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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/07/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Maria Lupo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2627/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Rodolfo Bozzo e Sergio Cosentino, giusta procura in atti
Attrice -
contro
Avv. Antonia Citarella, nata a [...] in data [...], C.F. residente in [...] C, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Angelini, giusta procura in atti;
• Convenuta -
e nei confronti di nata a [...] il [...]( C.F. e residente in Parte_2 C.F._2
Pozzallo, via della Rivoluzione Francese n. 28, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) e residente in [...], C.F._3 CP_2
nato a [...] il [...] (C.F. ), e residente in [...]
pagina 1 di 7 F.Gugliotta n. 2, nella qualità di eredi del sig. nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Modica il 03.02.2020 (C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._5
Loredana Azzaro
Convenuti -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, ex art. 414 c.p.c., riassunto dinanzi alla I Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, chiedeva la condanna dell'Avv. Antonia Citarella e degli eredi di Parte_1 Per_1 alla restituzione della somma di euro 14.000,91, versata dalla società a titolo di spese
[...] processuali liquidate in favore del lavoratore, a seguito di sentenza della Corte d'Appello di
Catania n. 513/2018, poi cassata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29200/2021.
Parte attrice deduceva che:
- con sentenza n. 513/2018 [doc. 2] la Corte d'Appello di Catania, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 663/2016 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro del sig. Per_1
(nell'occasione rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Citarella del Foro di Bari)
[...] dichiarava la nullità del licenziamento comunicato all'appellante il 1° dicembre 2009 da che condannava alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno;
Parte_1
- con detta sentenza la Corte d'Appello di Catania provvedeva anche in ordine alle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquidava in favore dell'appellante in complessivi Euro
4.776,00 per il primo grado e in complessivi Euro 6.615,00 per il secondo, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
- a seguito di richiesta in tal senso dell'avv. Citarella – che all'uopo, in assenza di dichiarazione di antistatarietà, trasmetteva all'odierna ricorrente esplicita autorizzazione del suo cliente sig.
a versarle direttamente le spese legali come sopra liquidate [doc. 3] – le Per_1 Pt_1 bonificava, con riserva di ripetizione, la somma netta di Euro 14.000,91 [doc. 4] dietro emissione di parcella ad essa intestata (n. 13 del 18 giugno 2018 – doc. 5);
- all'esito del giudizio di legittimità radicato da avverso la predetta sentenza n. Pt_1
513/2018 della Corte d'Appello di Catania, la Suprema Corte, con ordinanza n. 29200/2021
pagina 2 di 7 pubblicata in data 20 ottobre 2021 [doc. 6] cassava la sentenza impugnata, con la conseguenza che l'unico titolo di pagamento delle spese legali liquidate all'avv. Citarella veniva meno;
- nonostante la formalizzata richiesta di restituzione della somma come sopra versata [doc. 7] le parti non vi provvedevano.
Con comparsa dell' 11.09.2023 si costituivano in giudizio e Parte_2 Controparte_1
, i quali rilevavano: CP_2
- l'inammissibilità del presente giudizio: atteso che la competenza per le domande restitutorie, laddove il pagamento è avvenuto sulla base della sentenza poi annullata, appartiene al giudice di rinvio e che con l'accordo sindacale alla compensazione delle spese nel corso del suddetto giudizio è cessata la materia del contendere;
- il difetto di legittimazione passiva degli odierni convenuti, eredi di , essendo Persona_1 provato documentalmente che le somme liquidate con la sentenza n. 523/2018 della Corte di
Appello di Catania sono state incassate dall'Avv. Antonia Citarella, all'epoca legale di
[...]
; ed avendo in ogni caso gli stessi disconosciuto la concessa autorizzazione al Per_1 difensore.
Con comparsa del 19.10.2023 si costituiva in giudizio l'Avv. Citarella Antonia la quale, preliminarmente, rilevava il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Siracusa;
in secondo luogo, il difetto di legittimazione passiva non essendo la stessa difensore distrattario e dunque sprovvista di un titolo autonomo sul quale non potevano ricadere le sentenze di merito;
deduceva inoltre l'inammissibilità della domanda, essendo stato il procedimento riassunto dinanzi alla Corte di
Appello di Catania, con il numero di R.G. 1455/2021, la quale con sentenza n. 839/2022 pubblicata il
05.07.22 statuiva la cessazione della materia del contendere, stante l'accordo sindacale intervenuto tra le parti;
infine contestava la dedotta falsità della sottoscrizione.
