Decreto cautelare 15 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 13 marzo 2024
Ordinanza cautelare 2 maggio 2024
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/12/2025, n. 22294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22294 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22294/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01539/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Prefetto della Provincia di Roma del 6.12.2023, nonché degli atti alla stessa presupposti e conseguenti, nella parte in cui obbliga il ricorrente a presentarsi entro giorni 60 al centro sanitario per accertare le proprie condizioni di salute psicofisica, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la patente di guida
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. AN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con atto depositato il 26.11.2025 è stata prodotta una dichiarazione di rinuncia al ricorso;
- all’udienza pubblica del 9.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
- la rinuncia può considerarsi ritualmente formulata, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a.;
- alla rinuncia consegue l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera c), c.p.a.;
- in considerazione della definizione in rito della controversia e tenuto conto di tutte le circostanze, le spese di lite debbano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE GI, Presidente
AN CO, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CO | LE GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.