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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/12/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco VI, richiamato il provvedimento con cui ha disposto che l'udienza del 2.12.2025 fosse sostituita dalla trattazione scritta e viste le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 384/25 RGL promossa da
, c. f. residente alla Spezia, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto ivi in via Fiume 31 presso lo studio dell'avv. Davide Bonanni
(PEC che la rappresenta e difende per procura Email_1 depositata in via telematica col ricorso ricorrente contro
Controparte_1
, c.f. , in persona del Presidente pro tempore,
[...] P.IVA_1 con domicilio eletto a Roma lungotevere della Vittoria 9 presso lo studio dell'avv. Carlo Maria Albo (PEC ) e Email_2 dell'avv. Fabiano Diotallevi (PEC ) Email_3 che lo rappresentano e difendono per procura depositata in via telematica con il ricorso convenuto
e contro c.f. non costituita Controparte_2 P.IVA_2 convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “…l'annullamento e/o dichiarare nulla e/o inefficace la Cartella Pt_1
Esattoriale di cui in epigrafe, con la cancellazione di sanzioni ed interessi, poi inducendo ad effettuare il ricalcolo dei contributi del 2018-2019 al CP_1
1 minimo contributivo tenuto conto sia della esiguità dei guadagni certificati che il già avvenuto versamento della somma di euro 1.319,24…”.
Per “In via principale rigettare la domanda del ricorrente in quanto CP_1 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e previa conferma dell'intimazione di pagamento n. 05620250000079776000…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.4.2025 , premesso di aver Parte_1 avuto una “offerta occasionale di lavoro per la quale era richiesta l'apertura di partita IVA”, aperta il 10.1.2018, di aver prestato questa attività per circa tre mesi, per poi iniziare rapporti di lavoro dipendente, continuando a svolgere occasionali lavori autonomi, e di aver chiuso la partita IVA il 31.12.2019, dato atto di essersi iscritta a ssendo l'iscrizione obbligatoria, ha esposto CP_1 di non aver avuto alcuna comunicazione dall'ente di previdenza sino al
16.10.2021, data in cui le venivano richiesti il contributo minimo, maggiorato di interessi e sanzioni, di aver chiesto spiegazioni senza ricevere alcuna risposta, di aver poi ricevuto ulteriori diffide l'11.11.2021 e il 5.11.2024 nonostante avesse provveduto a pagare il contributo del 2018 sin dal
30.10.2021; si è lamentata che a fronte di un reddito netto di € 2.880,00 nel
2018 le fossero stati richiesti contributi per € 1.319,24; ha poi esposto che il
10.2.2022 aveva ricevuto un'ulteriore intimazione relativa ai contributi per il
2019 oltre sanzioni e interessi, compresa la sanzione per non aver comunicato i propri redditi per il 2019, e ha eccepito che i redditi erano comunicati all'ente dall' e che per il 2019 a fronte di un Controparte_2 reddito di € 2.093,00 le erano stati chiesti contributi per € 1.295,70. Ha infine dato atto di aver ricevuto una cartella esattoriale per la somma di € 1.486,18
e ha assunto quindi le conclusioni riportate in epigrafe.
è contumace. CP_3 premesso che la cartella opposta era relativa ai contributi dell'anno CP_1
2019 e non anche del 2018, ha eccepito che il regolamento dell'Ente imponeva la comunicazione dei redditi entro il 10 settembre e prevedeva le sanzioni per la mancata comunicazione dei redditi e per il ritardato pagamento, aggiungendo che alla ricorrente erano stati applicati i contributi minimi.
2 2. La cartella esattoriale opposta porta i seguenti crediti: € 1.025,30 per contributo minimo anno 2019, € 252,25 per interessi di mora, € 202,55 per sanzioni.
3. La ricorrente non contesta l'entità del contributo minimo e chiede sostanzialmente di andare esente da interessi e sanzioni.
La ricorrente chiede anche di andare esente da interessi e sanzioni per l'anno 2018, con imputazione al capitale delle somme già versate a tale titolo.
4. Va premesso che la legittimazione a contraddire, nelle opposizioni con cui si fa valere l'inesistenza del credito previdenziale per prescrizione, spetta al solo ente creditore quale unico titolare della situazione dedotta in giudizio
(Cass., ss. uu., 8.3.2022 n. 7514, e numerose sentenze successive).
Nei confronti di il ricorso è quindi inammissibile per carenza di CP_3 legittimazione passiva.
5. Come osserva il regolamento dell'ente prevede: CP_1
a) una sanzione di € 100,00 per la mancata comunicazione dei propri redditi all'ente se il ritardo si protrae oltre i 90 giorni;
b) una sanzione pari al 10% del capitale non versato in caso di pagamento dei contributi con ritardo superiore a 90 giorni;
c) interessi di mora in misura pari allo 0,60% per ogni mese di ritardo.
6. La ricorrente non contesta il calcolo delle sanzioni e degli interessi, sicché ogni indagine sul punto della relativa quantificazione appare superflua.
7. La ricorrente sostiene che la sanzione per la mancata comunicazione dei redditi non sarebbe dovuta perché i redditi (ove denunciati) vengono comunque comunicati all'ente dall' . Controparte_2
A fronte dell'espressa previsione del regolamento dell'ente, l'argomento, che si risolve in una protesta di ingiustizia di tale previsione, non può essere preso in considerazione.
8. La ricorrente sostiene poi di non essere tenuta al pagamento di sanzioni e interessi perché l'ente non le ha mai comunicato nulla.
L'eccezione non ha pregio.
In mancanza di previsioni speciali in senso difforme, operano i principi generali.
3 L'obbligazione ha a oggetto una somma di denaro determinata e si deve quindi ritenere portable, non querable.
La ricorrente, cioè, doveva pagare i contributi nel termine previsto indipendentemente da una richiesta dell'ente.
8.1. In effetti, con riferimento ai contributi previdenziali c.d. “a percentuale” la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il fatto costitutivo è la percezione del reddito e che la prescrizione decorre (e quindi il credito è esigibile) dalla scadenza del termine di pagamento (cfr. Cass., 31.10.2018 n.
27950, in motiv.).
La medesima conclusione deve valere, anzi a maggior ragione, per il contributo previdenziale minimo, dovuto in misura fissa.
8.2. Ciò esime dall'interrogarsi sull'efficacia delle comunicazioni per il tramite dell'inserimento nel cassetto previdenziale.
9. L'asserita sproporzione fra il contributo dovuto e il reddito ritratto dall'attività è poi priva di rilievo.
Discende dalla natura del contributo minimo che esso sia dovuto indipendentemente dall'entità del reddito ritratto dall'attività.
10. La mancata risposta dell'ente alle richieste di chiarimenti, infine, non può configurare un fatto estintivo o impeditivo rispetto all'obbligo di pagare i contributi e i relativi accessori, né, in carenza di una previsione speciale, appare idonea a bloccare il decorso degli interessi.
Esula dall'ambito della lite verificare quali siano le possibili diverse conseguenze della mancata risposta.
11. Il ricorso, quindi, si rigetta.
12. La diversa condizione delle parti e l'apparentemente incontestato mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti inviata per raccomandata e prodotta sub 7 dalla ricorrente, mancato riscontro che ha senz'altro contribuito a causare la lite, giustificano la compensazione delle spese nella misura della metà.
La restante metà, liquidato come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione 1101/5200, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità della controversia), segue la soccombenza, con la chiesta distrazione.
4 12.1. Nulla sulle spese fra la ricorrente e che, pur vittoriosa, restando CP_3 contumace non ne ha sostenute.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Controparte_2
,
[...] rigetta il ricorso nei confronti di CP_1
Compensa le spese per metà e condanna a rifondere a Parte_1 la restante metà che liquida, già in frazione, in € 443,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Carlo Maria Albo.
