Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4963/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv.TRALLI MARINA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. BUSATTI VIVIANA CP_1 C.F._2
VALENTINA e dell'avv. STEFANONI ALFREDO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 21/10/2020, successivamente omologato dal Tribunale di NA (procedura iscritta al n. 4235/2020 R.G.);
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Affidamento condiviso e tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore:
- I figli minori e vengono affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori, e Per_1 Per_2
manterranno la loro residenza con la madre, in Nonantola (MO), Via Roma n. 56, interno n. 1.
- La responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata congiuntamente ed in particolare le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative ad istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni, che man mano si manifesteranno nell'ambito della crescita, salvo l'intervento del Giudice in caso di disaccordo.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata autonomamente da ciascun genitore durante il periodo di permanenza dei figli minori e presso di sé. Per_1 Per_2
- Il signor potrà tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto Pt_1
degli impegni e delle esigenze dei minori.
- In ogni caso, il padre potrà tenere con sé i figli, a settimane alternate, secondo lo schema qui di sèguito riportato:
A. Settimana 1
lunedì Martedì mercoledì giovedì Venerdì sabato domenica pernottamento pernottamento pernottamento
Il papà Il papà Il papà Il papà Il papà Il papà
recupera i riporta i recupera i riporta i recupera i riporta i minori alle ore minori
minori alle ore minori
minori alle ore minori
18,00 circa presso 18,00 circa presso 18,00 circa presso l'abitazione l'abitazione l'abitazione presso presso presso l'abitazione l'abitazione l'abitazione della
della della
della madre madre alle della madre madre alle della madre madre alle ore 7,30 ore 7,30 ore
20,00/20,30
pagina 2 di 6
B. Settimana 2
lunedì Martedì mercoledì giovedì Venerdì sabato domenica pernottamento pernottamento pernottamento
Il papà Il papà Il papà Il papà
Il papà Il papà recupera i riporta i recupera i riporta i recupera i riporta i minori alle ore minori
minori alle ore minori
minori alle ore minori
18,00 circa presso 18,00 circa presso 10,00 circa presso l'abitazione l'abitazione l'abitazione presso presso presso l'abitazione l'abitazione l'abitazione della
della della
della madre madre alle della madre madre alle della madre madre alle ore 7,30 ore 7,30 ore
20,00/20,30
- Tale calendario viene concordemente derogato dai genitori durante tutto il periodo delle vacanze scolastiche estive dei figli, che, dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del nuovo anno scolastico, staranno a settimane alternate presso ciascun genitore;
nel 2025, la prima settimana di vacanze estive scolastiche i minori staranno con il padre, la seconda settimana staranno con la madre, e così via fino all'inizio del nuovo anno scolastico.
- In occasione delle festività (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua) la permanenza dei minori presso ciascun genitore sarà regolata da un regime alternato di anno in anno, quindi e Per_1 Per_2
trascorreranno periodi continuativi con i genitori, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi. - In particolare, durante le vacanze natalizie, e resteranno alternativamente Per_1 Per_2
con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 7 gennaio, mentre a Pasqua trascorreranno tre giorni con la madre e tre con il padre comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
- I minori trascorreranno poi i giorni non scolastici generati da eventuali ponti (1° maggio - 25 aprile
- 2 giugno) sempre rispettando il criterio dell'alternanza.
- Durante il periodo estivo e trascorreranno due settimane di vacanza, anche non Per_1 Per_2
consecutive, con ciascun genitore con l'impegno di entrambi di comunicare all'altro i recapiti del luogo di villeggiatura;
inoltre, i genitori dovranno concordare i rispettivi periodi di vacanze estive con i figli entro il 31 marzo di ciascun anno;
in caso di mancato accordo, nel 2025, sarà il padre a scegliere il periodo di vacanza con i figli, nel 2026 tale scelta spetterà alla madre, e così via in modo pagina 3 di 6 alternato;
in ogni caso, le vacanze dei genitori con i figli dovranno anche tenere conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore, con impegno degli stessi a collaborare per trovare una soluzione per quanto possibile condivisa.
- In ogni caso, qualora il periodo di ferie lavorative estive, natalizie o pasquali dei genitori dovesse coincidere, i genitori si impegnano a collaborare per trovare una soluzione condivisa nel rispetto del principio di un'equa ripartizione di tali periodi di vacanza con i figli.
- I genitori, di comune accordo, potranno decidere di trascorrere reciprocamente ulteriori settimane di vacanze con i figli minori e nel rispetto delle loro rispettive esigenze ed impegni Per_1 Per_2
scolastici.
- e staranno inoltre con il padre nel giorno del compleanno di quest'ultimo e della Per_1 Per_2
festa del papà e con la madre nel giorno del compleanno della stessa e della festa della mamma.
- Nei giorni dei compleanni dei minori e dei Sacramenti i genitori dovranno organizzarsi per stare tutti insieme;
ove ciò non fosse possibile, dovranno dividersi equamente e senza conflittualità tali giornate.
2. Assegno di mantenimento per i figli, assegno unico per i figli e detrazioni fiscali, e autorizzazione al rilascio del documento valido per l'espatrio dei figli minori:
- Il padre dovrà corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento dei due figli minori, la somma di euro 200,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat.
- Il padre dovrà corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento sopra indicato con decorrenza dal mese di novembre.
- Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50%, nel rispetto del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare, sottoscritto in data 25.9.2019 dal Presidente del
Tribunale di NA, Dott. Pasquale Liccardo, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di NA, dall'Osservatorio sulla giustizia civile di NA, Gruppo Famiglia e Persone, e dal
Presidente f.f. Sezione Prima, Dott.ssa Susanna Cividali (che viene qui di seguito trascritto) e specificamente:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti pagina 4 di 6 sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
a tale ultimo proposito i genitori, per l'anno scolastico 2024/2025, concordano di sostenere la spese per lezioni private ai figli, per un aiuto nell'espletamento dei compiti scolastici e la preparazione di verifiche ed interrogazioni scolastiche;
e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
- L'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre mentre delle detrazioni fiscali beneficeranno entrambi i genitori per il 50% ciascuno.
- I genitori si impegnano a rilasciarsi reciprocamente, avanti i competenti uffici, l'assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio anche in favore dei figli minori (carta di identità e passaporto), impegnandosi a sottoscrivere tutta la documentazione all'uopo necessaria.
3. Altri aspetti economici riguardanti i coniugi.
- I coniugi danno atto di essere reciprocamente economicamente autosufficienti e di nulla pretendere dall'altro a titolo di assegno divorzile e di avere definito prima d'ora tutti i pregressi rapporti economici. Ciascun coniuge provvederà a pagare i compensi del proprio avvocato”.
pagina 5 di 6 - rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 16/07/2011 e in data Per_1 Per_2
25/06/2016;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 20/06/2010 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...]
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 78 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6