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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/02/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 867/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Valente, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce, procuratore domiciliatario;
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.02.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 9340/2023 R.S. del 22/01/2024 con cui il Giudice di Pace di aveva CP_1
respinto l'opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto prefettizio n. 0121713 del
25/09/2023 con il quale l' aveva disposto la Controparte_1
sospensione in via cautelare e provvisoria della sua patente di guida per 14 mesi per la violazione dell'art. 186 co.2 lett. c) CdS, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate nell'atto introduttivo.
Con comparsa depositata in data 07.01.2025 si è costituito in giudizio l' Controparte_1 al fine di resistere al gravame.
[...] Acquisto il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa in data odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta in loro assenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che, sebbene la sentenza di primo grado meriti di essere integrata con la motivazione di seguito ritenuta, l'appello sia infondato.
Premessa l'assoluta irrilevanza della denunciata falsità della copia del verbale n.557/2023 redatto dalla Polizia locale di il 15.09.2023 prodotto dalla nel primo grado CP_1 CP_2
di giudizio (ed inviato dalla Polizia Locale il 19.9.2023) rispetto a quello rilasciato al Pt_1
in occasione dell'accertamento ed allegato al ricorso introduttivo, dovendo la medesima essere fatta valere nelle sedi competenti ed in ogni caso riguardante attestazione del verbale distinta da quella contestata nella presente opposizione, evidenzia il Tribunale
l'inammissibilità in questa sede della lamentata violazione del combinato disposto di cui agli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., essendo noto che trattasi di inosservanza eventualmente inficiante la validità dell'accertamento compiuto (Cassazione penale sez. un., 29/01/2015, n.5396), che in sede di ricorso introduttivo depositato l'11.10.2023 il ha prospettato di aver già impugnato in data 22.9.2023 dinanzi al Giudice di Pace Pt_1
di (“Avverso detto accertamento e il conseguente ritiro della patente, è stata proposta CP_1
opposizione, in data 22/9/2023, dinanzi al Giudice di Pace di per la quale si è in attesa di CP_1 fissazione di udienza”).
Ne consegue che il vizio lamentato non può esser più dedotto in questa sede, non potendo il ricorrente avanzare avverso il decreto prefettizio impugnato ragioni di doglianza che avrebbe dovuto sollevare in quella separata occasione, in cui si doleva dei vizi dell'accertamento compiuto.
Per tutti questi motivi, conclude il Tribunale per il rigetto del gravame con condanna dell'appellante in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, nonché ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, …”), al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza n. 9340/2023 R.S. del Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata con la motivazione in questa sede ritenuta;
2) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 662,00, oltre
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Lecce, 25/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 867/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Valente, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce, procuratore domiciliatario;
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.02.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 9340/2023 R.S. del 22/01/2024 con cui il Giudice di Pace di aveva CP_1
respinto l'opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto prefettizio n. 0121713 del
25/09/2023 con il quale l' aveva disposto la Controparte_1
sospensione in via cautelare e provvisoria della sua patente di guida per 14 mesi per la violazione dell'art. 186 co.2 lett. c) CdS, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate nell'atto introduttivo.
Con comparsa depositata in data 07.01.2025 si è costituito in giudizio l' Controparte_1 al fine di resistere al gravame.
[...] Acquisto il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa in data odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta in loro assenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che, sebbene la sentenza di primo grado meriti di essere integrata con la motivazione di seguito ritenuta, l'appello sia infondato.
Premessa l'assoluta irrilevanza della denunciata falsità della copia del verbale n.557/2023 redatto dalla Polizia locale di il 15.09.2023 prodotto dalla nel primo grado CP_1 CP_2
di giudizio (ed inviato dalla Polizia Locale il 19.9.2023) rispetto a quello rilasciato al Pt_1
in occasione dell'accertamento ed allegato al ricorso introduttivo, dovendo la medesima essere fatta valere nelle sedi competenti ed in ogni caso riguardante attestazione del verbale distinta da quella contestata nella presente opposizione, evidenzia il Tribunale
l'inammissibilità in questa sede della lamentata violazione del combinato disposto di cui agli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., essendo noto che trattasi di inosservanza eventualmente inficiante la validità dell'accertamento compiuto (Cassazione penale sez. un., 29/01/2015, n.5396), che in sede di ricorso introduttivo depositato l'11.10.2023 il ha prospettato di aver già impugnato in data 22.9.2023 dinanzi al Giudice di Pace Pt_1
di (“Avverso detto accertamento e il conseguente ritiro della patente, è stata proposta CP_1
opposizione, in data 22/9/2023, dinanzi al Giudice di Pace di per la quale si è in attesa di CP_1 fissazione di udienza”).
Ne consegue che il vizio lamentato non può esser più dedotto in questa sede, non potendo il ricorrente avanzare avverso il decreto prefettizio impugnato ragioni di doglianza che avrebbe dovuto sollevare in quella separata occasione, in cui si doleva dei vizi dell'accertamento compiuto.
Per tutti questi motivi, conclude il Tribunale per il rigetto del gravame con condanna dell'appellante in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, nonché ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, …”), al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza n. 9340/2023 R.S. del Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata con la motivazione in questa sede ritenuta;
2) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 662,00, oltre
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Lecce, 25/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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