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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 4189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4189 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 16234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16234/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI PUORTO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti. CUZZUPOLI LUCA, DE BENEDICTIS ITALA,
NO AV, MO CO E GI DA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.03.24, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilit civile e all'assegno mensile di assistenza, non riconosciuto a seguito di domanda del
09/08/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 19/12/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un generico dissenso, che non rispetta i canoni della specificità previsti dall'art. 445 bis co. 6 c.p.c., che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal
CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche,
o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Difatti, il Ctu ha accuratamente valutato tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente.
In particolare, le contestazioni si limitano a denunciare una presunta non corretta applicazione dei codici tabellari da parte del consulente. La CTU, per contro, risulta condotta secondo corretti criteri metodologici, con motivazione chiara, logica e coerente, sicché le relative conclusioni appaiono pienamente condivisibili.
Difatti, il Ctu ha accuratamente valutato tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la perizianda è affetta da “Artrosi polidistrettuale cervicale e lombo sacrale, discopatie multiple, osteopenia, osteoporosi. Gonartrosi. Broncopatia cronica con lieve deficit ventilatorio misto. Esiti di asportazione di neoplasia benigna alla mammella destra, in soggetto in follow-up per linfoadenomatosi ascellare omolaterale. Esiti di isterectomia per endometriosi. Note d'ansia.”
E, tuttavia, ha concluso che a causa delle patologie dalle quali è affetta l'istante risulta essere invalida con riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 55%
(cinquantacinque per cento), a far data dall'agosto 2023, epoca della domanda amministrativa.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce a parte istante una percentuale di invalidità pari al 55% a far data dall'agosto 2023, epoca della domanda amministrativa;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 29/10/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16234/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI PUORTO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti. CUZZUPOLI LUCA, DE BENEDICTIS ITALA,
NO AV, MO CO E GI DA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.03.24, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilit civile e all'assegno mensile di assistenza, non riconosciuto a seguito di domanda del
09/08/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 19/12/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un generico dissenso, che non rispetta i canoni della specificità previsti dall'art. 445 bis co. 6 c.p.c., che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal
CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche,
o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Difatti, il Ctu ha accuratamente valutato tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente.
In particolare, le contestazioni si limitano a denunciare una presunta non corretta applicazione dei codici tabellari da parte del consulente. La CTU, per contro, risulta condotta secondo corretti criteri metodologici, con motivazione chiara, logica e coerente, sicché le relative conclusioni appaiono pienamente condivisibili.
Difatti, il Ctu ha accuratamente valutato tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la perizianda è affetta da “Artrosi polidistrettuale cervicale e lombo sacrale, discopatie multiple, osteopenia, osteoporosi. Gonartrosi. Broncopatia cronica con lieve deficit ventilatorio misto. Esiti di asportazione di neoplasia benigna alla mammella destra, in soggetto in follow-up per linfoadenomatosi ascellare omolaterale. Esiti di isterectomia per endometriosi. Note d'ansia.”
E, tuttavia, ha concluso che a causa delle patologie dalle quali è affetta l'istante risulta essere invalida con riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 55%
(cinquantacinque per cento), a far data dall'agosto 2023, epoca della domanda amministrativa.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce a parte istante una percentuale di invalidità pari al 55% a far data dall'agosto 2023, epoca della domanda amministrativa;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 29/10/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna