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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1503/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE QUARTA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1503/2024 tra
Parte_1
-Ricorrente- e
CP_1
-Convenuta contumace-
Oggi, 21 gennaio 2025, ad ore 13.00 innanzi al Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, è comparso per 'avv. Daniele CARSENZUOLA. Sono altresì presenti il Mot, Parte_1 dott. Federico COZZI, l'Addetta per il processo, dott.ssa Vanessa RUGA e per il tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013 la dott.ssa Giulia MORONI. Su invito del Giudice, la Difesa del Ricorrente precisa le conclusioni come appresso, tratte da fogli di pc dimessi su Consolle e si seguito ricopiati. Per il Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, Nel merito 1) Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto preliminare di compravendita di cui è causa sottoscritto dalle parti in data 16.02.2022 ed avente ad oggetto l'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cesate (MI) al fg. 18. Part. 394, sito in via Trieste n. 110 p. S1, per inadempimento grave ascrivibile a fatto e colpa della società CP_1
2) Per l'effetto, condannare all'immediata restituzione in favore del sig. CP_1 dell'immobile oggetto di occupazione distinto al Catasto Fabbricati del Parte_1
Comune di Cesate (MI) al fg. 18. Part. 394, sito in via Trieste n. 110 p. S1, libero da cose e persone, in via immediata ovvero, subordinatamente, assegnando breve termine per il rilascio;
3) Condannare a rifondere integralmente al sig. le spese CP_1 Parte_1 condominiali sostenute pari ad € 181,72, oltre a quelle che saranno ancora dovute fino alla data del rilascio, oltre interessi legali dal 20.09.2023 al saldo;
4) Condannare a pagare in favore del sig. a titolo di CP_2 Parte_1 risarcimento del danno (contrattuale e/o extracontrattuale) per l'occupazione sine titolo dell'immobile, l'importo di € 1.722,00 mensili, dalla data della prima richiesta di liberazione dell'immobile (20.09.2023) sino al rilascio effettivo, quale danno cd.
pagina 1 di 10 figurativo per la mancata disponibilità dell'immobile di proprietà dell'odierno ricorrente, corrispondente al valore commerciale locativo stesso, salvo diversa valutazione rimessa all'intestato Tribunale, anche in via equitativa, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso 5) Con vittoria di spese e compensi legali per il presente giudizio, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.” Udita la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione e la sentenza è allegata al presente verbale di udienza. il Giudice dott.ssa Ilaria Gentile
pagina 2 di 10 N. 1503/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 1503/2024 R.G. il 12.1^.2024, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 5.1^.2024, promossa da:
C.F.: , residente in [...] C.F._1
25/2, di seguito, per brevità: “ , Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele CARSENZUOLA del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cesate (MI), via Piave 41, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata al ricorso ex art. 281decies cpc;
-Ricorrente-
contro
:
P.I.: , corrente in Cesate (MI), via Pietro Mascagni 14, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “ED21”,
-Convenuta contumace-
* * * OGGETTO: accertamento risoluzione di diritto ex art. 1454 cc dal contratto preliminare di compravendita;
condanna al rilascio dell'immobile; indennità di occupazione
CONCLUSIONI delle Parti: come da odierno verbale.
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti e trattazione del processo con ricorso depositato il 5.01.2024 e ritualmente notificato alla Convenuta ai Pt_1 sensi dell'art. 143 cpc il 24.04.2024 (presso la residenza anagrafica del suo legale rappresentante, come risultanti da visura camerale e da certificato di residenza, all'esito dei falliti tentativi di notificazione a mezzo PEC e presso la sede legale della società convenuta) ha evocato in giudizio rassegnando le conclusioni sopra riportate e CP_3 deducendo in fatto:
pagina 3 di 10 - il 16.02.2022 le parti hanno stipulato -con la mediazione dell'Agenzia CP_4 di Cesate- un contratto preliminare di compravendita immobiliare, con cui il
[...]
Ricorrente si è obbligato a vendere, e la Convenuta ad acquistare, un immobile ad uso deposito/magazzino, sito in Cesate (MI), via Trieste 110, regolarmente identificato al Catasto fabbricati del detto comune al foglio 18, mappale 394, subalterno 11, al prezzo complessivo di € 61.000,00, con la previsione di una caparra confirmatoria di € 18.000,00, da corrispondersi nei seguenti termini: a) € 1.800,00 versati prima della sottoscrizione del preliminare;
b) € 16.200,00 entro il giorno 16 di ogni mese per i successivi 36 mesi a decorrere dal marzo 2022; c) saldo del prezzo, pari a € 43.000,00, in sede di rogito, da stipularsi entro il 30.03.2025 (cfr. doc. 7);
- l'immobile, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, è stato consegnato alla Convenuta, come pattuito all'art. 5 del contratto preliminare;
- la Convenuta si è resa totalmente inadempiente sin dall'inizio, non avendo corrisposto alcuna delle somme pattuite nel preliminare -ad eccezione della somma di € 1.800,00 a titolo di caparra confirmatoria, versati in data antecedente alla stipula del preliminare- pur avendo occupato e occupando tuttora l'immobile;
- il Ricorrente il 21.07.2023 ha inviato alla Convenuta una PEC, con cui ha richiesto l'immediato pagamento delle rate insolute, prospettando altresì la disponibilità a ridurre l'importo dovuto;
