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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1879/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Monoriti e Oliviero Atzeni del ruolo professionale, ricorrente e
(c.f. , con domicilio eletto in Barcellona Pozzo di Controparte_1 C.F._1
Gotto presso lo studio dell'avv. Nello Cassata che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 dicembre 2022 , lamentando l'ingiusto Controparte_1 rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (n. 6919/2022 r.g.). Nella resistenza dell' veniva CP_2 disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta dall'ottobre 2023. L' contestava CP_2 tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 5 aprile 2024, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu.
Nella resistenza dello , sostituita l'udienza del 18 settembre 2025 dal deposito CP_1 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha accertato che l'odierno resistente
è affetto da “Spondilodiscoartrosi C-L. Coxartrosi. Gonartrosi. Esiti amputazione traumatica II e III dito mano sx. Cardiopatia ipertensiva-aritmica in seconda classe NYHA. Broncopatia cronica con sindrome disventilatoria. OSAS. Stato ansioso-depressivo endo-reattiva. Incremento ponderale” precisando che “Il quadro clinico del periziato è quindi caratterizzato da patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, cardiocircolatorio, metabolico, della sfera neurologica, dell'apparato visivo che nel complesso determinano una condizione invalidante” che nel complesso ne riducono a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini a far data dal mese di ottobre 2023.
In merito ai motivi di opposizione, ha precisato che “… siamo in presenza di un soggetto con patologie e rischio multifattoriale.
Le patologie diagnosticate sono state confermate dalle documentazioni clinico- specialistiche e dalla obiettività clinica-anatomo-funzionale.
L'artrosi è una malattia infiammatoria cronica a lenta evoluzione. E' caratterizzata da infiammazione articolare, rigidità, affaticamento, forti dolori. Può essere molto invalidante per il dolore articolare che genera. Siamo in presenza di una sindrome algo-disfunzionale complessa per artralgie prevalenti alle spalle, al rachide, alle anche, alle ginocchia. La limitazione funzionale articolare si esacerba con i movimenti. Il dolore peggiora con lo sforzo o con l'esercizio fisico. Siamo in presenza di un soggetto con esiti di amputazione traumatica del II e del III dito con associata anchilosi del IV dito della mano sx. In merito alla contestazione circa gli “esiti da amputazione traumatica II e III dito mano sx” dove si sottolinea che trattasi di menomazioni occorse in seguito ad infortunio sul lavoro già indennizzato in ambito , ciò CP_3 non esclude il riscontro e la sussistenza di tale menomazione.
Si ritiene opportuno evidenziare che la documentazione medica presentata in atti, in particolare quella ortopedica, fa riferimento esplicito ad una condizione radiologica di palese e diffusa artrosi degenerativa a carico della colonna vertebrale e degli arti inferiori. A ciò si associano le restrizioni cliniche riscontrabili oggettivamente in un soggetto che ne patisce da molti anni la peculiare aggressività.
Nel caso in esame il quadro clinico osteo-articolare è aggravato dall'incremento ponderale
(BMI 29,73) con conseguente deficit e limitazione funzionale con incremento della sofferenza algica conseguente a sforzo. I cambi posturali sono autonomi ma avvengono più lentamente per comparsa di dolore al rachide ed agli arti inferiori.
Fra le patologie obiettivate la cardiopatia che trova sostegno nella storia clinica è il risultato di una serie di alterazioni morfologiche e funzionali dell'apparato cardiaco: i segni ed i sintomi di tale quadro (dispnea, astenia, cardiopalmo, crisi stenocardiche, ecc.) possono manifestarsi quando sono presenti alcune condizioni che aumentano impropriamente le richieste di flusso periferico (sforzi fisici). La gravità di tale condizione fisiopatologia è rappresentata dalla
2 classificazione funzionale NYHA che divide i soggetti cardiopatici in quattro classi funzionali basandosi sia sui sintomi soggettivi che sulla obiettività clinica. Nel caso della ricorrente, confortato dagli esami cardiologici clinico-strumentali prodotti, con iniziali segni ecocolordoppler di ipertrofia e valvulopatia, si può inquadrare in una seconda classe funzionale: soggetto che sta bene a riposo e quando svolge le attività fisiche ordinarie della vita quotidiana, ma che invece accusa i sintomi (astenia, dispnea, palpitazioni, angina, ecc.) quando svolge attività fisiche più intense dell'ordinario.
In coesistenza con le predette documentate minorazioni, dobbiamo considerare la patologia a carico dell'apparato respiratorio dove si evince un quadro di broncopatia e sindrome disventilatoria, confermata dall'esame clinico-strumentale prodotto. In soggetti predisposti si ha una infiammazione cronica delle vie aeree, che non è completamente reversibile, spontaneamente o dopo terapia farmacologica, in genere più o meno lentamente progressiva. Spesso si hanno sintomi come tosse, senso di costrizione toracica, dispnea ed espettorato, che in molti casi vanno incontro a periodiche riacutizzazioni che causano una significativa morbilità.
Si evince, in coesistenza, anche un aspetto neuropsicologico con anormale reazione psichica ad eventi esterni ed alla propria situazione clinica. La consapevolezza di essere portatore di un quadro clinico che ne inficia la propria attività lavorativa porta alla presenza di una personalità emozionalmente labile, facile alla conflittualità intrapsichica con componente ansioso-depressiva.
La difficoltà ad espletare il proprio lavoro e di relazionarsi, i risvolti economici, hanno aggravato il quadro neuropsichico.
Posso quindi affermare che le affezioni riscontrate sono sufficienti a concretare, allo stato attuale, un quadro clinico caratterizzato da “infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”.
Come già esposto in sede di consulenza, considerata la natura delle patologie riscontrate, che possono manifestare notevole variabilità nel tempo, sia in senso peggiorativo che migliorativo, è ipotizzabile in atto l'istituto della revisione.
Valutata la preesistenza e l'incidenza delle patologie diagnosticate, si conferma quanto dichiarato nella precedente consulenza.”.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_1 sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, successiva al deposito dell'istanza di ATP, è giusto compensare per metà le spese di entrambe le fasi processuali, che per il resto si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in (1.528
3 ATP + 4.636,5 merito / 2 =) 3.082,25 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; vanno quindi poste a definitivo carico dell' quelle della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno Controparte_1 ordinario di invalidità a far data dall'ottobre 2023;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare al resistente metà delle spese Pt_1 processuali, liquidata in 3.082,25 euro, oltre spese generali, iva e cpa che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 19.9.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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