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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 23/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 763/2021 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. DI GRAVIO PAOLO, giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti GALANTI PAOLA e DRUSIN ANDREA, giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza in data 24.3.2025.
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Il Giudice rileva, per le ragioni di seguito esposte, la infondatezza della opposizione spiegata dalla
(da qui in poi avverso il decreto Parte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 212/2021 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 18.5.2021, dichiarato immediatamente esecutivo, notificato unitamente all'atto di precetto il 31.5.2021, con cui è stato ingiunto all'odierna parte opponente di pagare in favore della Controparte_1
(da qui in poi ) la somma di € 85.925,40, oltre interessi e spese liquidate in € 2.135,00 per CP_1 compensi, € 406,50 per esborsi, rimborso forfetario per spese generali al 15% i.v.a. e c.p.a.
2. Tanto premesso, in ordine all'oggetto del giudizio (come cristallizzatosi nei relativi termini processuali perentori), giova ribadire - in ordine ai generali principi sulla distribuzione dell'onere della prova nel processo civile - che:
• giusta la testuale previsione di cui all' art. 2697 c.c. "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma 1). "Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti - precisa il successivo comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" (comma 2).
• È evidente, pertanto, che in tanto il giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).
• In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).
• Inoltre, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 01/03/2007).
• Secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., al creditore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato ed al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito (cfr. Cass. N.
1571/2000; 1041/1998).
pagina 2 di 7 • Pertanto, qualora l'asserito creditore abbia provato l'esistenza del titolo della propria pretesa pecuniaria ed abbia allegato il fatto (negativo) del mancato pagamento da parte del debitore, spetta a quest'ultimo dimostrare di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio.
• Soltanto quando il debitore abbia fornito in modo rigoroso prova siffatta, spetterà al creditore-attore, che persista nel coltivare le introdotte pretese e pretenda di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare ex artt. 1193/2697 c.c. le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c., ossia spetta al creditore dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza del presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art.1193 c.c., nessun onere al riguardo incombendo al debitore (Cass. n. 1064/2005;
11703/2002; 1571/2000; 14071/99; 4519/1998; 12305/1995; 2369/94).
[... 3. Orbene, venendo al caso che occupa, si osserva che con ricorso monitorio del 26.4.2021 la ha dedotto: CP_1
• di aver avuto rapporti commerciali con la , a seguito dei Parte_2
quali la debitrice aveva consegnato in pagamento alla ricorrente i seguenti assegni bancari rimasti insoluti:
- assegno bancario n. 0415147554, emesso in data 10/07/2020 per € 14.000,00, presentato per il pagamento in data 18/09/2020;
- assegno bancario n. 0415147552, emesso in data 25/07/2020 per € 14.053,08, presentato per il pagamento in data 18/09/2020;
- assegno bancario n. 0415147553, emesso in data 10/08/2020 per € 16.192,00, presentato per il pagamento in data 24/08/2020;
- assegno bancario n. 0415147560, emesso in data 15/09/2020 per € 20.824,32, presentato per il pagamento in data 18/09/2020;
- assegno bancario n. 0415147786, emesso in data 05/10/2020 per € 20.856,00, presentato per il pagamento in data 09/10/2020.
• A dispetto dei numerosi solleciti verbali e scritti tra cui, da ultimo, la pec del 6.11.2020 (allegata in atti), la debitrice non aveva mai onorato il proprio debito.
• Sussistevano, quindi, i presupposti per la condanna monitoria della controparte al pagamento del debito complessivo di euro 85.925,40.
pagina 3 di 7 La - nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 212/2021 emesso dall'adito Parte_1
Tribunale - ha contestato le avverse pretese invocando la revoca del provvedimento monitorio ed assumendo (per quanto qui interessa):
• il difetto di prova in ordine alla sussistenza del credito azionato, giacché le fatture prodotte in sede monitoria, se pure idonee a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo, nell'eventuale giudizio di opposizione non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto;
• che la consegna della merce, posta alla base della richiesta in sede monitoria, non era mai avvenuta, ovvero era avvenuta, ma era stata consegnata merce inutilizzabile ed inservibile;
• che gli assegni prodotti dalla società opposta erano stati emessi non per il pagamento della merce, ma solo “a garanzia ed all'inizio del rapporto per cui è causa” e che, a conferma di quanto esposto, i titoli erano stati consegnati privi della data di emissione e di scadenza e, quindi, riempiti in tali parti dalla opposta “all'occorrenza”.
Il processo, dopo la fase di trattazione, giunge alla odierna decisione.
