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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/08/2025, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11722/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11722/2010 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAMMAROTA IO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ) e
[...] P.IVA_1 Controparte_2
(C.F./P.IVA con il patrocinio dell'avv. PISANO TULLIA e
[...] P.IVA_2 dell'avv. FERLITO LUIGI EDOARDO ( ); C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._3
CERRACCHIO ALBERTO;
(C.F. , con il patrocinio Controparte_4 C.F._4 dell'avv. CARRANO ANDREA;
CONVENUTI
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_3
; Controparte_6
TERZO CHIAMATO
Controparte_7
(C.F. ), quale successore di P.IVA_4 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. FERLITO LUIGI EDOARDO;
INTERVENUTA
Oggetto: lesione personale pagi na 1 di 23 CONCLUSIONI
Parte attorea: «condannare essi convenuti in solido e/o per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore - damnum emergens, lucrum cessans, pretium doloris, danno morale, danno biol ogico e/o da invalidità permanente, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, psichico, ecc .-, siccome emergerà dalle risultanze istruttorie, anche secondo giustizia;
e a qualunque titolo di re sponsabilità, contrattuale e/o aquilia na, generica e/o specifica. Interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
vinte ed attribuite le spese.»
e « 1. Controparte_1 Controparte_2
Dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per carenza dei requisiti di cui all'art. 164 c.p.c.
2. Senza inversione dell'onere della prova, rigettarsi la domanda introdotta da parte attrice in quanto destituita di ogni fondamento in fatto
e in diritto.
3. Senza inversione dell'onere della prova, nel merito, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità, neppure parziale, può ravvisarsi a carico del Controparte_8
, essendo stata improntata la condotta dei medici intervenuti alla
[...] massima diligenza e professionalità.
4. In non temuta ipotesi di accertamento dei responsabilità anche parziali
a carico dei sanitari della convenuta azienda sanitaria, accertare e dichiarare il concorso colposo del danneggiato e l'incidenza in termini di percentuale di addebitabilità, con ogni conseguenza anche sulla eventuale e sempre non temuta quantificazione del danno.
5. Rigettare ogni richiesta di indagine attraverso CTU, e comunque non consentirsi attraverso CTU, l'aggiramento di precisi oneri probatori incombenti esclusivamente sulla parte attrice.
6. Denegare il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per le ragioni meglio specificate infra al presente atto.
7. In caso di non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità da parte dell'Azienda convenuta, limitare il risarcimento del danno esclusivamente a quanto dovesse emergere in via istruttoria
8. In non temuta ipotesi di soccombenza, anche parziale della convenuta
, accertata e dichiarata l'operatività della Controparte_9 polizza assicurativa n. 005693012007 del 13.03.2007, dichiararsi l'impresa
pagi na 2 di 23 assicuratrice interveniente, tenuta a manlevare la propria assicurata dal pregiudizio derivante dall'azione intentata dalla parte attrice, per capitale, interessi e spese di giustizia tutte.
9. In non temuta ipotesi di ritenuta ed accertata responsabilità dei Dott.ri
voglia il Tribunale Ill.mo accertare e Controparte_4 CP_3 statuire esplicitamente in ordine al titolo della responsabilità medesima, e segnatamente alla sussistenza della colpa grave, individuando le percentuali addebitabili al singolo sanitario o se in solido fra essi. Ciò al fine di consentire alla convenuta e per essa alla Controparte_10
Compagnia Assicurativa GG interveniente, di esercitare l'eventuale diritto di rivalsa nei riguardi del sanitario e/o dei sanitari evocati, in solido fra di essi o nelle rispettive percentuali di addebito concausale. 10. Con vittoria di spese e compensi di giustizia»; : « 1 ) In via del tutto preliminare, preso atto che al momento CP_3 dei fatti, il convenuto dott. risultava garantito per i rischi CP_3 professionali da polizza assicurativa rilasciata dalla UR ass. voglia CP_11 autorizzare la chiamata in causa della predetta Compagnia, differendo, all'uopo, la data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti onde consent ire la citazione del terzo nel rispetto dei termini fissati dal novellato art. 163 bis c.p.c .;
2) Nel merito, accogliere tutte le motivazioni addotte a difesa della parte convenuta e quindi ritenere assolutamente insussistente, inconsistente oltre che pretestuosa la richiesta di accertamento della respo nsabilità professionale dell'odierno conven uto, con la conseguenza di rigettare la domanda siccome infondata, inaccoglibile e non pr ovata e, comunque, ritener e indenn e da qualsiasi responsabilità il dott. CP_3
3) In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non auspicabile ipotesi di ingresso ed eventuale accoglimento della domanda, ritenere che la compagnia di assicurazioni ., Agenzia Generale di Roma 0437 IA IU & CP_12
RI OL snc, Via Nomentana 761," in forza del contratto n. 61/32577688 acceso presso la UR NI S.p.A., denominato "polizza responsabilità civile del medico", è tenuta a manlevare l'odierno convenuto Dott. CP_3 da qualsiasi rischio e/o conseguenza di soccombenza derivante dalla sua specifica attività, e pertanto condannare quest'ultima al risarcimento del danno che sarà determinato. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e diretta attribuzione al sottoscritto difensore antistatario»;
pagi na 3 di 23 : «Non ammettere il cumulo di interessi e rivalutazione per Controparte_4 le motivazioni in diritto sopra 1) In via preliminare il comparente si rivolge all'Ill.mo Giudicante affinché quest'ultimo, dando correttamente seguito a quanto previsto e disposto dal D. Lgs. N.28 del 04.03.2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni disponga la sospensione del presente giudizio stabilendo a carico dell'attore un termine entro il quale qu est'ultimo dovrà proporre la obbligatoria e prevista procedura di mediazione nei confronti dell'odierno convenuto;
2) In via preliminare considerato che al momento dei fatti in contestazione il comparente-convenuto dott. risultava garantito per i rischi Controparte_4 professionali dalla polizza assicurativa RCT/RCO n°005693012007, contratta da parte dell'Azienda a Controparte_1
n sede legale in Corn Exchange, 55 Mark Controparte_2
Lane London EC3R 7NE, con sede legale in Italia in Mil ano Largo Augusto, 7
