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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4017/2025 V.G.
BACA HALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da: C.F. 1 nato a [...], il [...], Parte 1 C.F. "
residente in [...]3, ed elettivamente domiciliato presso e nello
), che lo rappresenta e lo difende, studio dell'Avv. Alessia Gazzo (C.F. C.F. 2
come da procura in atti Parte 2 C.F. C.F. 3 nata a [...], il [...], ed ivi residente in [...]3, elettivamente domiciliata presso e nello studio
C.F. 4 ), che la rappresenta e la difende, dell'Avv. Giancarlo Caricato (C.F. come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 26-30/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 08/09/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 15/03/2023 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 08/09/2007
dai Signori Parte 1 е Parte 3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) per quanto concerne l'immobile che era adibito a casa coniugale sito in Genova, Via San
Martino civico 21 interno 3 (così censito al N.C.E.U. del Comune di Genova: Sez. Geb, F.
59, Part. 3, Sub. 11), di cui all'atto di compravendita a rogito Notaio Persona 1 del 24
Maggio 2004 ai nn. Rep. n. 29240 e Racc. n. 1515, in adempimento alle condizioni di separazione omologate, la quota del 50% che era di proprietà della Sig.ra Parte 2 è
stata acquistata dal Sig. Parte 1 con atto a rogito Notaio Persona 1 del
20/7/2023 ai nn. 47380/8636 e successiva nota di trascrizione con relativo accollo del mutuo residuo da parte del Sig. Parte 1
2) Detto immobile, con tutti gli arredi che lo compongono, resterà quindi definitivamente assegnato al Sig. Parte 1 il quale continuerà a risiedervi;
3) La Sig.ra Parte 2 da tempo ha già infatti provveduto a portare via tutti i suoi beni ed effetti personali e ha già provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica in Via
Alta Tambura 17 in Massa (MS).
4) Anche a fronte dell'adempimento della suddetta operazione immobiliare, i coniugi confermano di rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti ed indipendenti e ritenendosi soddisfatti.
Parte 25) Alla Sig.ra resteranno definitivamente assegnati gli immobili di cui è proprietaria per la quota del 50% essendole pervenuti da successione ereditaria e siti nel
Comune di Castelletto d'Orba (AL) e più precisamente immobile sito in Via Montesanto 4
(N.C.E.U. del Comune di Alessandria F. 8 Mapp. 397 Sub. 1 e F. 8 Mapp. 397 Sub. 2) e diversi terreni sempre siti nel medesimo Comune di Castelletto d'Orba così censiti: N.C.T.
F. 3 Mapp. 330 Part. 3007, F.
8. Mapp. 394 Part. 924; F. 8 Mapp. 395 Part. 924; F. 8 Mapp.
501 Part, 3647; F. 8 Mapp. 858; F. 8 Mapp. 859; F. 8 Mapp. 860, F. 8 Mapp. 8, F. 8 Mapp.
862).
CP 16) Il libretto di risparmio n. 000048711879 e il conto corrente n. Iban
[...] acceso presso Controparte_2 intestato alla Sig.ra Parte 2 resterà a lei assegnato unitamente alla giacenza ivi depositata. n. 001029961073 IB 7) Il conto corrente acceso presso Controparte_2
e la relativa [...] resterà intestato al Sig. Parte 1
giacenza, compresi i buoni fruttiferi, saranno a lui definitivamente assegnati.
8) l'automobile modello Volkswagen Polo targata FF315MR, nonché il motociclo modello
Vespa 50 special targato X9DLNN resteranno assegnati al Sig. Parte 1 mentre
,
l'automobile modello Fiat Panda targata FH392PL resterà intestata alla Sig.ra Pt 2
[...]
9) I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto.
10) La Sig.ra e il Sig. Parte 1 si impegnano l'uno nei confronti Parte 2
dell'altra al puntuale adempimento delle condizioni di divorzio e a dirimere ogni eventuale controversia per quanto possibile in via amichevole.