La Spezia, 3.12.2025
Il giudice
Marco VI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco VI, richiamato il provvedimento con cui ha disposto che l'udienza del 2.12.2025 fosse sostituita dalla trattazione scritta e viste le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 384/25 RGL promossa da
, c. f. residente alla Spezia, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto ivi in via Fiume 31 presso lo studio dell'avv. Davide Bonanni
(PEC che la rappresenta e difende per procura Email_1 depositata in via telematica col ricorso ricorrente contro
Controparte_1
, c.f. , in persona del Presidente pro tempore,
[...] P.IVA_1 con domicilio eletto a Roma lungotevere della Vittoria 9 presso lo studio dell'avv. Carlo Maria Albo (PEC ) e Email_2 dell'avv. Fabiano Diotallevi (PEC ) Email_3 che lo rappresentano e difendono per procura depositata in via telematica con il ricorso convenuto
e contro c.f. non costituita Controparte_2 P.IVA_2 convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “…l'annullamento e/o dichiarare nulla e/o inefficace la Cartella Pt_1
Esattoriale di cui in epigrafe, con la cancellazione di sanzioni ed interessi, poi inducendo ad effettuare il ricalcolo dei contributi del 2018-2019 al CP_1
1 minimo contributivo tenuto conto sia della esiguità dei guadagni certificati che il già avvenuto versamento della somma di euro 1.319,24…”.
Per “In via principale rigettare la domanda del ricorrente in quanto CP_1 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e previa conferma dell'intimazione di pagamento n. 05620250000079776000…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.4.2025 , premesso di aver Parte_1 avuto una “offerta occasionale di lavoro per la quale era richiesta l'apertura di partita IVA”, aperta il 10.1.2018, di aver prestato questa attività per circa tre mesi, per poi iniziare rapporti di lavoro dipendente, continuando a svolgere occasionali lavori autonomi, e di aver chiuso la partita IVA il 31.12.2019, dato atto di essersi iscritta a ssendo l'iscrizione obbligatoria, ha esposto CP_1 di non aver avuto alcuna comunicazione dall'ente di previdenza sino al
16.10.2021, data in cui le venivano richiesti il contributo minimo, maggiorato di interessi e sanzioni, di aver chiesto spiegazioni senza ricevere alcuna risposta, di aver poi ricevuto ulteriori diffide l'11.11.2021 e il 5.11.2024 nonostante avesse provveduto a pagare il contributo del 2018 sin dal
30.10.2021; si è lamentata che a fronte di un reddito netto di € 2.880,00 nel
2018 le fossero stati richiesti contributi per € 1.319,24; ha poi esposto che il
10.2.2022 aveva ricevuto un'ulteriore intimazione relativa ai contributi per il
2019 oltre sanzioni e interessi, compresa la sanzione per non aver comunicato i propri redditi per il 2019, e ha eccepito che i redditi erano comunicati all'ente dall' e che per il 2019 a fronte di un Controparte_2 reddito di € 2.093,00 le erano stati chiesti contributi per € 1.295,70. Ha infine dato atto di aver ricevuto una cartella esattoriale per la somma di € 1.486,18
e ha assunto quindi le conclusioni riportate in epigrafe.
è contumace. CP_3 premesso che la cartella opposta era relativa ai contributi dell'anno CP_1
2019 e non anche del 2018, ha eccepito che il regolamento dell'Ente imponeva la comunicazione dei redditi entro il 10 settembre e prevedeva le sanzioni per la mancata comunicazione dei redditi e per il ritardato pagamento, aggiungendo che alla ricorrente erano stati applicati i contributi minimi.
2 2. La cartella esattoriale opposta porta i seguenti crediti: € 1.025,30 per contributo minimo anno 2019, € 252,25 per interessi di mora, € 202,55 per sanzioni.
3. La ricorrente non contesta l'entità del contributo minimo e chiede sostanzialmente di andare esente da interessi e sanzioni.
La ricorrente chiede anche di andare esente da interessi e sanzioni per l'anno 2018, con imputazione al capitale delle somme già versate a tale titolo.
4. Va premesso che la legittimazione a contraddire, nelle opposizioni con cui si fa valere l'inesistenza del credito previdenziale per prescrizione, spetta al solo ente creditore quale unico titolare della situazione dedotta in giudizio
(Cass., ss. uu., 8.3.2022 n. 7514, e numerose sentenze successive).
Nei confronti di il ricorso è quindi inammissibile per carenza di CP_3 legittimazione passiva.
5. Come osserva il regolamento dell'ente prevede: CP_1
a) una sanzione di € 100,00 per la mancata comunicazione dei propri redditi all'ente se il ritardo si protrae oltre i 90 giorni;
b) una sanzione pari al 10% del capitale non versato in caso di pagamento dei contributi con ritardo superiore a 90 giorni;
c) interessi di mora in misura pari allo 0,60% per ogni mese di ritardo.
6. La ricorrente non contesta il calcolo delle sanzioni e degli interessi, sicché ogni indagine sul punto della relativa quantificazione appare superflua.
7. La ricorrente sostiene che la sanzione per la mancata comunicazione dei redditi non sarebbe dovuta perché i redditi (ove denunciati) vengono comunque comunicati all'ente dall' . Controparte_2
A fronte dell'espressa previsione del regolamento dell'ente, l'argomento, che si risolve in una protesta di ingiustizia di tale previsione, non può essere preso in considerazione.
8. La ricorrente sostiene poi di non essere tenuta al pagamento di sanzioni e interessi perché l'ente non le ha mai comunicato nulla.
L'eccezione non ha pregio.
In mancanza di previsioni speciali in senso difforme, operano i principi generali.
3 L'obbligazione ha a oggetto una somma di denaro determinata e si deve quindi ritenere portable, non querable.
La ricorrente, cioè, doveva pagare i contributi nel termine previsto indipendentemente da una richiesta dell'ente.
8.1. In effetti, con riferimento ai contributi previdenziali c.d. “a percentuale” la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il fatto costitutivo è la percezione del reddito e che la prescrizione decorre (e quindi il credito è esigibile) dalla scadenza del termine di pagamento (cfr. Cass., 31.10.2018 n.
27950, in motiv.).
La medesima conclusione deve valere, anzi a maggior ragione, per il contributo previdenziale minimo, dovuto in misura fissa.
8.2. Ciò esime dall'interrogarsi sull'efficacia delle comunicazioni per il tramite dell'inserimento nel cassetto previdenziale.
9. L'asserita sproporzione fra il contributo dovuto e il reddito ritratto dall'attività è poi priva di rilievo.
Discende dalla natura del contributo minimo che esso sia dovuto indipendentemente dall'entità del reddito ritratto dall'attività.
10. La mancata risposta dell'ente alle richieste di chiarimenti, infine, non può configurare un fatto estintivo o impeditivo rispetto all'obbligo di pagare i contributi e i relativi accessori, né, in carenza di una previsione speciale, appare idonea a bloccare il decorso degli interessi.
Esula dall'ambito della lite verificare quali siano le possibili diverse conseguenze della mancata risposta.
11. Il ricorso, quindi, si rigetta.
12. La diversa condizione delle parti e l'apparentemente incontestato mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti inviata per raccomandata e prodotta sub 7 dalla ricorrente, mancato riscontro che ha senz'altro contribuito a causare la lite, giustificano la compensazione delle spese nella misura della metà.
La restante metà, liquidato come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione 1101/5200, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità della controversia), segue la soccombenza, con la chiesta distrazione.
4 12.1. Nulla sulle spese fra la ricorrente e che, pur vittoriosa, restando CP_3 contumace non ne ha sostenute.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Controparte_2
,
[...] rigetta il ricorso nei confronti di CP_1
Compensa le spese per metà e condanna a rifondere a Parte_1 la restante metà che liquida, già in frazione, in € 443,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Carlo Maria Albo.
La Spezia, 3.12.2025
Il giudice
Marco VI
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