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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2823/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 6/11/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6135/2023, pubblicata il 17.07.23 e notificata il 13.09.23.
TRA
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
con l'Avv. Paolo Federico Villani
-APPELLANTE-
CONTRO
( C.F. con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe Rota
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6135/2023, pubblicata il
17.07.2023 e notificata il 13.09.23 in materia di CONDOMINIO
CONCLUSIONI:
: Parte_2
pagina 1 di 5 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza reietta, in riforma della sentenza n. 6135/2023 dal Giudice Unico del Tribunale di Milano, sezione XIII civile, dott.
Paola B. Folci, nel procedimento RGN 20963/2021, pubblicata in data 17.07.2023, notificata a mezzo posta elettronica certificata il 13.09.2023 , così giudicare:
Nel Merito
Accertare e dichiarare il tenuto a compartecipare alle opere riguardanti Controparte_1
l'area destinata a verde e a contribuire alle spese per i lavori di impermeabilizzazione e di rifacimento della copertura - nei limiti in cui tali lavori siano necessari alla esistenza della servitù e alla necessità di mantenerla - che funge da sostegno della suddetta area verde;
- Condannare, conseguentemente, il al pagamento e/o al rimborso dei Controparte_1 costi necessari alla esecuzione dei predetti lavori, nella misura di Euro 143.189,11, secondo i consuntivi lavori già approvati dal , ovvero e in ogni caso nella misura di almeno Parte_1 il 50% della spese, o in quella minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, con ogni pronuncia necessaria e conseguente. a determinare i lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento della copertura necessari i. al mantenimento della predetta servitù
e ii. all'esistenza del giardino pensile realizzato sulla copertura;
a quantificare i relativi costi e, in specie, la quota di spettanza del Controparte_1
In Via Istruttoria
Ammettersi CTU finalizzata:
-a determinare i lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento della copertura necessari i. al mantenimento della predetta servitù e ii. all'esistenza del giardino pensile realizzato sulla copertura;
-a quantificare i relativi costi e, in specie, la quota di spettanza del Controparte_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi, anche della fase di primo grado, oltre spese legali e compensi di mediazione, di eventuale CTP e di CTU, oltre 15% spese generali e oneri di legge.
PER IL Parte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita:
Per tutti i motivi di cui sopra, rigettare l'appello e confermare in toto la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese, competenze e onorari della presente fase del giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c.
- In subordine e nella ipotesi in cui il Decidente, riformando la sentenza impugnata, ritenga operativa, nel caso che ci occupa, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1069 c.c., Voglia determinare il concorso alla spesa di rifacimento della copertura del CP_1 appellante in proporzione all'effettivo vantaggio che deriverebbe all'appellato e nel rispetto dei titoli.
pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_4
conveniva in giudizio, dinnanzi il Tribunale di Milano, il
[...] Controparte_2
per sentirlo dichiarare tenuto a compartecipare alle spese per i lavori di
[...] impermeabilizzazione e di rifacimento della copertura fungente da sostegno dell'area verde e conseguentemente chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di €
143.189,11 pari al 50% del consuntivo lavori approvato per tale intervento.
Si costituiva in giudizio il contestando la pretesa attrice e chiedendone il Controparte_1 rigetto. Eccepiva il convenuto di non aver partecipato all'assemblea in cui veniva adottata la delibera di intervento dei lavori di manutenzione, l'insussistenza di un diritto di servitù con conseguente disapplicazione dell'art.1069 c.c. invocata da . Parte_1
La causa veniva definita con sentenza n. 6135/23 pubblicata in data 17/07/23 resa ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale il Tribunale rigettava tutte le domande attrici e condannava l'attore al pagamento delle spese di primo grado in favore del Controparte_1
Il presente giudizio di appello
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello 50 deducendo i seguenti motivi CP_1 di gravame:
1.Erronea interpretazione da parte del Tribunale del titolo contrattuale e nella fattispecie dei contratti compravendita aventi ad oggetto le singole porzioni immobiliari.
2.Omessa valutazione delle prove documentali.
3. Omessa applicazione del principio generale di disciplina del riparto delle spese ex art. 1069
c.c. con conseguente esclusione della fattispecie dalla disciplina relativa alle servitù.
Si costituiva in giudizio il contestando quanto dedotto da parte appellante, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza n. 6135/23 emessa dal Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere istruttore fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 4.2.25 con indicazione dei termini di legge per deposito di conclusioni e comparse ex art. 352 c.p.c.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
I motivi di appello, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente interpretato il titolo contrattuale disciplinante la fattispecie in esame. pagina 3 di 5 Invero, partendo dal corretto inquadramento dell'esistenza di un diritto di servitù di uso perpetuo dell'area destinata a verde sovrastante la copertura condominiale a favore dei partecipanti del ha poi coerentemente applicato il disposto dell'art. 1063 Controparte_1
c.c. che prevede che “l'esercizio…. della servitù è regolata dal titolo”.
Il titolo contrattuale, rappresentato dagli atti di compravendita delle singole porzioni immobiliari, prevede che “la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde soprastanti o confinanti con la copertura dei corpi accessori ai fabbricati a torre e dei corpi bassi del centro commerciale spetta al con esclusione degli interventi Controparte_1 manutentivi riferibili alle strutture di copertura”.
Ciò premesso va ribadito come sotto il profilo probatorio il appellante non ha dato CP_1 prova che la spesa per gli asseriti interventi di cui chiede il concorso del Controparte_1 sia stata necessitata dalla manutenzione dell'area verde sovrastante, circostanza che avrebbe consentito, secondo le previsioni contrattuali dei singoli titoli, di invocare il concorso alla spesa del appellato. CP_1
Peraltro è lo stesso appellante a dare atto che l'intervento di impermeabilizzazione ha riguardato la copertura poiché si erano verificate infiltrazioni a prescindere dall'esistenza dell'area verde che per tale ragione è stata prima rimossa e poi ripristinata, con ciò giustificando, in coerenza con il titolo contrattuale, l'esclusione dalla compartecipazione del
Supercondominio alle spese di manutenzione delle strutture di copertura e le relative impermeabilizzazioni non conseguenti ad interventi sull'area destinata a verde ed oggetto dell'uso perpetuo.
A fronte della previsione del titolo contrattuale, né la delibera assunta in data 22 luglio 2019 ( in quanto non opponibile al che non ha partecipato all'assemblea), né il Parte_3 contratto di appalto ( stipulato con soggetti terzi) possono certamente superare e modificare la previsione contrattuale degli atti di compravendita.
In conclusione, l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM n. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
6135/2023 pubblicata in data 17/07/2023 dal Tribunale di Milano così provvede:
pagina 4 di 5 - Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna al pagamento in favore Parte_2 del appellato delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai Controparte_1 sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 12.154,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del appellante CP_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 6/11/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6135/2023, pubblicata il 17.07.23 e notificata il 13.09.23.
TRA
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
con l'Avv. Paolo Federico Villani
-APPELLANTE-
CONTRO
( C.F. con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe Rota
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6135/2023, pubblicata il
17.07.2023 e notificata il 13.09.23 in materia di CONDOMINIO
CONCLUSIONI:
: Parte_2
pagina 1 di 5 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza reietta, in riforma della sentenza n. 6135/2023 dal Giudice Unico del Tribunale di Milano, sezione XIII civile, dott.
Paola B. Folci, nel procedimento RGN 20963/2021, pubblicata in data 17.07.2023, notificata a mezzo posta elettronica certificata il 13.09.2023 , così giudicare:
Nel Merito
Accertare e dichiarare il tenuto a compartecipare alle opere riguardanti Controparte_1
l'area destinata a verde e a contribuire alle spese per i lavori di impermeabilizzazione e di rifacimento della copertura - nei limiti in cui tali lavori siano necessari alla esistenza della servitù e alla necessità di mantenerla - che funge da sostegno della suddetta area verde;
- Condannare, conseguentemente, il al pagamento e/o al rimborso dei Controparte_1 costi necessari alla esecuzione dei predetti lavori, nella misura di Euro 143.189,11, secondo i consuntivi lavori già approvati dal , ovvero e in ogni caso nella misura di almeno Parte_1 il 50% della spese, o in quella minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, con ogni pronuncia necessaria e conseguente. a determinare i lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento della copertura necessari i. al mantenimento della predetta servitù
e ii. all'esistenza del giardino pensile realizzato sulla copertura;
a quantificare i relativi costi e, in specie, la quota di spettanza del Controparte_1
In Via Istruttoria
Ammettersi CTU finalizzata:
-a determinare i lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento della copertura necessari i. al mantenimento della predetta servitù e ii. all'esistenza del giardino pensile realizzato sulla copertura;
-a quantificare i relativi costi e, in specie, la quota di spettanza del Controparte_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi, anche della fase di primo grado, oltre spese legali e compensi di mediazione, di eventuale CTP e di CTU, oltre 15% spese generali e oneri di legge.
PER IL Parte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita:
Per tutti i motivi di cui sopra, rigettare l'appello e confermare in toto la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese, competenze e onorari della presente fase del giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c.
- In subordine e nella ipotesi in cui il Decidente, riformando la sentenza impugnata, ritenga operativa, nel caso che ci occupa, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1069 c.c., Voglia determinare il concorso alla spesa di rifacimento della copertura del CP_1 appellante in proporzione all'effettivo vantaggio che deriverebbe all'appellato e nel rispetto dei titoli.
pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_4
conveniva in giudizio, dinnanzi il Tribunale di Milano, il
[...] Controparte_2
per sentirlo dichiarare tenuto a compartecipare alle spese per i lavori di
[...] impermeabilizzazione e di rifacimento della copertura fungente da sostegno dell'area verde e conseguentemente chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di €
143.189,11 pari al 50% del consuntivo lavori approvato per tale intervento.
Si costituiva in giudizio il contestando la pretesa attrice e chiedendone il Controparte_1 rigetto. Eccepiva il convenuto di non aver partecipato all'assemblea in cui veniva adottata la delibera di intervento dei lavori di manutenzione, l'insussistenza di un diritto di servitù con conseguente disapplicazione dell'art.1069 c.c. invocata da . Parte_1
La causa veniva definita con sentenza n. 6135/23 pubblicata in data 17/07/23 resa ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale il Tribunale rigettava tutte le domande attrici e condannava l'attore al pagamento delle spese di primo grado in favore del Controparte_1
Il presente giudizio di appello
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello 50 deducendo i seguenti motivi CP_1 di gravame:
1.Erronea interpretazione da parte del Tribunale del titolo contrattuale e nella fattispecie dei contratti compravendita aventi ad oggetto le singole porzioni immobiliari.
2.Omessa valutazione delle prove documentali.
3. Omessa applicazione del principio generale di disciplina del riparto delle spese ex art. 1069
c.c. con conseguente esclusione della fattispecie dalla disciplina relativa alle servitù.
Si costituiva in giudizio il contestando quanto dedotto da parte appellante, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza n. 6135/23 emessa dal Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere istruttore fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 4.2.25 con indicazione dei termini di legge per deposito di conclusioni e comparse ex art. 352 c.p.c.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
I motivi di appello, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente interpretato il titolo contrattuale disciplinante la fattispecie in esame. pagina 3 di 5 Invero, partendo dal corretto inquadramento dell'esistenza di un diritto di servitù di uso perpetuo dell'area destinata a verde sovrastante la copertura condominiale a favore dei partecipanti del ha poi coerentemente applicato il disposto dell'art. 1063 Controparte_1
c.c. che prevede che “l'esercizio…. della servitù è regolata dal titolo”.
Il titolo contrattuale, rappresentato dagli atti di compravendita delle singole porzioni immobiliari, prevede che “la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde soprastanti o confinanti con la copertura dei corpi accessori ai fabbricati a torre e dei corpi bassi del centro commerciale spetta al con esclusione degli interventi Controparte_1 manutentivi riferibili alle strutture di copertura”.
Ciò premesso va ribadito come sotto il profilo probatorio il appellante non ha dato CP_1 prova che la spesa per gli asseriti interventi di cui chiede il concorso del Controparte_1 sia stata necessitata dalla manutenzione dell'area verde sovrastante, circostanza che avrebbe consentito, secondo le previsioni contrattuali dei singoli titoli, di invocare il concorso alla spesa del appellato. CP_1
Peraltro è lo stesso appellante a dare atto che l'intervento di impermeabilizzazione ha riguardato la copertura poiché si erano verificate infiltrazioni a prescindere dall'esistenza dell'area verde che per tale ragione è stata prima rimossa e poi ripristinata, con ciò giustificando, in coerenza con il titolo contrattuale, l'esclusione dalla compartecipazione del
Supercondominio alle spese di manutenzione delle strutture di copertura e le relative impermeabilizzazioni non conseguenti ad interventi sull'area destinata a verde ed oggetto dell'uso perpetuo.
A fronte della previsione del titolo contrattuale, né la delibera assunta in data 22 luglio 2019 ( in quanto non opponibile al che non ha partecipato all'assemblea), né il Parte_3 contratto di appalto ( stipulato con soggetti terzi) possono certamente superare e modificare la previsione contrattuale degli atti di compravendita.
In conclusione, l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM n. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
6135/2023 pubblicata in data 17/07/2023 dal Tribunale di Milano così provvede:
pagina 4 di 5 - Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna al pagamento in favore Parte_2 del appellato delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai Controparte_1 sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 12.154,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del appellante CP_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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