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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 679/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4864/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP201434511372 SANZIONI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia è nata a [...] notifica all'odierna ricorrente dell'avviso di liquidazione n.
TP2/01434511372 con cui l'Ufficio territoriale Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA ha irrogato:
- la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione nella misura di € 41,67 ex art. 50
D.lgs. 346/1990;
- la sanzione per omesso versamento delle imposte autoliquidate nella misura di € 409,50 ex art. 13 D.lgs.
471/1997.
Con ricorso notificato in data 29/10/2025 la contribuente impugnava l'avviso di liquidazione notificato dall'Ufficio in quanto a suo avviso le sanzioni irrogate non sarebbero dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti ed ascoltate le parti, si ritiene di accogliere il ricorso.
La vicenda appare meramente formale: la questione centrale non è, infatti, la mera data di accettazione informatica della seconda dichiarazione, bensì se lo scarto della prima dichiarazione di successione sia imputabile alla ricorrente;
e se il ritardo nell'aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Tributaria, pacificamente riconducibile all'Amministrazione, possa fondare una responsabilità sanzionabile in capo all'erede. Sul punto occorre evidenziare che la ricorrente, cittadina straniera e residente all'estero, non ha in alcun modo concorso allo scarto della dichiarazione del 5 febbraio 2024. Tale scarto non è dipeso da errori di compilazione o da omissioni a lei imputabili, bensì da un disallineamento dei dati interni all'Amministrazione, circostanza non conoscibile né prevedibile dalla contribuente.
La ricorrente aveva infatti assolto ai propri obblighi informativi comunicando il decesso alle autorità competenti del proprio Paese e si trovava nella legittima convinzione che l'Amministrazione finanziaria italiana fosse già in possesso dei dati essenziali del de cuius, il quale era titolare di codice fiscale ed era contribuente in
Italia da anni, poiché possedeva un immobile in Italia, sul quale pagava le relative imposte.
La stessa Amministrazione resistente ha peraltro dimostrato l'esistenza di una situazione di oggettiva incertezza, laddove – a fronte di una specifica richiesta sulla comunicazione di decesso – rispondeva che
“tale dato dovrebbe essere comunicato dal Comune ove è avvenuto il decesso” (e-mail del 18 giugno 2024,
All. 11 seguendo la numerazione della documentazione del ricorso). Risposta che conferma come non fosse affatto chiaro su chi gravasse l'onere di aggiornamento dei dati.
Proprio per chiarire tale incertezza, la ricorrente del resto si era attivata immediatamente e diligentemente:
– in data 6 febbraio 2024, il giorno successivo allo scarto della dichiarazione, contattava i Consolati competenti
(All. 4 ricorso);
– successivamente, in data 12 marzo 2024, si rivolgeva allo Stato Civile del Comune di Milano, che la re- indirizzava all'Agenzia delle Entrate (All. 12).
È quindi del tutto evidente che, nel periodo intercorrente tra il 5 febbraio 2024 e il 12 aprile 2024, la ricorrente non restava inerte, ma si è impegnata ad interloquire con le Pubbliche Amministrazioni competenti nel tentativo di rimuovere l'impedimento e lo stato di incertezza.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4864/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP201434511372 SANZIONI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia è nata a [...] notifica all'odierna ricorrente dell'avviso di liquidazione n.
TP2/01434511372 con cui l'Ufficio territoriale Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA ha irrogato:
- la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione nella misura di € 41,67 ex art. 50
D.lgs. 346/1990;
- la sanzione per omesso versamento delle imposte autoliquidate nella misura di € 409,50 ex art. 13 D.lgs.
471/1997.
Con ricorso notificato in data 29/10/2025 la contribuente impugnava l'avviso di liquidazione notificato dall'Ufficio in quanto a suo avviso le sanzioni irrogate non sarebbero dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti ed ascoltate le parti, si ritiene di accogliere il ricorso.
La vicenda appare meramente formale: la questione centrale non è, infatti, la mera data di accettazione informatica della seconda dichiarazione, bensì se lo scarto della prima dichiarazione di successione sia imputabile alla ricorrente;
e se il ritardo nell'aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Tributaria, pacificamente riconducibile all'Amministrazione, possa fondare una responsabilità sanzionabile in capo all'erede. Sul punto occorre evidenziare che la ricorrente, cittadina straniera e residente all'estero, non ha in alcun modo concorso allo scarto della dichiarazione del 5 febbraio 2024. Tale scarto non è dipeso da errori di compilazione o da omissioni a lei imputabili, bensì da un disallineamento dei dati interni all'Amministrazione, circostanza non conoscibile né prevedibile dalla contribuente.
La ricorrente aveva infatti assolto ai propri obblighi informativi comunicando il decesso alle autorità competenti del proprio Paese e si trovava nella legittima convinzione che l'Amministrazione finanziaria italiana fosse già in possesso dei dati essenziali del de cuius, il quale era titolare di codice fiscale ed era contribuente in
Italia da anni, poiché possedeva un immobile in Italia, sul quale pagava le relative imposte.
La stessa Amministrazione resistente ha peraltro dimostrato l'esistenza di una situazione di oggettiva incertezza, laddove – a fronte di una specifica richiesta sulla comunicazione di decesso – rispondeva che
“tale dato dovrebbe essere comunicato dal Comune ove è avvenuto il decesso” (e-mail del 18 giugno 2024,
All. 11 seguendo la numerazione della documentazione del ricorso). Risposta che conferma come non fosse affatto chiaro su chi gravasse l'onere di aggiornamento dei dati.
Proprio per chiarire tale incertezza, la ricorrente del resto si era attivata immediatamente e diligentemente:
– in data 6 febbraio 2024, il giorno successivo allo scarto della dichiarazione, contattava i Consolati competenti
(All. 4 ricorso);
– successivamente, in data 12 marzo 2024, si rivolgeva allo Stato Civile del Comune di Milano, che la re- indirizzava all'Agenzia delle Entrate (All. 12).
È quindi del tutto evidente che, nel periodo intercorrente tra il 5 febbraio 2024 e il 12 aprile 2024, la ricorrente non restava inerte, ma si è impegnata ad interloquire con le Pubbliche Amministrazioni competenti nel tentativo di rimuovere l'impedimento e lo stato di incertezza.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate.