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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44293 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via dell'Elettronica n. 20 presso lo stu- Parte_1 dio dell'avv. Giuseppe Piero Siviglia che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Ro- CP_1 ma, Via Nizza n. 53 presso lo studio dell'avv. Fabio Caiaffa che la rappresenta e difende giusta pro- cura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 21.11.2024 qui da intendersi riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in giudi- Parte_1
zio la chiedendone la condanna al rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad € CP_1
7.749,52, e dell'indennizzo conseguente all'invalidità permanente derivata dal sinistro del 28.8.2020 quantificati in € 8.000,00, oltre interessi, spese ed onorari del giudizio e del procedimento di media- zione. A fondamento della domanda deduceva di aver stipulato con la polizza sanita- CP_1
ria numero 731250630 che si rinnovava annualmente e che il giorno 28.8.2020, in vigenza di poliz- za, nel salire le scale del condominio ove risiedeva inciampava su uno scalino avvisando “una fru- stata al polpaccio”. Il giorno successivo si sottoponeva ad accertamenti presso la CMC
[...] dove gli veniva diagnosticata la lesione completa del tendine d'Achille Controparte_2
della gamba sinistra per la cui riduzione si sottoponeva il successivo 4.9.2020 ad intervento chirur- gico presso la casa di cura privata Villa del Rosario. Del sinistro dava tempestiva denuncia alla compagnia assicurativa il 1.9.2020. Si sottoponeva altresì ad ulteriore accertamento ecografico al fine di escludere l'esistenza di patologie anche al tendine d'Achille della gamba destra. Seguivano sedute di riabilitazione post-chirurgica fino al 16.11.2020 allorché veniva attestata l'avvenuta guari- gione. Recatosi a visita medico legale presso il dottor gli veniva riconosciuta una invali- Per_1
dità permanente del 7% preceduta da giorni 45 di incapacità temporanea assoluta e di ulteriori gior- ni 45 di incapacità temporanea parziale al 50%. Aperto il sinistro ed esperita visita medico legale anche presso il fiduciario della compagnia, riceveva dalla nota del 3.2.2021 con la CP_1
quale veniva informato che non gli sarebbe stato corrisposto alcun indennizzo in quanto le conse- guenze lamentate non erano riconducibili in modo diretto ed esclusivo all'evento ma imputabili ad un preesistente stato patologico. Preso atto del diniego introduceva l'obbligatorio procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo stante la mancata adesione di preannuncia- CP_1
ta con nota del 25.3.2021. Conseguentemente si rivolgeva al Tribunale per ottenere la condanna del- la compagnia al pagamento delle spese mediche sostenute nonché del danno biologico conseguente al sinistro, previa detrazione della franchigia contrattuale del 3%.
Si costituiva in giudizio la chiedendo in via principale il rigetto della domanda at- CP_1
torea in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, in via subordinata, la condanna nei limiti dell'indennizzo nella misura accertata all'esito dell'istruttoria svolta con applicazione dei massimali e delle franchigie stabilite in polizza e vittoria delle spese di lite. A sostegno delle proprie difese la società evidenziava che l'articolo 2.2 delle condizioni di polizza escludeva espressamente la rottura sottocutanea di tendini, come peraltro evidenziato anche dal proprio medico fiduciario. Precisava che le ragioni dell'esclusione seguivano una ratio ben precisa e che nella fattispecie la rottura del tendine, liquidabile quale conseguenza in via autonoma di un incidente particolarmente violento, doveva ritenersi concausata da una serie di traumi o microtraumi preesistenti. In ogni caso contesta- va la domanda anche nel quantum rilevando come per il rimborso delle spese era prevista una fran- chigia di € 100,00 ed un massimale di euro 10.000,00 e che la garanzia non copriva il rimborso dei farmaci dei quali, peraltro, l'attore non aveva fornito prova della relazione con la patologia dedotta.
Concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma c.p.c. le parti depositavano memorie con le quali ciascuna contestava le avverse deduzioni e precisava la propria posizione processuale. In via istrut- toria parte attrice, pur ritenendo non contestato l'evento del 28.8.2020 chiedeva di essere ammessa a prova per testi sulla dinamica del sinistro nonché disporsi CTU medico legale alla quale parte con- venuta non si opponeva chiedendo in caso di ammissione la formulazione di specifici quesiti. Con ordinanza del 27.5.2022 veniva disposta CTU medico legale e nominato il dott. al Persona_2
quale, successivamente al deposito dell'elaborato peritale definitivo e su sollecitazione della difesa del signor venivano richiesti chiarimenti depositati in data 23.12.2022. Infine, fissata l'u- Pt_1
dienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024, la causa veniva trattenuta in deci- sione con ordinanza del 29.11.2024 previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Ciò premesso, trattandosi di adempimento di un contratto, la decisione di questo Giudice sarà ne- cessariamente vincolata alle emergenze istruttorie ed all'esame delle pattuizioni evincibili dalle condizioni di polizza, tenendo conto che, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricer- ca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto e il rilievo da assegnare alla formulazione let- terale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale nel quale le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro (cfr. Cass. Civ. sez. II, 28/05/2007 n. 12400 e Cass. Civ. sez. VI-3 ord. 7062/2020). Deve inoltre considerarsi che l'interpretazione del contratto, consistente nell'accertamento della comune volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. I n. 824/2023).
Nel caso in esame, non vi è contestazione sulla vigenza della polizza al momento del sinistro né dell'evento verificato il 28.8.2020 dal quale secondo l'attore sarebbe derivato l'infortunio indenniz- zabile a termine di polizza.
Dall'esame delle condizioni relative alla garanzia infortuni ed in particolare da quanto previsto all'art.
2.1 si ricava che <L'assicurazione vale in caso di infortunio, fatto salvo quanto espressa- mente escluso dall'articolo “Esclusioni”, subito dall'assicurato nello svolgimento sia delle attività professionali principali e secondarie … sia di ogni altra attività che non abbia le caratteristiche descritte nella definizione di attività professionale>>. Nel successivo art. 2.2, ed in particolare al secondo capoverso della lettera o) è stato pattuito che non sono equiparate ad infortunio e quindi sono escluse dall'assicurazione “… la rottura sottocutanea di tendini (intendendosi per tali da lace- razione totale o parziale intendi in assenza di un evento traumatico conseguente ad un infortunio indennizzabile a termine di polizza …”. Come infine specificato all'art. 2.5 – Accertamento del gra- do di invalidità permanente da infortunio - delle condizioni di assicurazione lett. a): “Si considera- no le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti e/o sopravvenute”.
In punto di diritto giova premettere che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'a- dempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della contropar- te, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui prete- sa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. n. 826/2015; Cass. n. 15659/2011; Cass. n.
3373/2010; Cass. n. 20073/2004; Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
È noto, infatti, che, in tema di riparto dell'onere della prova, la norma di cui all'art. 2697 c.c. disci- plina il fondamentale principio secondo cui l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quella determinata circostanza a sostegno della propria tesi: pertanto, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. Colui che con- testa la rilevanza di tali fatti ha, invece, l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali ulteriori fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato in via d'azione (fatti impe- ditivi, modificativi ed estintivi).
In particolare, poi, quando la domanda introdotta dall'assicurato si fonda sul mancato pagamento dell'indennizzo, l'attore ha un onere in più rispetto alla controparte: quello di provare che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto. Invero, poi- ché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificato- si in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro. (cfr. ex multis Cass. n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013; n.22386/2004; n. 4426/1997).
Dalla CTU espletata in corso di causa, puntuale coerente e priva di vizi logici, di cui questo giudice condivide e fa proprie le conclusioni, è emerso che nel caso in esame, pur essendo ravvisabile una corrispondenza traumatogenica tra la dinamica dell'infortunio e la lesione, la vis lesiva descritta nel- la dinamica del sinistro “… difficilmente può essere considerata, di per sé, causa unica, necessaria
e sufficiente ai fini del determinismo delle conseguenze (esclusive e dirette) dell'infortunio per natu- ra, entità e localizzazione della lesione”. Al riguardo il dottor dopo aver precisato Persona_2
che il tendine di Achille e anatomicamente il tendine più lungo e più forte del nostro corpo in quan- to soggetto ad importanti sollecitazioni meccaniche dell'intero organismo, ha rilevato che la rottura può derivare sia da un trauma diretto, definito piuttosto raro, allorché un agente traumatico colpisce il tendine nel momento in cui questo è in forte tensione, che più comunemente da trauma indiretto
(ad esempio in conseguenza di una caduta dall'alto o in avanti quando il piede è immobilizzato al suolo ovvero per la spinta del piede contro il suolo con simultanea estensione del ginocchio), preci- sando tuttavia che in questi ultimi casi è sempre e comunque espressione finale di un processo de- generativo cronico, anche di modesto grado, del tendine. In tale contesto è verosimile che la rottura del tendine d'Achille non possa ritenersi conseguenza diretta ed esclusiva dell'evento occorso al si- gnor Ercoli il 28.8.2020. Come infatti riferito dal periziando al CTU in sede di operazione peritale quel giorno, avendo le mani occupate dai bagagli per non cadere, dopo essere inciampato, aveva ca- ricato tutto il peso sul piede sinistro avvertendo una “frustata” al polpaccio omolaterale. Ne conse- gue che in assenza di un trauma diretto al tendine d'Achille, di intensità e violenza tali da comporta- re la rottura diretta dello stesso, ovvero di un esame istologico sul preparato operatorio e/o di altri esami strumentali idonei a comprovare lo stato di salute del tessuto, deve ritenersi che la lesione è stata concausata da una preesistente condizione degenerativa, come tale non coperta dalla garanzia.
Né a diversa conclusione può portare l'esame ecografico eseguito dal signor sul tendine d'A- Pt_1 chille del piede destro atteso come precisato dal CTU in sede di chiarimenti che “… tipicamente la rottura del tendine d'Achille è monolaterale”, e nel caso di soggetto destrimane, come il perizian- do, “…la letteratura segnala … una prevalenza proprio della rottura del tendine d'Achille sinistro
– come avvenuto nel caso in esame (cfr. bibliografia alla nota 1)”.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta, del ridotto grado di difficoltà delle questioni di diritto trattate e della pressoché assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
1. Rigetta la domanda formulata dal signor nei confronti di Parte_1 CP_1
2. Condanna il signor a rifondere alla le spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 in € 2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e contributo previdenziale.
3. Pone a carico del signor le spese di CTU che si liquidano in via definitiva in Parte_1
€ 500,00 oltre IVA.
Roma, 21.3.2025
dott.ssa Laura Liberati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44293 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via dell'Elettronica n. 20 presso lo stu- Parte_1 dio dell'avv. Giuseppe Piero Siviglia che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Ro- CP_1 ma, Via Nizza n. 53 presso lo studio dell'avv. Fabio Caiaffa che la rappresenta e difende giusta pro- cura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 21.11.2024 qui da intendersi riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in giudi- Parte_1
zio la chiedendone la condanna al rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad € CP_1
7.749,52, e dell'indennizzo conseguente all'invalidità permanente derivata dal sinistro del 28.8.2020 quantificati in € 8.000,00, oltre interessi, spese ed onorari del giudizio e del procedimento di media- zione. A fondamento della domanda deduceva di aver stipulato con la polizza sanita- CP_1
ria numero 731250630 che si rinnovava annualmente e che il giorno 28.8.2020, in vigenza di poliz- za, nel salire le scale del condominio ove risiedeva inciampava su uno scalino avvisando “una fru- stata al polpaccio”. Il giorno successivo si sottoponeva ad accertamenti presso la CMC
[...] dove gli veniva diagnosticata la lesione completa del tendine d'Achille Controparte_2
della gamba sinistra per la cui riduzione si sottoponeva il successivo 4.9.2020 ad intervento chirur- gico presso la casa di cura privata Villa del Rosario. Del sinistro dava tempestiva denuncia alla compagnia assicurativa il 1.9.2020. Si sottoponeva altresì ad ulteriore accertamento ecografico al fine di escludere l'esistenza di patologie anche al tendine d'Achille della gamba destra. Seguivano sedute di riabilitazione post-chirurgica fino al 16.11.2020 allorché veniva attestata l'avvenuta guari- gione. Recatosi a visita medico legale presso il dottor gli veniva riconosciuta una invali- Per_1
dità permanente del 7% preceduta da giorni 45 di incapacità temporanea assoluta e di ulteriori gior- ni 45 di incapacità temporanea parziale al 50%. Aperto il sinistro ed esperita visita medico legale anche presso il fiduciario della compagnia, riceveva dalla nota del 3.2.2021 con la CP_1
quale veniva informato che non gli sarebbe stato corrisposto alcun indennizzo in quanto le conse- guenze lamentate non erano riconducibili in modo diretto ed esclusivo all'evento ma imputabili ad un preesistente stato patologico. Preso atto del diniego introduceva l'obbligatorio procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo stante la mancata adesione di preannuncia- CP_1
ta con nota del 25.3.2021. Conseguentemente si rivolgeva al Tribunale per ottenere la condanna del- la compagnia al pagamento delle spese mediche sostenute nonché del danno biologico conseguente al sinistro, previa detrazione della franchigia contrattuale del 3%.
Si costituiva in giudizio la chiedendo in via principale il rigetto della domanda at- CP_1
torea in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, in via subordinata, la condanna nei limiti dell'indennizzo nella misura accertata all'esito dell'istruttoria svolta con applicazione dei massimali e delle franchigie stabilite in polizza e vittoria delle spese di lite. A sostegno delle proprie difese la società evidenziava che l'articolo 2.2 delle condizioni di polizza escludeva espressamente la rottura sottocutanea di tendini, come peraltro evidenziato anche dal proprio medico fiduciario. Precisava che le ragioni dell'esclusione seguivano una ratio ben precisa e che nella fattispecie la rottura del tendine, liquidabile quale conseguenza in via autonoma di un incidente particolarmente violento, doveva ritenersi concausata da una serie di traumi o microtraumi preesistenti. In ogni caso contesta- va la domanda anche nel quantum rilevando come per il rimborso delle spese era prevista una fran- chigia di € 100,00 ed un massimale di euro 10.000,00 e che la garanzia non copriva il rimborso dei farmaci dei quali, peraltro, l'attore non aveva fornito prova della relazione con la patologia dedotta.
Concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma c.p.c. le parti depositavano memorie con le quali ciascuna contestava le avverse deduzioni e precisava la propria posizione processuale. In via istrut- toria parte attrice, pur ritenendo non contestato l'evento del 28.8.2020 chiedeva di essere ammessa a prova per testi sulla dinamica del sinistro nonché disporsi CTU medico legale alla quale parte con- venuta non si opponeva chiedendo in caso di ammissione la formulazione di specifici quesiti. Con ordinanza del 27.5.2022 veniva disposta CTU medico legale e nominato il dott. al Persona_2
quale, successivamente al deposito dell'elaborato peritale definitivo e su sollecitazione della difesa del signor venivano richiesti chiarimenti depositati in data 23.12.2022. Infine, fissata l'u- Pt_1
dienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024, la causa veniva trattenuta in deci- sione con ordinanza del 29.11.2024 previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Ciò premesso, trattandosi di adempimento di un contratto, la decisione di questo Giudice sarà ne- cessariamente vincolata alle emergenze istruttorie ed all'esame delle pattuizioni evincibili dalle condizioni di polizza, tenendo conto che, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricer- ca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto e il rilievo da assegnare alla formulazione let- terale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale nel quale le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro (cfr. Cass. Civ. sez. II, 28/05/2007 n. 12400 e Cass. Civ. sez. VI-3 ord. 7062/2020). Deve inoltre considerarsi che l'interpretazione del contratto, consistente nell'accertamento della comune volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. I n. 824/2023).
Nel caso in esame, non vi è contestazione sulla vigenza della polizza al momento del sinistro né dell'evento verificato il 28.8.2020 dal quale secondo l'attore sarebbe derivato l'infortunio indenniz- zabile a termine di polizza.
Dall'esame delle condizioni relative alla garanzia infortuni ed in particolare da quanto previsto all'art.
2.1 si ricava che <L'assicurazione vale in caso di infortunio, fatto salvo quanto espressa- mente escluso dall'articolo “Esclusioni”, subito dall'assicurato nello svolgimento sia delle attività professionali principali e secondarie … sia di ogni altra attività che non abbia le caratteristiche descritte nella definizione di attività professionale>>. Nel successivo art. 2.2, ed in particolare al secondo capoverso della lettera o) è stato pattuito che non sono equiparate ad infortunio e quindi sono escluse dall'assicurazione “… la rottura sottocutanea di tendini (intendendosi per tali da lace- razione totale o parziale intendi in assenza di un evento traumatico conseguente ad un infortunio indennizzabile a termine di polizza …”. Come infine specificato all'art. 2.5 – Accertamento del gra- do di invalidità permanente da infortunio - delle condizioni di assicurazione lett. a): “Si considera- no le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti e/o sopravvenute”.
In punto di diritto giova premettere che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'a- dempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della contropar- te, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui prete- sa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. n. 826/2015; Cass. n. 15659/2011; Cass. n.
3373/2010; Cass. n. 20073/2004; Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
È noto, infatti, che, in tema di riparto dell'onere della prova, la norma di cui all'art. 2697 c.c. disci- plina il fondamentale principio secondo cui l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quella determinata circostanza a sostegno della propria tesi: pertanto, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. Colui che con- testa la rilevanza di tali fatti ha, invece, l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali ulteriori fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato in via d'azione (fatti impe- ditivi, modificativi ed estintivi).
In particolare, poi, quando la domanda introdotta dall'assicurato si fonda sul mancato pagamento dell'indennizzo, l'attore ha un onere in più rispetto alla controparte: quello di provare che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto. Invero, poi- ché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificato- si in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro. (cfr. ex multis Cass. n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013; n.22386/2004; n. 4426/1997).
Dalla CTU espletata in corso di causa, puntuale coerente e priva di vizi logici, di cui questo giudice condivide e fa proprie le conclusioni, è emerso che nel caso in esame, pur essendo ravvisabile una corrispondenza traumatogenica tra la dinamica dell'infortunio e la lesione, la vis lesiva descritta nel- la dinamica del sinistro “… difficilmente può essere considerata, di per sé, causa unica, necessaria
e sufficiente ai fini del determinismo delle conseguenze (esclusive e dirette) dell'infortunio per natu- ra, entità e localizzazione della lesione”. Al riguardo il dottor dopo aver precisato Persona_2
che il tendine di Achille e anatomicamente il tendine più lungo e più forte del nostro corpo in quan- to soggetto ad importanti sollecitazioni meccaniche dell'intero organismo, ha rilevato che la rottura può derivare sia da un trauma diretto, definito piuttosto raro, allorché un agente traumatico colpisce il tendine nel momento in cui questo è in forte tensione, che più comunemente da trauma indiretto
(ad esempio in conseguenza di una caduta dall'alto o in avanti quando il piede è immobilizzato al suolo ovvero per la spinta del piede contro il suolo con simultanea estensione del ginocchio), preci- sando tuttavia che in questi ultimi casi è sempre e comunque espressione finale di un processo de- generativo cronico, anche di modesto grado, del tendine. In tale contesto è verosimile che la rottura del tendine d'Achille non possa ritenersi conseguenza diretta ed esclusiva dell'evento occorso al si- gnor Ercoli il 28.8.2020. Come infatti riferito dal periziando al CTU in sede di operazione peritale quel giorno, avendo le mani occupate dai bagagli per non cadere, dopo essere inciampato, aveva ca- ricato tutto il peso sul piede sinistro avvertendo una “frustata” al polpaccio omolaterale. Ne conse- gue che in assenza di un trauma diretto al tendine d'Achille, di intensità e violenza tali da comporta- re la rottura diretta dello stesso, ovvero di un esame istologico sul preparato operatorio e/o di altri esami strumentali idonei a comprovare lo stato di salute del tessuto, deve ritenersi che la lesione è stata concausata da una preesistente condizione degenerativa, come tale non coperta dalla garanzia.
Né a diversa conclusione può portare l'esame ecografico eseguito dal signor sul tendine d'A- Pt_1 chille del piede destro atteso come precisato dal CTU in sede di chiarimenti che “… tipicamente la rottura del tendine d'Achille è monolaterale”, e nel caso di soggetto destrimane, come il perizian- do, “…la letteratura segnala … una prevalenza proprio della rottura del tendine d'Achille sinistro
– come avvenuto nel caso in esame (cfr. bibliografia alla nota 1)”.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta, del ridotto grado di difficoltà delle questioni di diritto trattate e della pressoché assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
1. Rigetta la domanda formulata dal signor nei confronti di Parte_1 CP_1
2. Condanna il signor a rifondere alla le spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 in € 2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e contributo previdenziale.
3. Pone a carico del signor le spese di CTU che si liquidano in via definitiva in Parte_1
€ 500,00 oltre IVA.
Roma, 21.3.2025
dott.ssa Laura Liberati