11) I ricorrenti dichiarano di avere, con le precedenti statuizioni, regolato e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e dichiarano di non avere più null'altro a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto qui espressamente pattuito.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2007, Numero 656, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, li 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
BACA HALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da: C.F. 1 nato a [...], il [...], Parte 1 C.F. "
residente in [...]3, ed elettivamente domiciliato presso e nello
), che lo rappresenta e lo difende, studio dell'Avv. Alessia Gazzo (C.F. C.F. 2
come da procura in atti Parte 2 C.F. C.F. 3 nata a [...], il [...], ed ivi residente in [...]3, elettivamente domiciliata presso e nello studio
C.F. 4 ), che la rappresenta e la difende, dell'Avv. Giancarlo Caricato (C.F. come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 26-30/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 08/09/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 15/03/2023 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 08/09/2007
dai Signori Parte 1 е Parte 3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) per quanto concerne l'immobile che era adibito a casa coniugale sito in Genova, Via San
Martino civico 21 interno 3 (così censito al N.C.E.U. del Comune di Genova: Sez. Geb, F.
59, Part. 3, Sub. 11), di cui all'atto di compravendita a rogito Notaio Persona 1 del 24
Maggio 2004 ai nn. Rep. n. 29240 e Racc. n. 1515, in adempimento alle condizioni di separazione omologate, la quota del 50% che era di proprietà della Sig.ra Parte 2 è
stata acquistata dal Sig. Parte 1 con atto a rogito Notaio Persona 1 del
20/7/2023 ai nn. 47380/8636 e successiva nota di trascrizione con relativo accollo del mutuo residuo da parte del Sig. Parte 1
2) Detto immobile, con tutti gli arredi che lo compongono, resterà quindi definitivamente assegnato al Sig. Parte 1 il quale continuerà a risiedervi;
3) La Sig.ra Parte 2 da tempo ha già infatti provveduto a portare via tutti i suoi beni ed effetti personali e ha già provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica in Via
Alta Tambura 17 in Massa (MS).
4) Anche a fronte dell'adempimento della suddetta operazione immobiliare, i coniugi confermano di rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti ed indipendenti e ritenendosi soddisfatti.
Parte 25) Alla Sig.ra resteranno definitivamente assegnati gli immobili di cui è proprietaria per la quota del 50% essendole pervenuti da successione ereditaria e siti nel
Comune di Castelletto d'Orba (AL) e più precisamente immobile sito in Via Montesanto 4
(N.C.E.U. del Comune di Alessandria F. 8 Mapp. 397 Sub. 1 e F. 8 Mapp. 397 Sub. 2) e diversi terreni sempre siti nel medesimo Comune di Castelletto d'Orba così censiti: N.C.T.
F. 3 Mapp. 330 Part. 3007, F.
8. Mapp. 394 Part. 924; F. 8 Mapp. 395 Part. 924; F. 8 Mapp.
501 Part, 3647; F. 8 Mapp. 858; F. 8 Mapp. 859; F. 8 Mapp. 860, F. 8 Mapp. 8, F. 8 Mapp.
862).
CP 16) Il libretto di risparmio n. 000048711879 e il conto corrente n. Iban
[...] acceso presso Controparte_2 intestato alla Sig.ra Parte 2 resterà a lei assegnato unitamente alla giacenza ivi depositata. n. 001029961073 IB 7) Il conto corrente acceso presso Controparte_2
e la relativa [...] resterà intestato al Sig. Parte 1
giacenza, compresi i buoni fruttiferi, saranno a lui definitivamente assegnati.
8) l'automobile modello Volkswagen Polo targata FF315MR, nonché il motociclo modello
Vespa 50 special targato X9DLNN resteranno assegnati al Sig. Parte 1 mentre
,
l'automobile modello Fiat Panda targata FH392PL resterà intestata alla Sig.ra Pt 2
[...]
9) I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto.
10) La Sig.ra e il Sig. Parte 1 si impegnano l'uno nei confronti Parte 2
dell'altra al puntuale adempimento delle condizioni di divorzio e a dirimere ogni eventuale controversia per quanto possibile in via amichevole.
11) I ricorrenti dichiarano di avere, con le precedenti statuizioni, regolato e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e dichiarano di non avere più null'altro a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto qui espressamente pattuito.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2007, Numero 656, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, li 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino