Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00926/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2023, proposto dall’Azienda Agricola LO AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Carlo Zima 5;
contro
Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, alla via Freguglia, 1;
Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio;
per l'annullamento: dell'atto comunicazione di iscrizione ipotecaria n.117 2022146 00000 21003 fascicolo n. 2022/6446 Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione - Provincia di Varese, con sede a Varese, P.za Repubblica Ang.-Via Ravasi, n.1, Partita Iva 06234661004 notificata in data 29 novembre 2022;
- per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per l'annata 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto ivi compresa la Cartella n. 117 2020 71500 74290 000 asseritamente notificata il 16.03.2015, la Cartella n. 117 2020 718011 3904 000 asseritamente notificata il 10.12.2018, la Cartella n. 117 2021 000739 6182 000 asseritamente notificata il 21.09.2021 e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. RT RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la Società Azienda Agricola LO AN ha impugnato l’atto d’iscrizione ipotecaria prot. n.117 2022146 00000 21003 fascicolo n. 2022/6446 emesso dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione - Provincia di Varese, unitamente agli atti (non meglio precisati) di iscrizione del correlato debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009,.
2. Il provvedimento impugnato è stato emesso a fronte del mancato pagamento di cartelle esattoriali aventi tutte ad oggetto la rideterminazione delle cd. “quote latte” per gli anni dal 1996 al 2008.
3. Avverso gli atti la ricorrente ha proposto censure in rito e in merito compendiate nei dodici motivi di ricorso così rubricati : “I. Eccesso di potere - Annullamento degli atti presupposti. II. Nullità/Annullabilità dell’atto per eccesso di potere, difetto di motivazione circa i recuperi Pac effettuati nel corso degli anni da Agea. Errata quantificazione del presunto debito - Carenza di motivazione. III. Eccesso di potere- Manifesta irragionevolezza - Mancata comunicazione dell’atto prodromico- Illegittimità per mancata notifica della cartella di pagamento e di tutti gli atti di accertamento presupposti (e della circostanza che gli importi siano stati “accertati come definitivi”) e della relativa data di notifica, con conseguente impossibilità non solo di verificare gli importi intimati con gli atti di accertamento, ma anche l’esistenza dei medesimi - Violazione del diritto di difesa - Violazione degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2002, nonché degli artt. 2, 3, 24, 25 e 97 della Costituzione. IV. Eccezione di decadenza per violazione dell’articolo 25 Dpr n. 602/73 – Eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento UE n. 2988/95 -Eccezione di prescrizione per il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.. In subordine eccezione di prescrizione ordinaria; V. Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati; In subordine prescrizione degli interessi – Violazione di legge - Art. 3 della L. 241 del 1990 e dell’articolo 24 Cost. - Carenza di motivazione; VI. Illegittimità della richiesta degli interessi di mora e degli oneri di riscossione - Violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), nonché dell’art. 3, L. 241/90; VII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter, D.Lgs. n. 82/05, dell’art. 16-ter, L. n. 221/12, degli artt. 26 e 50, D.P.R. n. 602/73, dell’art. 60, D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico nonché dei principi di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo; VIII. Illegittimità della pretesa di pagamento del prelievo supplementare per incompatibilità tra l’art. 9 c. 3 del DL 49/2003 con l’art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003 e la versione originaria dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 (per l’anno 2005-2006 e 2006-2007) e con la versione dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 introdotta dall’art. 1 Reg. CE n. 1468/2006, che alla lett. (f) (per l’anno 2007-2008); IX - Violazione dell’obbligo di disapplicazione degli atti in contrasto con il diritto eurounitario – Violazione dell’art. 11 e dell’art.117 Cost.- Violazione del principio di effettività, enunciato nell’art. 10 del Trattato CE – Violazione del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE; X. Violazione del principio di sana amministrazione - Violazione di legge: Art. 2 par. 1, c. 2, del Reg. CEE n. 3950/92, reg. (CE) n. 1392/2001 5° Considerando - Violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di ripartire il prelievo sui produttori che avevano contribuito a determinarlo - Violazione dei principi comunitari di uguaglianza, della certezza del diritto e di non discriminazione - di legalità; XI. Illegittimità per eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione - Insussistenza e palese illegittimità del prelievo supplementare - Difetto di istruttoria - Eccesso di potere- Violazione di legge in relazione al Reg. (CEE) n. 536/93, art. 7, comma 1, Reg. (CE) n. 1392/2001 5° considerando, Reg. (CE) n. 595/ 2004 nonché art. 1 comma 7, D. L. n. 22/2005, lettera b art. 3); XII. Violazione dell’art. 77 e 50 DPR 602/73”.
3.1 Le Amministrazioni si sono costituite in giudizio e con memoria del 13.1.2026, oltre a far riferimento a varia documentazione (invero nemmeno depositata) hanno indicato talune sentenze a loro dire decisive ai fini dell’accertamento dell’inammissibilità del ricorso.
3.2 All’odierna udienza di smaltimento il Collegio ha dato preliminarmente avviso della sussistenza di possibili cause d’inammissibilità del ricorso; dal canto suo il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che con nota prot. 11717/2026 l’AGEA ha provveduto al ricalcolo delle somme oggetto di controversia in applicazione dell’art. 10 bis del D.L. 69/2023 e succ. mod. e integr. (in particolare, da ultimo, come modificato dall’art. 1 comma 947 della L. 199/2025). Di conseguenza lo stesso difensore ha rimesso al Collegio la valutazione della circostanza appena addotta anche ai fini della verifica della permanenza dell’interesse al ricorso. La causa è stata quindi posta in decisione.
4. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
4.1 La stessa parte ricorrente ha rilevato che le somme richieste con gli atti impugnati sono state ricalcolate dall’Amministrazione. Dal che consegue che, allo stato, ai fini di un eventuale impugnazione, l’interesse della ricorrente si è spostato dai provvedimenti odiernamente controversi migrando verso l’atto di rideterminazione del credito avverso il quale, se del caso, muoverà ulteriori gravami ove se ne ritenesse lesa.
5. Né la conclusione cui il Collegio è appena pervenuto potrebbe trovare ostacolo nell’assenza di un’espressa e conforme dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse promanante dal ricorrente (TAR Molise, Campobasso, n. 301/2024), il quale nello specifico non si è espresso limitandosi a rappresentare la pur decisiva sopravvenienza, rimettendosi sostanzialmente alle determinazioni del Tribunale.
5.1 Il venir meno delle condizioni dell’azione, e segnatamente dell’interesse al ricorso, è difatti rilevabile d’ufficio dal Giudice, per consolidato principio generale, in ogni stato e grado del processo (“ Ai sensi dell'art. 35 comma 1, c. proc. amm. l'accertamento sull'interesse alla decisione può essere compiuto dal giudice in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, e quindi a prescindere da ogni eccezione sollevata dalle parti ”: Consiglio di Stato sez. III, n. 4039/2013), giacché dette condizioni costituiscono i fattori ai quali l’ordinamento subordina l’esercizio dei poteri giurisdizionali (TAR Emilia Romagna, sez. Parma, n. 48/2020).
E, come si è visto, l’interesse della ricorrente, in ragione delle sopravvenienze richiamate, è oggettivamente venuto meno (quantomeno) in corso di causa: il che appunto basta, al Collegio, per riscontrare le condizioni per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
6. La conclusione in punto di mero rito del giudizio, unita alla complessa disamina delle sopravvenienze normative suevidenziate, conducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT Di IO, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
RT RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT RA | RT Di IO |
IL SEGRETARIO