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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9083 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
20.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 24400/2023, avente ad oggetto: rideterminazione TFS;
TRA
(c.f.: ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), (c.f.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f.: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f.: , (c.f.: Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (c.f.: ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._10 Parte_11
, (c.f.: ), C.F._11 Parte_12 C.F._12
(c.f.: ), (c.f.: Parte_13 C.F._13 Parte_14
), (c.f.: , C.F._14 Parte_15 C.F._15 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_16 C.F._16 Parte_17
), (c.f.: ), C.F._17 Parte_18 C.F._18 Pt_19
(c.f.: , (c.f.: ),
[...] C.F._19 Parte_20 C.F._20 tutti elettivamente domiciliati presso i domicili digitali degli avv.ti Domenico Tomassetti,
EL GU e AR de CO, pec: ; Email_1
e , che li Email_2 Email_3 rappresentano e difendono;
RICORRENTI
1 CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, accertare il diritto a vedersi calcolare il TFS sulla base delle modalità più CP_ favorevoli previste per i dipendenti statali;
per l'effetto, condannare l' alla liquidazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti sulla base delle modalità più favorevoli previste per i dipendenti statali, nonché, esclusivamente in favore dei ricorrenti che hanno già percepito parte degli importi, alla corresponsione delle somme risultanti dalla disposta riliquidazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria delle spese di lite.
PER PARTE RESISTENTE: in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Lucca per il ricorrente in Parte_1 via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso, nonché dichiarare il difetto di legittimazione attiva per carenza di interesse ad agire di e;
sempre in Parte_4 Parte_7 via preliminare, dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, nonché la prescrizione del credito azionato;
dichiarare l'inammissibilità della domanda di pronuncia di illegittimità costituzionale;
nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.12.2023, i ricorrenti in epigrafe deducevano di essere stati dipendenti di enti locali (con qualifica dirigenziale o direttiva) già collocati in quiescenza, ovvero ancora in servizio e prossimi al collocamento in quiescenza.
Specificavano, sin da subito, di essere stati assunti prima del 1.1.2001 e di aver diritto, sulla base della normativa vigente in materia legge n. 335 del 1995, alla liquidazione del TFS in misura pari ad 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva annua lorda (comprensiva della tredicesima mensilità) percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, moltiplicata per il numero degli anni utili di servizio effettivi e riscattati.
Sostenevano che, in base alla medesima normativa, i dipendenti statali assunti anteriormente al 2001 avevano, invece, diritto ad un'indennità di buonuscita percepita in misura pari ad 1/12 dell'80% della retribuzione mensile dell'ultimo giorno di servizio
(comprensiva della tredicesima mensilità) e rapportata ad anno, moltiplicato per gli anni utili
2 fino alla cessazione.
Argomentavano che tale disciplina normativa aveva comportato una ingiustificata disparità di trattamento in quanto il maggiore divisore previsto per i dipendenti degli enti locali ha determinato una rilevante diminuzione della quota unitaria da moltiplicare per il numero degli anni utili ai fini del calcolo;
con la conseguenza che, a parità di retribuzione, di contributi versati e di anni utili ai fini del calcolo, il loro TFS in qualità di dipendenti degli enti locali è inferiore rispetto a quello dei dipendenti statali. CP_ Rilevavano, infine, che la modalità di calcolo sulla base della quale l' aveva provveduto o avrebbe provveduto alla liquidazione del TFS rinveniva la sua fonte direttamente nella normativa primaria e, segnatamente, nella legge 8 marzo 1968, n. 152.
Sollevavano, pertanto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, ossia dei principi di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza.
Tanto premesso, adivano innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del CP_ lavoro, l' chiedendo, previa rimessione alla Corte Costituzionale della predetta questione di legittimità, l'accertamento del diritto a vedersi calcolare il TFS sulla base delle modalità CP_ più favorevoli previste per i dipendenti statali;
per l'effetto, condannare l' alla liquidazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti sulla base delle modalità più favorevoli previste per i dipendenti statali, nonché, esclusivamente in favore dei ricorrenti che hanno già percepito parte degli importi, alla corresponsione delle somme risultanti dalla disposta riliquidazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di lite.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso per genericità, essendo stata omessa l'indicazione della residenza dei ricorrenti, dell'ente locale datore di lavoro, la data di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun ricorrente, nonché le rispettive mansioni svolte.
Sempre in via preliminare, eccepiva la carenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio dei ricorrenti e , essendo ancora in Parte_4 Parte_7 servizio.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato decorsi i 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro di ciascun ricorrente.
Contestava la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimità costituzionale invocata.
Nel merito, deduceva con varie argomentazioni l'infondatezza e/o inammissibilità della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per integrare gli atti ai sensi dell'art. 164, co. 5, c.p.c., l'udienza del 20.11.2025 veniva sostituta dal deposito di note di
3 trattazione ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso. all'udienza del 27.3.2025 veniva concesso termine per integrare la domanda ai sensi dell'art. 164, co. 5, c.p.c., a seguito del quale parte ricorrente (con note del 20.10.2025) ha specificato gli elementi di fatto e di diritto posti a suo fondamento.
Va ricordato che il caso di nullità previsto dall'art. 164, co. 4, ossia qualora l'atto introduttivo del giudizio presenta il vizio di insufficiente determinazione della domanda
(petitum e causa petendi), si verifica solo quando gli elementi identificatori del diritto fatto valere non siano ricavabili da un esame complessivo dell'atto introduttivo, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni.
La ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate difese;
per tale motivo occorre concretamente accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Al contrario dei vizi inerenti la vocatio in ius (ossia dell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 164 c.p.c.), nell'ipotesi prevista dal quarto comma la costituzione del convenuto non sana la nullità, e ciò perché essa non potrà essere in grado di determinare il venir meno dell'incertezza in ordine all'individuazione del diritto fatto valere.
Per tale ragione è previsto che il giudice debba ordinare l'integrazione della domanda, assegnando un termine perentorio a tal fine.
Ebbene, nel caso di specie, questo giudicante ritiene che, a seguito dell'integrazione della domanda, con cui sono stati specificati i datori di lavoro di ciascun ricorrente (Regione
Campania, Comune di Napoli ovvero Città Metropolitana di Napoli), le date di assunzione e CP_ cessazione dal servizio, gli importi a titolo di TFS liquidati dall' nonché le date delle domande amministrative con cui venivano contestate tali quantificazioni, la domanda contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata posta la convenuta in condizione di formulare esaurientemente le proprie difese.
3. Sempre in via preliminare va, invece, accolta l'eccezione di inammissibilità delle domande proposte dai ricorrenti e , per carenza di Parte_4 Parte_7 interesse ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 100 c.p.c. CP_ Questo giudicante condivide la prospettazione dell' essendo i predetti ricorrenti ancora regolarmente in servizio.
In tema di interesse ad agire, va osservato che il processo ordinario è caratterizzato dal principio di tipicità delle azioni costitutive posto dall'art. 2908 c.c.
Il nostro processo di cognizione è, infatti, basato su tre distinte forme di azione: l'azione di accertamento, l'azione di condanna e l'azione costitutiva.
4 È sempre possibile, inoltre, ricorrere all'azione generale di accertamento, ove sussista, però, un interesse concreto ed attuale ad agire.
Com'è noto, a seguito di un vivace dibattito sorto in argomento, la giurisprudenza si è pronunciata per l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, chiarendo, anche sulla scorta di un processo interpretativo mutuato dalla lettura delle norme che tale azione hanno previsto (cfr. ad es.
l'art. 949 c.c.), che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che non sia altrimenti eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. n. 7096/2012 e n.11536/2006).
“L'interesse ad agire richiede, infatti, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire”, (Cass. sentenza n. 6749/2012; ordinanze nn. 2051/2011 e 15355/2010).
Al fine di evitare un pericoloso ampliamento delle forme atipiche di tutela, la
Cassazione ha, pertanto, precisato che all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (cfr. Cass. n. 12937/1999; n. 6398/2002; n. 3905/2003).
Ispirandosi alla medesima ratio, i giudici di legittimità hanno inoltre avuto modo di rilevare come nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assuma il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilievo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (cfr. Cass. n. 8210/1999; n.
10441/2004).
Ed ancora, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr. Cass. n. 24434/2007; n. 5635/2002; n. 10062/1998; n. 4444 /1995).
5 Alla luce di tali principi, tenuto conto della circostanza che i ricorrenti Parte_4
e risultano essere ancora in servizio, nonché del fatto che non sono
[...] Parte_7 stati specificati i motivi per cui sarebbe configurabile l'attuale interesse ad agire con l'azione di accertamento de quo, vanno dichiarate inammissibili le domande formulate dagli stessi.
