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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA AL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Presidente- 1) dott.ssa Marianna Lopiano
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato
- Giudice-
3) dott.ssa ID Perna
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1102 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA Parte 1 nata a [...] il [...], C.F. 'residente in [...] alla ' C.F. 1
Via Alberi, n. 93, elettivamente domiciliata in Meta (NA), al Corso Italia, n. 91, presso lo studio dell'Avv.
IC IE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...], Codice Fiscale_2 residente in [...]
,
(NA), alla Via Alberi, n. 93, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fortunata d'Esposito e dall'Avv. Manuela Monica Solimeno, con gli stessi elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento (NA), alla
Via Colli di Fontanelle, n. 30
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi.
Il Pubblico Ministero, in data 07.11.2025, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con la conferma dei provvedimenti urgenti medio tempore adottati.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato in data 01.03.2024, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 27.09.2014, che, dalla predetta unione, sono nate due figlie, entrambe minorenni, deduceva il venir meno dell'affectio coniugalis e chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
In data 29.05.2024, si costituiva CP_1 aderendo all'avversa domanda di separazione, nonché
,
chiedendo l'adozione di ulteriori statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status.
All'esito della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato all'udienza dell'01.07.2024, venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, venivano rigettate le istanze istruttorie e si disponeva l'acquisizione di informazioni dai competenti Responsabili dei Servizi Sociali.
Nondimeno, mediante il deposito di note congiunte in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025, i difensori delle parti hanno riferito "che i coniugi CP_1 e Pt_1 si sono conciliati, come da dichiarazioni allegate e sottoscritte dalle parti stesse, pertanto chiedo [no] che il Giudicante provveda ad estinguere il giudizio de quo, con compensazione di spese e compensi di lite"; di talché, il Giudice, con ordinanza depositata in data 15.10.2025, disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 27.10.2025, cui comparivano i coniugi, i quali confermavano di essersi riconciliati, sicché i rispettivi procuratori concludevano chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio, previa trasmissione degli atti al PM, perché rendesse le sue conclusioni, pervenute in data 10.11.2025.
2. Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Valga, invero, rammentare che, ai sensi dell'art. 154 c.c., "La riconciliazione fra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta”.
Difatti, la riconciliazione, intesa come ricomposizione della “rottura” tra i coniugi dedotta a fondamento della domanda di separazione, ha determinato il venir meno del presupposto stesso della domanda (e della posizione di contrasto fra le parti a essa sottesa e correlata) e, con esso, di un qualsivoglia residuo interesse giuridicamente rilevante delle medesime parti alla pronuncia.
Di qui, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, atteso l'esito del giudizio e le ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, sul ricorso per separazione giudiziale proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
a) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione tra i coniugi Parte_1 e CP_1
[...] ;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marianna Lopiano Dott.ssa ID Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Presidente- 1) dott.ssa Marianna Lopiano
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato
- Giudice-
3) dott.ssa ID Perna
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1102 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA Parte 1 nata a [...] il [...], C.F. 'residente in [...] alla ' C.F. 1
Via Alberi, n. 93, elettivamente domiciliata in Meta (NA), al Corso Italia, n. 91, presso lo studio dell'Avv.
IC IE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...], Codice Fiscale_2 residente in [...]
,
(NA), alla Via Alberi, n. 93, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fortunata d'Esposito e dall'Avv. Manuela Monica Solimeno, con gli stessi elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento (NA), alla
Via Colli di Fontanelle, n. 30
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi.
Il Pubblico Ministero, in data 07.11.2025, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con la conferma dei provvedimenti urgenti medio tempore adottati.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato in data 01.03.2024, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 27.09.2014, che, dalla predetta unione, sono nate due figlie, entrambe minorenni, deduceva il venir meno dell'affectio coniugalis e chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
In data 29.05.2024, si costituiva CP_1 aderendo all'avversa domanda di separazione, nonché
,
chiedendo l'adozione di ulteriori statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status.
All'esito della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato all'udienza dell'01.07.2024, venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, venivano rigettate le istanze istruttorie e si disponeva l'acquisizione di informazioni dai competenti Responsabili dei Servizi Sociali.
Nondimeno, mediante il deposito di note congiunte in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025, i difensori delle parti hanno riferito "che i coniugi CP_1 e Pt_1 si sono conciliati, come da dichiarazioni allegate e sottoscritte dalle parti stesse, pertanto chiedo [no] che il Giudicante provveda ad estinguere il giudizio de quo, con compensazione di spese e compensi di lite"; di talché, il Giudice, con ordinanza depositata in data 15.10.2025, disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 27.10.2025, cui comparivano i coniugi, i quali confermavano di essersi riconciliati, sicché i rispettivi procuratori concludevano chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio, previa trasmissione degli atti al PM, perché rendesse le sue conclusioni, pervenute in data 10.11.2025.
2. Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Valga, invero, rammentare che, ai sensi dell'art. 154 c.c., "La riconciliazione fra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta”.
Difatti, la riconciliazione, intesa come ricomposizione della “rottura” tra i coniugi dedotta a fondamento della domanda di separazione, ha determinato il venir meno del presupposto stesso della domanda (e della posizione di contrasto fra le parti a essa sottesa e correlata) e, con esso, di un qualsivoglia residuo interesse giuridicamente rilevante delle medesime parti alla pronuncia.
Di qui, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, atteso l'esito del giudizio e le ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, sul ricorso per separazione giudiziale proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
a) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione tra i coniugi Parte_1 e CP_1
[...] ;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marianna Lopiano Dott.ssa ID Perna