P.IVA. in persona dei suoi legali rappresentanti Wayne Lewis e P.IVA_2
HU Glen Pallot, rappresentata e difesa per procura in Notar Persona_1 del 20.02.2004 si rivolge all'Ill.mo Giudicante affinché lo autorizzi a
[...] chiamare in causa la detta Compagnia Assicurativa, differendo all'uopo, la data di udienza fissata per il prossimo 19.09.2012 onde poter consentire la citazione del terzo nel r ispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c. ; 3) Dichiarare preliminarmente ne l merito la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per carenza dei pr esupposti dell'art. 163 n.ri 2, 3 e 4 c .p.c. e per violazione dell'art. 164, IV° comma c.p.c. ; 4) Rigettare la domanda attorea in quanto priva di ogni fondamento fattuale e giuridico;
5) Rigettare la domanda dell'attore volta all'accertamento della re sponsabilità professionale dell'odierno comparente perché del tutto inconsistente, non provata oltre che fondatamente pretestuosa;
6) Ritenere indenn e il si g. dott. a qualsivoglia Controparte_4 tipo di responsabilità essendo stato il comportamento professionale del comparente improntato alla massima diligenza, prudenza perizia;
7) Accertare e dichiarare che nessun tipo di responsabilità neppure parz iale possa ravvisarsi a carico del comparente;
8) In via subordinata nella denegata ipotesi di accertamento anche parziale di responsabilità a carico del comparente, accertare e dichiarare il concorso colposo del danneggiato e l'incidenza in termini di percentuale di addebitabilità, con ogni relativa conseguenza anche sulla eventuale e non dovuta quantificazione del danno;
9) Rigettare la infondata richiesta di CTU così come avanzata da parte attrice e comunque non consentire che la relativa eventuale ammissione aggiri gli oneri probatori incombenti esclusivamente sulla parte attrice;
10 esplicitate;
11) In caso di denegata e non auspicabile accoglimento della domanda attorea, ritenere che la Compagnia di Assicurazione n sede legale in Corn Controparte_2 pagi na 4 di 23 Exchange, 55 Mark Lane London EC3R 7NE, con sede legale in Italia in Milano Largo Augusto, 7 P.IVA. in persona dei suoi legali rappresentanti P.IVA_2
HU Glen Pallot, rappresentata e difesa per procura in Notar CP_13 el 20.02.2004 - in forza del contratto stipulato Persona_1 dall'Azienda Ospedaliera convenuta con la detta compagnia assicurativa anche in nome e per conto del comparente e contraddistinto con la polizza assicurativa RCT/RCO n°005693012007 del 13.03.2007 - è tenuta a manlevare il comparente dott. a qualsiasi tipo rischio e/o conseguenza di soccombenza Controparte_4 derivante dalla sua specifica attività professionale prestata e pertanto conseguentemente condannare la detta compagnia assicurativa al risarcimento del/i danno/i che sarà/nno determinato/i e ciò sia per capitale che per interessi
e spese anche di giustizia tutte;
12) In ipotesi di ritenuta ed accertata responsabilità del comparente, voglia l'Ill.mo Giudicante accertare e stabilire esplicitamente in riferimento al titolo della responsabilità stessa e segnatamente alla eventuale sussistenza della colpa grave, individuando la percentuale addebitabile in capo al dott. quanto invece addebitabile in Controparte_4 capo al primo operatore nella persona del dott. 13) Rigettare la CP_3
l'Azienda Persona_1
e motivazioni in diri tto Controparte_1 sopra esplicitate;
14) Condannare l'attore sig. chi di ragione al CP_14 pagamento delle sp ese processuali, diritti, onorari e accessori così come p revisti per legge i n favore del comparente -concludente il tutto con sente nza provvisoriamente esecutiva per legge ex art. 282 c.p.c .; 15) Ovvero condannare la chiamanda in causa al pagamento delle spese proc essuali in favore del comparente-concludente, oltre a corrispondere al comparente -concludente tutte le somme che egli dovesse essere condannato a pagare a qualsiasi titolo o ragione all'attore».
«SI CONCLUDE Controparte_15
Preliminarmente perché venga dichiarata la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa dell art. 164 cpc, mancando Controparte_16
l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 cpc ed all'uopo, rilevata l'avvenuta costituzione della concludente, fissare ex art. 164, 3° comma, cpc, una nuova udienza di prima comparizione con di chiarazione che la presente costituzione è da ritenersi a tutti gli effetti di legge tempestiva. In linea principale, per l'integrale rigetto delle domande formulate nei confronti del dott. perché inammissibili, infondate in fatto ed in di rit to e CP_3 non provate.
In via gradata, e per il caso in c ui la domanda promossa nei confro nti dell'assicurato dovesse essere accolta anche solo in parte, perché il risarcimento pagi na 5 di 23 accordato all'attore sia contenuto nei limiti del giusto e del provato e ripartito tra tutti i convenuti in misura proporzionale alle singole responsabilità. Nei rapporti con l'assicurato, perché:
l'Unip ol Persona_1 venga respinta perché infondata e/o perché i relativi diritti si sono CP_16 prescritti e/o perché tale garanzia non sussiste;
- in via gradata venga accertata l'operatività della polizza di primo rischio Contr contratta dagli OO.RR. con la anche in favore Controparte_1 CP_1 del dott. e, per l'effetto, venga dichiarato ed accertato che il contratto di CP_3 assicurazione stipulato dalla concludente garantisce la CP_16 responsabilità civile dell'assicurato soltanto in secondo rischio e limitatamente alle somme eccedenti il massimale della predetta polizza e fino alla concorrenza del massimale di secondo rischio il tutto nei limiti previsti dal contratto.
-Sempre in ordine alla garanzia assicurativa, qualora l'assicurazione in pri mo rischio, prestata dalla QBE in favore del dott. fosse annullata e/o CP_3 inefficace e/o inope rante e/o inesistente, accertare e dichiarare che la garanzia prestata da opera esclusivamente in eccedenza rispetto alla somma CP_16 di € 500.000.00 rimanendo tale importo ad esclusivo carico dell'assicurato il tutto con elisione del vincolo della soli darietà passiva.
- sempre in via gradata, laddove si dovesse ritenere i mpegnata la garanzia prestata da sia pure con espressa riserva di appello, si chiede Controparte_16 che l'indennizzo dovuto dalla concludente venga contenuto nei l imiti contrattuali e di legge (art. 1910 c.c.) con riduzione dello stesso i n misura proporzio nale CP_8 al pregiudizio arr ecato dall'assicurato per la violazione degli obblighi di informazione relati vi alla mancata comunicazione degli estremi della polizza stipulata con la QBE ed eventualmente alla mancata attivazione della stessa. Vinte le spese e com petenze di causa.»
Reliance National Insurance Company (Europe) Limited: «1) In via preliminare, ammettere il presente intervento per avvenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso ed oggetto del presente giudizio;
2) Nel merito, estromettere ai sensi Controparte_17 dell'art. 111 c.p.c.; 3) Nel merito: 1) Dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per carenza dei requisiti di cui all'art. 164 c.p.c. 2)
Senza inversione dell'onere della prova, rigettarsi l a domanda introdotta da parte attrice in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. 3) Senza inversione dell'onere della prova, nel merito, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità, neppure parziale, può ravvisarsi a carico dell Controparte_8
pagi na 6 di 23 , essendo stata improntata la condotta dei medici intervenuti alla CP_8 massima diligenza e professionalità. 4) In non temuta ipotesi di accertamento dei responsabilità anche parziali a carico dei sanitari della convenuta azienda sanitaria, accertare e dichiarare il concorso colposo del danneggiato e l'incidenza in termini di percentuale di addebitabilità, con ogni conseguenza anche sulla eventuale e sempre non temuta quantificazione del danno. 5) Rigettare ogni richiesta di indagine attraverso CTU, e comunque non consentirsi attraverso CTU, l'aggiramento di precisi oneri probatori incombenti esclusivamente sulla parte attrice. 6) Denegare il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per le ragioni meglio specificate infra al presente atto. 7) In caso di non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità da parte dell'Azienda convenuta, limitare il risarcimento del danno esclusivamente a quanto dovesse emergere in via istruttoria. 8) In non temuta ipotesi di soccombenza, anche parziale della convenuta , accertata e dichiarata Controparte_9
l'operatività della polizza assicurativa n. 005693012007 del 13.03.2007, dichiararsi l'impresa assicuratrice interveniente, tenuta a manlevare la propria assicurata dal pregiudizio derivante dall'azione intentata dalla parte attrice, per capitale, interessi e spese di giustizia tutte. 9) In non temuta ipotesi di ritenuta ed accertata responsabilità dei Dott.ri CP_4
e voglia il Tribunale Ill.mo accertare e statuire
[...] CP_3 esplicitamente in ordine al titolo della responsabilità medesima, e segnatamente alla sussistenza della colpa grave, individuando le percentuali addebitabili al singolo sanitario o se in solido fra essi. Ciò al fine di consentire alla convenuta e per essa alla Controparte_10
Compagnia Assicurativa GG interveniente, di esercitare l'eventuale diritto di rivalsa nei riguardi del sanitario e/o dei sanitari evocati, in solido fra di essi o nelle rispettive percentuali di addebito concausale. 10) Con vittoria di spese e compensi di giustizia».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto di citazione del 7.8.2010, ha dedotto di essere Parte_1 stato sottoposto in data 25.1.2007 a intervento chirurgico di ernioplastica l intervento che Persona_1 Controparte_9 sarebbe stato eseguito in modo negligente dai medici e , da CP_3 CP_4
pagi na 7 di 23 cui gli era derivata un'ipotrofia testicolare destra, varicocele sinist ro e conseguente infertilità pressoché totale. Ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi danno biologico, morale, esistenziale, estetico e psichico, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il convenuto costituitosi tempestivamente in giudizio, ha CP_3 contestato integralmente la fondatezza della domanda, deducendo:
- la correttezza dell'intervento chirurgico eseguito secondo la tecnica di
Lichtenstein;
- l'assenza di complicanze post-operatorie immediate;
- la mancata comparizione del paziente ai controlli successivi;
- l'assenza di nesso causale tra l'intervento e l'ipotrofia testicolare, comparsa solo mesi dopo;
- la natura di obbligazione di mezzi della prestazione sanitaria;
- la sussistenza di copertura assicurativa con UR NI
(GG , per la quale ha chiesto la chiamata in cau sa. CP_16
L' e la su a Compagnia d'NI, Controparte_1 [...] costituitesi tempestivamente in giudizio, hanno Controparte_2 eccepito:
- la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi;
- l'assenza di allegazioni specifiche circa condotte colpose dei sanitari;
- la correttezza dell'intervento chirurgico e del decorso post-operatorio;
- la presenza di patologia congenita (ernia e varicocele) preesistente;
- la mancanza di nesso causale tra l'intervento e il danno lamentato;
- la responsabilità esclusiva dell'attore per non aver affrontato tempestivamente l'intervento e per non essersi sottoposto ai controlli;
- la richiesta, in via subordinata, di accertamento della colpa grave dei sanitari per eventuale azione di rivalsa.
La compagnia chiamata in causa dal Dott. tardivamente CP_16 CP_3 costituita, ha eccepito: pagi na 8 di 23 - la nullità della chiamata in causa per violazione dell'art. 163, n. 7
c.p.c.;
- la natura “claims made” e “secondo rischio” della polizza;
- la mancata prova del pagamento del premio;
- la prescrizione del diritto all'indennizzo;
- la mancata comunicazione degli estremi della polizza di primo rischio
(QBE);
- la necessità di escludere la solidariet à passiva;
- la richiesta, in via subordinata, di contenimento dell'indennizzo nei limiti contrattuali e proporzionali alla condotta dell'assicurato.
All'udienza del 2/11/2011 è stata dichiarata la nullità dell'atto di chiamata C in causa del per violazione del termine a comparire, e dispost a la CP_16 rinotifica nei conf ronti di , il quale si è costituito in data Controparte_4
12/7/2012.
Detto convenuto ha contestato le pretese attoree e ha chiesto la chiamata in Contro garanzia della compagnia assicurat iva evidenziando di essere coperto da polizza RCT/RCO n. 005693012007 stipulata dall'Azienda , a CP_9 cui è stato autorizzato.
Ha eccepito in rito
- la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., in quanto carente di elementi essenziali (esposizione dei fatti, causa petendi, determinazione dell'oggetto);
- il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010;
e nel merito
- l'intervento fu eseguito correttamente secondo il protocollo
Lichtestein, in anestesia locale, con piena collaborazione del paziente.
- la patologia era congenita e aggravata da un precedente incidente stradale del 21.11.2006, che aveva già provocato dolore e tumefazione inguinale;
pagi na 9 di 23 - il paziente non si sottopose ai controlli post-operatori richiesti, nonostante l'invito del medico;
- l'ipotrofia testicolare fu riscontrata solo mesi dopo l'intervento, con un vuoto documentale di oltre dieci mesi;
- l'assenza di nesso causale tra l'intervento e il danno lamentato.
- la genericità della richiesta di CTU;
- l'incumulabilità di rivalutazione monetaria e interessi legali.
