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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8535 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45080/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Terni visto l'art.281 sexies cpc ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45080/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPOCHIARO FRANCESCO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. IORIO DANIELE ( ) VIA FESTA DEL PERDONO, 10 MILANO;
C.F._1
( ) PIAZZA ROMA, 2 26100 Parte_1 C.F._2
CREMONA, elettivamente domiciliato in CORSO ALDO MORO, 81 81055 SANTA MARIA
CAPUA VETERE presso il difensore avv. CAMPOCHIARO FRANCESCO;
ATTRICE contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTALDO ENRICO Controparte_2 P.IVA_2
e dell'avv. BUONO PATRIZIA ( ) VIA POGGIOMARINO, 267 84018 C.F._3
SCAFATI, elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI VENOSTA, 3 C/ AVV. CATAPANO
SE 20122 MILANO presso il difensore avv. CASTALDO ENRICO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI OPPONENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria: In via principale
pagina 1 di 5 accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto n. 16112/2022, emesso in data 1° ottobre 2022 da codesto Ill.mo Tribunale e, conseguentemente, revocare il citato decreto ingiuntivo;
accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di nei confronti di Controparte_2
come meglio specificato con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1 16112/2022 ovvero, in subordine, la minor somma che verrà accertata in corso di causa.
CONCLUSIONI OPPOSTA
“Voglia il Tribunale di Milano, così provvedere, contrariis reiectis:
I I) Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla d accertare e dichiarare CP_1 la legittimità e fondatezza delle pretese creditorie vantate dalla società e Parte_2 portate dal decreto ingiuntivo opposto n. 16122/2022 (RG 19188/2022) del Tribunale di Milano;
II II) In via istruttoria si allega il certificato nominativo n. 83 datato 30/07/2025 ed inviato alla dal Presidente del consiglio di amministrazione della società opponente e, per Controparte_2 mero scrupolo difensivo, si rinnova la richiesta, già formulata in atti, di voler ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla (ora in persona del legale rappresentante p.t. di esibire e CP_1 CP_3 produrre le copie conformi delle pagine dei propri libri e scritture contabili relativi al periodo dal 6/10/2021 al 31/01/2022 nel quale sono state emesse dalla tutte le fatture Controparte_2 indicate nel ricorso monitorio e per il cui mancato pagamento è causa;
III III) Condannare la al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio di CP_1 opposizione”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 16112/2022 dell' 1/10/2024 per la somma di euro 66.553,90 oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza di ogni fattura, emesso nei propri confronti ad istana a seguito di vendita di prodotti ortofrutticoli, come da Controparte_2 fatture indicate nel ricorso, rimaste impagate
L'opponente ha contestato l'an ed il quantum del credito vantato da in quanto Controparte_2 sprovvisto di prova, assumendo che le fatture, in quanto documenti di provenienza unilaterale del creditore, non sarebbero idonee ad integrare piena prova del credito, “in mancanza d iulteriori allegazioni, tra cui la sussistenza di un eventuale rapporto contrattuale o di eventuali ddt”.
L'opponente ha inoltre disconosciuto la conformità all'originale delle copie fotografiche delle fatture, invocando gli artt. 2712 e 2719 c.c., assumendo, infine, di aver provveduto, in data 25.7.2022, al pagamento di alcune delle fatture azionate e cioè di quelle n. 2353/2022; n 2355/2022; n2371/2022; n. pagina 2 di 5 2373/2022; n. 2380/2022; n. 2381/2022; n. 2382/2022; n. 2383/2022; n. 2384/2022; n. 724L/2022; n.
737L/2022 e la n. 745L/2022, relative alle uniche prestazioni che assumeva essere state effettuate effettivamente nei propri confronti, come da documento denominato “brogliaccio” che depositava, per un valore complessivo di euro 4.000,00.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione, ha contestato Controparte_2
l'opposizione, chiedendone il rigetto con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assumendo di aver depositato non soltanto le fatture relative alle forniture non pagate, ma anche gli estratti autentici delle scritture contabili integranti prova del credito ai sensi dell'art. 634 c. 2 c.p.c., trattandosi di un rapporto di somministrazione di merci. Ha contestato, in quanto pretestuoso e generico, il disconoscimento all'originale delle copie fotografiche delle fatture.
Ha inoltre evidenziato come il credito azionato, oltrechè provato, sia riconosciuto dall'opponente, che:
• ha indicato la causale del pagamento del 25.7.2022: “ACCONTO SU VS FATTURE EMESSE” di cui al doc n 3 dallo stesso prodotta,
• ha depositato al Tribunale di Napoli Nord ricorso n. 1025/2023 RG (di cui all'all. G) al chiedendo la conferma delle misure protettive ex art. 19 del decreto legislativo 12/01/2019 n. Contr 14 , indicando nel documento denominato “elenco dei creditori di al 31 ottobre 2022” ( di cui all'all. F depositato ) - riportato come allegato n. 41 - come sua Controparte_2 creditrice per l'importo di € 61.904,00, successivamente al pagamento dell'acconto (come da all. F riga 21)
La causa quindi ,non autorizzata la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, in assenza di richieste istruttorie è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.11.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
*** *** ***
Ciò posto l'opposizione non è fondata e deve essere respinta.
Devesi osservare che l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione in ordine alla pretesa creditoria avanzata, genericamente assumendo che la fattura non costituisce prova del credito , che non sono state prodotte le scritture contabili attestanti il credito e che difetta la prova della consegna delle merci.
Sul punto, devesi osservare che nella fattispecie in esame rileva il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi
pagina 3 di 5 indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”; inoltre, “una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”1.
Ciò posto il credito azionato è stato provato.
La creditrice opposta ha depositato con il ricorso monitorio le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili.
Né risulta fondata la contestazione afferente il difetto di conformità delle copie fotostatiche delle fatture all'originale, come ha osservato l'opposta, essendo formulata con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, e non sollevata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” 2.
Inoltre con il pagamento della somma di euro 4.000,00 effettuato in data 25.7.2002,recante come
“ACCONTO SU VS FATTURE EMESSE” 3 l'opponente ha inequivocabilmente riconosciuto di essere debitrice di maggiore somma rispetto a quella pagata, confliggendo ciò con l'opposizione nelle parte in cui la stessa assume di avere pagato le sole prestazioni effettivamente effettuate.
Infine ritiene questo Giudice che l'opponente abbia riconosciuto il credito di cui al decreto opposto, Contr depositando il documento “elenco dei creditori di al 31 ottobre 2022” 4 presso il Tribunale di
Napoli Nord, - al fine di chiedere la conferma delle misure protettive ex art. 19 del decreto legislativo
12/01/2019 n. 14 - recante il credito di pari ad euro 61.904,00 5 . Controparte_2
Né l'opponente con la memoria ex art 171 cpc n 1 ha contestato detta produzione, in tal modo riconoscendo la pretesa creditoria azionata.
Posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta all'opposto, attore in senso sostanziale, provare i fatti costitutivi del credito azionato, mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, deve provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa creditoria,
l'opposizione deve essere respinta e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Ritiene questo Giudice che alla luce della pretestuosità dell'opposizione proposta, del tutto generica, e depositata successivamente al deposito del ricorso ex art. 19 del decreto legislativo 12/01/2019 n. 14 - recante il credito di sussistano i presupposti per condannare la società attrice ai Controparte_2 sensi dell'art 96 cpc III comma al pagamento della somma di euro 1000 , equitativamente stabilita, a favore dell'opposta
Le spese seguono il regime della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/14 per lo scaglione che va da euro 52.000,01 a euro 260.000,00 nella somma di euro 14.103,00 per compenso, c.p.a. e 15% per rimborso spese generali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 16112/2022 che per l'effetto conferma.
Condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 1.000 ai sensi dell'art
96 cpc III comma,
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore dell'opposta che liquida nella somma di euro 14.103,00 per compenso, oltre che c.p.a. ed al 15% per rimborso delle spese generali.
Milano 7.11.2025
Il Giudice Susanna Terni
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 26801 del 21.10.2019; nello stesso senso Cass. n. 15832/2011, n. 13651/2006, n. 23494/1994. 2 Cass. n. 2908 del 7/02/2020). 3 Doc 3 parte opponente 4 Allegato F parte opposta 5 Allegato G parte opposta pagina 4 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Terni visto l'art.281 sexies cpc ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45080/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPOCHIARO FRANCESCO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. IORIO DANIELE ( ) VIA FESTA DEL PERDONO, 10 MILANO;
C.F._1
( ) PIAZZA ROMA, 2 26100 Parte_1 C.F._2
CREMONA, elettivamente domiciliato in CORSO ALDO MORO, 81 81055 SANTA MARIA
CAPUA VETERE presso il difensore avv. CAMPOCHIARO FRANCESCO;
ATTRICE contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTALDO ENRICO Controparte_2 P.IVA_2
e dell'avv. BUONO PATRIZIA ( ) VIA POGGIOMARINO, 267 84018 C.F._3
SCAFATI, elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI VENOSTA, 3 C/ AVV. CATAPANO
SE 20122 MILANO presso il difensore avv. CASTALDO ENRICO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI OPPONENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria: In via principale
pagina 1 di 5 accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto n. 16112/2022, emesso in data 1° ottobre 2022 da codesto Ill.mo Tribunale e, conseguentemente, revocare il citato decreto ingiuntivo;
accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di nei confronti di Controparte_2
come meglio specificato con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1 16112/2022 ovvero, in subordine, la minor somma che verrà accertata in corso di causa.
CONCLUSIONI OPPOSTA
“Voglia il Tribunale di Milano, così provvedere, contrariis reiectis:
I I) Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla d accertare e dichiarare CP_1 la legittimità e fondatezza delle pretese creditorie vantate dalla società e Parte_2 portate dal decreto ingiuntivo opposto n. 16122/2022 (RG 19188/2022) del Tribunale di Milano;
II II) In via istruttoria si allega il certificato nominativo n. 83 datato 30/07/2025 ed inviato alla dal Presidente del consiglio di amministrazione della società opponente e, per Controparte_2 mero scrupolo difensivo, si rinnova la richiesta, già formulata in atti, di voler ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla (ora in persona del legale rappresentante p.t. di esibire e CP_1 CP_3 produrre le copie conformi delle pagine dei propri libri e scritture contabili relativi al periodo dal 6/10/2021 al 31/01/2022 nel quale sono state emesse dalla tutte le fatture Controparte_2 indicate nel ricorso monitorio e per il cui mancato pagamento è causa;
III III) Condannare la al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio di CP_1 opposizione”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 16112/2022 dell' 1/10/2024 per la somma di euro 66.553,90 oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza di ogni fattura, emesso nei propri confronti ad istana a seguito di vendita di prodotti ortofrutticoli, come da Controparte_2 fatture indicate nel ricorso, rimaste impagate
L'opponente ha contestato l'an ed il quantum del credito vantato da in quanto Controparte_2 sprovvisto di prova, assumendo che le fatture, in quanto documenti di provenienza unilaterale del creditore, non sarebbero idonee ad integrare piena prova del credito, “in mancanza d iulteriori allegazioni, tra cui la sussistenza di un eventuale rapporto contrattuale o di eventuali ddt”.
L'opponente ha inoltre disconosciuto la conformità all'originale delle copie fotografiche delle fatture, invocando gli artt. 2712 e 2719 c.c., assumendo, infine, di aver provveduto, in data 25.7.2022, al pagamento di alcune delle fatture azionate e cioè di quelle n. 2353/2022; n 2355/2022; n2371/2022; n. pagina 2 di 5 2373/2022; n. 2380/2022; n. 2381/2022; n. 2382/2022; n. 2383/2022; n. 2384/2022; n. 724L/2022; n.
737L/2022 e la n. 745L/2022, relative alle uniche prestazioni che assumeva essere state effettuate effettivamente nei propri confronti, come da documento denominato “brogliaccio” che depositava, per un valore complessivo di euro 4.000,00.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione, ha contestato Controparte_2
l'opposizione, chiedendone il rigetto con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assumendo di aver depositato non soltanto le fatture relative alle forniture non pagate, ma anche gli estratti autentici delle scritture contabili integranti prova del credito ai sensi dell'art. 634 c. 2 c.p.c., trattandosi di un rapporto di somministrazione di merci. Ha contestato, in quanto pretestuoso e generico, il disconoscimento all'originale delle copie fotografiche delle fatture.
Ha inoltre evidenziato come il credito azionato, oltrechè provato, sia riconosciuto dall'opponente, che:
• ha indicato la causale del pagamento del 25.7.2022: “ACCONTO SU VS FATTURE EMESSE” di cui al doc n 3 dallo stesso prodotta,
• ha depositato al Tribunale di Napoli Nord ricorso n. 1025/2023 RG (di cui all'all. G) al chiedendo la conferma delle misure protettive ex art. 19 del decreto legislativo 12/01/2019 n. Contr 14 , indicando nel documento denominato “elenco dei creditori di al 31 ottobre 2022” ( di cui all'all. F depositato ) - riportato come allegato n. 41 - come sua Controparte_2 creditrice per l'importo di € 61.904,00, successivamente al pagamento dell'acconto (come da all. F riga 21)
La causa quindi ,non autorizzata la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, in assenza di richieste istruttorie è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.11.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
*** *** ***
Ciò posto l'opposizione non è fondata e deve essere respinta.
Devesi osservare che l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione in ordine alla pretesa creditoria avanzata, genericamente assumendo che la fattura non costituisce prova del credito , che non sono state prodotte le scritture contabili attestanti il credito e che difetta la prova della consegna delle merci.
Sul punto, devesi osservare che nella fattispecie in esame rileva il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi
pagina 3 di 5 indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”; inoltre, “una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”1.
Ciò posto il credito azionato è stato provato.
La creditrice opposta ha depositato con il ricorso monitorio le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili.
Né risulta fondata la contestazione afferente il difetto di conformità delle copie fotostatiche delle fatture all'originale, come ha osservato l'opposta, essendo formulata con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, e non sollevata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” 2.
Inoltre con il pagamento della somma di euro 4.000,00 effettuato in data 25.7.2002,recante come
“ACCONTO SU VS FATTURE EMESSE” 3 l'opponente ha inequivocabilmente riconosciuto di essere debitrice di maggiore somma rispetto a quella pagata, confliggendo ciò con l'opposizione nelle parte in cui la stessa assume di avere pagato le sole prestazioni effettivamente effettuate.
Infine ritiene questo Giudice che l'opponente abbia riconosciuto il credito di cui al decreto opposto, Contr depositando il documento “elenco dei creditori di al 31 ottobre 2022” 4 presso il Tribunale di
Napoli Nord, - al fine di chiedere la conferma delle misure protettive ex art. 19 del decreto legislativo
12/01/2019 n. 14 - recante il credito di pari ad euro 61.904,00 5 . Controparte_2
Né l'opponente con la memoria ex art 171 cpc n 1 ha contestato detta produzione, in tal modo riconoscendo la pretesa creditoria azionata.
Posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta all'opposto, attore in senso sostanziale, provare i fatti costitutivi del credito azionato, mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, deve provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa creditoria,
l'opposizione deve essere respinta e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Ritiene questo Giudice che alla luce della pretestuosità dell'opposizione proposta, del tutto generica, e depositata successivamente al deposito del ricorso ex art. 19 del decreto legislativo 12/01/2019 n. 14 - recante il credito di sussistano i presupposti per condannare la società attrice ai Controparte_2 sensi dell'art 96 cpc III comma al pagamento della somma di euro 1000 , equitativamente stabilita, a favore dell'opposta
Le spese seguono il regime della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/14 per lo scaglione che va da euro 52.000,01 a euro 260.000,00 nella somma di euro 14.103,00 per compenso, c.p.a. e 15% per rimborso spese generali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 16112/2022 che per l'effetto conferma.
Condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 1.000 ai sensi dell'art
96 cpc III comma,
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore dell'opposta che liquida nella somma di euro 14.103,00 per compenso, oltre che c.p.a. ed al 15% per rimborso delle spese generali.
Milano 7.11.2025
Il Giudice Susanna Terni
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 26801 del 21.10.2019; nello stesso senso Cass. n. 15832/2011, n. 13651/2006, n. 23494/1994. 2 Cass. n. 2908 del 7/02/2020). 3 Doc 3 parte opponente 4 Allegato F parte opposta 5 Allegato G parte opposta pagina 4 di 5