4. La fondatezza della pretesa monitoria avanzata dalla emerge anzitutto dalla CP_1
considerazione comparata:
• della produzione in giudizio dei n. 4 contratti, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dall'odierna opponente, ove risultano analiticamente indicate tipologia, quantità e prezzo dei medesimi prodotti ortofrutticoli richiamati, con analogo grado di dettaglio, nelle fatture: n. V231, scaduta il
31/05/2020 per l'importo di € 14.099,36; V234, scaduta il 30/06/2020 per l'importo di € 1.931,16; n.
V237, scaduta il 30/06/2020 per l'importo di € 12.022,56; - Fattura n. V263, scaduta il 30/06/2020 per l'importo di € 16.192,00; n. V300, scaduta il 30/06/2020 per l'importo di € 20.824,32; n. V340, scaduta il 30/06/2020 per l'importo di € 13.893,44; n. V357, scaduta il 31/07/2020 per l'importo di € 6.962,56;
n. V412, scaduta il 31/07/2020 per l'importo di € 2.213,64; n. V475, scaduta il 31/08/2020 per l'importo di € 5.245,57; n. V487, scaduta il 31/08/2020 per l'importo di € 5.776,43; n. V512, scaduta il
31/08/2020 per l'importo di € 6.017,33; n. V535, scaduta il 30/09/2020 per l'importo di € 6.188,71;
• dell'emissione del decreto ingiuntivo basato non già su fatture, come sostenuto dall'opponente, quanto piuttosto sugli assegni recanti la sottoscrizione, mai disconosciuta, della Com'è Parte_1
noto, quella dedotta dal portatore di un assegno bancario emesso dal debitore deve ritenersi sufficiente ragione di credito, costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che pagina 4 di 7 inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione (ex multis Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28141 del 06/10/2023 Rv. 669116 - 01);
• del radicale difetto di prova in ordine alla dedotta inutilizzabilità/inservibilità della merce, essendosi l'opponente limitata ad allegare detta circostanza, senza tuttavia fornire i necessari riscontri documentali quantomeno in merito alla tempestiva contestazione dell'inadempimento attribuito alla
; Pt_3
• della contraddittorietà intrinseca delle deduzioni formulate dall'opponente, che variano dall'assunto della mancata consegna di merce tout court a quello della consegna di merce inservibile.
5. Orbene - ribadito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr. ex multis
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007; Cass. N. 1743 del 2007; Cass. 20073 del 2004; cfr. da ultimo Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008 anche in motivazione) - nella specie, l'eccezione di inesatto adempimento sollevata dalla debitrice è risultata da un lato assolutamente generica e dall'altro totalmente indimostrata, atteso che:
• parte opponente aveva ricevuto dall'opposta - prima della instaurazione del presente giudizio - diffida scritta al pagamento degli assegni risultati privi di copertura;
• parte opponente non ha né dedotto né tanto meno dimostrato di avere mai avanzato (prima della notifica del decreto ingiuntivo quivi opposto) contestazioni di sorta sulla bontà delle citate forniture: tale circostanza rende di per sé non credibile, già sul piano logico, l'assunto della debitrice circa la inutilizzabilità della merce ricevuta;
• parte opponente, in citazione, si è limitata ad introdurre le proprie eccezioni in modo assolutamente generico e per ciò solo processualmente irrilevante (per il generale principio per cui “l'attività di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare”, cfr. ex multis Cass. N.
7878/2000; Cass. N. 4392/2000; Cass. N. 7153/2000; Cass. N. 15142/2003; per il principio per cui il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto cfr. Cass. N. pagina 5 di 7 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003; per il principio per cui la “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004; per il corollario per cui esempio la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 10/06/2003);
• parte opponente non ha né formulato istanze istruttorie né ha allegato alcuna produzione documentale al fine di corroborare i propri (generici) assunti (cfr. il “vuoto” di istanze istruttorie, a dispetto della richiesta, irricevibile stante la predetta assenza di richieste in tal senso, di “accoglimento delle richieste istruttorie formulate in corso di causa”, verbalizzata all'udienza di precisazione delle conclusioni).
L'opposizione è quindi infondata e, stante il rigetto nel merito, ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
6. Non sussistono i presupposti della responsabilità ex art. 96 c.p.c., non potendosi evincere gli estremi del dolo o della colpa grave dalla mera infondatezza della domanda giudiziale.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, con riferimento ai valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 763/2021,
RIGETTA
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2021 emesso il 18.5.2021 dal Tribunale di
Avezzano, perché infondata per le causali di cui in motivazione.
RIGETTA
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta.