All'udienza del 22 maggio 2013 il precedente Giudice assegnatario, perfezionato il contraddittorio, su richiesta delle parti ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 3 febbraio 2016 per consentire alla parte attorea di espletare il tentativo di mediazione.
All'udienza del 3 febbraio 2016 la causa è stata rinviata all'udienza del 24 febbraio 2016, al fine di consentire alla parte attrice il deposito telematico del verbale di mediazione.
Successivamente a tale udienza, con ordinanza del 9 settembre 2017 il precedente Giudice assegnatario ha ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti e , nonché la prova per testi CP_3 Controparte_4 richiesta dalla parte attorea, nei limiti indicati, fissando per l'espletamento dei mezzi di prova l'udienza del 22 novembre 2017 e riservando ogni provvedimento in ordine alla richiesta di CTU medico -legale.
All'udienza del 22 novembre 2017, assunti gli interrogatori formali dei dottori e ed escusso uno dei testi ammessi la causa è stata CP_3 CP_4 rinviata all'udienza del 22 marzo 2018 per il prosieguo dell'istruttoria. A detta udienza è stato escusso un ulteriore teste attoreo e rinviata la causa all'udienza del 28 giugno 2018 per l'escussione dell'ultimo teste attoreo.
All'udienza del 28 giugno 2018 assente il teste attoreo, la causa è stata rinviata all'udienza del 13 settembre 2018 per i medesimi incombenti, alla quale il precedent e Giudice assegnatario, a seguito del deposito da parte della difesa del dott. di un'istanza di revoca dell'ordinanza Controparte_4 del 9 settembre 2017, è stata fissat a apposita udienza di comparizione delle pagi na 10 di 23 parti per il 27 settembre 2018 e disposta CTU medico -legale, nominando i dottori e Per_2 Persona_3
All'udienza del 27 settembre 2018 rigettata la richiesta di revoca dell'ordinanza del 9 settembre 2017 e, contestualmente, i nominati CCTTUU hanno assunto l'incarico e prestato il giuramento di rito. La causa è stata rinviata all'udienza del 5 giugno 2019.
All'udienza del 5 giugno 2019 il precedente Giudice assegnatario, preso at to del deposito della C.T.U., ha autorizzato la parte attorea a nominare un nuovo CTP in sostituzione del precedente decedut o dopo l'invio delle osservazioni, mentre le altre parti hanno chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza fuori udienza la causa è stata rinviata al 26 settembre 2019, per consentire alla parte attorea di avvalersi di un nuovo CTP e, in considerazione dell'esito della CTU, valutare l'opportunità di escutere l'ultimo teste attoreo.
All'udienza del 26 settembre 2019 l'attore ha rinunciato all'escussione dell'ultimo teste e chiesto di richiamo dei c.t.u. sulla scorta delle osservazioni formulate.
Con provvediment o reso fuori udienza il 7 ottobre 2019 il precedent e
Giudice assegnatario ha rigettato la richiesta di riconvocazione dei c.t.u. e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 12 dicembre 2019 per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza la causa
è stata trattenuta in decisione. Il presente procedimento è, quindi, assegnato alla scrivente in data 14/7/2022.
***
1. In primo luogo deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, avendo l'attore provveduto a far realizzare la condizione di procedibilità, come risulta provato dal verbale depositato in data 2/3/2016.
2. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in quanto tale atto, pagi na 11 di 23 sebbene, estremamente sintetico contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dall'art. 163 c.p.c. e, ad ogni modo, il suo contenuto è da ritenersi sufficiente anche alla luce delle dif ese assunte dei convenuti e della c.t.p. allegata all'atto di citazione (v. all. 17).
2.1. L'eccezione è, quindi, rigettata.
3. Passando al merito, l'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria è scandito in ragione della natura della responsabilità, che in tal caso è
- contrattuale da contatto sociale nel rapporto tra il medico ed il paziente;
- contrattuale in senso proprio nel rapporto con la struttura sanitaria;
3.1. Invero, per ciò che concerne la responsabilità del medico/i, versandosi in un caso verificatosi prima della Legge Gelli Bianco, e addirittura prima del D.L. Balduzzi, deve darsi continuità a quell'orientamento giurisprudenziale che qualifica la natura della responsabilità come “contrattuale da contatto sociale qualificato” (v., ex multis, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19670 del 03/10/2016, secondo cui «in tema di attività medico-chirurgica, anche il "contatto sociale" meramente fortuito ed informale, intercorso tra medico e paziente, è idoneo a far scattare i presidi della responsabilità contrattuale», ma v. anche, sulla successione di leggi nel tempo, Sez. 3 , Sentenza n. 28811 del 08/11/2019, secondo cui «in t ema di responsabilità sanitaria, i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza previsti dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia ret roattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore»).
Non hanno, pertanto, alcun pregio i richiami normativi pure svolti dai convenuti sulla natura extracontrattuale della responsabilità dei medici.
3.2. D'altro lato, invece, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale in senso proprio, per l'avvenuto formarsi di un contratto di spedalità da cui discende, ex art. 1228 c.c., una responsabilità del pagi na 12 di 23 preponente (struttura) per i danni del suo ausiliare (medici). Invero,
l'accettazione del paziente in una st ruttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario -ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
3.3. Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempiment o delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l o stesso (cfr. sul punto, in motivazione,
Cass. n. 10616/12).
3.4. Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro in seguito fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di pagi na 13 di 23 subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15;
Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07).
3.5. L'orientamento di legittimità, nato proprio in materia di responsabilità medica, secondo cui nelle obbligazioni di facere professionale, è al danneggiato che spetta la prova del fatto costitutivo della pretesa (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025).«In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del
26/07/2017, Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018).
3.6. Nel ristretto campo della causalità omissiva, poi, poiché, al fine di scrutinare il nesso causale che lega la condotta al danno-evento, occorre necessariamente individuare la violazione della norma cautelare per ipotizzare il comportamento alternativo lecito (cd. causalità ipotetica), sul danneggiato incombe anche l'onere di provare la violazione cautelare, spettando, poi, al danneggiante di liberarsi provando, in tema di causalità,
l'inadeguatezza causale e, in tema di colpa, fattori estintivi quali l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e l'inevitabilità dell'evento (v.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 25825 del 27/09/2024, secondo cui «in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio controfattuale va compiuto ponendo in relazione l a condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa).
3.7. In sostanza, quindi, l'orientamento del 2017, qui condiviso e ormai dominante, risulta in apparente contrasto con quanto affermato da Cass., pagi na 14 di 23 sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577 e, ancor prima, da Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n.13533, le quali avevano addossato al danneggiante la prova dei fattori estintivi, compresi quelli derivanti dal nesso causale, ment re il danneggiato doveva soltanto allegare l'inadempimento, all'interno del quale, si «scioglieva» la prova del danno-evento. Intervenute pronunce di segno contrario, la sentenza «Scoditti», senza sollevare il contrasto alle sezioni unite, lo ha composto creando, di fatto, un «microsistema» probatorio nell'ambito della sola responsabilit à medica, che rovescia i criteri delle sezioni unite del 2008 citate.
3.8. Tanto chiarito in materia di onere probatorio, occorre comunque ricordare che nell'ambito della causalità civile (contrattuale ed extracontrattuale) vige il principio condizionalistico scandito dalle Sez. Un.
Franzese, ma temperato dal criterio del più probabile che non. Infatti, per consolidato orient amento di legittimità, le regole della causalità materiale sono rinvenibili, in via analogica, negli art. 40 e 41 c.p., i quali sposano la teoria condizionalistica. Tuttavia, nel diritto civile, la certezza scientifica è degradata a mera probabilità, in quanto la ratio della tutela risarcitoria ed indennitaria è quella di stabilire, in chiave riparatoria, su chi far gravare le conseguenze di u n episodio foriero di danni. A tal fine, «in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipotet icamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilit à prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merit o è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionament o di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente» (Cass. 2 settembre
2022, n. 25884). pagi na 15 di 23 3.9. In merito occorre, però, una “precisazione” mediata da Cass., sez. un.,
11 gennaio 2008, n. 576: se da un lato, infatti, il più autorevole precedente in materia di causalità materiale civile discorre di «causalità adeguata», nel senso di «dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione ex ant e — del tutto inverosimili», d'altro lato, è anche vero che non sconfessa affatto quanto asserito dalle sezioni unite Franzese;
anzi specifica non solo che «il nesso cau sale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo», evocando la teoria condizionalistica, ma anche che «ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass., sez. un.,
10 luglio 2002, Franzese, cit.), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”». L'adeguatezza causale rileva, quindi, ex art. 41 c.p., quale causa da sé sola sufficiente a cagionare il danno, perché esclude il nesso causale naturalistico — non la causalità della colpa — quando il danneggiante provi che l'evento è del tutto atipico o imprevedibile o inverosimile. Tali ultimi fattori vanno, però, valutati — non in senso soggettivo — bensì in senso oggettivo, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili.
3.10. Fondamentale è ricordare, altresì, che nell'ambito della causalità civile, vige il principio del cd. all or nothing, secondo cui «laddove la condotta dell'agente sia stata ritenuta idonea alla determinazione anche solo parziale dell'evento di danno lament ato, e si fosse prospettata una questione circa l'incidenza di una causa naturale, le due possibili alternative, sul piano della causalità materiale, risulteranno quelle per cui:
➢ l'accertamento processuale della rilevanza esclusiva del fattore naturale escluda tout court il nesso di causa tra condotta ed evento: in tal caso la domanda sarà rigettata;
➢ la causa naturale rivesta efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento: in assenza di prova, da parte del pagi na 16 di 23 danneggiante/debitore, dell'esistenza di altra e diversa causa a lui non imputabile, la responsabilità dell'evento gli sarà ascritta per intero, e la domanda sarà accolta nell'an debeatur».
3.11. L'alternativa che si pone al giudice, in altri termini, è quella per cui
“il convenuto è responsabile dell'evento di danno”/il convenuto non è responsabile dell'evento di danno”: altre soluzioni, sul piano della causalità materiale, non possono ritenersi predicabili, pena la violazione dell'applicabile dettato normativo di cui all'art. 41, primo comma, cod. pen.»
(Cass. n. 26851 del 2023).
3.12. Orbene, fatte queste doverose premesse, deve ritenersi che l'attore non ha provato il nesso di causalit à tra l'intervento chirurgico subito e i danni alla salute lamentati.
3.13. I c.t.u. incaricati, attraverso un'indagine accurata e corredata dal puntuale richiamo alla letteratura scientifica hanno, inf atti, concluso che
«non sono ravvisabili, nella vicenda in esame, ipotesi di colpa professionale a carico dei medici della Controparte_19 che hanno eseguito l'intervento chirurgico il 25.1.2007. Dallo studio della documentazione sanitaria esibita emerge che:
a) vi era piena indicazione all'intervento chirurgico di correzione di ernia inguinale destra intasata;
b) condivisibile è la scelta della tipologia di approccio chirurgico adottata dall'operatore (tecnica chirurgica sec. Lichtenstein) in riferimento al tipo di ernia da correggere e alle conoscenze diffuse nella comunità scientifica;
c) non si rinvengono reperti clinici espressivi di errate manovre intraoperatorie, né di incongrua gestione post-chirurgica. Contraddicono una genesi iatrogena del danno testicolare (ipotrofia del testicolo destro) l'evidenza di un conservato flusso arterioso, con albuginea ed epididimo normalmente attivi, nonché l'assenza di fenomeni loco-regionali sin dall'immediata fase post-operatoria. Il quadro clinico del Sig. di ipotrofia testicolare destra e di oligoastenospermia Parte_1 trova la sua genesi in un deficitario scarico venoso di natura cronica (varicocele pagi na 17 di 23 bilaterale) e nella possibile alterata migrazione dello stesso testicolo in ragione della natura congenita dell'ernia inguinale».
3.14. Deve, quindi rinviarsi completamente alla relazione peritale e alle risposte fornite dai c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. attoreo.
3.15. In particolare, in merito a) al gonfiore post chirurgico, riferito dai testi, deve ritenersi che tale circostanza non assume alcun rilievo, dal momento che le variazioni di dimensione del testicolo destro sono documentate dalle indagini diagnostiche prodotte in atti e tenute in debito conto dai c.t.u.;
b) all'assenza di considerazione da parte dei c.t.u. che l'attore sia divenuto padre mediante tecnica di procreazione artificiale, si evidenzia che tale asserzione at torea è totalmente smentita dalla lettura della relazione peritale, nella quale i due periti hanno dato atto di tale circostanza per smentire l'asserita situazione di infertilità lamentata dall'attore, potendosi discorrere solo di ipofertilità (pag. 14 della relazione di c.t.u.), in quanto
«(…) gli spermiogrammi documentano nel Sig. una condizione di Parte_1 oligoastenozoospermia, ovvero una motilità e una concentrazione spermatica inferiore ai valori di riferimento prospettati dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità. Deve tuttavia dirsi che un'alterazione della funzionalità spermatica di tal genere non è di per sé indicativa di una certa incapacità a fecondare del soggetto
(sterilità). Una diagnosi di sterilità certa può essere posta in caso di completa assenza di spermatozoi nell'eiaculato (azoospermia) o di morte totale degli spermatozoi presenti eiaculato (necrozoospermia). Non è questo il caso del Sig.
in cui peraltro la paventata incapacità a fecondare è Parte_1 immediatamente contraddetta dalla incontrovertibile evidenza di aver generato un figlio» (pag. 27 della c.t.u.).
c) all'efficienza causale attribuita dai c.t.u. al varicocele del testicolo sinistro, i c.t.u. hanno dato puntuale risposta
«la ipotrofia testicolare destra è causalmente riferibile - in termini di qualificata elevata probabilità - ad una anomala estrema mobilità testicolare per apertura pagi na 18 di 23 congenita del canale inguinale e pervietà del canale peritoneo-vaginale (in proposito appare opportuno sottolineare che la preparazione delle strutture anatomiche in occasione dell'intervento chirurgico di riparazione dell'ernia inguinale portò all'evidenza di una ernia “congenita”, ovvero da mancata obliterazione del dotto peritoneo-vaginale), là dove il varicocele bilaterale incide negativamente sulla fertilità del Sig. In altri termini non si Parte_1 sostiene affatto, come prospettato nella interpretazione della relazione di c.t.u. data dal dott. che l'ipotrofia testicolare destra apprezzata nel Sig. Per_4 sia da riferire al varicocele. La pervietà del dotto peritoneo-vaginale di Pt_1 destra, accertato nel caso oggetto di valutazione, consente di presumere la anomala mobilità della formazione testicolare omolaterale con atteggiamento criptorchide della gonade stessa, in quanto libera di scorrere nel canale inguinale, subendone le conseguenze termiche e vascolari, certamente sfavorevoli al buon grado di maturazione del parenchima dello stesso organo. Il criptorchidismo (mancata discesa del testicolo nel sacco scrotale), anche
“saltuario”, rappresenta un importante fattore di rischio per l'infertilità e lo sviluppo di neoplasie testicolari. L'ecostruttura del testicolo criptorchide è ecograficamente variabile a seconda dell'età del soggetto: in epoca pre-puberale le alterazioni dell'ecogenicità sono scarsamente rilevabili;
il testicolo criptorchide post-puberale, sia nei casi non trattati che in quelli affrontati mediante orchidopessi, risulta invece frequentemente ipotrofico (volume < di 10 ml) e con ecostruttura disomogenea e nel complesso ipoecogena. Le indagini ecografiche praticate nel post-operatorio contraddicono in maniera perentoria l'origine ischemica della ipotrofia della gonade destra da lesione di un vaso arterioso per errore di manualità intraoperatorio: nella certificazione medica del maggio 2008
i flussi arteriosi sono descritti come “normali”. La medesima certificazione ecografica del maggio 2008 recita: “bilateralmente non si apprezzano alterazioni strutturali dell'albuginea e dell'epididimo”. Ebbene, se la lesione vascolare avesse creato danni ischemici irreparabili non si comprende perché la sofferenza pagi na 19 di 23 ischemica avrebbe avuto modo di procedere al didimo e non anche all'epidimo
(struttura ad essa ovviamente connessa!). Si ribadisce, poi, che in autorevole letteratura è segnalato che la legatura accidentale della sola arteria spermatica non è causa di atrofia della gonade (Cuda e Coll. (in Br. Journal of Urology,
2010) segnalano: “la legatura della arteria spermatica non è associata a atrofia testicolare e non vi sono effetti apparenti della legatura dell'arteria sul risultato chirurgico”). Vi sono elementi circostanziali che contraddicono una genesi da sofferenza vascolare arteriosa della ipotrofia del testicolo destro e, invece, valorizzano un danno da alterata migrazione della stessa gonade con sua esposizione ad un ambiente termico e ad una vascolarizzazione sfavorevole ad un buon grado di maturazione del parenchima testicolare» (pag. 28 e 29 della c.t.u.);
d) alla mancato esame da parte dei c.t.u. dell'intervento quale concausa dell'infertilità, anche in tal caso è sufficiente leggere la c.t.u. per poterne trarre una chiara smentita all'asserzione attorea, in qu anto nella relazione è detto in maniera cristallina che l'intervento non fu causa dell'ipotrofia testicolare desta, l a cui causa è stata individuata «da alterata migrazione della stessa gonade con sua esposizione ad un ambiente termico e ad una vascolarizzazione sfavorevole ad un buon grado di maturazione del parenchima testicolare», per l e ragioni appena sopra riportate e più diffusamente argomentate nella c.t.u., alla quale si rinvia;
e) al mancata spiegazione del se “l'anomala mobilità della formazione testicolare" si è palesata solo successivamente all'intervento di ernia inguinale, si rileva che tale correlazione è logicamente fallace, in quanto consiste nell'assu mere che un evento sia la causa di un altro semplicemente perché è accaduto prima, mentre nella fattispecie i c.t.u. hanno escluso che l'intervento abbia provocato l'ipotrofia testicolare avendo come riferimento la stato dell'attore e gli esami ecografici successivi che hanno rivelato una normale attività vascolare del testicolo, incompatibile con esiti ischemici che sarebbero dovuti derivare dall'intervento («Per quanto concerne il lamentato pagi na 20 di 23 danno testicolare chirurgico da sofferenza vascolare, va sottolineato che gli esami ecocolordoppler effettuati dopo l'intervento descrivono flussi arteriosi nella norma. Inoltre, l'esame ecocolordoppler del maggio 2008 riporta testualmente:
"Bilateralmente non si apprezzano alterazioni strutturali dell'albuginea e dell'epididimo". Tanto consente di poter affermare che, successivamente all'intervento chirurgico, vi è stata una buona attività di flusso arterioso e di sanguificazione bilaterale con apporto di sangue arterioso ai tessuti, con albuginea ed epididimo normalmente attivi. Laddove si fosse creata un'ischemia del testicolo da errate manovre intraoperatorie sin dall'immediato post-operatorio sarebbe dovuto insorgere un quadro clinico di dolore e di congestione del parenchima. Occorre tener presente che nei casi riportati in Letteratura di
“Orchite ischemica”, è segnalato lo stretto rapporto temporale con la procedura chirurgica in sede inguinale. Nel caso del Sig. l'ipotrofia del testicolo è Pt_1 documentata dopo poco più di 9 mesi circa dall'atto chirurgico. D'altro canto, ipotizzare un danno iatrogeno senza alcuna evidenza documentale che certifichi un iter clinico di fenomeni loco-regionali è scientificamente impossibile. Peraltro, secondo autorevole letteratura scientifica, la complicanza “atrofia testicolare” da legatura accidentale della sola arteria spermatica è considerata NON CAUSA di atrofia della gonade. (Br. Journal of Urology, 2010). segnalano che CP_20
"la legatura della arteria spermatica non è associata ad atrofia testicolare e non vi sono effetti apparenti della legatura dell'arteria sul risultato chirurgico". Nel caso di specie, dallo studio della documentazione sanitaria emerge che la sintomatologia lamentata da parte attorea, ovvero l'ipotrofia del testicolo destro, non è attribuibile ad una sofferenza vascolare acuta post-chirurgica (da errata manovra intraoperatoria), quanto piuttosto ad un deficitario scarico venoso di natura cronica. Tanto è vero che, la compromissione vascolare venosa è dimostrata strumentalmente e clinicamente anche a sinistra, sede di alcun intervento chirurgico. L'esito cronico di ipotrofia testicolare associata a disomogeneità strutturale ben si concilia con la patologia congenita del canale pagi na 21 di 23 inguinale di cui era affetto il sig. Come sopra riportato, infatti, la genesi Pt_1 dell'ernia congenita riconosce la pervietà del dotto peritoneo-vaginale e l'alterata migrazione della gonade nello stesso. Ne consegue la estrema mobilità della struttura testicolare che può liberamente muoversi lungo il canale, determinando una sofferenza cronica a cui segue l'alterazione del parenchima».
3.16. Dunque, la domanda attorea è rigettata, con conseguente assorbimento di t utte le questioni afferenti all'operatività o meno delle coperture assicurative.
4. Le spese seguono la totale soccombenza dell'attore, comprese quelle della applicandosi il principio di causazione (v. Cass. Sez. 3 - , CP_16
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019)e sono liquidate ai minimi del valore indeterminabile complessità bassa;
per quanto concerne la posizione della alla quale è succedut a la Controparte_2 [...] intervenuta con lo stesso difensore Controparte_21 dell si reputa equo riconoscere un unico compenso, Controparte_10 avendo assunto le stesse difese e depositato atti a firma di entrambe le parti.
4.1. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte attorea, integralmente soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attoree;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare le spese di lite, che si liquidano
- per l'Azienda Ospedaliera e la Controparte_21
(succeduta alla in
[...] Controparte_2
3.809,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- per in €374,00 per spese e in 3.809,00 per compenso CP_3
d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi,
c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, pagi na 22 di 23 dichiaratosi antist atario;
- per n €374,00 per spese e in 3.809,00 per compenso Controparte_4
d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi,
c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antist atario;
- per in 3.809,00 per compenso d'avvocato, Controparte_15 oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
C) pone le spese di c.t.u. a carico della parte attorea.
18 agosto 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11722/2010 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAMMAROTA IO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ) e
[...] P.IVA_1 Controparte_2
(C.F./P.IVA con il patrocinio dell'avv. PISANO TULLIA e
[...] P.IVA_2 dell'avv. FERLITO LUIGI EDOARDO ( ); C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._3
CERRACCHIO ALBERTO;
(C.F. , con il patrocinio Controparte_4 C.F._4 dell'avv. CARRANO ANDREA;
CONVENUTI
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_3
; Controparte_6
TERZO CHIAMATO
Controparte_7
(C.F. ), quale successore di P.IVA_4 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. FERLITO LUIGI EDOARDO;
INTERVENUTA
Oggetto: lesione personale pagi na 1 di 23 CONCLUSIONI
Parte attorea: «condannare essi convenuti in solido e/o per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore - damnum emergens, lucrum cessans, pretium doloris, danno morale, danno biol ogico e/o da invalidità permanente, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, psichico, ecc .-, siccome emergerà dalle risultanze istruttorie, anche secondo giustizia;
e a qualunque titolo di re sponsabilità, contrattuale e/o aquilia na, generica e/o specifica. Interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
vinte ed attribuite le spese.»
e « 1. Controparte_1 Controparte_2
Dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per carenza dei requisiti di cui all'art. 164 c.p.c.
2. Senza inversione dell'onere della prova, rigettarsi la domanda introdotta da parte attrice in quanto destituita di ogni fondamento in fatto
e in diritto.
3. Senza inversione dell'onere della prova, nel merito, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità, neppure parziale, può ravvisarsi a carico del Controparte_8
, essendo stata improntata la condotta dei medici intervenuti alla
[...] massima diligenza e professionalità.
4. In non temuta ipotesi di accertamento dei responsabilità anche parziali
a carico dei sanitari della convenuta azienda sanitaria, accertare e dichiarare il concorso colposo del danneggiato e l'incidenza in termini di percentuale di addebitabilità, con ogni conseguenza anche sulla eventuale e sempre non temuta quantificazione del danno.
5. Rigettare ogni richiesta di indagine attraverso CTU, e comunque non consentirsi attraverso CTU, l'aggiramento di precisi oneri probatori incombenti esclusivamente sulla parte attrice.
6. Denegare il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per le ragioni meglio specificate infra al presente atto.
7. In caso di non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità da parte dell'Azienda convenuta, limitare il risarcimento del danno esclusivamente a quanto dovesse emergere in via istruttoria
8. In non temuta ipotesi di soccombenza, anche parziale della convenuta
, accertata e dichiarata l'operatività della Controparte_9 polizza assicurativa n. 005693012007 del 13.03.2007, dichiararsi l'impresa
pagi na 2 di 23 assicuratrice interveniente, tenuta a manlevare la propria assicurata dal pregiudizio derivante dall'azione intentata dalla parte attrice, per capitale, interessi e spese di giustizia tutte.