tale missiva, ritirata dalla non è mai stata riscontrata (cfr. CP_5 doc. 9);
- il 20.09.2023, a seguito di segnalazioni da parte dei condòmini relative al grave stato di abbandono di rifiuti lasciati dalla nelle aree comuni, il Ricorrente ha CP_5 inviato formale diffida ad adempiere, con l'avvertimento che, in difetto di adempimento entro il termine di 15 giorni, il contratto preliminare si sarebbe risolto, con contestuale invito a esperire il tentativo di negoziazione assistita da avvocati;
la missiva non è mai stata ritirata dalla Convenuta ed è stata restituita al mittente per compiuta giacenza;
difatti, il Ricorrente ha dapprima tentato di notificarla tramite PEC il 20.09.2023, che tuttavia risultava dismessa, e poi tramite raccomandata indirizzata sia presso la sede legale il 25.09.2023, che non si è perfezionata, sia presso l'indirizzo di residenza dell'amministratore unico il 6.10.2023, che non è stata ritirata ma è tornata al mittente per compiuta giacenza il 30.10.2023 (cfr. docc.1,4,6);
- il 22.12.2023 la figlia del Ricorrente ha sporto querela avanti i Carabinieri di Cesate contro , amministratore unico della Convenuta, per il reato Controparte_6 di abbandono di rifiuti (cfr. doc. 11);
- la Convenuta, da allora, ha occupato e occupa tuttora l'immobile senza aver mai corrisposto alcun importo al Ricorrente e senza neppure riscontrare alcuna comunicazione inviatale;
- la Convenuta, pertanto, non ha adempiuto agli obblighi previsti nel contratto preliminare stipulato inter partes sotto il profilo del mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti, integrando pertanto un grave inadempimento;
- senza esito è stata la diffida ad adempiere inviata tramite raccomandata alla Convenuta in data 20.09.2023, contenente l'intimazione a pagare tutte le rate insolute pagina 4 di 10 entro il termine di 15 giorni, che è rimasta priva di riscontro, con i conseguenti effetti di cui all'art. 1454 cc;
- il Ricorrente ha altresì diritto al risarcimento dei danni dalla data di notifica della prima diffida (20.09.2023) sino all'effettivo rilascio, quantificati in € 1.722,00 mensili sulla scorta dei valori di locazione medi calcolati sulla base di annunci relativi a immobili di consimili caratteristiche e siti nel medesimo Comune dell'immobile oggetto di causa (cfr. doc. 13) o, in subordine, quantificati in € 516,60 mensili sulla scorta del valore locativo medio di cui al listino OMI relativo al comune di Cesate -fascia centrale/intero centro urbano, abitazioni civili in normale stato conservativo, di cui al doc. 14- a titolo di risarcimento per l'impossibilità di godimento in via indiretta dell'immobile mediante il corrispettivo del godimento stesso concesso ad altri in locazione, oltre la somma di € 181,72 a titolo di rimborso delle spese condominiali, di cui al doc. 12. Il Giudice, alla prima udienza, tenuta il 23.10.2024, ha dichiarato la contumacia della Convenuta e ha rinviato all'udienza odierna per discussione orale e precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc.
2. Thema decidendum ed emergenze probatorie L'Attore ha svolto contro la Convenuta le seguenti domande: a) domanda di accertamento della intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 cc del contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso tra le parti il 16.02.2022; b) domanda di condanna al rilascio del bene immobile compromesso in vendita il 16.02.2022con detenzione a favore della promissaria acquirente;
c) domanda di condanna al risarcimento del danno, di cui € 181,72 per spese condominiali sostenute, oltre € 1.722,00 mensili, o la minor somma reputata di giustizia, per mancato godimento dell'immobile, dalla data del 20.09.2023 sino al rilascio, oltre interessi. La causa è stata istruita con i documenti versati dal Ricorrente, tra cui il contratto preliminare, la diffida ad adempiere e l'invito alla stipulazione di negoziazione assistita, i la denuncia querela a carico del legale rappresentante della Convenuta. Parte_2
Il Tribunale reputa che il compendio probatorio offerto sia sufficiente a decidere la lite.
3. Domande a) e b) di risoluzione del contratto preliminare e di condanna al rilascio dell'immobile. Il Tribunale osserva che la domanda ex art. 1454 cc è fondata e deve essere accolta, per i seguenti motivi. In diritto, il Tribunale osserva che in forza dell'art. 1454 cc il contraente adempiente ha il diritto di intimare a quello inadempiente per iscritto di adempiere entro un congruo termine, che non può essere inferiore a 15 giorni, e, decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, lo stesso è risolto di diritto. A mente dell'art. 1455 cc si deve comunque trattare di un inadempimento grave. Di conseguenza, quanto alla distribuzione dell'onere assertivo e probatorio dell'azione contrattuale di accertamento della risoluzione di diritto, regolata dalle citate disposizioni e dagli artt. 2697 e 1218 cc e pagina 5 di 10 dal principio di vicinanza della prova, incombe a chi agisce in risoluzione allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si assume inadempiuta totalmente o parzialmente, dimostrare la gravità di tale inadempimento e di avere intimato di adempiere entro un termine congruo di almeno 15 giorni e allegare il persistere dell'inadempimento: ciò fatto, spetta al contraente che sia convenuto in risoluzione allegare e provare di avere esattamente adempiuto ovvero di non avere potuto adempiere per fatto non imputabile1.
In fatto, si evidenzia che ha documentalmente provato la fonte negoziale Pt_1 dell'obbligazione (di pagare la caparra confirmatoria rateizzata) che ha dedotto essere stata inadempiuta, atteso che ha provato -versando in causa il relativo contratto preliminare scritto- che il 16.02.2022 in qualità di promissaria acquirente, ha CP_3 stipulato con promissario venditore, il contratto preliminare di compravendita Pt_1 avente ad oggetto l'immobile ad uso deposito (magazzino) sito in Cesate (MI), via Trieste 110 (cfr. doc. 7). In particolare, con detto contratto preliminare di compravendita, si CP_3
è obbligata ad acquistare il menzionato magazzino al prezzo complessivo di € 61.000,00, da pagarsi come segue: A) € 1.800,00 sono stati versati a titolo di caparra confirmatoria prima della sottoscrizione del contratto preliminare;
B) € 16.200,00, da pagarsi a titolo di integrazione della caparra confirmatoria, in 36 rate mensili da € 450,00 cadauna, a decorrere dal marzo 2022, scadenti il giorno 16 di ogni mese;
C) il saldo, pari ad € 43.000,00, da pagarsi alla stipulazione del definitivo, da concludersi entro il 30.03.2025. Il Ricorrente ha allegato di aver ricevuto soltanto il pagamento della somma di € 1.800,00 a titolo di caparra confirmatoria (che era invece stata pattuita in totali € 18.000,00), lamentando che, successivamente alla conclusione del preliminare, la Convenuta non ha più corrisposto alcunché. L'inadempimento dedotto dalla Convenuta consiste dunque nel mancato versamento di tutte le rate mensili maturate dal 16 marzo 2022 in poi. a, Pt_1 altresì, provato che dopo 19 mesi, persistendo l'inadempimento del promissario acquirente di pagare le rate della caparra, ha inviato il 6.10.2023 alla Convenuta, tramite raccomanda A/R, comunicazione, sottoscritta personalmente anche da pervenuta Pt_1 il 30.10.2023 per compiuta giacenza presso il luogo di residenza del suo legale rappresentante (Cesate, via Mascagni 14, come da visura camerale e certificato di residenza dimessi), un'intimazione a pagare la caparra scaduta sino a tale data entro il termine di 15 giorni (cfr. doc. 6), deducendo che la diffida ad adempiere è rimasta priva di riscontro e che la Convenuta non ha provveduto a pagare le 19 rate in allora scadute nel termine intimato del 14.11.2023. Orbene, alla luce dei principi di diritto sopra esposti e delle emergenze di fatto della causa, la domanda è fondata, avendo il Ricorrente provato tutti i fatti costitutivi del preteso diritto all'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto. Difatti, il Ricorrente ha fornito prova dell'esistenza della fonte negoziale dell'obbligazione, che ha dedotto essere stata inadempiuta, di pagare la caparra, nonché ha fornito prova di avere inviato la diffida ad adempiere relativamente alle rate sino ad allora scadute, pari a € 7.650,00, pervenuta il 30.10.2023 per compiuta giacenza, e della 1 ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; Cass. civ. sez. 2 del 24.09.2004 n. 19198; Cass. civ. sez. 2 del 13.02.2008 n. 3472 pagina 6 di 10 gravità di tale inadempimento, posto che si tratta di un inadempimento relativo a 19 rate mensili scadute e non versate, più della metà della complessiva rateizzazione. ha poi allegato il persistere dell'inadempimento anche dopo la diffida ad Pt_1 adempiere: alla luce di tanto deve concludersi che il contratto si è risolto a far data dal 14.11.2023, cioè dopo 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Difatti, la Corte Suprema di Cassazione ha specificato che “in tema di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., essendo la diffida ad adempiere un atto recettizio, il termine di quindici giorni assegnato al debitore perché provveda all'adempimento decorre dal momento in cui il documento è giunto nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché non risulta decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida, bensì quella in cui l'atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato.”2
Per completezza, si evidenzia che la Convenuta è rimasta contumace, onde non ha fornito alcuna prova liberatoria. Quanto alla domanda sub b), si evidenzia, in diritto, che a mente dell'art. 1458 cc la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento ha effetto retroattivo. Ne discende che all'esito dell'intervenuta risoluzione, è venuto meno, con effetto retroattivo, il titolo di detenzione dell'immobile a favore del promissario acquirente, con conseguente sorgere in capo alla Convenuta dell'obbligazione di rilascio del detto immobile: la domanda di condanna al rilascio è pertanto fondata deve essere accolta, come da dispositivo, potendosi concedere un breve termine al solo fine dell'attuazione pratica dell'obbligazione di rilascio.
4. Domanda di condanna al risarcimento dei danni per indennità di occupazione Il Ricorrente ha altresì chiesto la condanna della Convenuta (i) al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo pari al valore di mercato dell'immobile calcolato, in via principale, nella somma di € 1.722,00 mensili, sulla scorta di annunci di locazione di immobili di consimili caratteristiche e situati nella stessa zona censuaria di quello oggetto di causa e, in via subordinata, nell'importo di € 516,60 mensili, sulla scorta del valore locativo medio risultante dai listini OMI dalla data di invio della diffida ad adempiere (20.09.2023) sino all'effettivo rilascio, nonché (ii) la refusione delle spese condominiali medio tempore pagate dal Ricorrente pari ad € 181,72. Tale domanda è parzialmente fondata e deve essere pertanto accolta nei limiti che seguono. In diritto, come noto, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione in funzione nomofilattica ha sancito che il c.d. danno da “occupazione sine titulo” (derivante da inadempimento o da fatto illecito) spetta al proprietario -secondo un criterio presuntivo basato sulla regolarità causale- una volta che questo almeno alleghi l'impossibilità di fruire direttamente (abitando nella cosa immobile) o indirettamente (mettendo a reddito la cosa immobile) ed è liquidabile ex art. 1226 cc con riferimento al valore locativo della res, a meno che la controparte contesti uno o più dei fatti costitutivi del preteso diritto, in tal caso spettando a chi agisce in risarcimento provare il fatto specificamente contestato. 2 Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8943 del 14 maggio 2020. pagina 7 di 10 In particolare, la Suprema Corte ha risolto il contratto insorto tra le Sezioni semplici Seconda e Terza civile della Corte di Cassazione in tema di spettanza e liquidazione del risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un bene immobile, sancendo i seguenti principi: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.”3. Alla luce di tali condivisibili principi, la domanda risarcitoria svolta del Ricorrente è fondata nei termini che seguono, in punto di an debeatur, e di quantum debeatur. In punto di an debeaur, il Ricorrente ha allegato che l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte della Convenuta ne ha impedito e ne impedisce tuttora la messa a reddito e la percezione dei frutti civili e tale asserto, che risulta corretto dal punto di vista del criterio di regolarità causale, non è stato contestato dalla Convenuta, che è rimasta contumace. In punto di quantum debautur, si reputa corretto liquidare il danno sulla scorta dei listini OMI prodotti (doc. 14 fasc. Ric.), che si reputano attendibili, salvo la precisazione che segue, mentre l'unico annuncio immobiliare dimesso prova solo l'offerta in vendita al prezzo di € 14,00/mq di un'autorimessa di 9 mq, ma non prova anche il valore locativo di mercato di un magazzino, quale quello di causa, di 123 mq. 3 Cass. civ. SS.UU. n. 33645 del 15.11.2022. pagina 8 di 10 Orbene, si rileva che i listini OMI dimessi sono relativi ad immobili siti in Cesate adibiti a capannoni o laboratori nel primo semestre dell'anno 2023, riportano il valore locativo di € 3,5 (intermedio tra il massimo di € 4,00/mq e il minimo di € 3,00/mq); nel caso di specie, non si tratta né di un capannone né di un laboratorio ma di un'unità immobiliare con destinazione di uso di magazzino/deposito, vale a dire una u.i. avente destinazione di uso che non prevede la permanenza di persone, a differenza del laboratorio e del capannone per uso industriale, onde l'unità immobiliare di causa risulta essere meno pregiata di quella di cui ai listini OMI, di tal che si reputa equo e congruo un abbattimento del valore locativo a € 2,5/mq. La superficie catastale lorda risultante dalla visura catastale dimessa è pari a 123 mq (doc. 8 fasc. Ric.). Ne discende che il valore locativo mensile congruo dell'immobile di causa deve essere stimato in € 307,50/mese (€ 2,5 x 123 mq = € 307,50), in valuta attuale. Il danno per mancata fruizione diretta o indiretta del bene a causa di occupazione sine titulo da parte della Convenuta -dalla data di perfezionamento della notifica della diffida ad adempiere, inviata tramite raccomandata A/R dal Ricorrente in data 6.10.2023, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 30.10.2023, sino ad oggi è pari a 15 mensilità, da novembre 2023 a gennaio 2025 compresi- e deve dunque essere liquidato adottando come riferimento parametrico il valore locativo mensile di € 307,50 e dunque nell'importo complessivo di € 4.612,50 (€ 307,50 x 15 = € 4.612,50), in valuta attuale. Su tale sorte spettano gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, cc dalla data odierna al saldo. In aggiunta, nell'ipotesi in cui la Convenuta non rilasci il bene nel termine assegnato del
20.02.2025, al Ricorrente spetta l'ulteriore danno maturando, pari a € 307,50 al mese dal
21.02.2025 sino all'effettivo rilascio. Di contro, non può trovare accoglimento la domanda di condanna della Convenuta alla refusione delle spese condominiali sostenute dal Ricorrente, quantificate in € 181,25, vuoi perché le spese condominiali sono a carico del proprietario onde non vi è ragione di imputarle al promissario acquirente in relazione a un preliminare risolto di diritto, vuoi perché il danno da indennità di occupazione come sopra liquidato già ricomprende in sé tutti i danni derivanti dall'occupazione senza titolo della Convenuta, ivi comprese le spese che il Ricorrente, quale proprietario dell'immobile occupato, abbia dovuto sostenere nelle more dell'occupazione, altrimenti verificandosi una duplicazione di risarcimento del medesimo danno.
5. Spese di lite: il Giudice in diritto osserva che le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di soccombenza, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di che deve quindi essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di CP_3 non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Pt_1
Quanto alla liquidazione delle spese di le stesse si liquidano come da nota spese Pt_1 in € 8.433,00 per compenso, importo che si reputa congruo alla luce del d.m. n. 55/2014,
pagina 9 di 10 come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), della non complessità della causa, della contumacia della Convenuta, dell'assenza di istruzione orale e del fatto che la fase decisionale è stata svolta senza il deposito di memorie conclusive, oltre € 545,00 per rimborso spese vive ex actis (corrispondenti al rimborso del contributo unificato e dei diritti di Cancelleria), oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute in ragione del regime fiscale del Ricorrente.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide, in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 cc del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato inter partes in data 16.02.2022, avente ad oggetto l'immobile sito in Cesate (MI), via Trieste 110, per inadempimento della Convenuta all'esito della ricezione della diffida ad adempiere;
per l'effetto, condanna al rilascio, entro il 20.02.2025, libero da persone e cose, in favore di CP_1
dell'immobile sito in Cesate (MI), via Trieste 110, censito al N.C.E.U. del Parte_1
Comune di Cesate, al foglio 18, mappale 394, subalterno 11, piano S1, categoria C/2, classe 1, rendita catastale € 193,15; altresì, condanna a pagare a favore di a titolo di risarcimento del danno da CP_1 Parte_1 occupazione sine titulo nel periodo dal 30.10.2023 sino ad oggi, la somma di € 4.612,50, in valuta attuale, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4 cc, decorrenti dal dì successivo alla sentenza al saldo effettivo, nonché, nel caso di omesso rilascio nel termine del 20.02.2025, l'ulteriore somma di € 307,50 al mese, dal 21.02.2025 sino alla data di effettivo rilascio;
letti gli artt. 91 e ss cpc condanna a pagare a favore di a titolo di refusione integrale delle CP_1 Parte_1 spese del processo, la somma di € 8.433,00 per compenso, oltre ad € 545,00 per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale del Ricorrente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna letta ex art. 281sexies cpc all'udienza del 21 gennaio 2025. il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE QUARTA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1503/2024 tra
Parte_1
-Ricorrente- e
CP_1
-Convenuta contumace-
Oggi, 21 gennaio 2025, ad ore 13.00 innanzi al Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, è comparso per 'avv. Daniele CARSENZUOLA. Sono altresì presenti il Mot, Parte_1 dott. Federico COZZI, l'Addetta per il processo, dott.ssa Vanessa RUGA e per il tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013 la dott.ssa Giulia MORONI. Su invito del Giudice, la Difesa del Ricorrente precisa le conclusioni come appresso, tratte da fogli di pc dimessi su Consolle e si seguito ricopiati. Per il Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, Nel merito 1) Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto preliminare di compravendita di cui è causa sottoscritto dalle parti in data 16.02.2022 ed avente ad oggetto l'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cesate (MI) al fg. 18. Part. 394, sito in via Trieste n. 110 p. S1, per inadempimento grave ascrivibile a fatto e colpa della società CP_1
2) Per l'effetto, condannare all'immediata restituzione in favore del sig. CP_1 dell'immobile oggetto di occupazione distinto al Catasto Fabbricati del Parte_1
Comune di Cesate (MI) al fg. 18. Part. 394, sito in via Trieste n. 110 p. S1, libero da cose e persone, in via immediata ovvero, subordinatamente, assegnando breve termine per il rilascio;
3) Condannare a rifondere integralmente al sig. le spese CP_1 Parte_1 condominiali sostenute pari ad € 181,72, oltre a quelle che saranno ancora dovute fino alla data del rilascio, oltre interessi legali dal 20.09.2023 al saldo;
4) Condannare a pagare in favore del sig. a titolo di CP_2 Parte_1 risarcimento del danno (contrattuale e/o extracontrattuale) per l'occupazione sine titolo dell'immobile, l'importo di € 1.722,00 mensili, dalla data della prima richiesta di liberazione dell'immobile (20.09.2023) sino al rilascio effettivo, quale danno cd.
pagina 1 di 10 figurativo per la mancata disponibilità dell'immobile di proprietà dell'odierno ricorrente, corrispondente al valore commerciale locativo stesso, salvo diversa valutazione rimessa all'intestato Tribunale, anche in via equitativa, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso 5) Con vittoria di spese e compensi legali per il presente giudizio, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.” Udita la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione e la sentenza è allegata al presente verbale di udienza. il Giudice dott.ssa Ilaria Gentile
pagina 2 di 10 N. 1503/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 1503/2024 R.G. il 12.1^.2024, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 5.1^.2024, promossa da:
C.F.: , residente in [...] C.F._1
25/2, di seguito, per brevità: “ , Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele CARSENZUOLA del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cesate (MI), via Piave 41, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata al ricorso ex art. 281decies cpc;
-Ricorrente-
contro
:
P.I.: , corrente in Cesate (MI), via Pietro Mascagni 14, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “ED21”,
-Convenuta contumace-
* * * OGGETTO: accertamento risoluzione di diritto ex art. 1454 cc dal contratto preliminare di compravendita;
condanna al rilascio dell'immobile; indennità di occupazione
CONCLUSIONI delle Parti: come da odierno verbale.
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti e trattazione del processo con ricorso depositato il 5.01.2024 e ritualmente notificato alla Convenuta ai Pt_1 sensi dell'art. 143 cpc il 24.04.2024 (presso la residenza anagrafica del suo legale rappresentante, come risultanti da visura camerale e da certificato di residenza, all'esito dei falliti tentativi di notificazione a mezzo PEC e presso la sede legale della società convenuta) ha evocato in giudizio rassegnando le conclusioni sopra riportate e CP_3 deducendo in fatto:
pagina 3 di 10 - il 16.02.2022 le parti hanno stipulato -con la mediazione dell'Agenzia CP_4 di Cesate- un contratto preliminare di compravendita immobiliare, con cui il
[...]
Ricorrente si è obbligato a vendere, e la Convenuta ad acquistare, un immobile ad uso deposito/magazzino, sito in Cesate (MI), via Trieste 110, regolarmente identificato al Catasto fabbricati del detto comune al foglio 18, mappale 394, subalterno 11, al prezzo complessivo di € 61.000,00, con la previsione di una caparra confirmatoria di € 18.000,00, da corrispondersi nei seguenti termini: a) € 1.800,00 versati prima della sottoscrizione del preliminare;
b) € 16.200,00 entro il giorno 16 di ogni mese per i successivi 36 mesi a decorrere dal marzo 2022; c) saldo del prezzo, pari a € 43.000,00, in sede di rogito, da stipularsi entro il 30.03.2025 (cfr. doc. 7);
- l'immobile, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, è stato consegnato alla Convenuta, come pattuito all'art. 5 del contratto preliminare;
- la Convenuta si è resa totalmente inadempiente sin dall'inizio, non avendo corrisposto alcuna delle somme pattuite nel preliminare -ad eccezione della somma di € 1.800,00 a titolo di caparra confirmatoria, versati in data antecedente alla stipula del preliminare- pur avendo occupato e occupando tuttora l'immobile;
- il Ricorrente il 21.07.2023 ha inviato alla Convenuta una PEC, con cui ha richiesto l'immediato pagamento delle rate insolute, prospettando altresì la disponibilità a ridurre l'importo dovuto;
tale missiva, ritirata dalla non è mai stata riscontrata (cfr. CP_5 doc. 9);
- il 20.09.2023, a seguito di segnalazioni da parte dei condòmini relative al grave stato di abbandono di rifiuti lasciati dalla nelle aree comuni, il Ricorrente ha CP_5 inviato formale diffida ad adempiere, con l'avvertimento che, in difetto di adempimento entro il termine di 15 giorni, il contratto preliminare si sarebbe risolto, con contestuale invito a esperire il tentativo di negoziazione assistita da avvocati;
la missiva non è mai stata ritirata dalla Convenuta ed è stata restituita al mittente per compiuta giacenza;
difatti, il Ricorrente ha dapprima tentato di notificarla tramite PEC il 20.09.2023, che tuttavia risultava dismessa, e poi tramite raccomandata indirizzata sia presso la sede legale il 25.09.2023, che non si è perfezionata, sia presso l'indirizzo di residenza dell'amministratore unico il 6.10.2023, che non è stata ritirata ma è tornata al mittente per compiuta giacenza il 30.10.2023 (cfr. docc.1,4,6);
- il 22.12.2023 la figlia del Ricorrente ha sporto querela avanti i Carabinieri di Cesate contro , amministratore unico della Convenuta, per il reato Controparte_6 di abbandono di rifiuti (cfr. doc. 11);
- la Convenuta, da allora, ha occupato e occupa tuttora l'immobile senza aver mai corrisposto alcun importo al Ricorrente e senza neppure riscontrare alcuna comunicazione inviatale;
- la Convenuta, pertanto, non ha adempiuto agli obblighi previsti nel contratto preliminare stipulato inter partes sotto il profilo del mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti, integrando pertanto un grave inadempimento;
- senza esito è stata la diffida ad adempiere inviata tramite raccomandata alla Convenuta in data 20.09.2023, contenente l'intimazione a pagare tutte le rate insolute pagina 4 di 10 entro il termine di 15 giorni, che è rimasta priva di riscontro, con i conseguenti effetti di cui all'art. 1454 cc;
- il Ricorrente ha altresì diritto al risarcimento dei danni dalla data di notifica della prima diffida (20.09.2023) sino all'effettivo rilascio, quantificati in € 1.722,00 mensili sulla scorta dei valori di locazione medi calcolati sulla base di annunci relativi a immobili di consimili caratteristiche e siti nel medesimo Comune dell'immobile oggetto di causa (cfr. doc. 13) o, in subordine, quantificati in € 516,60 mensili sulla scorta del valore locativo medio di cui al listino OMI relativo al comune di Cesate -fascia centrale/intero centro urbano, abitazioni civili in normale stato conservativo, di cui al doc. 14- a titolo di risarcimento per l'impossibilità di godimento in via indiretta dell'immobile mediante il corrispettivo del godimento stesso concesso ad altri in locazione, oltre la somma di € 181,72 a titolo di rimborso delle spese condominiali, di cui al doc. 12. Il Giudice, alla prima udienza, tenuta il 23.10.2024, ha dichiarato la contumacia della Convenuta e ha rinviato all'udienza odierna per discussione orale e precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc.
2. Thema decidendum ed emergenze probatorie L'Attore ha svolto contro la Convenuta le seguenti domande: a) domanda di accertamento della intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 cc del contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso tra le parti il 16.02.2022; b) domanda di condanna al rilascio del bene immobile compromesso in vendita il 16.02.2022con detenzione a favore della promissaria acquirente;
c) domanda di condanna al risarcimento del danno, di cui € 181,72 per spese condominiali sostenute, oltre € 1.722,00 mensili, o la minor somma reputata di giustizia, per mancato godimento dell'immobile, dalla data del 20.09.2023 sino al rilascio, oltre interessi. La causa è stata istruita con i documenti versati dal Ricorrente, tra cui il contratto preliminare, la diffida ad adempiere e l'invito alla stipulazione di negoziazione assistita, i la denuncia querela a carico del legale rappresentante della Convenuta. Parte_2
Il Tribunale reputa che il compendio probatorio offerto sia sufficiente a decidere la lite.
3. Domande a) e b) di risoluzione del contratto preliminare e di condanna al rilascio dell'immobile. Il Tribunale osserva che la domanda ex art. 1454 cc è fondata e deve essere accolta, per i seguenti motivi. In diritto, il Tribunale osserva che in forza dell'art. 1454 cc il contraente adempiente ha il diritto di intimare a quello inadempiente per iscritto di adempiere entro un congruo termine, che non può essere inferiore a 15 giorni, e, decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, lo stesso è risolto di diritto. A mente dell'art. 1455 cc si deve comunque trattare di un inadempimento grave. Di conseguenza, quanto alla distribuzione dell'onere assertivo e probatorio dell'azione contrattuale di accertamento della risoluzione di diritto, regolata dalle citate disposizioni e dagli artt. 2697 e 1218 cc e pagina 5 di 10 dal principio di vicinanza della prova, incombe a chi agisce in risoluzione allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si assume inadempiuta totalmente o parzialmente, dimostrare la gravità di tale inadempimento e di avere intimato di adempiere entro un termine congruo di almeno 15 giorni e allegare il persistere dell'inadempimento: ciò fatto, spetta al contraente che sia convenuto in risoluzione allegare e provare di avere esattamente adempiuto ovvero di non avere potuto adempiere per fatto non imputabile1.
In fatto, si evidenzia che ha documentalmente provato la fonte negoziale Pt_1 dell'obbligazione (di pagare la caparra confirmatoria rateizzata) che ha dedotto essere stata inadempiuta, atteso che ha provato -versando in causa il relativo contratto preliminare scritto- che il 16.02.2022 in qualità di promissaria acquirente, ha CP_3 stipulato con promissario venditore, il contratto preliminare di compravendita Pt_1 avente ad oggetto l'immobile ad uso deposito (magazzino) sito in Cesate (MI), via Trieste 110 (cfr. doc. 7). In particolare, con detto contratto preliminare di compravendita, si CP_3
è obbligata ad acquistare il menzionato magazzino al prezzo complessivo di € 61.000,00, da pagarsi come segue: A) € 1.800,00 sono stati versati a titolo di caparra confirmatoria prima della sottoscrizione del contratto preliminare;
B) € 16.200,00, da pagarsi a titolo di integrazione della caparra confirmatoria, in 36 rate mensili da € 450,00 cadauna, a decorrere dal marzo 2022, scadenti il giorno 16 di ogni mese;
C) il saldo, pari ad € 43.000,00, da pagarsi alla stipulazione del definitivo, da concludersi entro il 30.03.2025. Il Ricorrente ha allegato di aver ricevuto soltanto il pagamento della somma di € 1.800,00 a titolo di caparra confirmatoria (che era invece stata pattuita in totali € 18.000,00), lamentando che, successivamente alla conclusione del preliminare, la Convenuta non ha più corrisposto alcunché. L'inadempimento dedotto dalla Convenuta consiste dunque nel mancato versamento di tutte le rate mensili maturate dal 16 marzo 2022 in poi. a, Pt_1 altresì, provato che dopo 19 mesi, persistendo l'inadempimento del promissario acquirente di pagare le rate della caparra, ha inviato il 6.10.2023 alla Convenuta, tramite raccomanda A/R, comunicazione, sottoscritta personalmente anche da pervenuta Pt_1 il 30.10.2023 per compiuta giacenza presso il luogo di residenza del suo legale rappresentante (Cesate, via Mascagni 14, come da visura camerale e certificato di residenza dimessi), un'intimazione a pagare la caparra scaduta sino a tale data entro il termine di 15 giorni (cfr. doc. 6), deducendo che la diffida ad adempiere è rimasta priva di riscontro e che la Convenuta non ha provveduto a pagare le 19 rate in allora scadute nel termine intimato del 14.11.2023. Orbene, alla luce dei principi di diritto sopra esposti e delle emergenze di fatto della causa, la domanda è fondata, avendo il Ricorrente provato tutti i fatti costitutivi del preteso diritto all'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto. Difatti, il Ricorrente ha fornito prova dell'esistenza della fonte negoziale dell'obbligazione, che ha dedotto essere stata inadempiuta, di pagare la caparra, nonché ha fornito prova di avere inviato la diffida ad adempiere relativamente alle rate sino ad allora scadute, pari a € 7.650,00, pervenuta il 30.10.2023 per compiuta giacenza, e della 1 ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; Cass. civ. sez. 2 del 24.09.2004 n. 19198; Cass. civ. sez. 2 del 13.02.2008 n. 3472 pagina 6 di 10 gravità di tale inadempimento, posto che si tratta di un inadempimento relativo a 19 rate mensili scadute e non versate, più della metà della complessiva rateizzazione. ha poi allegato il persistere dell'inadempimento anche dopo la diffida ad Pt_1 adempiere: alla luce di tanto deve concludersi che il contratto si è risolto a far data dal 14.11.2023, cioè dopo 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Difatti, la Corte Suprema di Cassazione ha specificato che “in tema di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., essendo la diffida ad adempiere un atto recettizio, il termine di quindici giorni assegnato al debitore perché provveda all'adempimento decorre dal momento in cui il documento è giunto nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché non risulta decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida, bensì quella in cui l'atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato.”2
Per completezza, si evidenzia che la Convenuta è rimasta contumace, onde non ha fornito alcuna prova liberatoria. Quanto alla domanda sub b), si evidenzia, in diritto, che a mente dell'art. 1458 cc la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento ha effetto retroattivo. Ne discende che all'esito dell'intervenuta risoluzione, è venuto meno, con effetto retroattivo, il titolo di detenzione dell'immobile a favore del promissario acquirente, con conseguente sorgere in capo alla Convenuta dell'obbligazione di rilascio del detto immobile: la domanda di condanna al rilascio è pertanto fondata deve essere accolta, come da dispositivo, potendosi concedere un breve termine al solo fine dell'attuazione pratica dell'obbligazione di rilascio.
4. Domanda di condanna al risarcimento dei danni per indennità di occupazione Il Ricorrente ha altresì chiesto la condanna della Convenuta (i) al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo pari al valore di mercato dell'immobile calcolato, in via principale, nella somma di € 1.722,00 mensili, sulla scorta di annunci di locazione di immobili di consimili caratteristiche e situati nella stessa zona censuaria di quello oggetto di causa e, in via subordinata, nell'importo di € 516,60 mensili, sulla scorta del valore locativo medio risultante dai listini OMI dalla data di invio della diffida ad adempiere (20.09.2023) sino all'effettivo rilascio, nonché (ii) la refusione delle spese condominiali medio tempore pagate dal Ricorrente pari ad € 181,72. Tale domanda è parzialmente fondata e deve essere pertanto accolta nei limiti che seguono. In diritto, come noto, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione in funzione nomofilattica ha sancito che il c.d. danno da “occupazione sine titulo” (derivante da inadempimento o da fatto illecito) spetta al proprietario -secondo un criterio presuntivo basato sulla regolarità causale- una volta che questo almeno alleghi l'impossibilità di fruire direttamente (abitando nella cosa immobile) o indirettamente (mettendo a reddito la cosa immobile) ed è liquidabile ex art. 1226 cc con riferimento al valore locativo della res, a meno che la controparte contesti uno o più dei fatti costitutivi del preteso diritto, in tal caso spettando a chi agisce in risarcimento provare il fatto specificamente contestato. 2 Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8943 del 14 maggio 2020. pagina 7 di 10 In particolare, la Suprema Corte ha risolto il contratto insorto tra le Sezioni semplici Seconda e Terza civile della Corte di Cassazione in tema di spettanza e liquidazione del risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un bene immobile, sancendo i seguenti principi: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.”3. Alla luce di tali condivisibili principi, la domanda risarcitoria svolta del Ricorrente è fondata nei termini che seguono, in punto di an debeatur, e di quantum debeatur. In punto di an debeaur, il Ricorrente ha allegato che l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte della Convenuta ne ha impedito e ne impedisce tuttora la messa a reddito e la percezione dei frutti civili e tale asserto, che risulta corretto dal punto di vista del criterio di regolarità causale, non è stato contestato dalla Convenuta, che è rimasta contumace. In punto di quantum debautur, si reputa corretto liquidare il danno sulla scorta dei listini OMI prodotti (doc. 14 fasc. Ric.), che si reputano attendibili, salvo la precisazione che segue, mentre l'unico annuncio immobiliare dimesso prova solo l'offerta in vendita al prezzo di € 14,00/mq di un'autorimessa di 9 mq, ma non prova anche il valore locativo di mercato di un magazzino, quale quello di causa, di 123 mq. 3 Cass. civ. SS.UU. n. 33645 del 15.11.2022. pagina 8 di 10 Orbene, si rileva che i listini OMI dimessi sono relativi ad immobili siti in Cesate adibiti a capannoni o laboratori nel primo semestre dell'anno 2023, riportano il valore locativo di € 3,5 (intermedio tra il massimo di € 4,00/mq e il minimo di € 3,00/mq); nel caso di specie, non si tratta né di un capannone né di un laboratorio ma di un'unità immobiliare con destinazione di uso di magazzino/deposito, vale a dire una u.i. avente destinazione di uso che non prevede la permanenza di persone, a differenza del laboratorio e del capannone per uso industriale, onde l'unità immobiliare di causa risulta essere meno pregiata di quella di cui ai listini OMI, di tal che si reputa equo e congruo un abbattimento del valore locativo a € 2,5/mq. La superficie catastale lorda risultante dalla visura catastale dimessa è pari a 123 mq (doc. 8 fasc. Ric.). Ne discende che il valore locativo mensile congruo dell'immobile di causa deve essere stimato in € 307,50/mese (€ 2,5 x 123 mq = € 307,50), in valuta attuale. Il danno per mancata fruizione diretta o indiretta del bene a causa di occupazione sine titulo da parte della Convenuta -dalla data di perfezionamento della notifica della diffida ad adempiere, inviata tramite raccomandata A/R dal Ricorrente in data 6.10.2023, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 30.10.2023, sino ad oggi è pari a 15 mensilità, da novembre 2023 a gennaio 2025 compresi- e deve dunque essere liquidato adottando come riferimento parametrico il valore locativo mensile di € 307,50 e dunque nell'importo complessivo di € 4.612,50 (€ 307,50 x 15 = € 4.612,50), in valuta attuale. Su tale sorte spettano gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, cc dalla data odierna al saldo. In aggiunta, nell'ipotesi in cui la Convenuta non rilasci il bene nel termine assegnato del
20.02.2025, al Ricorrente spetta l'ulteriore danno maturando, pari a € 307,50 al mese dal
21.02.2025 sino all'effettivo rilascio. Di contro, non può trovare accoglimento la domanda di condanna della Convenuta alla refusione delle spese condominiali sostenute dal Ricorrente, quantificate in € 181,25, vuoi perché le spese condominiali sono a carico del proprietario onde non vi è ragione di imputarle al promissario acquirente in relazione a un preliminare risolto di diritto, vuoi perché il danno da indennità di occupazione come sopra liquidato già ricomprende in sé tutti i danni derivanti dall'occupazione senza titolo della Convenuta, ivi comprese le spese che il Ricorrente, quale proprietario dell'immobile occupato, abbia dovuto sostenere nelle more dell'occupazione, altrimenti verificandosi una duplicazione di risarcimento del medesimo danno.
5. Spese di lite: il Giudice in diritto osserva che le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di soccombenza, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di che deve quindi essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di CP_3 non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Pt_1
Quanto alla liquidazione delle spese di le stesse si liquidano come da nota spese Pt_1 in € 8.433,00 per compenso, importo che si reputa congruo alla luce del d.m. n. 55/2014,
pagina 9 di 10 come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), della non complessità della causa, della contumacia della Convenuta, dell'assenza di istruzione orale e del fatto che la fase decisionale è stata svolta senza il deposito di memorie conclusive, oltre € 545,00 per rimborso spese vive ex actis (corrispondenti al rimborso del contributo unificato e dei diritti di Cancelleria), oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute in ragione del regime fiscale del Ricorrente.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide, in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 cc del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato inter partes in data 16.02.2022, avente ad oggetto l'immobile sito in Cesate (MI), via Trieste 110, per inadempimento della Convenuta all'esito della ricezione della diffida ad adempiere;
per l'effetto, condanna al rilascio, entro il 20.02.2025, libero da persone e cose, in favore di CP_1
dell'immobile sito in Cesate (MI), via Trieste 110, censito al N.C.E.U. del Parte_1
Comune di Cesate, al foglio 18, mappale 394, subalterno 11, piano S1, categoria C/2, classe 1, rendita catastale € 193,15; altresì, condanna a pagare a favore di a titolo di risarcimento del danno da CP_1 Parte_1 occupazione sine titulo nel periodo dal 30.10.2023 sino ad oggi, la somma di € 4.612,50, in valuta attuale, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4 cc, decorrenti dal dì successivo alla sentenza al saldo effettivo, nonché, nel caso di omesso rilascio nel termine del 20.02.2025, l'ulteriore somma di € 307,50 al mese, dal 21.02.2025 sino alla data di effettivo rilascio;
letti gli artt. 91 e ss cpc condanna a pagare a favore di a titolo di refusione integrale delle CP_1 Parte_1 spese del processo, la somma di € 8.433,00 per compenso, oltre ad € 545,00 per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale del Ricorrente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna letta ex art. 281sexies cpc all'udienza del 21 gennaio 2025. il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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