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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 30715/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, Circonvallazione Clodia 36/B, presso lo studio dell'avv. Francesca Di
Mizio che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 4.3.2025 (sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter
c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che è in possesso del requisito medico utile Parte_1
ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/88), con decorrenza
1.1.2025; spese del giudizio interamente compensate;
spese di Ctu medico-legale a definitivo carico di entrambe le parti, in solido.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.8.2024 - esponendo Parte_1
di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980 (domanda del
23.6.2023), esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico-legale - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale CP_1 richiesta fin dalla domanda amministrativa con la condanna dell' al pagamento CP_1
dei ratei arretrati.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della CP_1
domanda e ne chiedeva il rigetto.
Disposta Ctu medico-legale, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (dr.
[...]
) ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di Per_1
infermità (specificate alla pag. 10 della relazione peritale) che integrano il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta (invalidità totale e permanente con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita) a decorrere dal mese di gennaio del 2025 (in ragione del sopravvenuto aggravamento del complesso invalidante).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Ricordato che la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (per tutte, Cass. 26.8.2020, n. 17787), deve pertanto essere dichiarato che la ricorrente è in possesso del requisito Pt_1 medico utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80 a decorrere dall'1.1.2025 (primo giorno del mese in cui si è perfezionato il prescritto requisito medico, successivamente alla domanda amministrativa: cfr. Cass. sez. un. 5.7.2004, n. 12270).
2 Peraltro, vi è da rilevare, come accertato dal Ctu, che le condizioni di disautonomia della ricorrente sono dovute “in maniera preponderante al severo deficit visito documentato”. Con la conseguenza che l'indennità di accompagnamento non è cumulabile con i benefici per la cecità assoluta di cui la ricorrente eventualmente gode (cfr. Cass. 20.9.2016, n. 18443 e Cass. 12.7.2012,
n. 11912).
Vista la decorrenza del riconosciuto requisito sanitario (successiva sia alla domanda amministrativa del giugno 2023, sia anche alla data della visita effettuata dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo) le spese del giudizio vanno interamente compensate. E' infatti principio giurisprudenziale consolidato quello per il quale con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (cfr. Cass. 30.3.2011, n.
7307; Cass. 16.4.2009, n. 9080; Cass. 10.8.2005, n. 16821; Cass. 27.9.2004, n.
19343 e Cass. 16.5.2003, 7716).
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto e poste a provvisorio carico dell' devono essere poste a definitivo carico di entrambe le parti, in solido CP_1
(parte ricorrente non può beneficiare dell'esonero dalle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., comprese quelle di Ctu, poiché non ha dichiarato i redditi familiari percepiti, avendo peraltro provveduto a versare il contributo unificato).
Roma, 5.3.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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