o di alterazioni della forma o del contenuto del pensiero) e la singola crisi epilettica (nel Gennaio 2024) di natura da determinare, non rappresentano delle patologie di tale entità da ridurre, in maniera significativa, la capacità lavorativa della ricorrente.
Tenendo presente pertanto, come riferimento, la formula a scalare del Balthazard attribuiremo, per tutte le patologie da cui è affetta la periziata considerate complessivamente, una percentuale di riduzione della capacità lavorativa della suddetta, nella misura dell'86%.”.
Osserva il Tribunale che, pur potendosi condividere sostanzialmente la valutazione del linfoma e del Morbo di Parkinson, le altre patologie risultano scorrettamente valutate sulla base delle Tabelle di legge, come detto, atteso che è necessario valutare una percentuale invalidante all'interno del range assegnato dal codice tabellare applicato per analogia.
Anzitutto, non può non rilevarsi che la ricorrente è affetta da vasculopatia cerebrale, come affermato dal C.T.U., ha subito un ictus e ha un diabete insulinodipendente, sicché non risulta possibile affermare che il diabete da cui è affetta la ricorrente non sia una malattia tabellata, atteso che esso emerge avere complicanze micro o macroangipatiche (costituite appunto da possibilità di ictus, vasculopatia ecc.), ed è un diabete insulinodipendente, con la conseguenza che esso rientra almeno nel cod. 9309 che prevede una percentuale invalidante dal 41 al 50%, dovendosi attribuire il 50%.
Ugualmente deve dirsi in relazione alle altre patologie valutate dal C.T.U. per analogia, e, pertanto, come minimo, l'artrosi dovrà essere valutata al 31% e l'ipertensione arteriosa al 21%, non potendosi neppure condividere che le altre patologie non possano e debbano essere valutate per analogia in relazione alla loro incidenza funzionale.
Va osservato, infatti, che la vasculopatia cerebrale cronica e l'epilessia, in trattamento farmacologico, anche se valutate complessivamente nella misura del
10%, in analogia cod. 2005, vanno aggiunte con la formula salomonica al Morbo di Parkinson, che colpisce lo stesso apparato e che va valutato nel 50%, ottenendo una complessiva percentuale invalidante del 58%.
Applicando anche solo la formula a scalare alle predette percentuali di invalidità (60%, 58%, 50%, 31% e 21%) si ottiene un'invalidità complessiva nella misura del 95%, cui vanno certamente aggiunti 5 punti in relazione all'inabilità specifica che le patologie comportano per la ricorrente, in età di lavoro, incidendo in modo specifico sulla sua capacità lavorativa.
La ricorrente, va, quindi considerata inabile nella misura del 100%, con la conseguenza che sussiste in requisito sanitario per la chiesta pensione di inabilità.
Deve, ora, valutarsi se le patologie abbiano prodotto nella ricorrente un difetto di autonomia tale da costituire requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, ciò che il CTU ha valutato solo in relazione a questi ultimi.
Osserva il Tribunale che la ricorrente, come emerge dagli atti, dalla documentazione medica e dalle relazioni del C.T.U. dell'A.T.P. e del C.T.P., ha difficoltà nei cambi posturali, ipertono plastico agli arti di destra, tremore all'arto superiore destro, deficit di funzionalità del rachide lombo-sacrale, rialzo pressorio (relazione di CTU), ove nel verbale della Commissione medica si evidenziano altresì condizioni generali solo discrete e tremori generalizzati agli arti superiori, oltre che condizione ipomimica, e nella successiva visita del CTP anche lievi turbe della memoria, lievi deficit cognitivi, bradicinesia con oscillazioni di umore depresso e deficit uditivi. Per_1
Nel complesso, quindi, ritiene il Tribunale che non emerga ancora – dato lo stadio non ancora evoluto del Morbo di Parkinson e la lievità dei disturbi di tipo cognitivo e mnemonico rilevati dal CTP – una condizione di difetto di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, mentre si può già valutare esistente la necessità di un intervento assistenziale permanente e globale nella vita individuale e in quella di relazione, date le numerose difficoltà che la ricorrente incontra in queste a causa delle numerose patologie che la affliggono e che necessitano di continui controlli clinici e dell'assunzione di una lunghissima lista di farmaci.
Deve quindi ritenersi che sussistano le condizioni sanitarie per la concessione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, mentre non sussistano quelle per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta di due delle prestazioni richieste sin dalla data della domanda, prestazioni ingiustamente revocate in sede di revisione.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 15/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025
LA GIUDICE
LA RI