CONDANNA
pagina 6 di 7 Parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte opposta che liquida in €
7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Avezzano, 23.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 763/2021 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. DI GRAVIO PAOLO, giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti GALANTI PAOLA e DRUSIN ANDREA, giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza in data 24.3.2025.
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Il Giudice rileva, per le ragioni di seguito esposte, la infondatezza della opposizione spiegata dalla
(da qui in poi avverso il decreto Parte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 212/2021 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 18.5.2021, dichiarato immediatamente esecutivo, notificato unitamente all'atto di precetto il 31.5.2021, con cui è stato ingiunto all'odierna parte opponente di pagare in favore della Controparte_1
(da qui in poi ) la somma di € 85.925,40, oltre interessi e spese liquidate in € 2.135,00 per CP_1 compensi, € 406,50 per esborsi, rimborso forfetario per spese generali al 15% i.v.a. e c.p.a.
2. Tanto premesso, in ordine all'oggetto del giudizio (come cristallizzatosi nei relativi termini processuali perentori), giova ribadire - in ordine ai generali principi sulla distribuzione dell'onere della prova nel processo civile - che:
• giusta la testuale previsione di cui all' art. 2697 c.c. "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma 1). "Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti - precisa il successivo comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" (comma 2).
• È evidente, pertanto, che in tanto il giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).
• In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).
• Inoltre, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 01/03/2007).
• Secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., al creditore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato ed al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito (cfr. Cass. N.
1571/2000; 1041/1998).
pagina 2 di 7 • Pertanto, qualora l'asserito creditore abbia provato l'esistenza del titolo della propria pretesa pecuniaria ed abbia allegato il fatto (negativo) del mancato pagamento da parte del debitore, spetta a quest'ultimo dimostrare di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio.
• Soltanto quando il debitore abbia fornito in modo rigoroso prova siffatta, spetterà al creditore-attore, che persista nel coltivare le introdotte pretese e pretenda di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare ex artt. 1193/2697 c.c. le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c., ossia spetta al creditore dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza del presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art.1193 c.c., nessun onere al riguardo incombendo al debitore (Cass. n. 1064/2005;
11703/2002; 1571/2000; 14071/99; 4519/1998; 12305/1995; 2369/94).
[... 3. Orbene, venendo al caso che occupa, si osserva che con ricorso monitorio del 26.4.2021 la ha dedotto: CP_1
• di aver avuto rapporti commerciali con la , a seguito dei Parte_2
quali la debitrice aveva consegnato in pagamento alla ricorrente i seguenti assegni bancari rimasti insoluti:
- assegno bancario n. 0415147554, emesso in data 10/07/2020 per € 14.000,00, presentato per il pagamento in data 18/09/2020;
- assegno bancario n. 0415147552, emesso in data 25/07/2020 per € 14.053,08, presentato per il pagamento in data 18/09/2020;
- assegno bancario n. 0415147553, emesso in data 10/08/2020 per € 16.192,00, presentato per il pagamento in data 24/08/2020;
- assegno bancario n. 0415147560, emesso in data 15/09/2020 per € 20.824,32, presentato per il pagamento in data 18/09/2020;
- assegno bancario n. 0415147786, emesso in data 05/10/2020 per € 20.856,00, presentato per il pagamento in data 09/10/2020.
• A dispetto dei numerosi solleciti verbali e scritti tra cui, da ultimo, la pec del 6.11.2020 (allegata in atti), la debitrice non aveva mai onorato il proprio debito.
• Sussistevano, quindi, i presupposti per la condanna monitoria della controparte al pagamento del debito complessivo di euro 85.925,40.
pagina 3 di 7 La - nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 212/2021 emesso dall'adito Parte_1
Tribunale - ha contestato le avverse pretese invocando la revoca del provvedimento monitorio ed assumendo (per quanto qui interessa):
• il difetto di prova in ordine alla sussistenza del credito azionato, giacché le fatture prodotte in sede monitoria, se pure idonee a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo, nell'eventuale giudizio di opposizione non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto;
• che la consegna della merce, posta alla base della richiesta in sede monitoria, non era mai avvenuta, ovvero era avvenuta, ma era stata consegnata merce inutilizzabile ed inservibile;
• che gli assegni prodotti dalla società opposta erano stati emessi non per il pagamento della merce, ma solo “a garanzia ed all'inizio del rapporto per cui è causa” e che, a conferma di quanto esposto, i titoli erano stati consegnati privi della data di emissione e di scadenza e, quindi, riempiti in tali parti dalla opposta “all'occorrenza”.
Il processo, dopo la fase di trattazione, giunge alla odierna decisione.
4. La fondatezza della pretesa monitoria avanzata dalla emerge anzitutto dalla CP_1
considerazione comparata:
• della produzione in giudizio dei n. 4 contratti, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dall'odierna opponente, ove risultano analiticamente indicate tipologia, quantità e prezzo dei medesimi prodotti ortofrutticoli richiamati, con analogo grado di dettaglio, nelle fatture: n. V231, scaduta il
31/05/2020 per l'importo di € 14.099,36; V234, scaduta il 30/06/2020 per l'importo di € 1.931,16; n.
V237, scaduta il 30/06/2020 per l'importo di € 12.022,56; - Fattura n. V263, scaduta il 30/06/2020 per l'importo di € 16.192,00; n. V300, scaduta il 30/06/2020 per l'importo di € 20.824,32; n. V340, scaduta il 30/06/2020 per l'importo di € 13.893,44; n. V357, scaduta il 31/07/2020 per l'importo di € 6.962,56;
n. V412, scaduta il 31/07/2020 per l'importo di € 2.213,64; n. V475, scaduta il 31/08/2020 per l'importo di € 5.245,57; n. V487, scaduta il 31/08/2020 per l'importo di € 5.776,43; n. V512, scaduta il
31/08/2020 per l'importo di € 6.017,33; n. V535, scaduta il 30/09/2020 per l'importo di € 6.188,71;
• dell'emissione del decreto ingiuntivo basato non già su fatture, come sostenuto dall'opponente, quanto piuttosto sugli assegni recanti la sottoscrizione, mai disconosciuta, della Com'è Parte_1
noto, quella dedotta dal portatore di un assegno bancario emesso dal debitore deve ritenersi sufficiente ragione di credito, costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che pagina 4 di 7 inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione (ex multis Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28141 del 06/10/2023 Rv. 669116 - 01);
• del radicale difetto di prova in ordine alla dedotta inutilizzabilità/inservibilità della merce, essendosi l'opponente limitata ad allegare detta circostanza, senza tuttavia fornire i necessari riscontri documentali quantomeno in merito alla tempestiva contestazione dell'inadempimento attribuito alla
; Pt_3
• della contraddittorietà intrinseca delle deduzioni formulate dall'opponente, che variano dall'assunto della mancata consegna di merce tout court a quello della consegna di merce inservibile.
5. Orbene - ribadito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr. ex multis
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007; Cass. N. 1743 del 2007; Cass. 20073 del 2004; cfr. da ultimo Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008 anche in motivazione) - nella specie, l'eccezione di inesatto adempimento sollevata dalla debitrice è risultata da un lato assolutamente generica e dall'altro totalmente indimostrata, atteso che:
• parte opponente aveva ricevuto dall'opposta - prima della instaurazione del presente giudizio - diffida scritta al pagamento degli assegni risultati privi di copertura;
• parte opponente non ha né dedotto né tanto meno dimostrato di avere mai avanzato (prima della notifica del decreto ingiuntivo quivi opposto) contestazioni di sorta sulla bontà delle citate forniture: tale circostanza rende di per sé non credibile, già sul piano logico, l'assunto della debitrice circa la inutilizzabilità della merce ricevuta;
• parte opponente, in citazione, si è limitata ad introdurre le proprie eccezioni in modo assolutamente generico e per ciò solo processualmente irrilevante (per il generale principio per cui “l'attività di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare”, cfr. ex multis Cass. N.
7878/2000; Cass. N. 4392/2000; Cass. N. 7153/2000; Cass. N. 15142/2003; per il principio per cui il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto cfr. Cass. N. pagina 5 di 7 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003; per il principio per cui la “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004; per il corollario per cui esempio la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 10/06/2003);
• parte opponente non ha né formulato istanze istruttorie né ha allegato alcuna produzione documentale al fine di corroborare i propri (generici) assunti (cfr. il “vuoto” di istanze istruttorie, a dispetto della richiesta, irricevibile stante la predetta assenza di richieste in tal senso, di “accoglimento delle richieste istruttorie formulate in corso di causa”, verbalizzata all'udienza di precisazione delle conclusioni).
L'opposizione è quindi infondata e, stante il rigetto nel merito, ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
6. Non sussistono i presupposti della responsabilità ex art. 96 c.p.c., non potendosi evincere gli estremi del dolo o della colpa grave dalla mera infondatezza della domanda giudiziale.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, con riferimento ai valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 763/2021,
RIGETTA
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2021 emesso il 18.5.2021 dal Tribunale di
Avezzano, perché infondata per le causali di cui in motivazione.
RIGETTA
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta.
CONDANNA
pagina 6 di 7 Parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte opposta che liquida in €
7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Avezzano, 23.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo
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