Trib. Enna, sentenza 07/01/2025, n. 4
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Sentenza 7 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Enna, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: i ricorrenti, eredi di una persona deceduta, hanno chiesto il riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento/handicap grave, sostenendo che la valutazione del consulente tecnico d'ufficio (CTU) fosse riduttiva rispetto alla gravità delle patologie della de cuius. Dall'altro lato, l'INPS ha contestato la fondatezza delle pretese, chiedendo il rigetto del ricorso e dichiarando l'insussistenza dei requisiti sanitari.

Il Giudice ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il requisito sanitario per l'indennità a decorrere dalla domanda amministrativa, ma ha dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto alla prestazione, sottolineando che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. si limita all'accertamento sanitario e non produce statuizioni sul diritto alla prestazione. La decisione si basa su una rigorosa interpretazione delle norme processuali e sulla necessità di specificare i motivi di contestazione della CTU, che nel caso specifico sono stati ritenuti sufficientemente dettagliati. Le spese di lite sono state poste a carico dell'INPS, in virtù della soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Enna, sentenza 07/01/2025, n. 4
    Giurisdizione : Trib. Enna
    Numero : 4
    Data del deposito : 7 gennaio 2025

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