4. Nel merito, per gli altri ricorrenti, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Premesso che sono pacifiche le circostanze di fatto poste alla base della controversia, questo giudicante di conformarsi all'orientamento registrato nella giurisprudenza di merito
(nelle sentenze allegati in atti, prod. parte resistente), le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
E' condiviso dal giudicante che, alla luce della corretta e univoca interpretazione del sistema normativo attualmente vigente, il calcolo le indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici assunti ante 2001 che (come gli odierni ricorrenti) non abbiano optato per il diverso regime del TFR, debba essere effettuato con le modalità – diverse per i dipendenti statali e i dipendenti degli enti pubblici – indicate in ricorso, ossia:
- nella misura pari a 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, moltiplicata per il numero degli anni utili di servizio effettivi e riscattati, quanto al TFS spettante dipendenti degli enti pubblici;
- nella misura pari a 1/12 dell'80% della retribuzione mensile dell'ultimo giorno di servizio comprensiva di 13a e rapportata ad anno, moltiplicato per gli anni utili fino alla cessazione, quanto al premio di fine servizio spettante ai dipendenti statali.
I suddetti criteri di calcolo sono previsti, per quanto riguarda i dipendenti degli enti locali, dalla legge 8 marzo 1968 n. 152, che all'art. 4 dispone: “Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto”.
Ciò detto, i ricorrenti hanno fondato il ricorso sulla ritenuta illegittimità costituzionale della suddetta normativa, lamentando il contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
A parere dell'odierno giudicante, la questione è infondata.
Rispetto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la prospettazione dei ricorrenti secondo cui la disparità di trattamento derivante dalla diversità dei criteri di calcolo dell'indennità di fine rapporto sarebbe ingiustificata per il solo fatto che un “medesimo istituto” di un unitario sistema costituito dal pubblico impiego sarebbe disciplinato diversamente, è contraddetta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Quest'ultima ha, infatti, chiarito che: “In linea generale, va ricordato che, come già precisato da questa Corte, «[l]e indennità di fine rapporto, pur nella differente
6 configurazione che hanno assunto nel volgere degli anni, si atteggiano come "una categoria unitaria connotata da identità di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo"
(sentenza n. 243 del 1993, punto 5. del Considerato in diritto). L'evoluzione normativa,
"stimolata dalla giurisprudenza costituzionale" (sentenza n. 243 del 1993, punto 4. del
Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti"» (sentenza n. 159 del 2019). Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva
(sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva. Tuttavia la comune matrice non implica necessariamente una totale uniformità di disciplina. Ciascuna figura di indennità, ritagliata nel settore lavoristico cui accede, non può che mantenere caratteristiche proprie e peculiari, legate a quel settore, con conseguente coesistenza «di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento»
(sentenza n. 458 del 2005), senza che ciò naturalmente trasmodi nella negazione dei tratti fondamentali testé indicati”, (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 0258 del 2022 in motivazione).
La Corte Costituzionale ha così concluso: “In definitiva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può che spettare al legislatore la previsione di discipline ragionevolmente differenziate delle singole figure di indennità di fine rapporto, in considerazione del complessivo contesto in cui esse vanno a inserirsi e dell'evoluzione normativa che punta ad armonizzarle, ferma restando, in una prospettiva più generale, la loro riconduzione a una comune matrice unitaria, di natura previdenziale, che questa Corte ha costantemente riconosciuto. La conseguente discrezionalità del legislatore si apprezza particolarmente proprio nel settore del lavoro pubblico, caratterizzato, come già accennato, da un percorso di graduale passaggio dal precedente regime di TFS, che ancor oggi sopravvive, e che risulta regolato proprio dalle norme dettate dal d.P.R. n. 1032 del 1973, a quello del TFR, «tuttora ritagliato all'interno del medesimo regime pubblicistico che connotava il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni prima della privatizzazione dello stesso»,
(cfr. Corte Costituzione sentenza cit. n. 0258 del 2022).
In precedenza la Consulta, chiamata a valutare proprio la questione della parità di trattamento del trattamento retributivo dei dipendenti degli enti locali e dei dipendenti statali, ha avuto modo di affermare che: “E' di competenza del legislatore valutare l'opportunità del mantenimento di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego, ma tale
7 discrezionalità incontra un primo limite nel principio di uguaglianza, nel senso che nonostante le diverse articolazioni normative i trattamenti di fine lavoro nel pubblico impiego debbono comunque essere equivalenti […] Ma è subito da precisare che se il vincolo che il principio di eguaglianza impone al legislatore di osservare riguarda l'equivalenza dei vari trattamenti di fine lavoro, anche la valutazione normativa diretta a vagliare il rispetto o meno di tale principio deve analogamente riferirsi soltanto ai risultati complessivi dei vari meccanismi e non può invece limitarsi a singole disposizioni, avulse dalla specifica disciplina in cui ciascuna di esse si colloca”, (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 0220 del 1988).
