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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/12/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 105 / 2025
Il Giudice designato NA UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 105 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 , vertente
TRA
con gli avv. MASSIMILIANO VINCENZI e MARINI Parte_1
CLAUDIA; ricorrente
E
con l'avv.to MANGIAPANE FILIPPO;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' e ha esposto di aver ricevuto in data CP_1
2.08.2024 comunicazione con cui l' ha richiesto la restituzione della somma di euro CP_2
867,60 indebitamente corrisposta al de cuius a titolo di pensione Persona_1 percepita per il periodo 01/01/2012 al 31/12/2013 (cfr. notta allegata in atti).
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di recupero del 2.08.2024 sostenendo che il dante causa, era in buona fede e che l'erronea erogazione fosse esclusivamente Persona_1 addebitabile alla amministrazione convenuta. Ha eccepito la prescrizione decennale della pretesa creditoria ed ha richiamato i principi elaborati dalla S.C. in materia di indebito pensionistico, chiedendo l'accoglimento della domanda.
Si è costituita l' la quale ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato. CP_1
La causa, di natura documentale, è stata decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 30.10.2025.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
L'indebito contestato, riferito a trattamento pensionistico di vecchiaia di cui il de cuius era titolare, è stato richiesto poiché l' ha rideterminato l'importo del trattamento di CP_2 famiglia che, a seguito dell'accertamento dei redditi familiari, è risultato inferiore a quello indebitamente percepito 8cfr. doc. in atti).
Giova premettere che rientrano nell'indebito previdenziale tutte le provvidenze pensionistiche, compresa quella in esame trattandosi pensione di vecchiaia. Pertanto, la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il “solvens” a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno, nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto, il convenuto in un giudizio di ripetizione di indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I,
5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276). Tanto premesso in relazione alla ripartizione degli oneri probatori, occorre rilevare in proposito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
Si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza della Suprema Corte n. 1446/2008 (est. Picone), poi riaffermato anche dalle Sez. Unite della
Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) le quali hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens: invero nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva CP_1 di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati CP_1 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ciò discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Allorché quindi le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Nell'ipotesi di errore contestuale alla liquidazione o riliquidazione della pensione, la
Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' . Tuttavia, sull'assicurato non grava l'onere di provare l'assenza di Controparte_3 dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato
(cfr. Cass. 3728/1997). Inoltre, dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 (come interpretato dall'art. 13 della legge 412 del 1991), la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. 25/01/2018 n. 1919) si è orientata nel senso di ritenere che “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini CP_1 della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del
1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996).
Quanto allo stato soggettivo dell'accipiens, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' . Tuttavia, Controparte_3 sull'assicurato non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato (cfr. Cass. 3728/1997).
Il caso di dolo dell'interessato è, poi, l'unico che consente di estendere la ripetibilità agli eredi. È stato, infatti, correttamente osservato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n.
18551 del 26/07/2017 -in un'ipotesi di azione restitutoria formulata nei confronti di un erede di titolare di pensione, conseguente all'integrazione al trattamento minimo, non spettante per superamento dei limiti reddituali di legge - che nel suddetto secondo comma “non viene richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte "in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato" come avviene per l'eccezione alla ripetibilità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, ivi autenticamente interpretato, ma, alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato) il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l ha avuto CP_2 conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione”.
Dall'applicazione di tali principi ed in assenza di prova sulla non conoscibilità dei dati reddituali ad opera dell' , onere gravante su quest'ultimo, il credito richiesto non può CP_2 ritenersi ripetibile, sia per mancata prova del dolo dell'accipiens sia perché l'accertamento, relativo agli anni 2012 e 2013, avrebbe dovuto essere comunicato all'interessato entro l'anno successivo (“L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, art. 13, comma
2, l. 412/91), vale a dire entro il 31.12.2023 per l'accertamento compito sul trattamento erogato nell'anno 2012 ed entro il 31.12.2014 per l'accertamento compiuto sul trattamento erogato nell'anno 2013.
La comunicazione, formata in data 2.08.2024, è stata invero ricevuta dal ricorrente in data
29.01.2015.
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale CP_2
è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
Se è pur vero, come l' deduce, che il d.l. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 4 CP_1 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha modificato il citato articolo 13 prevedendo che “a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive CP_1 ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica", alcun decreto di proroga è intervenuto per gli anni in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in relazione al valore massimo dello scaglione di riferimento con distrazione ex art. 93 c.p.c.
p.q.m.
- dichiara l'irripetibilità delle somme richieste al ricorrente pari ad € 867,60, n.q. di erede del titolare della pensione Sig. ; Persona_1
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.019,00 oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 2.12.2025
Il Giudice
NA UA
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 105 / 2025
Il Giudice designato NA UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 105 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 , vertente
TRA
con gli avv. MASSIMILIANO VINCENZI e MARINI Parte_1
CLAUDIA; ricorrente
E
con l'avv.to MANGIAPANE FILIPPO;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' e ha esposto di aver ricevuto in data CP_1
2.08.2024 comunicazione con cui l' ha richiesto la restituzione della somma di euro CP_2
867,60 indebitamente corrisposta al de cuius a titolo di pensione Persona_1 percepita per il periodo 01/01/2012 al 31/12/2013 (cfr. notta allegata in atti).
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di recupero del 2.08.2024 sostenendo che il dante causa, era in buona fede e che l'erronea erogazione fosse esclusivamente Persona_1 addebitabile alla amministrazione convenuta. Ha eccepito la prescrizione decennale della pretesa creditoria ed ha richiamato i principi elaborati dalla S.C. in materia di indebito pensionistico, chiedendo l'accoglimento della domanda.
Si è costituita l' la quale ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato. CP_1
La causa, di natura documentale, è stata decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 30.10.2025.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
L'indebito contestato, riferito a trattamento pensionistico di vecchiaia di cui il de cuius era titolare, è stato richiesto poiché l' ha rideterminato l'importo del trattamento di CP_2 famiglia che, a seguito dell'accertamento dei redditi familiari, è risultato inferiore a quello indebitamente percepito 8cfr. doc. in atti).
Giova premettere che rientrano nell'indebito previdenziale tutte le provvidenze pensionistiche, compresa quella in esame trattandosi pensione di vecchiaia. Pertanto, la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il “solvens” a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno, nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto, il convenuto in un giudizio di ripetizione di indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I,
5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276). Tanto premesso in relazione alla ripartizione degli oneri probatori, occorre rilevare in proposito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
Si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza della Suprema Corte n. 1446/2008 (est. Picone), poi riaffermato anche dalle Sez. Unite della
Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) le quali hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens: invero nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva CP_1 di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati CP_1 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ciò discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Allorché quindi le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Nell'ipotesi di errore contestuale alla liquidazione o riliquidazione della pensione, la
Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' . Tuttavia, sull'assicurato non grava l'onere di provare l'assenza di Controparte_3 dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato
(cfr. Cass. 3728/1997). Inoltre, dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 (come interpretato dall'art. 13 della legge 412 del 1991), la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. 25/01/2018 n. 1919) si è orientata nel senso di ritenere che “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini CP_1 della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del
1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996).
Quanto allo stato soggettivo dell'accipiens, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' . Tuttavia, Controparte_3 sull'assicurato non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato (cfr. Cass. 3728/1997).
Il caso di dolo dell'interessato è, poi, l'unico che consente di estendere la ripetibilità agli eredi. È stato, infatti, correttamente osservato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n.
18551 del 26/07/2017 -in un'ipotesi di azione restitutoria formulata nei confronti di un erede di titolare di pensione, conseguente all'integrazione al trattamento minimo, non spettante per superamento dei limiti reddituali di legge - che nel suddetto secondo comma “non viene richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte "in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato" come avviene per l'eccezione alla ripetibilità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, ivi autenticamente interpretato, ma, alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato) il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l ha avuto CP_2 conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione”.
Dall'applicazione di tali principi ed in assenza di prova sulla non conoscibilità dei dati reddituali ad opera dell' , onere gravante su quest'ultimo, il credito richiesto non può CP_2 ritenersi ripetibile, sia per mancata prova del dolo dell'accipiens sia perché l'accertamento, relativo agli anni 2012 e 2013, avrebbe dovuto essere comunicato all'interessato entro l'anno successivo (“L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, art. 13, comma
2, l. 412/91), vale a dire entro il 31.12.2023 per l'accertamento compito sul trattamento erogato nell'anno 2012 ed entro il 31.12.2014 per l'accertamento compiuto sul trattamento erogato nell'anno 2013.
La comunicazione, formata in data 2.08.2024, è stata invero ricevuta dal ricorrente in data
29.01.2015.
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale CP_2
è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
Se è pur vero, come l' deduce, che il d.l. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 4 CP_1 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha modificato il citato articolo 13 prevedendo che “a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive CP_1 ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica", alcun decreto di proroga è intervenuto per gli anni in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in relazione al valore massimo dello scaglione di riferimento con distrazione ex art. 93 c.p.c.
p.q.m.
- dichiara l'irripetibilità delle somme richieste al ricorrente pari ad € 867,60, n.q. di erede del titolare della pensione Sig. ; Persona_1
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.019,00 oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 2.12.2025
Il Giudice
NA UA