Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04485/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4485 del 2025, proposto da
IL ET, rappresentata e difesa dall'avvocato Veronica Pepoli, con digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 586/2024 del Tribunale di Pavia emessa in data 11/11/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. EA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice ordinario ha accertato il diritto di parte ricorrente a ottenere la “carta docente” di cui all'art. 1 comma 121 l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/23 e, per l'effetto, condannato l’Amministrazione resistente a mettere a disposizione di parte ricorrente la carta docente (o altro equipollente) per i suddetti anni e a corrispondere i relativi importi.
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale, prodotta in giudizio.
Con il ricorso in ottemperanza odierno, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare integrale esecuzione, per la parte relativa all’ottenimento della carta docente, alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. Con atto depositato in data 31 marzo 2026 la parte ricorrente ha rappresentato l’avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del Ministero, insistendo per la condanna alle spese di giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il Collegio ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del Ministero.
6. Secondo consolidata giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere opera “ quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato ”, essendo “ decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito ” (Cons. Stato, sez. V, n. 1390/2024).
7. Ai fini del regolamento delle spese di lite, è necessario procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa, “ valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali ” (Cons. Stato, sez. III, n. 5001/2022).
Nel caso in esame l’astratta valutazione della fondatezza della domanda conduce ad un esito positivo, in quanto il soddisfacimento del credito è avvenuto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio.
In applicazione dei principi esposti, le spese seguono la soccombenza virtuale dell’amministrazione resistente e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso (sull’entità e sui criteri di liquidazione cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025), e con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente in misura pari ad euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA LL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
EA AR, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| EA AR | FA LL |
IL SEGRETARIO