Secondo la Corte, dunque, posto che la violazione dell'art. 3 della Costituzione presuppone una parità di situazioni, il raffronto fra i diversi sistemi di disciplina delle indennità di fine rapporto, non può essere limitato ai singoli e specifici aspetti, ma deve necessariamente coinvolgere il complessivo trattamento retributivo e contributivo.
Nel caso di specie, le allegazioni contenute in ricorso sono limitate alle differenze relative ai soli criteri di calcolo della indennità di fine rapporto, senza alcun riferimento al trattamento retributivo e contributivo complessivo, il che esclude la fondatezza della prospettata questione di costituzionalità, anche alla luce delle specifiche allegazioni effettuate dall'istituto resistente, che invece inseriscono la diversa disciplina dei criteri di calcolo dell'indennità oggetto di causa nell'ambito di una diversificata disciplina relativa ad altri CP_ rilevanti aspetti del rapporto (cfr. pag. 8-9, memoria di costituzione dell' .
Ed infatti, se il coefficiente di divisione nel calcolo dell'IPS è pari a 15, mentre nella indennità di buonuscita è pari a 12, tuttavia a compensare eventuali vantaggi e svantaggi soccorre la percentuale di esenzione da sottrarre all'importo lordo del trattamento che, nel primo caso, è del 40,98% e, nel secondo caso, è solo del 26,04%; in tal modo, il legislatore dà compiuta applicazione ai principi sopra esposti dalla Corte Costituzionale, allorquando, determinando i livelli sui quali attestare la perequazione tra i diversi trattamenti, in relazione ai vari elementi che li costituiscono, procede ad equilibrare e compensare vantaggi e svantaggi che emergono dalle vigenti normative riguardo alle modalità di calcolo delle indennità, nel rispetto di precise scelte di politica economica.
In sostanza, il TFS è quindi una prestazione che viene erogata su contribuzione;
la misura di questa contribuzione è prevista dal legislatore.
Nel caso degli enti locali, l'art.11 della legge 152/68 stabilisce che il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è stabilito nella misura del 6,10% della retribuzione annua considerata in ragione dell'80%.
Il contributo è così ripartito nella misura del 3,60% a carico dell'Ente di appartenenza e del 2,50% a carico del dipendente.
Obbligato al versamento dell'intera aliquota contributiva è il datore di lavoro.
Diversamente, per il personale che svolge attività di servizio presso le Amministrazioni statali le modalità di calcolo del Trattamento di Fine Servizio sono disciplinate dal D.p.r.
8 1032/73, nel quale sono dettate le linee guida per il calcolo e gli obblighi contributivi in capo agli iscritti alla gestione ex Enpas.
Essendo il TFS una prestazione erogabile a seguito di contribuzione, ne deriva che gli emolumenti dei dipendenti civili e militari dello Stato, sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria del 9,60% ai sensi dell'art.18 della legge 75/80, di cui il 2,50% a carico del dipendente ed il 7,10 % a carico del datore di lavoro. È palese la maggior contribuzione che grava sugli emolumenti del personale appartenente alla Cassa Stato, rispetto alla contribuzione certamente minore che grava invece sugli emolumenti del personale appartenente alla Cassa Inadel degli Enti Locali. È questa la circostanza grazie alla quale le modalità di calcolo del TFS degli iscritti alla Cassa Stato sono più favorevoli rispetto ai TFS erogati agli iscritti alla cassa ex Inadel.
Sono proprio le differenze come sopra evidenziate che garantiscono l'osservanza del principio dettato dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 243/93 , ovvero la ragionevole equivalenza nel risultato finale del calcolo. Il che, in sostanza, vale ad escludere anche che il Pa cd conglobamento della nello stipendio tabellare, che peraltro ha interessato sia i dipendenti degli enti locali che i dipendenti statali, possa determinare una ingiustificata disparità di trattamento e, per conseguenza, la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
152/68. Par In virtù delle differenze nella determinazione della retribuzione contributiva della e della IB e i differenti sistemi di calcolo che assicurano la ragionevole equivalenza nel risultato finale del calcolo risulta pienamente rispettato il dettato dell'art. 3 Cost.
Ugualmente è a dirsi per la violazione degli artt. 36 e 38 Cost, in quanto la dedotta non adeguatezza della retribuzione non risulta ancorata ad uno specifico parametro oggettivo, non essendo qualificabile come tale il TFS riconosciuto agli impiegati statali.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso proposto dagli altri ricorrenti è infondato e va rigettato.
