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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 09/07/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 683 /2024
Oggi 9 luglio 2025, alle ore 10.27, innanzi al Giudice CA RI sono comparsi: per l'AVVOCATURA STATO MILANO, sostituita dal dottor Parte_1
NO TO, come da delega già depositata telematicamente. per l'avv. BONOMO MARCO. Parte_2
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e alle note conclusive depositate.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
CA RI
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice
CA RI, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 683/2024, di appello della sentenza del Giudice di Pace di n. Pt_1
92 del 2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. AVVOCATURA STATO Parte_1 P.IVA_1
MILANO
APPELLANTE contro
(c.f. ), con l'avv. BONOMO MARCO Parte_2 C.F._1
APPELLATA
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto della presente causa è l'impugnazione proposta con ricorso dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 92/2024 emessa dal Giudice di Pace di che, accogliendo il ricorso proposto in Pt_1 primo grado, aveva revocato il verbale di contestazione n. UFF. 1004578/23 emesso dalla Sezione
Polizia Stradale di e le relative sanzioni. Pt_1
Secondo la prospettazione di parte appellante, la sentenza di primo grado era errata in quanto aveva accolto il ricorso condividendo la dinamica del sinistro prospettata dal ricorrente, che risultava invece sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
***
L'appello proposto dalla è fondato e pertanto merita accoglimento. Parte_1 pagina 2 di 5 Infatti, come risulta dagli atti di causa, gli organi accertatori avevano rilevato che, alle ore 18.50 del 31 agosto 2023, il sig. i trovava alla guida del motociclo Honda Goldwing, targato DX50969, con Pt_2
a bordo la signora e percorreva la S.P. 16 “Orobica” con direzione di marcia Lecco- Parte_3
Sondrio. Il conducente del veicolo, in un tratto di strada privo di passaggi pedonali, non aveva consentito al pedone, signora in fase di attraversamento da sinistra verso destra, di Parte_4 raggiungere in sicurezza il lato opposto della strada;
il pedone veniva colpito con la parte anteriore destra del veicolo e rovinava a terra nei pressi del margine destro della strada.
Ebbene, non si condivide la dinamica del sinistro così come descritta nella sentenza di primo grado, ove si legge che “il pedone non aveva iniziato alcun attraversamento ma seguendo il marito che aveva già completato l'attraversamento e probabilmente abbagliata dal sole impegnava di corsa la strada senza guardare ed andava ad urtare la moto che procedeva a bassissima velocità”.
Infatti, l'odierno appellato, sentito dagli agenti della Polizia Stradale nell'immediatezza del fatto, aveva dichiarato che il pedone si era immesso sulla strada e aveva attraversato la carreggiata. La circostanza che il pedone avesse intrapreso l'attraversamento risulta altresì confermata dal punto d'urto tra il pedone e la moto, ovvero la parte anteriore destra del motociclo. Infatti, considerato che il pedone arrivava da sinistra e, al momento dell'impatto, aveva già attraversato un'intera semicarreggiata (cfr. relazione di servizio della Polizia Stradale), è verosimile ritenere che sia stato colpito dalla parte anteriore destra del veicolo perché si trovava davanti alla moto.
Dunque, risulta legittima la contestazione elevata al conducente della moto relativa alla violazione dell'articolo 192, commi 2 e 4 Codice della Strada.
A questo proposito, si condivide quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di circolazione stradale, l'attraversamento della carreggiata da parte del pedone, anche al di fuori delle strisce pedonali, non è evento eccezionale dal quale può farsi discendere, come vuole sostenere la difesa, l'esonero da responsabilità dell'imputato. Il conducente, come sottolineato dalla
Corte di merito, ha l'obbligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, avvistandolo per tempo in base ad un criterio prudenziale che deve sempre informare la condotta di guida (Sez. 4, n. 40908 del
13/10/2005, Rv. 232422 - 01: "In tema di violazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un
pagina 3 di 5 pedone, perchè possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. E' cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso;
occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo")” (cfr.
Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 16/06/2021) 16/09/2021, n. 34335).
Nel caso di specie, considerata l'età del pedone (settanta anni) può ragionevolmente ritenersi che la velocità di andatura della signora fosse lenta e non così veloce e repentina da non consentire al Pt_4 conducente del motoveicolo, che procedeva a bassissima velocità, di compiere una manovra di emergenza o di arrestare il mezzo.
In ogni caso, si rileva che l'articolo 191, comma 2 prevede che “sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”, mentre il comma 3 prevede che “i conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto”.
Dunque, anche se nel caso di specie la strada era sprovvista di attraversamenti pedonali, il motociclista doveva considerare possibile l'eventuale sopravvenienza di pedoni, anche per il fatto che il sinistro è avvenuto su una strada all'interno del territorio urbano del Comune di Albosaggia, su un lato della quale vi era anche la presenza di abitazioni (tra cui l'abitazione del pedone investito); considerato inoltre che il pedone aveva già incominciato l'attraversamento, gravava altresì sul conducente l'obbligo di consentire al pedone di raggiungere il lato opposto della strada in condizione di sicurezza.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sentenza di primo grado merita di essere riformata, dovendosi dichiarare la legittimità del verbale di contestazione n. UFF. 1004578/23 e delle relative sanzioni.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere condannato a Parte_2 rifondere la delle spese di lite, che si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per Parte_1 causa di valore di € 332,50:
− per il giudizio di primo grado in complessivi € 278,00 per compenso professionale, oltre rimborso 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− per il presente giudizio in € 91,50 per spese ed in complessivi € 362,00 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata,
1. dichiara la legittimità del verbale di contestazione n. UFF. 1004578/23 e delle relative sanzioni;
2. condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della Parte_2 Parte_1
, liquidate in motivazione:
[...]
− per il giudizio di primo grado in complessivi € 278,00 per compenso professionale, oltre
15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− per il presente giudizio in € 91,50 per spese ed in complessivi € 362,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 9 luglio 2025.
Il Giudice
CA RI
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 683 /2024
Oggi 9 luglio 2025, alle ore 10.27, innanzi al Giudice CA RI sono comparsi: per l'AVVOCATURA STATO MILANO, sostituita dal dottor Parte_1
NO TO, come da delega già depositata telematicamente. per l'avv. BONOMO MARCO. Parte_2
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e alle note conclusive depositate.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
CA RI
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice
CA RI, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 683/2024, di appello della sentenza del Giudice di Pace di n. Pt_1
92 del 2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. AVVOCATURA STATO Parte_1 P.IVA_1
MILANO
APPELLANTE contro
(c.f. ), con l'avv. BONOMO MARCO Parte_2 C.F._1
APPELLATA
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto della presente causa è l'impugnazione proposta con ricorso dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 92/2024 emessa dal Giudice di Pace di che, accogliendo il ricorso proposto in Pt_1 primo grado, aveva revocato il verbale di contestazione n. UFF. 1004578/23 emesso dalla Sezione
Polizia Stradale di e le relative sanzioni. Pt_1
Secondo la prospettazione di parte appellante, la sentenza di primo grado era errata in quanto aveva accolto il ricorso condividendo la dinamica del sinistro prospettata dal ricorrente, che risultava invece sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
***
L'appello proposto dalla è fondato e pertanto merita accoglimento. Parte_1 pagina 2 di 5 Infatti, come risulta dagli atti di causa, gli organi accertatori avevano rilevato che, alle ore 18.50 del 31 agosto 2023, il sig. i trovava alla guida del motociclo Honda Goldwing, targato DX50969, con Pt_2
a bordo la signora e percorreva la S.P. 16 “Orobica” con direzione di marcia Lecco- Parte_3
Sondrio. Il conducente del veicolo, in un tratto di strada privo di passaggi pedonali, non aveva consentito al pedone, signora in fase di attraversamento da sinistra verso destra, di Parte_4 raggiungere in sicurezza il lato opposto della strada;
il pedone veniva colpito con la parte anteriore destra del veicolo e rovinava a terra nei pressi del margine destro della strada.
Ebbene, non si condivide la dinamica del sinistro così come descritta nella sentenza di primo grado, ove si legge che “il pedone non aveva iniziato alcun attraversamento ma seguendo il marito che aveva già completato l'attraversamento e probabilmente abbagliata dal sole impegnava di corsa la strada senza guardare ed andava ad urtare la moto che procedeva a bassissima velocità”.
Infatti, l'odierno appellato, sentito dagli agenti della Polizia Stradale nell'immediatezza del fatto, aveva dichiarato che il pedone si era immesso sulla strada e aveva attraversato la carreggiata. La circostanza che il pedone avesse intrapreso l'attraversamento risulta altresì confermata dal punto d'urto tra il pedone e la moto, ovvero la parte anteriore destra del motociclo. Infatti, considerato che il pedone arrivava da sinistra e, al momento dell'impatto, aveva già attraversato un'intera semicarreggiata (cfr. relazione di servizio della Polizia Stradale), è verosimile ritenere che sia stato colpito dalla parte anteriore destra del veicolo perché si trovava davanti alla moto.
Dunque, risulta legittima la contestazione elevata al conducente della moto relativa alla violazione dell'articolo 192, commi 2 e 4 Codice della Strada.
A questo proposito, si condivide quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di circolazione stradale, l'attraversamento della carreggiata da parte del pedone, anche al di fuori delle strisce pedonali, non è evento eccezionale dal quale può farsi discendere, come vuole sostenere la difesa, l'esonero da responsabilità dell'imputato. Il conducente, come sottolineato dalla
Corte di merito, ha l'obbligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, avvistandolo per tempo in base ad un criterio prudenziale che deve sempre informare la condotta di guida (Sez. 4, n. 40908 del
13/10/2005, Rv. 232422 - 01: "In tema di violazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un
pagina 3 di 5 pedone, perchè possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. E' cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso;
occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo")” (cfr.
Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 16/06/2021) 16/09/2021, n. 34335).
Nel caso di specie, considerata l'età del pedone (settanta anni) può ragionevolmente ritenersi che la velocità di andatura della signora fosse lenta e non così veloce e repentina da non consentire al Pt_4 conducente del motoveicolo, che procedeva a bassissima velocità, di compiere una manovra di emergenza o di arrestare il mezzo.
In ogni caso, si rileva che l'articolo 191, comma 2 prevede che “sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”, mentre il comma 3 prevede che “i conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto”.
Dunque, anche se nel caso di specie la strada era sprovvista di attraversamenti pedonali, il motociclista doveva considerare possibile l'eventuale sopravvenienza di pedoni, anche per il fatto che il sinistro è avvenuto su una strada all'interno del territorio urbano del Comune di Albosaggia, su un lato della quale vi era anche la presenza di abitazioni (tra cui l'abitazione del pedone investito); considerato inoltre che il pedone aveva già incominciato l'attraversamento, gravava altresì sul conducente l'obbligo di consentire al pedone di raggiungere il lato opposto della strada in condizione di sicurezza.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sentenza di primo grado merita di essere riformata, dovendosi dichiarare la legittimità del verbale di contestazione n. UFF. 1004578/23 e delle relative sanzioni.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere condannato a Parte_2 rifondere la delle spese di lite, che si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per Parte_1 causa di valore di € 332,50:
− per il giudizio di primo grado in complessivi € 278,00 per compenso professionale, oltre rimborso 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− per il presente giudizio in € 91,50 per spese ed in complessivi € 362,00 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata,
1. dichiara la legittimità del verbale di contestazione n. UFF. 1004578/23 e delle relative sanzioni;
2. condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della Parte_2 Parte_1
, liquidate in motivazione:
[...]
− per il giudizio di primo grado in complessivi € 278,00 per compenso professionale, oltre
15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− per il presente giudizio in € 91,50 per spese ed in complessivi € 362,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 9 luglio 2025.
Il Giudice
CA RI
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
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