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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 22169/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Telesa Chiara che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Manolino Roberto che lo rappresenta e difende in Parte_2 virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non coniugati, Parte_1 Parte_2
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 20/09/2024 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Pt_2 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minorenne CF Persona_2 C.F._1
ad entrambi i genitori, con residenza principale presso la madre, con facoltà per il padre di poterlo vedere e tenere con sé, secondo accordi tra le parti e, in difetto di accordo, alle seguenti condizioni: -
- a week-end alterati dal venerdì sera alla domenica o dal sabato al lunedì, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna o direttamente all'asilo ( quando più grande, a scuola);
- un pomeriggio infra-settimanali dall'uscita dall'asilo/scuola fino alla cena, quando il padre lo riaccompagnerà alla casa materna
-nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, per una settimana nel periodo che va dal 15 giugno al 1 settembre;
- durante le vacanze di Natale ad anni alterni, 4/5 giorni - o dal 25 al 30 dicembre e l'anno successivo
4/5 giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- il giorno di Pasqua e di Paquetta ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore,
- il giorno del compleanno del minore verrà festeggiato con entrambi i genitori, se possibile, diversamente ad anni alterni;
-criteri di alternanza per i vari ponti/festività da scuola, compatibilmente con l'attività lavorativa del padre, da concordarsi comunque almeno 1 mese prima
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio, quando lo avrà con sé;
DISPONE che il padre si impegni a corrispondere alla signora un Parte_2 Parte_1 assegno mensile dell'importo di € 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Per quanto concerne le spese extra (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate), che andranno ad aumentare con la crescita del minore, il padre, compatibilmente con il proprio stipendio e le necessità del suo nucleo familiare, si confronterà con la madre del minore e provvederà a versare alla stessa quanto gli sarà possibile.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno per il figlio minorenne viene percepito interamente dalla madre, in quanto genitore collocatario che lo tiene per maggior tempo e che si occupa di tutte le necessità del minore principalmente.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/03/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 22169/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Telesa Chiara che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Manolino Roberto che lo rappresenta e difende in Parte_2 virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non coniugati, Parte_1 Parte_2
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 20/09/2024 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Pt_2 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minorenne CF Persona_2 C.F._1
ad entrambi i genitori, con residenza principale presso la madre, con facoltà per il padre di poterlo vedere e tenere con sé, secondo accordi tra le parti e, in difetto di accordo, alle seguenti condizioni: -
- a week-end alterati dal venerdì sera alla domenica o dal sabato al lunedì, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna o direttamente all'asilo ( quando più grande, a scuola);
- un pomeriggio infra-settimanali dall'uscita dall'asilo/scuola fino alla cena, quando il padre lo riaccompagnerà alla casa materna
-nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, per una settimana nel periodo che va dal 15 giugno al 1 settembre;
- durante le vacanze di Natale ad anni alterni, 4/5 giorni - o dal 25 al 30 dicembre e l'anno successivo
4/5 giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- il giorno di Pasqua e di Paquetta ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore,
- il giorno del compleanno del minore verrà festeggiato con entrambi i genitori, se possibile, diversamente ad anni alterni;
-criteri di alternanza per i vari ponti/festività da scuola, compatibilmente con l'attività lavorativa del padre, da concordarsi comunque almeno 1 mese prima
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio, quando lo avrà con sé;
DISPONE che il padre si impegni a corrispondere alla signora un Parte_2 Parte_1 assegno mensile dell'importo di € 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Per quanto concerne le spese extra (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate), che andranno ad aumentare con la crescita del minore, il padre, compatibilmente con il proprio stipendio e le necessità del suo nucleo familiare, si confronterà con la madre del minore e provvederà a versare alla stessa quanto gli sarà possibile.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno per il figlio minorenne viene percepito interamente dalla madre, in quanto genitore collocatario che lo tiene per maggior tempo e che si occupa di tutte le necessità del minore principalmente.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/03/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.