5. In punto di spese, la novità e la complessità della questione ne giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso proposto da e;
Parte_4 Parte_7
per le rimanenti parti, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 09.12.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
20.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 24400/2023, avente ad oggetto: rideterminazione TFS;
TRA
(c.f.: ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), (c.f.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f.: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f.: , (c.f.: Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (c.f.: ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._10 Parte_11
, (c.f.: ), C.F._11 Parte_12 C.F._12
(c.f.: ), (c.f.: Parte_13 C.F._13 Parte_14
), (c.f.: , C.F._14 Parte_15 C.F._15 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_16 C.F._16 Parte_17
), (c.f.: ), C.F._17 Parte_18 C.F._18 Pt_19
(c.f.: , (c.f.: ),
[...] C.F._19 Parte_20 C.F._20 tutti elettivamente domiciliati presso i domicili digitali degli avv.ti Domenico Tomassetti,
EL GU e AR de CO, pec: ; Email_1
e , che li Email_2 Email_3 rappresentano e difendono;
RICORRENTI
1 CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, accertare il diritto a vedersi calcolare il TFS sulla base delle modalità più CP_ favorevoli previste per i dipendenti statali;
per l'effetto, condannare l' alla liquidazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti sulla base delle modalità più favorevoli previste per i dipendenti statali, nonché, esclusivamente in favore dei ricorrenti che hanno già percepito parte degli importi, alla corresponsione delle somme risultanti dalla disposta riliquidazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria delle spese di lite.
PER PARTE RESISTENTE: in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Lucca per il ricorrente in Parte_1 via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso, nonché dichiarare il difetto di legittimazione attiva per carenza di interesse ad agire di e;
sempre in Parte_4 Parte_7 via preliminare, dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, nonché la prescrizione del credito azionato;
dichiarare l'inammissibilità della domanda di pronuncia di illegittimità costituzionale;
nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.12.2023, i ricorrenti in epigrafe deducevano di essere stati dipendenti di enti locali (con qualifica dirigenziale o direttiva) già collocati in quiescenza, ovvero ancora in servizio e prossimi al collocamento in quiescenza.
Specificavano, sin da subito, di essere stati assunti prima del 1.1.2001 e di aver diritto, sulla base della normativa vigente in materia legge n. 335 del 1995, alla liquidazione del TFS in misura pari ad 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva annua lorda (comprensiva della tredicesima mensilità) percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, moltiplicata per il numero degli anni utili di servizio effettivi e riscattati.
Sostenevano che, in base alla medesima normativa, i dipendenti statali assunti anteriormente al 2001 avevano, invece, diritto ad un'indennità di buonuscita percepita in misura pari ad 1/12 dell'80% della retribuzione mensile dell'ultimo giorno di servizio
(comprensiva della tredicesima mensilità) e rapportata ad anno, moltiplicato per gli anni utili
2 fino alla cessazione.
Argomentavano che tale disciplina normativa aveva comportato una ingiustificata disparità di trattamento in quanto il maggiore divisore previsto per i dipendenti degli enti locali ha determinato una rilevante diminuzione della quota unitaria da moltiplicare per il numero degli anni utili ai fini del calcolo;
con la conseguenza che, a parità di retribuzione, di contributi versati e di anni utili ai fini del calcolo, il loro TFS in qualità di dipendenti degli enti locali è inferiore rispetto a quello dei dipendenti statali. CP_ Rilevavano, infine, che la modalità di calcolo sulla base della quale l' aveva provveduto o avrebbe provveduto alla liquidazione del TFS rinveniva la sua fonte direttamente nella normativa primaria e, segnatamente, nella legge 8 marzo 1968, n. 152.
Sollevavano, pertanto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, ossia dei principi di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza.
Tanto premesso, adivano innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del CP_ lavoro, l' chiedendo, previa rimessione alla Corte Costituzionale della predetta questione di legittimità, l'accertamento del diritto a vedersi calcolare il TFS sulla base delle modalità CP_ più favorevoli previste per i dipendenti statali;
per l'effetto, condannare l' alla liquidazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti sulla base delle modalità più favorevoli previste per i dipendenti statali, nonché, esclusivamente in favore dei ricorrenti che hanno già percepito parte degli importi, alla corresponsione delle somme risultanti dalla disposta riliquidazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di lite.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso per genericità, essendo stata omessa l'indicazione della residenza dei ricorrenti, dell'ente locale datore di lavoro, la data di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun ricorrente, nonché le rispettive mansioni svolte.
Sempre in via preliminare, eccepiva la carenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio dei ricorrenti e , essendo ancora in Parte_4 Parte_7 servizio.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato decorsi i 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro di ciascun ricorrente.
Contestava la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimità costituzionale invocata.
