Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/04/2025, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03358/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Prov.Le di Caserta, Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 2 -Articolazione Territoriale di Aversa, non costituiti in giudizio;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del silenzio tacito formatosi sull’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente da parte dell’Inps-Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale-Sede Legale, dell’Inps- Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale - Direzione Prov.Le di Caserta e dell’Inps-Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale -Articolazione Territoriale Di Aversa;
b) per declaratoria del diritto della ricorrente ad acquisire in copia i documenti relativi al “Reddito/ Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto (domanda prot. INPS-RDC--OMISSIS-)”;
c) per la condanna dell’amministrazione resistente a garantire l’accesso al fascicolo relativo “Reddito/ Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto (domanda prot. INPS-RDC--OMISSIS-)”, nonché a tutti gli atti prodromici connessi e/o conseguenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il silenzio tacito dell’Inps asseritamente formatosi sull’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente medesima ai documenti relativi al “Reddito/ Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto” per l’anno 2021;
Considerato che, con memoria depositata il 24.03.2025, l’Inps ha evidenziato che la richiesta di accesso agli atti della ricorrente era stata esitata, come da documentazione depositata in atti;
- che parte ricorrente non ha contestato tali affermazioni, limitandosi a depositare note in cui ha chiesto il passaggio in decisione senza la discussione orale;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, risultando dagli atti che la ricorrente ha avuto accesso ai documenti richiesti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.