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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/10/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 3997/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. LU NA Presidente dr.ssa LA Di RN Giudice rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente Parte_1 C.F._1 in GI VA (TN), Via Regensburger n. 106
e nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) e residente in [...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Tomasi (C.F. – C.F._3
con studio in Trento, Via Grazioli n. 75, presso il quale sono Email_1 elettivamente domiciliati, giusta procura allegata al ricorso ai sensi dell'art. 83 co. 3 cpc con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 15 ottobre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 15.07.2017, a GI VA (TN), come da estratto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di GI VA al nr. 8, P. I, anno 2017; che, dalla loro unione, erano nate le figlie , in data 22.10.2014 e Per_1 Per_2 in data 02.04.2020; che la loro separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Trento con provvedimento del 05.05.2023 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 15.07.2017 dai signori Pt_1 Per_
e ;
2. disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e
[...] Parte_2
ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza prevalente presso la madre;
3. la casa Per_2 familiare sita in GI VA (Tn), Via Marconi n. 103, completa di mobili e arredi rimane assegnata alla sig.ra già dalla stessa condotta in locazione;
4. disporre che la responsabilità Pt_2 genitoriale sulle figlie minori sia esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
in particolare, i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente e prontamente informati sullo stato di salute delle figlie, sulla situazione scolastica e sulle loro necessità;
5. il padre terrà con sé le figlie dal venerdì pomeriggio dal termine delle lezioni scolastiche o dalle ore 16 nel periodo non scolastico alla domenica sera (ore 20), a settimane alternate, nonché, nella settimana in cui non è previsto il week end con il padre, due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16/termine delle lezioni scolastiche alle ore 20 – indicativamente il martedì ed il giovedì – da concordare in base agli impegni dei figli e dei genitori. Con facoltà dei genitori di modificare le giornate e orari a seconda dei rispettivi impegni lavorativi e rispettando in ogni caso gli impegni scolastici e non delle figlie e con obbligo di seguire il corretto svolgimento dei compiti. Il padre si rende disponibile in caso di malattia improvvisa delle figlie, a sostituire la madre qualora nell'assistenza alla prole, quella dovesse avere problemi ad assentarsi dal lavoro;
Durante il periodo estivo le figlie staranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio, metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
tutti i ponti, festività week-end lunghi saranno comunque a metà tra i genitori ed alternati, ferma la facoltà dei genitori di modifica a seconda degli impegni lavorativi. Il padre e la madre avranno facoltà di vedere e sentire le figlie ogni volta che lo desiderino, sempre nell'interesse delle figlie e compatibilmente con gli impegni delle medesime e della famiglia.
6. Il sig. Pt_1 corrisponderà mensilmente, entro il 10 di ogni mese, alla sig.ra quale contributo nel Pt_2 mantenimento ordinario delle figlie la somma complessiva di Euro 600,00.= (E 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile di anno in anno sulla base degli indici ISTAT, mediante accredito su c/c intestato a e già noto;
7. I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese Parte_2 straordinarie delle figlie. Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori qualora superiori al singolo importo di Euro 100,00, ad eccezione di quelle effettivamente urgenti ed indifferibili, inoltre non dovranno essere concordate preventivamente: le spese per libri scolastici, la mensa scolastica, le spese sanitarie urgenti, l'acquisto di farmaci prescritti, le spese per interventi chirurgici indifferibili. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere effettuato entro un mese dalla richiesta scritta ed inoltro del documento giustificativo (es. fattura, ricevuta) in favore del genitore che avrà anticipato la spesa. Per spese straordinarie dovranno intendersi, quelle dettagliate nel protocollo redatto al CNF a cui si fa espresso ed integrale rinvio, e qui esemplificate:
-spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, spese farmaceutiche su specifica prescrizione medica, per visite specialistiche, per esami diagnostici (ecografie, radiografie e simili), per accertamenti di laboratorio, per occhiali e qualsiasi altra spesa attinente alla cura medica e/o riabilitativa del minore;
- corsi di studio, corsi di recupero, ripetizioni, acquisto libri connesso, viaggi o permanenze all'estero, iniziative culturali ed educative nell'ambito di progetti di formazione offerti dalla scuola, qualsiasi altra spesa attinente la frequenza scolastica (ad eccezione del pagamento di eventuali
“buoni mensa” che si debbono ritenere rientranti nel mantenimento ordinario e quindi coperti dall'assegno mensile di mantenimento); centri estivi, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
spese per il conseguimento della patente per autoveicoli e/o ciclomotori;
- attività ludico/sportive e corsi, comprensivi di attrezzatura;
I genitori concordano che le detrazioni fiscali (per spese mediche, scuola ed altro) spetteranno al 100% alla madre sig.ra I genitori concordano che gli assegni Pt_2 per il nucleo famigliare erogati da Regione e/o Provincia, nonché l'Assegno Unico Universale e qualsivoglia altro beneficio al nucleo verranno richiesti e percepiti per intero dalla madre sig.ra
8. I coniugi si ritengono economicamente indipendenti con reciproca rinuncia a qualsivoglia Pt_2 assegno di mantenimento, dichiarando di non aver nulla più a pretendere reciprocamente in ragione del rapporto di coniugio. 10. I genitori autorizzano reciprocamente l'un l'altro sin d'ora al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, anche delle figlie minori, con impegno in ogni caso a confrontarsi circa viaggi/trasferte all'estero delle figlie”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2023, con provvedimento di omologa degli accordi di separazione consensuale del 05.05.2023, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 03.09.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 3 settembre 2025, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a GI VA (TN) in data 15.07.2017 (matrimonio trascritto nel Comune di GI VA al nr. 8, P. I, anno 2017) da , Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_2 02.06.1980, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
LU NA LA Di RN