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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, alla scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1936/24 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Silvana Parte_1
Campisi;
- ricorrente -
E
, , in persona del legale rapp.tante p.t.; Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Itala De Benedictis;
CP_3
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.03.24 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- Di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 1.08.2023 al 31.08.2023, con la qualifica professionale di Autista di Pullman – Livello C2;
- Di aver lavorato dal 1.08.23 al 20.08.23 e di essere stato in malattia dal 21.08.23 al 31.08.23;
- Di aver guidato il veicolo VDO Volvo 9.7000 TG. FV 260FM CP_4 accompagnando i turisti dall'Aeroporto di Roma alle località turistiche indicate, sempre partendo dal deposito di Alvignano;
- Di non aver ricevuto alcuna retribuzione per il lavoro regolarmente prestato dal 1.08 al 20.08.23;
- Di non aver percepito tredicesima, quattordicesima, e TFR. Concludeva, pertanto, chiedendo, la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive di cui agli allegati conteggi, con vittoria di spese. Chiedeva, altresì, la condanna della stessa alla regolarizzazione della posizione assicurativa presso l' per il medesimo CP_3 periodo. Pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio la parte resistente. All'udienza del 4.12.24 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in considerazione della formulazione di domanda di regolarizzazione CP_3 contributiva. Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l'istituto, segnalando che il ricorrente risulta assicurato dall' convenuta per il periodo dal 3.8.23 al 31.8.23 con la qualifica di CP_5 operaio a tempo pieno e determinato. La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO È incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro, la durata dello stesso, l'inquadramento contrattuale e le mansioni svolte. L'esistenza del rapporto per il periodo 1.08.23 – 31.08.23 risulta comprovata dal modello Unilav in atti, nonché dal contratto di lavoro. Medesime conclusioni valgono con riguardo all'inquadramento, al CCNL applicato, all'orario di lavoro. Il ricorrente reclama in questa sede la mancata corresponsione della retribuzione per il lavoro regolarmente prestato nel periodo 1.08.23 – 20.08.23, evidenziando che, dal 21.08 al 31.08.23 è stato in malattia. Rivendica, inoltre, la corresponsione di tredicesima e quattordicesima mensilità e del TFR. MANCATA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Sul punto va precisato subito che l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa risulta documentalmente provato dagli estratti dei cronotachigrafi in atti, dagli scontrini prodotti e dal prospetto dei viaggi. Del resto, a fronte di tale produzione documentale, l'eventuale prova di assenze o fatti estintivi del diritto azionato dal lavoratore, gravava sulla parte resistente che, scegliendo di rimanere contumace, non ha adempiuto a tale onere. Alla rituale esecuzione della prestazione lavorativa consegue, allora, il diritto del lavoratore al versamento della retribuzione nella misura stabilita dal contratto di lavoro. Il contratto prevedeva la paga base di euro 1.500,00, EDR Contrattuale 0,05173, una indennità di trasferta di euro 50,00 al giorno. La parte resistente va, allora, condannata al pagamento della somma di euro 3.949,26 come da conteggi redatti da parte ricorrente. Questi ultimi, invero, risultano correttamente elaborati sulla base dei dati evincibili dal contratto di lavoro e dal CCNL applicato. REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA Quanto alla spiegata domanda di regolarizzazione contributiva, essa va accolta, considerato che dalla documentazione prodotta dall' il lavoratore risulta assicurato con decorrenza CP_3
3.08.23, laddove dal contratto e dall'Unilav in atti risulta assunto con decorrenza 1.08.23. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento nei confronti del lavoratore della somma di euro 3.949,26 per retribuzione di agosto 2023, ratei tredicesima e quattordicesima e TFR, oltre accessori di legge;
2) condanna il resistente alla regolarizzazione contributiva della posizione del ricorrente;
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione;
4) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_3 che liquida in complessivi euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Silvana Parte_1
Campisi;
- ricorrente -
E
, , in persona del legale rapp.tante p.t.; Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Itala De Benedictis;
CP_3
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.03.24 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- Di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 1.08.2023 al 31.08.2023, con la qualifica professionale di Autista di Pullman – Livello C2;
- Di aver lavorato dal 1.08.23 al 20.08.23 e di essere stato in malattia dal 21.08.23 al 31.08.23;
- Di aver guidato il veicolo VDO Volvo 9.7000 TG. FV 260FM CP_4 accompagnando i turisti dall'Aeroporto di Roma alle località turistiche indicate, sempre partendo dal deposito di Alvignano;
- Di non aver ricevuto alcuna retribuzione per il lavoro regolarmente prestato dal 1.08 al 20.08.23;
- Di non aver percepito tredicesima, quattordicesima, e TFR. Concludeva, pertanto, chiedendo, la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive di cui agli allegati conteggi, con vittoria di spese. Chiedeva, altresì, la condanna della stessa alla regolarizzazione della posizione assicurativa presso l' per il medesimo CP_3 periodo. Pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio la parte resistente. All'udienza del 4.12.24 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in considerazione della formulazione di domanda di regolarizzazione CP_3 contributiva. Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l'istituto, segnalando che il ricorrente risulta assicurato dall' convenuta per il periodo dal 3.8.23 al 31.8.23 con la qualifica di CP_5 operaio a tempo pieno e determinato. La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO È incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro, la durata dello stesso, l'inquadramento contrattuale e le mansioni svolte. L'esistenza del rapporto per il periodo 1.08.23 – 31.08.23 risulta comprovata dal modello Unilav in atti, nonché dal contratto di lavoro. Medesime conclusioni valgono con riguardo all'inquadramento, al CCNL applicato, all'orario di lavoro. Il ricorrente reclama in questa sede la mancata corresponsione della retribuzione per il lavoro regolarmente prestato nel periodo 1.08.23 – 20.08.23, evidenziando che, dal 21.08 al 31.08.23 è stato in malattia. Rivendica, inoltre, la corresponsione di tredicesima e quattordicesima mensilità e del TFR. MANCATA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Sul punto va precisato subito che l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa risulta documentalmente provato dagli estratti dei cronotachigrafi in atti, dagli scontrini prodotti e dal prospetto dei viaggi. Del resto, a fronte di tale produzione documentale, l'eventuale prova di assenze o fatti estintivi del diritto azionato dal lavoratore, gravava sulla parte resistente che, scegliendo di rimanere contumace, non ha adempiuto a tale onere. Alla rituale esecuzione della prestazione lavorativa consegue, allora, il diritto del lavoratore al versamento della retribuzione nella misura stabilita dal contratto di lavoro. Il contratto prevedeva la paga base di euro 1.500,00, EDR Contrattuale 0,05173, una indennità di trasferta di euro 50,00 al giorno. La parte resistente va, allora, condannata al pagamento della somma di euro 3.949,26 come da conteggi redatti da parte ricorrente. Questi ultimi, invero, risultano correttamente elaborati sulla base dei dati evincibili dal contratto di lavoro e dal CCNL applicato. REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA Quanto alla spiegata domanda di regolarizzazione contributiva, essa va accolta, considerato che dalla documentazione prodotta dall' il lavoratore risulta assicurato con decorrenza CP_3
3.08.23, laddove dal contratto e dall'Unilav in atti risulta assunto con decorrenza 1.08.23. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento nei confronti del lavoratore della somma di euro 3.949,26 per retribuzione di agosto 2023, ratei tredicesima e quattordicesima e TFR, oltre accessori di legge;
2) condanna il resistente alla regolarizzazione contributiva della posizione del ricorrente;
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione;
4) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_3 che liquida in complessivi euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli