TAR
Sentenza breve 28 novembre 2025
Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 28/11/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01225/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 28/11/2025
N. 01094 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01225/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in rappresentanza del figlio minore -OMISSIS-, e -OMISSIS-
, rappresentati e difesi dall'advogado -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. -OMISSIS- del Giudice di Pace di Brescia emessa sul ricorso R.G. -
OMISSIS-, con richiesta di rilascio immediato del permesso di soggiorno per motivi familiari e nomina di commissario ad acta. N. 01225/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Alessandro
ED e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Sentita la parte ricorrente ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
1.- Per quanto è stato possibile ricostruire dai documenti versati in causa dai ricorrenti,
e in difetto di una compiuta esposizione della vicenda nel ricorso, i fatti antecedenti all'instaurazione del giudizio si sono svolti nel modo seguente.
1.1.- -OMISSIS- e -OMISSIS- sono due cittadini brasiliani, e -OMISSIS- è il loro figlio minore, nato nel 2008 in Brasile.
1.2.- Essi sono entrati in Italia il 22.6.2024 alla frontiera di Milano Malpensa, e hanno chiesto alla Questura di Brescia il rilascio di un permesso di soggiorno, per lavoro autonomo quanto al sig. -OMISSIS- e per motivi familiari quanto alla sig.ra -
OMISSIS-.
1.3.- Circa un anno dopo, il 30.6.2025, la coppia ha contratto matrimonio in Italia.
1.4.- Le richieste di permesso di soggiorno sono state dichiarate inammissibili dalla
Questura di Brescia con provvedimenti del 25.7.2025, e pertanto il 30.7.2025 il
Prefetto di Brescia ha emesso nei confronti dei ricorrenti decreto di espulsione dal territorio nazionale, da eseguirsi con partenza volontaria entro trenta giorni ex art. 13
d.lgs. 286/1998.
1.5.- Gli interessati, con il loro attuale difensore, hanno impugnato i decreti prefettizi di espulsione davanti al Giudice di Pace di Brescia, il quale, con sentenza n. -
OMISSIS- datata 23.9.2025 e depositata il 27.9.2025 (su ricorso R.G. -OMISSIS-), ha annullato quei decreti nonché, quali atti conseguenti, i provvedimenti del Questore di N. 01225/2025 REG.RIC.
Brescia prot. nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 30.7.2025, con cui erano stati ritirati i passaporti ai ricorrenti ed era stato disposto a loro carico l'obbligo di presentazione presso la Questura di Brescia il giorno prima della partenza. L'annullamento è stato disposto perché il Giudice di Pace ha affermato che -OMISSIS- è titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo rilasciato dal Portogallo, che pertanto lui, la moglie e il figlio potrebbero soggiornare in Italia senza necessità di chiedere un ulteriore permesso di soggiorno, e che comunque l'espulsione ledeva il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata e familiare.
1.6.- Dopo la sentenza del Giudice di Pace i ricorrenti, sempre tramite il loro difensore, in data 25.9.2025 e 29.9.2025, hanno chiesto alla Questura di darvi esecuzione mediante il rilascio dei permessi di soggiorno (nell'erronea convinzione che quella sentenza a ciò obbligasse l'Amministrazione), ma la Questura, il 6.10.2025, ha risposto che “con la sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 25/09/2025 il Giudice di
Pace ha annullato i decreti di espulsione impugnati nonché tutti gli atti conseguenziali. Non sono stati però annullati i provvedimenti presupposti, cioè i decreti di inammissibilità delle istanze di rilascio dei permessi di soggiorno, in quanto il G. di P. non ha competenza sugli stessi. Ad oggi infatti non risulta essere pervenuto alcun ricorso proposto al TAR o al Tribunale Ordinario avverso i citati decreti reiettivi che risultano pertanto pienamente efficaci”.
A seguito di tale risposta negativa, in data 6.10.2025 i ricorrenti hanno reiterato la richiesta alla Questura, che non ha ulteriormente risposto.
1.7.- L'8.10.2025 i ricorrenti, sempre tramite il loro attuale difensore, hanno assunto due iniziative:
- vista la risposta che aveva dato la Questura il 6.10.2025, hanno impugnato i provvedimenti questorili di diniego del permesso di soggiorno davanti a questo
Tribunale, con ricorso R.G. -OMISSIS-, chiedendo anche l'adozione di misure cautelari; N. 01225/2025 REG.RIC.
- hanno chiesto allo stesso Giudice di Pace di Brescia di dare esecuzione alla sua sentenza, ma quel Giudice, in data 14.10.2025, ha risposto che l'esecuzione esula dalle sue competenze, e che la sentenza era già stata eseguita con la restituzione dei passaporti.
2.- A quel punto i ricorrenti, in data 20.10.2025, hanno depositato davanti a questo
Tribunale il ricorso introduttivo del presente giudizio, per l'ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Brescia.
I due coniugi hanno agito in proprio, e la moglie anche quale “rappresentante” del figlio minore, senza che sia stata data una spiegazione della ragione per la quale il figlio è rappresentato dalla sola madre anziché anche dal padre.
Secondo quanto sostengono i ricorrenti, la sentenza del Giudice di Pace avrebbe riconosciuto il loro diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari; lamentano che la Questura di Brescia non abbia provveduto a tale rilascio e chiedono che sia ordinato ad essa di provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.
Nel ricorso hanno chiesto anche l'adozione di misure cautelari “ex art. 114, comma 3,
c.p.a.”, disposizione che in realtà non riguarda affatto le misure cautelari, ma prevede che nel giudizio di ottemperanza “Il giudice decide con sentenza in forma semplificata”.
3.- All'udienza camerale del 5.11.2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Presidente del Collegio ha rilevato che non risultava provata la notifica del ricorso all'Amministrazione resistente presso l'Avvocatura dello Stato, non costituita in giudizio, ha chiesto al difensore di parte ricorrente se vi avesse provveduto, e questi ha risposto affermativamente, chiedendo termine per dare dimostrazione della notifica. N. 01225/2025 REG.RIC.
Alla medesima udienza il Presidente ha altresì rilevato come la procura speciale rilasciata dai ricorrenti al difensore, e depositata in atti, non apparisse riferita al presente giudizio.
È stato quindi disposto un rinvio all'udienza camerale del 19.11.2025.
4.- Dopo l'udienza, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo
Tribunale ha ribadito il rilievo dell'omessa prova della notifica del ricorso e dell'apparente difetto di procura speciale, specificando, a proposito di quest'ultima, che:
- la procura depositata in giudizio risultava conferita per la rappresentanza e difesa
“nel ricorso urgente ex art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998 avanti all'Ill.mo Giudice di Pace di Brescia avverso il decreto di espulsione notificato dalla questura di Brescia in data 30/07/2025”;
- peraltro la procura mancava anche della certificazione dell'autografia da parte del difensore e dell'attestazione di conformità della copia depositata all'originale, firmata digitalmente in formato Pades.
È stato pertanto assegnato al ricorrente termine perentorio di 8 giorni per depositare in giudizio la prova della notifica del ricorso e del rilascio di una valida procura speciale alle liti in data anteriore al giudizio, ed è stato confermato il rinvio all'udienza camerale del 19.11.2025 per il prosieguo della trattazione.
A tale udienza il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
5.- Quanto alla notifica del ricorso, i ricorrenti non hanno dato prova di avervi provveduto, sebbene il loro difensore, all'udienza del 5.11.2025, avesse dichiarato di averla eseguita.
Essi infatti hanno depositato, in data 7.11.2025, una memoria nella quale hanno dichiarato quanto segue: “In adempimento a quanto richiesto in udienza, si produce copia delle notifiche PEC trasmesse alla Questura di Brescia e alla Prefettura – N. 01225/2025 REG.RIC.
Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, con le rispettive ricevute di consegna.
Con dette comunicazioni, la difesa ha diffidato formalmente l'Amministrazione ad adempiere alla sentenza n. -OMISSIS- del Giudice di Pace di Brescia, passata in giudicato, che ha annullato i decreti di espulsione e ordinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari”. Per loro stessa dichiarazione, quindi, i ricorrenti hanno depositato prova non della notifica del ricorso, bensì della comunicazione di diffide stragiudiziali all'Amministrazione.
In effetti essi hanno depositato:
- per due volte, la mera stampa di una ricevuta di consegna, in data 25.9.2025, di quella che dall'oggetto della pec risulta essere una “istanza di rilascio immediato dei permessi di soggiorno” (istanza separatamente prodotta dai ricorrenti), peraltro indirizzata alla Polizia di Stato e non all'Avvocatura dello Stato;
- la mera stampa di una ricevuta di consegna, in data 3.11.2025, dunque successiva al deposito del ricorso, di quella che nell'oggetto della pec viene indicata come
“comunicazione -OMISSIS-”, indirizzata alla Prefettura;
- altri documenti non comprovanti alcuna notificazione.
Il ricorso è quindi manifestamente inammissibile perché depositato senza essere stato previamente notificato, in violazione degli artt. 41 e 45 c.p.a.
6.- Quanto alla procura alle liti, il 7.11.2025 i ricorrenti ne hanno depositato una nuova, stavolta riferita al presente giudizio, ma datata 6.11.2025, quindi non anteriore o contestuale al ricorso, che è stato depositato il 20.10.2025.
Questo costituisce appunto una ragione di inammissibilità del ricorso, poiché “nel processo amministrativo la procura speciale deve preesistere, o, quantomeno, essere coeva al ricorso” (Cons. Stato, Ad. Pl. 11/2025, par. 13.3 della motivazione), e non può disporsi una sanatoria mediante applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., poiché la citata Ad. Pl. 11/2025 ha ritenuto tale disposizione inapplicabile al processo amministrativo. N. 01225/2025 REG.RIC.
Il ricorso è quindi manifestamente inammissibile pure per difetto di procura speciale alle liti rilasciata anteriormente o contestualmente al ricorso.
Peraltro, nonostante il Collegio avesse rilevato (con la citata ordinanza collegiale n. -
OMISSIS- del -OMISSIS-) che la procura originariamente depositata mancava pure
“della certificazione dell'autografia da parte del difensore e dell'attestazione di conformità della copia depositata all'originale, firmata digitalmente in formato
Pades”, anche la nuova procura presenta i medesimi vizi, risultando così nulla per difetto delle forme prescritte dall'art. 83, commi 2-3, c.p.c., e irregolare per difetto di attestazione di conformità della copia all'originale (necessaria ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell'art. 8, comma 2, dell'allegato 1 al d.P.C.S. 28.7.2021, recante le regole tecnico-operative del PAT, in G.U. 2.8.2021, n. 183). La firma digitale (peraltro in formato Cades) apposta sulla copia digitale della nuova procura depositata non vale a certificare l'autografia della parte, perché la certificazione deve avvenire con firma autografa a mani sull'originale cartaceo.
7.- Ai due profili di manifesta inammissibilità del ricorso relativi al difetto di notifica e di procura speciale, sopra evidenziati, si aggiunge la manifesta infondatezza del ricorso stesso. La sentenza della quale si chiede l'ottemperanza, infatti, è una sentenza del Giudice di Pace di Brescia che ha annullato i decreti di espulsione emessi il
30.7.2025 dal Prefetto di Brescia nei confronti dei ricorrenti: essa dunque non ha affatto riconosciuto il diritto dei ricorrenti al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, come essi invece affermano nel ricorso per ottemperanza.
Né del resto la sentenza del Giudice di Pace avrebbe potuto riconoscere un tale preteso diritto, perché la competenza in materia di permessi di soggiorno per motivi familiari
è del tribunale (sezione specializzata in materia di immigrazione), e non del giudice di pace, competente solo sui decreti di espulsione. N. 01225/2025 REG.RIC.
Ne discende che la Questura di Brescia non è tenuta a rilasciare quei permessi in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace, e che il ricorso per ottemperanza, con cui si chiede di ordinare quel rilascio, è palesemente infondato.
8.- Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, perché l'Amministrazione, non avendo ricevuto la notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
9.- Il Collegio dispone la trasmissione di questa sentenza e del fascicolo del giudizio all'Ordine degli Avvocati di Como, presso il cui albo, nella sezione speciale degli avvocati stabiliti di cui all'art. 6 d.lgs. 96/2001, risulta iscritto il difensore dei ricorrenti, per le valutazioni di competenza sotto il profilo disciplinare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. f, l. 247/2012, alla luce delle seguenti circostanze.
9.1.- In primo luogo, concorrono due diversi profili di manifesta inammissibilità del ricorso, e non si tratta di un'inammissibilità che, per quanto manifesta, non abbia carattere di eccezionalità nel panorama dei ricorsi giurisdizionali, ma si tratta di un'inammissibilità connotata da plurimi elementi che ne denotano una accentuata anomalia.
9.1.1.- I profili di inammissibilità – che sono due, e non uno solo – derivano entrambi dalla violazione di norme fondamentali del processo amministrativo, concernenti la notificazione del ricorso introduttivo e la necessità di una procura speciale alle liti con certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma della parte conferente.
Vale la pena di sottolineare che la necessità di una valida procura speciale era pacifica
(risultando chiaramente dalla legge) anche prima della recente sentenza di Cons. Stato,
Ad. Pl. 11/2025, e che era controversa solo la possibilità di sanare l'inesistenza o la nullità della procura applicando al processo amministrativo l'art. 182, 2° comma,
c.p.c.
9.1.2.- I medesimi profili di inammissibilità sussistono anche per il ricorso R.G. -
OMISSIS-, nel quale è stata altresì presentata una domanda cautelare senza l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, indispensabile per la sua procedibilità ex art. 55, N. 01225/2025 REG.RIC.
comma 4, c.p.a., istanza che non è stata presentata nemmeno dopo che il Presidente di questo Tribunale per ben due volte ne aveva rilevato la mancanza con decreto, il cui contenuto è stato quindi ignorato.
9.1.3.- Il vizio di nullità della procura per difetto di certificazione dell'autografia, presente nella procura originariamente depositata, è stato reiterato nella nuova procura, nonostante il rilievo contenuto nell'ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del
7.11.2025: c'è stata quindi per così dire una recidiva, ed è stata ignorata su questo punto l'ordinanza collegiale.
9.1.4.- Quanto all'omessa notifica del ricorso, dopo il rilievo d'ufficio all'udienza del
5.11.2025, il difensore dei ricorrenti ha dapprima dichiarato di avervi provveduto e chiesto termine per darne prova, ma poi, in data 7.11.2025, ha depositato una memoria con la quale ha dato prova della mera comunicazione di diffide stragiudiziali all'Amministrazione.
9.1.5.- Il 14.11.2025 il difensore dei ricorrenti ha depositato un'istanza “ai sensi dell'art. 16, comma 10, del Codice del Processo Amministrativo”, rivolta alla
Segreteria affinché rilasciasse “una attestazione/certificazione di regolarità degli adempimenti processuali, confermando che il difensore ha provveduto integralmente agli obblighi disposti dall'ordinanza n. -OMISSIS-, con riferimento: 1. al deposito della nuova procura speciale; 2. alla notifica all'Avvocatura dello Stato di Brescia;
3. al deposito della memoria integrativa e relativi documenti”.
Anzitutto l'invocato art. 16, comma 10, c.p.a. non esiste, e non si tratta dell'unico richiamo di norme palesemente errato: come detto, nel ricorso per ottemperanza è stato invocato a sostegno della richiesta di misure cautelari l'art. 114, comma 3, c.p.a., che invece concerne semplicemente la forma semplificata della sentenza; inoltre nel ricorso R.G. -OMISSIS-è stato presentato un reclamo al Collegio avverso un decreto cautelare presidenziale invocando l'art. 55, comma 10, c.p.a., che invece riguarda la fissazione dell'udienza di merito in sede cautelare per l'ipotesi in cui il Collegio N. 01225/2025 REG.RIC.
ritenga che “le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito”.
È poi palese che la Segreteria non possa rilasciare l'attestazione chiesta dal difensore dei ricorrenti, perché compete al Giudice verificare se sia stato correttamente adempiuto all'ordinanza citata.
Inoltre è sorprendente che il difensore dei ricorrenti abbia chiesto di attestare che avrebbe dato prova di avere notificato il ricorso all'Avvocatura dello Stato di Brescia, quando non solo non ha dato quella prova, ma egli stesso ha dichiarato, nella memoria depositata il 7.11.2024, di depositare la prova della mera comunicazione di diffide all'Amministrazione.
9.2.- In secondo luogo, la manifesta inammissibilità si cumula con la manifesta infondatezza del ricorso, il quale travisa la portata della sentenza del Giudice di Pace di Brescia, sostenendo che essa conterrebbe il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, quando all'evidenza quella sentenza non ha riconosciuto – né il Giudice di Pace era competente a riconoscere – quel preteso diritto.
Diversi elementi accentuano la gravità di questo travisamento.
9.2.1.- Esso infatti era già stato segnalato al difensore dei ricorrenti dalla Questura di
Brescia, la quale, ricevute le sue richieste del 25.9.2025 e del 29.9.2025 di rilasciare i permessi di soggiorno per motivi familiari in pretesa esecuzione di quella sentenza, aveva risposto, in data 6.10.2025, che la sentenza lasciava intatti i provvedimenti amministrativi di diniego del permesso di soggiorno, sui quali il Giudice di Pace non aveva competenza, e che non erano stati impugnati, sicché restavano pienamente efficaci. La Questura dunque aveva già spiegato al difensore dei ricorrenti che la sentenza non dava titolo per il rilascio del permesso di soggiorno a questi ultimi, ma il difensore, sebbene avrebbe dovuto essere a conoscenza di ciò, e sebbene la spiegazione della Questura avrebbe comunque dovuto metterlo sulla giusta strada, ha N. 01225/2025 REG.RIC.
ugualmente proposto il ricorso per ottemperanza, insistendo nel sostenere che la sentenza darebbe titolo al rilascio dei permessi.
9.2.2.- Inoltre, prima di ricorrere a questo Tribunale per l'ottemperanza, il difensore dei ricorrenti aveva chiesto al Giudice di Pace di Brescia, in data 8.10.2025, di dare esecuzione alla sua sentenza, senza considerare né che il Giudice di Pace non è competente in materia di esecuzione, né che comunque la sentenza era già stata eseguita il 5.8.2025 con la restituzione dei passaporti (come ha poi rilevato lo stesso
Giudice di Pace con provvedimento del 14.10.2025).
9.2.3.- Il difensore dei ricorrenti ha quindi effettivamente impugnato i provvedimenti di diniego del rilascio dei permessi di soggiorno, come aveva l'onere di fare, ma lo ha fatto con ricorso davanti a questo Tribunale (R.G. n. -OMISSIS-) non notificato e privo di procura speciale, che ha poi abbandonato rinunciandovi, mentre ha inspiegabilmente coltivato il presente ricorso per ottemperanza.
9.3.- Una terza ragione che giustifica la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è che il difensore dei ricorrenti si presenta sempre – nel ricorso, nella procura ad litem, nella memoria depositata il 7.11.2025 e nell'istanza alla Segreteria del 14.11.2025 – come “Avv.”, lasciando intendere che si tratti di un avvocato, mentre in realtà, a quanto risulta dalla consultazione online dell'albo degli Avvocati di Como, egli ha conseguito il titolo di advogado in Portogallo: ciò potrebbe rilevare ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 96/2001, il quale dispone che “Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato”.
P.Q.M. N. 01225/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara manifestamente inammissibile e infondato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza e del fascicolo del giudizio all'Ordine degli Avvocati di Como, per le valutazioni di competenza sotto il profilo disciplinare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i ricorrenti e il loro difensore.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE BB, Presidente
Alessandro ED, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro ED GE BB N. 01225/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 28/11/2025
N. 01094 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01225/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in rappresentanza del figlio minore -OMISSIS-, e -OMISSIS-
, rappresentati e difesi dall'advogado -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. -OMISSIS- del Giudice di Pace di Brescia emessa sul ricorso R.G. -
OMISSIS-, con richiesta di rilascio immediato del permesso di soggiorno per motivi familiari e nomina di commissario ad acta. N. 01225/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Alessandro
ED e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Sentita la parte ricorrente ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
1.- Per quanto è stato possibile ricostruire dai documenti versati in causa dai ricorrenti,
e in difetto di una compiuta esposizione della vicenda nel ricorso, i fatti antecedenti all'instaurazione del giudizio si sono svolti nel modo seguente.
1.1.- -OMISSIS- e -OMISSIS- sono due cittadini brasiliani, e -OMISSIS- è il loro figlio minore, nato nel 2008 in Brasile.
1.2.- Essi sono entrati in Italia il 22.6.2024 alla frontiera di Milano Malpensa, e hanno chiesto alla Questura di Brescia il rilascio di un permesso di soggiorno, per lavoro autonomo quanto al sig. -OMISSIS- e per motivi familiari quanto alla sig.ra -
OMISSIS-.
1.3.- Circa un anno dopo, il 30.6.2025, la coppia ha contratto matrimonio in Italia.
1.4.- Le richieste di permesso di soggiorno sono state dichiarate inammissibili dalla
Questura di Brescia con provvedimenti del 25.7.2025, e pertanto il 30.7.2025 il
Prefetto di Brescia ha emesso nei confronti dei ricorrenti decreto di espulsione dal territorio nazionale, da eseguirsi con partenza volontaria entro trenta giorni ex art. 13
d.lgs. 286/1998.
1.5.- Gli interessati, con il loro attuale difensore, hanno impugnato i decreti prefettizi di espulsione davanti al Giudice di Pace di Brescia, il quale, con sentenza n. -
OMISSIS- datata 23.9.2025 e depositata il 27.9.2025 (su ricorso R.G. -OMISSIS-), ha annullato quei decreti nonché, quali atti conseguenti, i provvedimenti del Questore di N. 01225/2025 REG.RIC.
Brescia prot. nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 30.7.2025, con cui erano stati ritirati i passaporti ai ricorrenti ed era stato disposto a loro carico l'obbligo di presentazione presso la Questura di Brescia il giorno prima della partenza. L'annullamento è stato disposto perché il Giudice di Pace ha affermato che -OMISSIS- è titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo rilasciato dal Portogallo, che pertanto lui, la moglie e il figlio potrebbero soggiornare in Italia senza necessità di chiedere un ulteriore permesso di soggiorno, e che comunque l'espulsione ledeva il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata e familiare.
1.6.- Dopo la sentenza del Giudice di Pace i ricorrenti, sempre tramite il loro difensore, in data 25.9.2025 e 29.9.2025, hanno chiesto alla Questura di darvi esecuzione mediante il rilascio dei permessi di soggiorno (nell'erronea convinzione che quella sentenza a ciò obbligasse l'Amministrazione), ma la Questura, il 6.10.2025, ha risposto che “con la sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 25/09/2025 il Giudice di
Pace ha annullato i decreti di espulsione impugnati nonché tutti gli atti conseguenziali. Non sono stati però annullati i provvedimenti presupposti, cioè i decreti di inammissibilità delle istanze di rilascio dei permessi di soggiorno, in quanto il G. di P. non ha competenza sugli stessi. Ad oggi infatti non risulta essere pervenuto alcun ricorso proposto al TAR o al Tribunale Ordinario avverso i citati decreti reiettivi che risultano pertanto pienamente efficaci”.
A seguito di tale risposta negativa, in data 6.10.2025 i ricorrenti hanno reiterato la richiesta alla Questura, che non ha ulteriormente risposto.
1.7.- L'8.10.2025 i ricorrenti, sempre tramite il loro attuale difensore, hanno assunto due iniziative:
- vista la risposta che aveva dato la Questura il 6.10.2025, hanno impugnato i provvedimenti questorili di diniego del permesso di soggiorno davanti a questo
Tribunale, con ricorso R.G. -OMISSIS-, chiedendo anche l'adozione di misure cautelari; N. 01225/2025 REG.RIC.
- hanno chiesto allo stesso Giudice di Pace di Brescia di dare esecuzione alla sua sentenza, ma quel Giudice, in data 14.10.2025, ha risposto che l'esecuzione esula dalle sue competenze, e che la sentenza era già stata eseguita con la restituzione dei passaporti.
2.- A quel punto i ricorrenti, in data 20.10.2025, hanno depositato davanti a questo
Tribunale il ricorso introduttivo del presente giudizio, per l'ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Brescia.
I due coniugi hanno agito in proprio, e la moglie anche quale “rappresentante” del figlio minore, senza che sia stata data una spiegazione della ragione per la quale il figlio è rappresentato dalla sola madre anziché anche dal padre.
Secondo quanto sostengono i ricorrenti, la sentenza del Giudice di Pace avrebbe riconosciuto il loro diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari; lamentano che la Questura di Brescia non abbia provveduto a tale rilascio e chiedono che sia ordinato ad essa di provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.
Nel ricorso hanno chiesto anche l'adozione di misure cautelari “ex art. 114, comma 3,
c.p.a.”, disposizione che in realtà non riguarda affatto le misure cautelari, ma prevede che nel giudizio di ottemperanza “Il giudice decide con sentenza in forma semplificata”.
3.- All'udienza camerale del 5.11.2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Presidente del Collegio ha rilevato che non risultava provata la notifica del ricorso all'Amministrazione resistente presso l'Avvocatura dello Stato, non costituita in giudizio, ha chiesto al difensore di parte ricorrente se vi avesse provveduto, e questi ha risposto affermativamente, chiedendo termine per dare dimostrazione della notifica. N. 01225/2025 REG.RIC.
Alla medesima udienza il Presidente ha altresì rilevato come la procura speciale rilasciata dai ricorrenti al difensore, e depositata in atti, non apparisse riferita al presente giudizio.
È stato quindi disposto un rinvio all'udienza camerale del 19.11.2025.
4.- Dopo l'udienza, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo
Tribunale ha ribadito il rilievo dell'omessa prova della notifica del ricorso e dell'apparente difetto di procura speciale, specificando, a proposito di quest'ultima, che:
- la procura depositata in giudizio risultava conferita per la rappresentanza e difesa
“nel ricorso urgente ex art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998 avanti all'Ill.mo Giudice di Pace di Brescia avverso il decreto di espulsione notificato dalla questura di Brescia in data 30/07/2025”;
- peraltro la procura mancava anche della certificazione dell'autografia da parte del difensore e dell'attestazione di conformità della copia depositata all'originale, firmata digitalmente in formato Pades.
È stato pertanto assegnato al ricorrente termine perentorio di 8 giorni per depositare in giudizio la prova della notifica del ricorso e del rilascio di una valida procura speciale alle liti in data anteriore al giudizio, ed è stato confermato il rinvio all'udienza camerale del 19.11.2025 per il prosieguo della trattazione.
A tale udienza il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
5.- Quanto alla notifica del ricorso, i ricorrenti non hanno dato prova di avervi provveduto, sebbene il loro difensore, all'udienza del 5.11.2025, avesse dichiarato di averla eseguita.
Essi infatti hanno depositato, in data 7.11.2025, una memoria nella quale hanno dichiarato quanto segue: “In adempimento a quanto richiesto in udienza, si produce copia delle notifiche PEC trasmesse alla Questura di Brescia e alla Prefettura – N. 01225/2025 REG.RIC.
Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, con le rispettive ricevute di consegna.
Con dette comunicazioni, la difesa ha diffidato formalmente l'Amministrazione ad adempiere alla sentenza n. -OMISSIS- del Giudice di Pace di Brescia, passata in giudicato, che ha annullato i decreti di espulsione e ordinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari”. Per loro stessa dichiarazione, quindi, i ricorrenti hanno depositato prova non della notifica del ricorso, bensì della comunicazione di diffide stragiudiziali all'Amministrazione.
In effetti essi hanno depositato:
- per due volte, la mera stampa di una ricevuta di consegna, in data 25.9.2025, di quella che dall'oggetto della pec risulta essere una “istanza di rilascio immediato dei permessi di soggiorno” (istanza separatamente prodotta dai ricorrenti), peraltro indirizzata alla Polizia di Stato e non all'Avvocatura dello Stato;
- la mera stampa di una ricevuta di consegna, in data 3.11.2025, dunque successiva al deposito del ricorso, di quella che nell'oggetto della pec viene indicata come
“comunicazione -OMISSIS-”, indirizzata alla Prefettura;
- altri documenti non comprovanti alcuna notificazione.
Il ricorso è quindi manifestamente inammissibile perché depositato senza essere stato previamente notificato, in violazione degli artt. 41 e 45 c.p.a.
6.- Quanto alla procura alle liti, il 7.11.2025 i ricorrenti ne hanno depositato una nuova, stavolta riferita al presente giudizio, ma datata 6.11.2025, quindi non anteriore o contestuale al ricorso, che è stato depositato il 20.10.2025.
Questo costituisce appunto una ragione di inammissibilità del ricorso, poiché “nel processo amministrativo la procura speciale deve preesistere, o, quantomeno, essere coeva al ricorso” (Cons. Stato, Ad. Pl. 11/2025, par. 13.3 della motivazione), e non può disporsi una sanatoria mediante applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., poiché la citata Ad. Pl. 11/2025 ha ritenuto tale disposizione inapplicabile al processo amministrativo. N. 01225/2025 REG.RIC.
Il ricorso è quindi manifestamente inammissibile pure per difetto di procura speciale alle liti rilasciata anteriormente o contestualmente al ricorso.
Peraltro, nonostante il Collegio avesse rilevato (con la citata ordinanza collegiale n. -
OMISSIS- del -OMISSIS-) che la procura originariamente depositata mancava pure
“della certificazione dell'autografia da parte del difensore e dell'attestazione di conformità della copia depositata all'originale, firmata digitalmente in formato
Pades”, anche la nuova procura presenta i medesimi vizi, risultando così nulla per difetto delle forme prescritte dall'art. 83, commi 2-3, c.p.c., e irregolare per difetto di attestazione di conformità della copia all'originale (necessaria ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell'art. 8, comma 2, dell'allegato 1 al d.P.C.S. 28.7.2021, recante le regole tecnico-operative del PAT, in G.U. 2.8.2021, n. 183). La firma digitale (peraltro in formato Cades) apposta sulla copia digitale della nuova procura depositata non vale a certificare l'autografia della parte, perché la certificazione deve avvenire con firma autografa a mani sull'originale cartaceo.
7.- Ai due profili di manifesta inammissibilità del ricorso relativi al difetto di notifica e di procura speciale, sopra evidenziati, si aggiunge la manifesta infondatezza del ricorso stesso. La sentenza della quale si chiede l'ottemperanza, infatti, è una sentenza del Giudice di Pace di Brescia che ha annullato i decreti di espulsione emessi il
30.7.2025 dal Prefetto di Brescia nei confronti dei ricorrenti: essa dunque non ha affatto riconosciuto il diritto dei ricorrenti al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, come essi invece affermano nel ricorso per ottemperanza.
Né del resto la sentenza del Giudice di Pace avrebbe potuto riconoscere un tale preteso diritto, perché la competenza in materia di permessi di soggiorno per motivi familiari
è del tribunale (sezione specializzata in materia di immigrazione), e non del giudice di pace, competente solo sui decreti di espulsione. N. 01225/2025 REG.RIC.
Ne discende che la Questura di Brescia non è tenuta a rilasciare quei permessi in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace, e che il ricorso per ottemperanza, con cui si chiede di ordinare quel rilascio, è palesemente infondato.
8.- Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, perché l'Amministrazione, non avendo ricevuto la notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
9.- Il Collegio dispone la trasmissione di questa sentenza e del fascicolo del giudizio all'Ordine degli Avvocati di Como, presso il cui albo, nella sezione speciale degli avvocati stabiliti di cui all'art. 6 d.lgs. 96/2001, risulta iscritto il difensore dei ricorrenti, per le valutazioni di competenza sotto il profilo disciplinare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. f, l. 247/2012, alla luce delle seguenti circostanze.
9.1.- In primo luogo, concorrono due diversi profili di manifesta inammissibilità del ricorso, e non si tratta di un'inammissibilità che, per quanto manifesta, non abbia carattere di eccezionalità nel panorama dei ricorsi giurisdizionali, ma si tratta di un'inammissibilità connotata da plurimi elementi che ne denotano una accentuata anomalia.
9.1.1.- I profili di inammissibilità – che sono due, e non uno solo – derivano entrambi dalla violazione di norme fondamentali del processo amministrativo, concernenti la notificazione del ricorso introduttivo e la necessità di una procura speciale alle liti con certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma della parte conferente.
Vale la pena di sottolineare che la necessità di una valida procura speciale era pacifica
(risultando chiaramente dalla legge) anche prima della recente sentenza di Cons. Stato,
Ad. Pl. 11/2025, e che era controversa solo la possibilità di sanare l'inesistenza o la nullità della procura applicando al processo amministrativo l'art. 182, 2° comma,
c.p.c.
9.1.2.- I medesimi profili di inammissibilità sussistono anche per il ricorso R.G. -
OMISSIS-, nel quale è stata altresì presentata una domanda cautelare senza l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, indispensabile per la sua procedibilità ex art. 55, N. 01225/2025 REG.RIC.
comma 4, c.p.a., istanza che non è stata presentata nemmeno dopo che il Presidente di questo Tribunale per ben due volte ne aveva rilevato la mancanza con decreto, il cui contenuto è stato quindi ignorato.
9.1.3.- Il vizio di nullità della procura per difetto di certificazione dell'autografia, presente nella procura originariamente depositata, è stato reiterato nella nuova procura, nonostante il rilievo contenuto nell'ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del
7.11.2025: c'è stata quindi per così dire una recidiva, ed è stata ignorata su questo punto l'ordinanza collegiale.
9.1.4.- Quanto all'omessa notifica del ricorso, dopo il rilievo d'ufficio all'udienza del
5.11.2025, il difensore dei ricorrenti ha dapprima dichiarato di avervi provveduto e chiesto termine per darne prova, ma poi, in data 7.11.2025, ha depositato una memoria con la quale ha dato prova della mera comunicazione di diffide stragiudiziali all'Amministrazione.
9.1.5.- Il 14.11.2025 il difensore dei ricorrenti ha depositato un'istanza “ai sensi dell'art. 16, comma 10, del Codice del Processo Amministrativo”, rivolta alla
Segreteria affinché rilasciasse “una attestazione/certificazione di regolarità degli adempimenti processuali, confermando che il difensore ha provveduto integralmente agli obblighi disposti dall'ordinanza n. -OMISSIS-, con riferimento: 1. al deposito della nuova procura speciale; 2. alla notifica all'Avvocatura dello Stato di Brescia;
3. al deposito della memoria integrativa e relativi documenti”.
Anzitutto l'invocato art. 16, comma 10, c.p.a. non esiste, e non si tratta dell'unico richiamo di norme palesemente errato: come detto, nel ricorso per ottemperanza è stato invocato a sostegno della richiesta di misure cautelari l'art. 114, comma 3, c.p.a., che invece concerne semplicemente la forma semplificata della sentenza; inoltre nel ricorso R.G. -OMISSIS-è stato presentato un reclamo al Collegio avverso un decreto cautelare presidenziale invocando l'art. 55, comma 10, c.p.a., che invece riguarda la fissazione dell'udienza di merito in sede cautelare per l'ipotesi in cui il Collegio N. 01225/2025 REG.RIC.
ritenga che “le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito”.
È poi palese che la Segreteria non possa rilasciare l'attestazione chiesta dal difensore dei ricorrenti, perché compete al Giudice verificare se sia stato correttamente adempiuto all'ordinanza citata.
Inoltre è sorprendente che il difensore dei ricorrenti abbia chiesto di attestare che avrebbe dato prova di avere notificato il ricorso all'Avvocatura dello Stato di Brescia, quando non solo non ha dato quella prova, ma egli stesso ha dichiarato, nella memoria depositata il 7.11.2024, di depositare la prova della mera comunicazione di diffide all'Amministrazione.
9.2.- In secondo luogo, la manifesta inammissibilità si cumula con la manifesta infondatezza del ricorso, il quale travisa la portata della sentenza del Giudice di Pace di Brescia, sostenendo che essa conterrebbe il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, quando all'evidenza quella sentenza non ha riconosciuto – né il Giudice di Pace era competente a riconoscere – quel preteso diritto.
Diversi elementi accentuano la gravità di questo travisamento.
9.2.1.- Esso infatti era già stato segnalato al difensore dei ricorrenti dalla Questura di
Brescia, la quale, ricevute le sue richieste del 25.9.2025 e del 29.9.2025 di rilasciare i permessi di soggiorno per motivi familiari in pretesa esecuzione di quella sentenza, aveva risposto, in data 6.10.2025, che la sentenza lasciava intatti i provvedimenti amministrativi di diniego del permesso di soggiorno, sui quali il Giudice di Pace non aveva competenza, e che non erano stati impugnati, sicché restavano pienamente efficaci. La Questura dunque aveva già spiegato al difensore dei ricorrenti che la sentenza non dava titolo per il rilascio del permesso di soggiorno a questi ultimi, ma il difensore, sebbene avrebbe dovuto essere a conoscenza di ciò, e sebbene la spiegazione della Questura avrebbe comunque dovuto metterlo sulla giusta strada, ha N. 01225/2025 REG.RIC.
ugualmente proposto il ricorso per ottemperanza, insistendo nel sostenere che la sentenza darebbe titolo al rilascio dei permessi.
9.2.2.- Inoltre, prima di ricorrere a questo Tribunale per l'ottemperanza, il difensore dei ricorrenti aveva chiesto al Giudice di Pace di Brescia, in data 8.10.2025, di dare esecuzione alla sua sentenza, senza considerare né che il Giudice di Pace non è competente in materia di esecuzione, né che comunque la sentenza era già stata eseguita il 5.8.2025 con la restituzione dei passaporti (come ha poi rilevato lo stesso
Giudice di Pace con provvedimento del 14.10.2025).
9.2.3.- Il difensore dei ricorrenti ha quindi effettivamente impugnato i provvedimenti di diniego del rilascio dei permessi di soggiorno, come aveva l'onere di fare, ma lo ha fatto con ricorso davanti a questo Tribunale (R.G. n. -OMISSIS-) non notificato e privo di procura speciale, che ha poi abbandonato rinunciandovi, mentre ha inspiegabilmente coltivato il presente ricorso per ottemperanza.
9.3.- Una terza ragione che giustifica la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è che il difensore dei ricorrenti si presenta sempre – nel ricorso, nella procura ad litem, nella memoria depositata il 7.11.2025 e nell'istanza alla Segreteria del 14.11.2025 – come “Avv.”, lasciando intendere che si tratti di un avvocato, mentre in realtà, a quanto risulta dalla consultazione online dell'albo degli Avvocati di Como, egli ha conseguito il titolo di advogado in Portogallo: ciò potrebbe rilevare ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 96/2001, il quale dispone che “Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato”.
P.Q.M. N. 01225/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara manifestamente inammissibile e infondato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza e del fascicolo del giudizio all'Ordine degli Avvocati di Como, per le valutazioni di competenza sotto il profilo disciplinare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i ricorrenti e il loro difensore.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE BB, Presidente
Alessandro ED, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro ED GE BB N. 01225/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.