Nel merito, deduceva con varie argomentazioni l'infondatezza e/o inammissibilità della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per integrare gli atti ai sensi dell'art. 164, co. 5, c.p.c., l'udienza del 20.11.2025 veniva sostituta dal deposito di note di
3 trattazione ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso. all'udienza del 27.3.2025 veniva concesso termine per integrare la domanda ai sensi dell'art. 164, co. 5, c.p.c., a seguito del quale parte ricorrente (con note del 20.10.2025) ha specificato gli elementi di fatto e di diritto posti a suo fondamento.
Va ricordato che il caso di nullità previsto dall'art. 164, co. 4, ossia qualora l'atto introduttivo del giudizio presenta il vizio di insufficiente determinazione della domanda
(petitum e causa petendi), si verifica solo quando gli elementi identificatori del diritto fatto valere non siano ricavabili da un esame complessivo dell'atto introduttivo, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni.
La ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate difese;
per tale motivo occorre concretamente accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Al contrario dei vizi inerenti la vocatio in ius (ossia dell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 164 c.p.c.), nell'ipotesi prevista dal quarto comma la costituzione del convenuto non sana la nullità, e ciò perché essa non potrà essere in grado di determinare il venir meno dell'incertezza in ordine all'individuazione del diritto fatto valere.
Per tale ragione è previsto che il giudice debba ordinare l'integrazione della domanda, assegnando un termine perentorio a tal fine.
Ebbene, nel caso di specie, questo giudicante ritiene che, a seguito dell'integrazione della domanda, con cui sono stati specificati i datori di lavoro di ciascun ricorrente (Regione
Campania, Comune di Napoli ovvero Città Metropolitana di Napoli), le date di assunzione e CP_ cessazione dal servizio, gli importi a titolo di TFS liquidati dall' nonché le date delle domande amministrative con cui venivano contestate tali quantificazioni, la domanda contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata posta la convenuta in condizione di formulare esaurientemente le proprie difese.
3. Sempre in via preliminare va, invece, accolta l'eccezione di inammissibilità delle domande proposte dai ricorrenti e , per carenza di Parte_4 Parte_7 interesse ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 100 c.p.c. CP_ Questo giudicante condivide la prospettazione dell' essendo i predetti ricorrenti ancora regolarmente in servizio.
In tema di interesse ad agire, va osservato che il processo ordinario è caratterizzato dal principio di tipicità delle azioni costitutive posto dall'art. 2908 c.c.
Il nostro processo di cognizione è, infatti, basato su tre distinte forme di azione: l'azione di accertamento, l'azione di condanna e l'azione costitutiva.
4 È sempre possibile, inoltre, ricorrere all'azione generale di accertamento, ove sussista, però, un interesse concreto ed attuale ad agire.
Com'è noto, a seguito di un vivace dibattito sorto in argomento, la giurisprudenza si è pronunciata per l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, chiarendo, anche sulla scorta di un processo interpretativo mutuato dalla lettura delle norme che tale azione hanno previsto (cfr. ad es.
l'art. 949 c.c.), che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che non sia altrimenti eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. n. 7096/2012 e n.11536/2006).
“L'interesse ad agire richiede, infatti, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire”, (Cass. sentenza n. 6749/2012; ordinanze nn. 2051/2011 e 15355/2010).
Al fine di evitare un pericoloso ampliamento delle forme atipiche di tutela, la
Cassazione ha, pertanto, precisato che all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (cfr. Cass. n. 12937/1999; n. 6398/2002; n. 3905/2003).
Ispirandosi alla medesima ratio, i giudici di legittimità hanno inoltre avuto modo di rilevare come nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assuma il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilievo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (cfr. Cass. n. 8210/1999; n.
10441/2004).
Ed ancora, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr. Cass. n. 24434/2007; n. 5635/2002; n. 10062/1998; n. 4444 /1995).
5 Alla luce di tali principi, tenuto conto della circostanza che i ricorrenti Parte_4
e risultano essere ancora in servizio, nonché del fatto che non sono
[...] Parte_7 stati specificati i motivi per cui sarebbe configurabile l'attuale interesse ad agire con l'azione di accertamento de quo, vanno dichiarate inammissibili le domande formulate dagli stessi.
4. Nel merito, per gli altri ricorrenti, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Premesso che sono pacifiche le circostanze di fatto poste alla base della controversia, questo giudicante di conformarsi all'orientamento registrato nella giurisprudenza di merito
(nelle sentenze allegati in atti, prod. parte resistente), le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
E' condiviso dal giudicante che, alla luce della corretta e univoca interpretazione del sistema normativo attualmente vigente, il calcolo le indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici assunti ante 2001 che (come gli odierni ricorrenti) non abbiano optato per il diverso regime del TFR, debba essere effettuato con le modalità – diverse per i dipendenti statali e i dipendenti degli enti pubblici – indicate in ricorso, ossia:
- nella misura pari a 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, moltiplicata per il numero degli anni utili di servizio effettivi e riscattati, quanto al TFS spettante dipendenti degli enti pubblici;
- nella misura pari a 1/12 dell'80% della retribuzione mensile dell'ultimo giorno di servizio comprensiva di 13a e rapportata ad anno, moltiplicato per gli anni utili fino alla cessazione, quanto al premio di fine servizio spettante ai dipendenti statali.
I suddetti criteri di calcolo sono previsti, per quanto riguarda i dipendenti degli enti locali, dalla legge 8 marzo 1968 n. 152, che all'art. 4 dispone: “Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto”.
Ciò detto, i ricorrenti hanno fondato il ricorso sulla ritenuta illegittimità costituzionale della suddetta normativa, lamentando il contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
A parere dell'odierno giudicante, la questione è infondata.
Rispetto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la prospettazione dei ricorrenti secondo cui la disparità di trattamento derivante dalla diversità dei criteri di calcolo dell'indennità di fine rapporto sarebbe ingiustificata per il solo fatto che un “medesimo istituto” di un unitario sistema costituito dal pubblico impiego sarebbe disciplinato diversamente, è contraddetta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Quest'ultima ha, infatti, chiarito che: “In linea generale, va ricordato che, come già precisato da questa Corte, «[l]e indennità di fine rapporto, pur nella differente
6 configurazione che hanno assunto nel volgere degli anni, si atteggiano come "una categoria unitaria connotata da identità di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo"
(sentenza n. 243 del 1993, punto 5. del Considerato in diritto). L'evoluzione normativa,
"stimolata dalla giurisprudenza costituzionale" (sentenza n. 243 del 1993, punto 4. del
Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti"» (sentenza n. 159 del 2019). Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva
(sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva. Tuttavia la comune matrice non implica necessariamente una totale uniformità di disciplina. Ciascuna figura di indennità, ritagliata nel settore lavoristico cui accede, non può che mantenere caratteristiche proprie e peculiari, legate a quel settore, con conseguente coesistenza «di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento»
(sentenza n. 458 del 2005), senza che ciò naturalmente trasmodi nella negazione dei tratti fondamentali testé indicati”, (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 0258 del 2022 in motivazione).
La Corte Costituzionale ha così concluso: “In definitiva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può che spettare al legislatore la previsione di discipline ragionevolmente differenziate delle singole figure di indennità di fine rapporto, in considerazione del complessivo contesto in cui esse vanno a inserirsi e dell'evoluzione normativa che punta ad armonizzarle, ferma restando, in una prospettiva più generale, la loro riconduzione a una comune matrice unitaria, di natura previdenziale, che questa Corte ha costantemente riconosciuto. La conseguente discrezionalità del legislatore si apprezza particolarmente proprio nel settore del lavoro pubblico, caratterizzato, come già accennato, da un percorso di graduale passaggio dal precedente regime di TFS, che ancor oggi sopravvive, e che risulta regolato proprio dalle norme dettate dal d.P.R. n. 1032 del 1973, a quello del TFR, «tuttora ritagliato all'interno del medesimo regime pubblicistico che connotava il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni prima della privatizzazione dello stesso»,
(cfr. Corte Costituzione sentenza cit. n. 0258 del 2022).
In precedenza la Consulta, chiamata a valutare proprio la questione della parità di trattamento del trattamento retributivo dei dipendenti degli enti locali e dei dipendenti statali, ha avuto modo di affermare che: “E' di competenza del legislatore valutare l'opportunità del mantenimento di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego, ma tale
7 discrezionalità incontra un primo limite nel principio di uguaglianza, nel senso che nonostante le diverse articolazioni normative i trattamenti di fine lavoro nel pubblico impiego debbono comunque essere equivalenti […] Ma è subito da precisare che se il vincolo che il principio di eguaglianza impone al legislatore di osservare riguarda l'equivalenza dei vari trattamenti di fine lavoro, anche la valutazione normativa diretta a vagliare il rispetto o meno di tale principio deve analogamente riferirsi soltanto ai risultati complessivi dei vari meccanismi e non può invece limitarsi a singole disposizioni, avulse dalla specifica disciplina in cui ciascuna di esse si colloca”, (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 0220 del 1988).
Secondo la Corte, dunque, posto che la violazione dell'art. 3 della Costituzione presuppone una parità di situazioni, il raffronto fra i diversi sistemi di disciplina delle indennità di fine rapporto, non può essere limitato ai singoli e specifici aspetti, ma deve necessariamente coinvolgere il complessivo trattamento retributivo e contributivo.
Nel caso di specie, le allegazioni contenute in ricorso sono limitate alle differenze relative ai soli criteri di calcolo della indennità di fine rapporto, senza alcun riferimento al trattamento retributivo e contributivo complessivo, il che esclude la fondatezza della prospettata questione di costituzionalità, anche alla luce delle specifiche allegazioni effettuate dall'istituto resistente, che invece inseriscono la diversa disciplina dei criteri di calcolo dell'indennità oggetto di causa nell'ambito di una diversificata disciplina relativa ad altri CP_ rilevanti aspetti del rapporto (cfr. pag. 8-9, memoria di costituzione dell' .
Ed infatti, se il coefficiente di divisione nel calcolo dell'IPS è pari a 15, mentre nella indennità di buonuscita è pari a 12, tuttavia a compensare eventuali vantaggi e svantaggi soccorre la percentuale di esenzione da sottrarre all'importo lordo del trattamento che, nel primo caso, è del 40,98% e, nel secondo caso, è solo del 26,04%; in tal modo, il legislatore dà compiuta applicazione ai principi sopra esposti dalla Corte Costituzionale, allorquando, determinando i livelli sui quali attestare la perequazione tra i diversi trattamenti, in relazione ai vari elementi che li costituiscono, procede ad equilibrare e compensare vantaggi e svantaggi che emergono dalle vigenti normative riguardo alle modalità di calcolo delle indennità, nel rispetto di precise scelte di politica economica.
In sostanza, il TFS è quindi una prestazione che viene erogata su contribuzione;
la misura di questa contribuzione è prevista dal legislatore.
Nel caso degli enti locali, l'art.11 della legge 152/68 stabilisce che il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è stabilito nella misura del 6,10% della retribuzione annua considerata in ragione dell'80%.
Il contributo è così ripartito nella misura del 3,60% a carico dell'Ente di appartenenza e del 2,50% a carico del dipendente.
Obbligato al versamento dell'intera aliquota contributiva è il datore di lavoro.
Diversamente, per il personale che svolge attività di servizio presso le Amministrazioni statali le modalità di calcolo del Trattamento di Fine Servizio sono disciplinate dal D.p.r.
8 1032/73, nel quale sono dettate le linee guida per il calcolo e gli obblighi contributivi in capo agli iscritti alla gestione ex Enpas.
Essendo il TFS una prestazione erogabile a seguito di contribuzione, ne deriva che gli emolumenti dei dipendenti civili e militari dello Stato, sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria del 9,60% ai sensi dell'art.18 della legge 75/80, di cui il 2,50% a carico del dipendente ed il 7,10 % a carico del datore di lavoro. È palese la maggior contribuzione che grava sugli emolumenti del personale appartenente alla Cassa Stato, rispetto alla contribuzione certamente minore che grava invece sugli emolumenti del personale appartenente alla Cassa Inadel degli Enti Locali. È questa la circostanza grazie alla quale le modalità di calcolo del TFS degli iscritti alla Cassa Stato sono più favorevoli rispetto ai TFS erogati agli iscritti alla cassa ex Inadel.
Sono proprio le differenze come sopra evidenziate che garantiscono l'osservanza del principio dettato dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 243/93 , ovvero la ragionevole equivalenza nel risultato finale del calcolo. Il che, in sostanza, vale ad escludere anche che il Pa cd conglobamento della nello stipendio tabellare, che peraltro ha interessato sia i dipendenti degli enti locali che i dipendenti statali, possa determinare una ingiustificata disparità di trattamento e, per conseguenza, la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
152/68. Par In virtù delle differenze nella determinazione della retribuzione contributiva della e della IB e i differenti sistemi di calcolo che assicurano la ragionevole equivalenza nel risultato finale del calcolo risulta pienamente rispettato il dettato dell'art. 3 Cost.
Ugualmente è a dirsi per la violazione degli artt. 36 e 38 Cost, in quanto la dedotta non adeguatezza della retribuzione non risulta ancorata ad uno specifico parametro oggettivo, non essendo qualificabile come tale il TFS riconosciuto agli impiegati statali.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso proposto dagli altri ricorrenti è infondato e va rigettato.
5. In punto di spese, la novità e la complessità della questione ne giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso proposto da e;
Parte_4 Parte_7
per le rimanenti parti, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 09.12.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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