All'udienza del 17.06.2025, il Giudice, tratteneva la in decisione e assegnava alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Sulla competenza funzionale.
L'eccezione di inammissibilità della domanda restitutoria (presentata innanzi al Tribunale ordinario di
Siracusa) fondata sul rilievo che la competenza per le domande di restituzione di somme versate in pagina 3 di 7 esecuzione di una sentenza poi cassata con rinvio spetti al giudice del rinvio, ovvero alla Corte
d'Appello di Catania, non merita accoglimento.
Invero, l'art. 389 c.p.c. autorizza a chiedere al Giudice del rinvio i provvedimenti restitutori e riparatori conseguenti alla cassazione della sentenza di merito, riferendosi, non solo alle domande restitutorie in senso stretto, derivanti cioè direttamente dall'annullamento di questa, ma ad ogni altra azione ricollegantesi, sia pure in modo indiretto, alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato.
Nell'obbligo di restituzione sono comprese anche le spese giudiziali che il soggetto passivo dell'anticipata esecuzione sia stato condannato a pagare all'altra parte.
A seguito della cassazione con rinvio della sentenza di appello la proponibilità in via autonoma delle domande restitutorie, ripristinatorie e risarcitorie conseguenti alla sentenza di cassazione si concreta e si esaurisce, quando il giudizio di rinvio sia stato validamente instaurato e fino alla definizione del medesimo unicamente nella possibilità di introdurle con citazione autonoma ma non incide e non influisce sull'identificazione del giudice funzionalmente competente a conoscerle, che è e resta, in pendenza del giudizio di merito conseguente alla cassazione, il giudice del rinvio, secondo la regola generale di cui all'art. 389 c.p.c.
La competenza del giudice del rinvio ad emettere qualsiasi pronuncia restitutoria e conseguenziale alla sentenza di Cassazione cessa, invece, nell'ipotesi di estinzione del giudizio, sia per la mancata riassunzione, sia per il verificarsi di una causa estintiva successiva alla riassunzione. Inoltre la relativa competenza viene meno anche nel caso in cui il processo si sia in qualsiasi tempo chiuso con sentenza definitiva senza che gli siano state proposte delle domande e senza quindi che il giudice abbia avuto possibilità di pronunciarsi delle stesse (Cass. 10.09. 1983 n. 5611).
Così l'omessa pronuncia del giudice del rinvio sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza d'appello cassata in sede di legittimità non preclude l'autonoma proposizione della domanda in un separato giudizio, essendosi formata su di essa un giudicato di mero rito (Cass. Ord. N. 3527 del 13 febbraio 2020).
In tal caso la domanda dovrà essere proposta con autonomo giudizio secondo le regole ordinarie di competenza innanzi al giudice di I°
Questa soluzione muove dall'esigenza di garantire che i diritti sostanziali alla restituzione o alla reintegrazione dello status quo ante la sentenza cassata non vadano perduti per ragioni processuali e pertanto la loro tutela resta garantita anche dopo la cessazione della competenza del giudice di rinvio.
pagina 4 di 7 In altre parole posto che le domande restitutorie e conseguenti alla cassazione devono essere proposte innanzi al giudice del rinvio, che è il giudice funzionalmente competente a conoscerle in pendenza del giudizio di merito conseguente alla cassazione, nel caso in cui tale giudizio non sia riassunto nei termini o si concluda come sopra, la parte avrà la facoltà di avviare un autonomo giudizio innanzi al
Tribunale ordinario.
E ciò anche in ragione del fatto che la domanda di restituzione ha un oggetto e una causa petendi distinta da quella del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
Nel caso di specie, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Catania, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, la causa è stata riassunta (il 21.12.2021) innanzi al Giudice del rinvio.
Sebbene il presente giudizio sia stato incardinato il 26 aprile 2022 (dapprima davanti al Tribunale del lavoro) in pendenza del giudizio di rinvio, tuttavia, l'estinzione dello stesso il 5.07.2022 per cessata materia del contendere, sulla base dell'accordo di conciliazione tra le parti che, tuttavia, non ha coinvolto la questione del recupero delle spese legali liquidate nella cassata sentenza n. 513/2018 della
Corte d'Appello di Catania – sezione lavoro – e versate all'Avv. Antonia Citarella (v. punto 4 accordo di conciliazione) e sulla quale dunque il detto Giudice non si è pronunciato, fa legittimamente ritenere la competenza di questo Tribunale.
3 Sulla competenza territoriale
La eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa è infondata.
La richiesta di restituzione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., e in generale di restituzione di somme, attiene alle cause relative ai diritti di obbligazione, trattandosi di azione inerente l'obbligazione alla restituzione di quanto pagato.
Per le cause relative ai diritti di obbligazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. il giudice competente può essere quello del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute presso il domicilio del creditore, quando la somma sia determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito sia facilmente determinabile.
La disposizione in questione trova applicazione anche con riferimento alle obbligazioni di restituzione di somme.
pagina 5 di 7 In base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, competente per le domande di restituzione che abbiano ad oggetto somme liquide e determinabili è quella del foro ove è il domicilio del creditore.
Tenuto conto che la società attrice richiedente la restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite ha sempre avuto il domicilio ad Augusta, foro competente è anche quello di Siracusa
5. Sulla legittimazione passiva dell'Avvocato Citarella e degli eredi convenuti.
E' incontestato che il difensore abbia ricevuto un pagamento diretto dall'odierna attrice, pari a 14.000,
91 euro a titolo di spese di lite, in virtù di un'autorizzazione del cliente, la cui Persona_1 autenticità è contestata, per cui non vi sono dubbi che il suddetto difensore e gli eredi di NA siano tutti legittimati passivi in giudizio. Ed invero, se per l'Avv. Citarella, la questione di non essere difensore antistatario è in questo caso irrilevante, avendo ricevuto un pagamento sulla base di una delega (seppur contestata), per gli eredi la circostanza che a ricevere concretamente le somme sia stato il difensore non ha allo stesso modo incidenza ai fini indicati.
6. Nel merito
Accertato l'avvenuto pagamento per cui oggi la chiede la restituzione e la sopravvenuta Pt_1 mancanza di titolo idoneo a giustificare la trattenuta di tale somma, stante l'intervento della Corte di
Cassazione che ha cassato la sentenza impugnata, deve essere riconosciuto il diritto della società attrice a vedersi restituire le somme corrisposte sulla base di un titolo di attribuzione che è venuto meno ex tunc.
L'esigenza è quella di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi dell'art. 2033
c.c., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti.
Ciò detto, al fine di individuare il soggetto tenuto alla restituzione delle somme, occorre muovere dalle seguenti osservazioni.
Nel caso di specie, il difensore, non antistatario, ha ricevuto il pagamento sulla base di un atto di disposizione del cliente, di cui e gli eredi di contestano la veridicità. Parte_1 Persona_1
Nello specifico gli eredi convenuti hanno dichiarato di non conoscere la sottoscrizione apposta al mandato, la ha prodotto perizia calligrafica dalla quale effettivamente si evince che la Pt_1 sottoscrizione non è riconducibile al mentre, l'avv. Citarella che avrebbe dovuto avere Per_1 effettivamente interesse alla verifica, per avvalersi della scrittura riconosciuta, si è opposta alla nomina pagina 6 di 7 di un consulente tecnico d'ufficio. Per cui stante la superfluità della consulenza, in presenza di opposizione del convenuto Citarella, il Giudice non ha proceduto alla verifica.
Ne consegue che alla luce degli atti (perizia di parte e mancato riconoscimento della scrittura privata) il mandato al difensore non può ritenersi valido ed efficace.
Stante quanto sopra, , e dunque, oggi, i suoi eredi, non sono tenuti alla restituzione Persona_2 di una somma che non hanno concretamente ricevuto e per la quale non sussisteva un mandato di pagamento al difensore.
E' quest'ultimo dunque che è esclusivamente obbligato alla restituzione delle somme incassate.
7. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dovranno essere posta a carico dell'Avv. Citarella, il quale dovrà corrisponderle alla parte attrice vittoriosa.
Nella loro determinazione dovrà farsi riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta per ciascuna fase (esclusa quella istruttoria), secondo i valori medi.
Le spese di lite con i convenuti andranno compensate. Per_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
• condanna l'Avv. Antonia Citarella a restituire a la somma di euro 14.000,91, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1 legali dal 18 giugno 2018, data del pagamento, al soddisfo;
• rigetta la domanda nei confronti degli eredi non essendo risultata in capo agli stessi alcuna responsabilità restitutoria;
Per_1
• condanna l'Avv. Citarella alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 3.397,00 per compensi, per Parte_1 spese, oltre accessori di legge;
• compensa integralmente le spese tra la parte attrice e gli eredi Per_1
Siracusa, 16 luglio 2025
Il Giudice
dott. ssa Maria Lupo
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