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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/12/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 195/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guerino Parte_1 C.F._1
Zerilli, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Controparte_1 C.F._2
Vagliasindi, giusta procura in atti;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2024, ha proposto appello avverso Parte_1
l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., n. cronol. 8696/2023 del 26 ottobre 2023, pronunciata dal Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n. 876/2019 R.G., articolando cinque motivi di gravame. In via preliminare ha eccepito la nullità della notifica dell'ordinanza impugnata, deducendo di esserne venuta a conoscenza soltanto a seguito della notifica, da parte di , del verbale Controparte_1 di pignoramento ex art. 492-bis c.p.c., rilevato dall'estratto del proprio conto corrente bancario in data
16 gennaio 2024. Ha sostenuto, in particolare, che la notifica è affetta da nullità poiché la copia del ricorso notificatale sarebbe incompleta, priva dell'attestazione di conformità all'originale e del correlato mandato ad litem. Secondo l'appellante, la notifica dell'ordinanza sarebbe nulla, oltre che per tali mancanze, perché non preceduta dal tentativo di notifica ex art. 140 c.p.c. ed effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sulla base delle sole risultanze anagrafiche, senza che l'ufficiale giudiziario - al di là dell'impiego di una mera formula di stile - abbia effettivamente attestato lo svolgimento di ricerche concrete, il cui esito avrebbe legittimato il ricorso a tale modalità di notificazione.
Si è costituito l'appellato eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività. Ha rilevato che il termine breve per proporre l'impugnazione era spirato, poiché l'ordinanza gravata è stata notificata a il 28 novembre 2023 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con perfezionamento Parte_1 della notifica il 18 dicembre 2023 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di risposta), mentre l'atto di appello è stato notificato il 13 febbraio 2024. Ha inoltre dedotto l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'appellante in merito alla presunta invalidità della notifica del provvedimento impugnato.
Con ordinanza del 20 giugno 2024, ritenendo ictu oculi fondata l'eccezione di tardività del gravame sollevata dall'appellato, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata. Concesso termine per il deposito di note difensive, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 17 novembre 2025, sostituita, con il consenso delle parti, dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; all'esito, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminata con priorità l'eccezione di decadenza dall'appello per inosservanza del termine breve di cui all'art. 702-quater c.p.c., sollevata dall'appellato nella comparsa di risposta, in quanto pregiudiziale e potenzialmente assorbente.
L'eccezione è fondata.
pagina 2 di 7 In tema di procedimento sommario di cognizione, secondo l'interpretazione costante dell'art. 702-quater in combinazione con l'art. 702-ter c.p.c., l'ordinanza conclusiva è appellabile nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione ad istanza di parte ovvero, se anteriore, dalla comunicazione di cancelleria (Cass. 5840/2017; Cass. 22387/2015). Il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. si applica solo in caso di mancata notificazione o comunicazione dell'ordinanza.
Nel caso di specie, l'appellato ha fornito prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza impugnata a
(contumace in primo grado) in data 28 novembre 2023 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con Parte_1 perfezionamento della notificazione per la destinataria in data 18 dicembre 2023 (v. doc. 2 allegato alla comparsa di risposta). L'atto di appello risulta invece notificato il 13 febbraio 2024.
Le doglianze dell'appellante circa l'asserita invalidità della notificazione sono infondate.
Quanto alla pretesa incompletezza della copia notificata del ricorso introduttivo, asseritamente priva dell'attestazione di conformità all'originale e del mandato ad litem, dagli atti prodotti (doc. 2 allegato alla comparsa di risposta) risulta la presenza del mandato ad litem (pag. 18) e dell'attestazione di conformità (pag. 6).
Riguardo alla censura secondo cui la notifica del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e pedissequo precetto sarebbe invalida poiché l'ufficiale giudiziario non avrebbe dato effettiva attestazione delle (vane) ricerche precedenti la notifica ex art. 143 c.p.c., va rilevato che la notificazione è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. solo dopo un primo tentativo di consegna dell'atto presso l'ultima residenza risultante dal certificato anagrafico e che, nella relata negativa del 9 novembre 2023, l'ufficiale giudiziario ha attestato: “all'indirizzo il nominativo non è presente né sui citofoni né sulle cassette postali. Da informazioni assunte pare che la persona richiesta da qualche anno si sia trasferita altrove”; tale indicazione è stata poi ripresa nella relata della notificazione del 28 novembre 2023 (“vista la relazione negativa con vane ricerche del 09.11.2023”, v. doc. 2, pagg. 15 e
17).
In terzo luogo, l'appellante sostiene che le indagini compiute siano state indicate nella relata mediante l'inserimento di una mera formula di stile, senza una puntuale descrizione delle ricerche effettivamente svolte.
L'assunto non può essere condiviso.
pagina 3 di 7 Va rammentato, in diritto, che “in caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'Ufficiale Giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elencazione dei motivi indicati dall'art. 160 c.p.c.” (Cass. n. 6621/2024).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine astrattamente ipotizzabile, anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio”
(Cass. n. 6621/2024; Cass. n. 8114/2015; Cass. n. 12526/2014).
Alla luce di tali principi, va osservato che la relata attesta che l'ufficiale giudiziario si è recato presso l'ultima residenza conosciuta (Reggio Calabria, viale Europa n. 74/A), ha verificato l'assenza del nominativo sui citofoni e sulle cassette postali e ha raccolto informazioni in loco, verosimilmente dai residenti, circa il trasferimento della destinataria “da qualche anno” in luogo ignoto. Tali elementi, considerati unitariamente, integrano un adeguato indice di irreperibilità e giustificano il ricorso alla forma di notificazione prevista dall'art. 143 c.p.c. Peraltro, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario su fatti direttamente percepiti è assistita da fede privilegiata sino a querela di falso (Cass. n. 4751/2025;
Cass. n. 7571/2024), che non risulta proposta.
Deve ritenersi, dunque, integrata la normale diligenza richiesta al notificante. La notifica ex art. 143
c.p.c. è stata preceduta dal tentativo di consegna dell'atto presso l'ultima residenza conosciuta ed altresì dal rilascio di un certificato di residenza attestante che alla data del 22 novembre 2023 (anteriore alla notifica secondo il rito per gli irreperibili del 28 novembre 2023) risultava ancora Parte_1 residente in [...]. In tale situazione, il notificante ha legittimamente fatto affidamento su indagini adeguate, effettuate dall'ufficiale giudiziario nel luogo dell'ultima pagina 4 di 7 residenza nota, nel quale – secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari e interessi – è ragionevole ritenere che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato per consentire a terzi di conoscere l'attuale domicilio, residenza o dimora (Cass. n. 7571/2024; Cass. n. 10983/2021).
Nello specifico, dall'indicazione contenuta nella relata negativa emerge che l'ufficiale giudiziario, correttamente orientando le sue ricerche verso il luogo dell'ultima residenza conosciuta, non si è limitato alla verifica dell'assenza del nominativo sui citofoni e nelle cassette postali, ma ha raccolto informazioni in loco, verosimilmente da persone residenti, che hanno confermato il trasferimento della destinataria “da qualche anno” in luogo ignoto.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, in simile ipotesi a chi – come il notificante – non è dotato di particolari poteri di indagine, non può richiedersi l'uso di diligenza straordinaria nello svolgimento di indagini approfondite, dovendo piuttosto ricadere sul notificando, che abbandoni l'originaria residenza senza preoccuparsi della necessaria registrazione anagrafica, il rischio della irreperibilità. Tale conclusione è conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che richiede per il notificante l'uso della ordinaria diligenza (Cass. n. 8114/2015; Cass. n.
12526/2014).
Ne consegue che la notifica dell'ordinanza impugnata deve ritenersi regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, per l'effetto, l'appello notificato il 13 febbraio 2024 deve essere dichiarato tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione perfezionata il 18 dicembre 2023. L'appello deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile per inosservanza del termine ex art. 702-quater c.p.c. I motivi di merito restano, pertanto, assorbiti
Le spese del grado seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellante va condannata al Parte_1 pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali, da liquidarsi in dispositivo secondo la vigente tariffa forense per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tenendo conto dei valori tabellari medi per tutte le fasi effettivamente espletate, con compenso per la fase unitaria di trattazione/istruttoria liquidato ai minimi, in considerazione del mancato svolgimento di attività istruttoria, fermo restando che tale fase deve essere comunque riconosciuta (cfr. Cass. ord. n.
29925/2025).
pagina 5 di 7 La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato va rigettata, non emergendo specifici e univoci elementi idonei a comprovare il necessario elemento soggettivo (dolo o colpa grave) della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., non potendo la mera prospettazione di tesi giuridiche poi rivelatesi infondate integrare, di per sé, un comportamento sleale o fraudolento
(Cass. 7726/2016; Cass. 3376/2016; Cass. 22289/2015).
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso l'ordinanza n. cronol. 8696/2023 del 26 ottobre 2023, resa Controparte_1 dal Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n. 876/2019 R.G.;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, che liquida per compensi professionali in complessivi € 4.888,00 (di cui € 1.134,00 per fase di studio, €
921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione e € 1.911,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo contributivo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte il 4 dicembre
2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 195/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guerino Parte_1 C.F._1
Zerilli, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Controparte_1 C.F._2
Vagliasindi, giusta procura in atti;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2024, ha proposto appello avverso Parte_1
l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., n. cronol. 8696/2023 del 26 ottobre 2023, pronunciata dal Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n. 876/2019 R.G., articolando cinque motivi di gravame. In via preliminare ha eccepito la nullità della notifica dell'ordinanza impugnata, deducendo di esserne venuta a conoscenza soltanto a seguito della notifica, da parte di , del verbale Controparte_1 di pignoramento ex art. 492-bis c.p.c., rilevato dall'estratto del proprio conto corrente bancario in data
16 gennaio 2024. Ha sostenuto, in particolare, che la notifica è affetta da nullità poiché la copia del ricorso notificatale sarebbe incompleta, priva dell'attestazione di conformità all'originale e del correlato mandato ad litem. Secondo l'appellante, la notifica dell'ordinanza sarebbe nulla, oltre che per tali mancanze, perché non preceduta dal tentativo di notifica ex art. 140 c.p.c. ed effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sulla base delle sole risultanze anagrafiche, senza che l'ufficiale giudiziario - al di là dell'impiego di una mera formula di stile - abbia effettivamente attestato lo svolgimento di ricerche concrete, il cui esito avrebbe legittimato il ricorso a tale modalità di notificazione.
Si è costituito l'appellato eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività. Ha rilevato che il termine breve per proporre l'impugnazione era spirato, poiché l'ordinanza gravata è stata notificata a il 28 novembre 2023 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con perfezionamento Parte_1 della notifica il 18 dicembre 2023 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di risposta), mentre l'atto di appello è stato notificato il 13 febbraio 2024. Ha inoltre dedotto l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'appellante in merito alla presunta invalidità della notifica del provvedimento impugnato.
Con ordinanza del 20 giugno 2024, ritenendo ictu oculi fondata l'eccezione di tardività del gravame sollevata dall'appellato, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata. Concesso termine per il deposito di note difensive, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 17 novembre 2025, sostituita, con il consenso delle parti, dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; all'esito, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminata con priorità l'eccezione di decadenza dall'appello per inosservanza del termine breve di cui all'art. 702-quater c.p.c., sollevata dall'appellato nella comparsa di risposta, in quanto pregiudiziale e potenzialmente assorbente.
L'eccezione è fondata.
pagina 2 di 7 In tema di procedimento sommario di cognizione, secondo l'interpretazione costante dell'art. 702-quater in combinazione con l'art. 702-ter c.p.c., l'ordinanza conclusiva è appellabile nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione ad istanza di parte ovvero, se anteriore, dalla comunicazione di cancelleria (Cass. 5840/2017; Cass. 22387/2015). Il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. si applica solo in caso di mancata notificazione o comunicazione dell'ordinanza.
Nel caso di specie, l'appellato ha fornito prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza impugnata a
(contumace in primo grado) in data 28 novembre 2023 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con Parte_1 perfezionamento della notificazione per la destinataria in data 18 dicembre 2023 (v. doc. 2 allegato alla comparsa di risposta). L'atto di appello risulta invece notificato il 13 febbraio 2024.
Le doglianze dell'appellante circa l'asserita invalidità della notificazione sono infondate.
Quanto alla pretesa incompletezza della copia notificata del ricorso introduttivo, asseritamente priva dell'attestazione di conformità all'originale e del mandato ad litem, dagli atti prodotti (doc. 2 allegato alla comparsa di risposta) risulta la presenza del mandato ad litem (pag. 18) e dell'attestazione di conformità (pag. 6).
Riguardo alla censura secondo cui la notifica del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e pedissequo precetto sarebbe invalida poiché l'ufficiale giudiziario non avrebbe dato effettiva attestazione delle (vane) ricerche precedenti la notifica ex art. 143 c.p.c., va rilevato che la notificazione è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. solo dopo un primo tentativo di consegna dell'atto presso l'ultima residenza risultante dal certificato anagrafico e che, nella relata negativa del 9 novembre 2023, l'ufficiale giudiziario ha attestato: “all'indirizzo il nominativo non è presente né sui citofoni né sulle cassette postali. Da informazioni assunte pare che la persona richiesta da qualche anno si sia trasferita altrove”; tale indicazione è stata poi ripresa nella relata della notificazione del 28 novembre 2023 (“vista la relazione negativa con vane ricerche del 09.11.2023”, v. doc. 2, pagg. 15 e
17).
In terzo luogo, l'appellante sostiene che le indagini compiute siano state indicate nella relata mediante l'inserimento di una mera formula di stile, senza una puntuale descrizione delle ricerche effettivamente svolte.
L'assunto non può essere condiviso.
pagina 3 di 7 Va rammentato, in diritto, che “in caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'Ufficiale Giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elencazione dei motivi indicati dall'art. 160 c.p.c.” (Cass. n. 6621/2024).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine astrattamente ipotizzabile, anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio”
(Cass. n. 6621/2024; Cass. n. 8114/2015; Cass. n. 12526/2014).
Alla luce di tali principi, va osservato che la relata attesta che l'ufficiale giudiziario si è recato presso l'ultima residenza conosciuta (Reggio Calabria, viale Europa n. 74/A), ha verificato l'assenza del nominativo sui citofoni e sulle cassette postali e ha raccolto informazioni in loco, verosimilmente dai residenti, circa il trasferimento della destinataria “da qualche anno” in luogo ignoto. Tali elementi, considerati unitariamente, integrano un adeguato indice di irreperibilità e giustificano il ricorso alla forma di notificazione prevista dall'art. 143 c.p.c. Peraltro, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario su fatti direttamente percepiti è assistita da fede privilegiata sino a querela di falso (Cass. n. 4751/2025;
Cass. n. 7571/2024), che non risulta proposta.
Deve ritenersi, dunque, integrata la normale diligenza richiesta al notificante. La notifica ex art. 143
c.p.c. è stata preceduta dal tentativo di consegna dell'atto presso l'ultima residenza conosciuta ed altresì dal rilascio di un certificato di residenza attestante che alla data del 22 novembre 2023 (anteriore alla notifica secondo il rito per gli irreperibili del 28 novembre 2023) risultava ancora Parte_1 residente in [...]. In tale situazione, il notificante ha legittimamente fatto affidamento su indagini adeguate, effettuate dall'ufficiale giudiziario nel luogo dell'ultima pagina 4 di 7 residenza nota, nel quale – secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari e interessi – è ragionevole ritenere che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato per consentire a terzi di conoscere l'attuale domicilio, residenza o dimora (Cass. n. 7571/2024; Cass. n. 10983/2021).
Nello specifico, dall'indicazione contenuta nella relata negativa emerge che l'ufficiale giudiziario, correttamente orientando le sue ricerche verso il luogo dell'ultima residenza conosciuta, non si è limitato alla verifica dell'assenza del nominativo sui citofoni e nelle cassette postali, ma ha raccolto informazioni in loco, verosimilmente da persone residenti, che hanno confermato il trasferimento della destinataria “da qualche anno” in luogo ignoto.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, in simile ipotesi a chi – come il notificante – non è dotato di particolari poteri di indagine, non può richiedersi l'uso di diligenza straordinaria nello svolgimento di indagini approfondite, dovendo piuttosto ricadere sul notificando, che abbandoni l'originaria residenza senza preoccuparsi della necessaria registrazione anagrafica, il rischio della irreperibilità. Tale conclusione è conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che richiede per il notificante l'uso della ordinaria diligenza (Cass. n. 8114/2015; Cass. n.
12526/2014).
Ne consegue che la notifica dell'ordinanza impugnata deve ritenersi regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, per l'effetto, l'appello notificato il 13 febbraio 2024 deve essere dichiarato tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione perfezionata il 18 dicembre 2023. L'appello deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile per inosservanza del termine ex art. 702-quater c.p.c. I motivi di merito restano, pertanto, assorbiti
Le spese del grado seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellante va condannata al Parte_1 pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali, da liquidarsi in dispositivo secondo la vigente tariffa forense per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tenendo conto dei valori tabellari medi per tutte le fasi effettivamente espletate, con compenso per la fase unitaria di trattazione/istruttoria liquidato ai minimi, in considerazione del mancato svolgimento di attività istruttoria, fermo restando che tale fase deve essere comunque riconosciuta (cfr. Cass. ord. n.
29925/2025).
pagina 5 di 7 La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato va rigettata, non emergendo specifici e univoci elementi idonei a comprovare il necessario elemento soggettivo (dolo o colpa grave) della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., non potendo la mera prospettazione di tesi giuridiche poi rivelatesi infondate integrare, di per sé, un comportamento sleale o fraudolento
(Cass. 7726/2016; Cass. 3376/2016; Cass. 22289/2015).
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso l'ordinanza n. cronol. 8696/2023 del 26 ottobre 2023, resa Controparte_1 dal Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n. 876/2019 R.G.;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, che liquida per compensi professionali in complessivi € 4.888,00 (di cui € 1.134,00 per fase di studio, €
921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione e € 1.911,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo contributivo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte il 4 dicembre
2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7