9. In non temuta ipotesi di ritenuta ed accertata responsabilità dei Dott.ri
voglia il Tribunale Ill.mo accertare e Controparte_4 CP_3 statuire esplicitamente in ordine al titolo della responsabilità medesima, e segnatamente alla sussistenza della colpa grave, individuando le percentuali addebitabili al singolo sanitario o se in solido fra essi. Ciò al fine di consentire alla convenuta e per essa alla Controparte_10
Compagnia Assicurativa GG interveniente, di esercitare l'eventuale diritto di rivalsa nei riguardi del sanitario e/o dei sanitari evocati, in solido fra di essi o nelle rispettive percentuali di addebito concausale. 10. Con vittoria di spese e compensi di giustizia»; : « 1 ) In via del tutto preliminare, preso atto che al momento CP_3 dei fatti, il convenuto dott. risultava garantito per i rischi CP_3 professionali da polizza assicurativa rilasciata dalla UR ass. voglia CP_11 autorizzare la chiamata in causa della predetta Compagnia, differendo, all'uopo, la data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti onde consent ire la citazione del terzo nel rispetto dei termini fissati dal novellato art. 163 bis c.p.c .;
2) Nel merito, accogliere tutte le motivazioni addotte a difesa della parte convenuta e quindi ritenere assolutamente insussistente, inconsistente oltre che pretestuosa la richiesta di accertamento della respo nsabilità professionale dell'odierno conven uto, con la conseguenza di rigettare la domanda siccome infondata, inaccoglibile e non pr ovata e, comunque, ritener e indenn e da qualsiasi responsabilità il dott. CP_3
3) In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non auspicabile ipotesi di ingresso ed eventuale accoglimento della domanda, ritenere che la compagnia di assicurazioni ., Agenzia Generale di Roma 0437 IA IU & CP_12
RI OL snc, Via Nomentana 761," in forza del contratto n. 61/32577688 acceso presso la UR NI S.p.A., denominato "polizza responsabilità civile del medico", è tenuta a manlevare l'odierno convenuto Dott. CP_3 da qualsiasi rischio e/o conseguenza di soccombenza derivante dalla sua specifica attività, e pertanto condannare quest'ultima al risarcimento del danno che sarà determinato. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e diretta attribuzione al sottoscritto difensore antistatario»;
pagi na 3 di 23 : «Non ammettere il cumulo di interessi e rivalutazione per Controparte_4 le motivazioni in diritto sopra 1) In via preliminare il comparente si rivolge all'Ill.mo Giudicante affinché quest'ultimo, dando correttamente seguito a quanto previsto e disposto dal D. Lgs. N.28 del 04.03.2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni disponga la sospensione del presente giudizio stabilendo a carico dell'attore un termine entro il quale qu est'ultimo dovrà proporre la obbligatoria e prevista procedura di mediazione nei confronti dell'odierno convenuto;
2) In via preliminare considerato che al momento dei fatti in contestazione il comparente-convenuto dott. risultava garantito per i rischi Controparte_4 professionali dalla polizza assicurativa RCT/RCO n°005693012007, contratta da parte dell'Azienda a Controparte_1
n sede legale in Corn Exchange, 55 Mark Controparte_2
Lane London EC3R 7NE, con sede legale in Italia in Mil ano Largo Augusto, 7
P.IVA. in persona dei suoi legali rappresentanti Wayne Lewis e P.IVA_2
HU Glen Pallot, rappresentata e difesa per procura in Notar Persona_1 del 20.02.2004 si rivolge all'Ill.mo Giudicante affinché lo autorizzi a
[...] chiamare in causa la detta Compagnia Assicurativa, differendo all'uopo, la data di udienza fissata per il prossimo 19.09.2012 onde poter consentire la citazione del terzo nel r ispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c. ; 3) Dichiarare preliminarmente ne l merito la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per carenza dei pr esupposti dell'art. 163 n.ri 2, 3 e 4 c .p.c. e per violazione dell'art. 164, IV° comma c.p.c. ; 4) Rigettare la domanda attorea in quanto priva di ogni fondamento fattuale e giuridico;
5) Rigettare la domanda dell'attore volta all'accertamento della re sponsabilità professionale dell'odierno comparente perché del tutto inconsistente, non provata oltre che fondatamente pretestuosa;
6) Ritenere indenn e il si g. dott. a qualsivoglia Controparte_4 tipo di responsabilità essendo stato il comportamento professionale del comparente improntato alla massima diligenza, prudenza perizia;
7) Accertare e dichiarare che nessun tipo di responsabilità neppure parz iale possa ravvisarsi a carico del comparente;
8) In via subordinata nella denegata ipotesi di accertamento anche parziale di responsabilità a carico del comparente, accertare e dichiarare il concorso colposo del danneggiato e l'incidenza in termini di percentuale di addebitabilità, con ogni relativa conseguenza anche sulla eventuale e non dovuta quantificazione del danno;
9) Rigettare la infondata richiesta di CTU così come avanzata da parte attrice e comunque non consentire che la relativa eventuale ammissione aggiri gli oneri probatori incombenti esclusivamente sulla parte attrice;
10 esplicitate;
11) In caso di denegata e non auspicabile accoglimento della domanda attorea, ritenere che la Compagnia di Assicurazione n sede legale in Corn Controparte_2 pagi na 4 di 23 Exchange, 55 Mark Lane London EC3R 7NE, con sede legale in Italia in Milano Largo Augusto, 7 P.IVA. in persona dei suoi legali rappresentanti P.IVA_2
HU Glen Pallot, rappresentata e difesa per procura in Notar CP_13 el 20.02.2004 - in forza del contratto stipulato Persona_1 dall'Azienda Ospedaliera convenuta con la detta compagnia assicurativa anche in nome e per conto del comparente e contraddistinto con la polizza assicurativa RCT/RCO n°005693012007 del 13.03.2007 - è tenuta a manlevare il comparente dott. a qualsiasi tipo rischio e/o conseguenza di soccombenza Controparte_4 derivante dalla sua specifica attività professionale prestata e pertanto conseguentemente condannare la detta compagnia assicurativa al risarcimento del/i danno/i che sarà/nno determinato/i e ciò sia per capitale che per interessi
e spese anche di giustizia tutte;
12) In ipotesi di ritenuta ed accertata responsabilità del comparente, voglia l'Ill.mo Giudicante accertare e stabilire esplicitamente in riferimento al titolo della responsabilità stessa e segnatamente alla eventuale sussistenza della colpa grave, individuando la percentuale addebitabile in capo al dott. quanto invece addebitabile in Controparte_4 capo al primo operatore nella persona del dott. 13) Rigettare la CP_3
l'Azienda Persona_1
e motivazioni in diri tto Controparte_1 sopra esplicitate;
14) Condannare l'attore sig. chi di ragione al CP_14 pagamento delle sp ese processuali, diritti, onorari e accessori così come p revisti per legge i n favore del comparente -concludente il tutto con sente nza provvisoriamente esecutiva per legge ex art. 282 c.p.c .; 15) Ovvero condannare la chiamanda in causa al pagamento delle spese proc essuali in favore del comparente-concludente, oltre a corrispondere al comparente -concludente tutte le somme che egli dovesse essere condannato a pagare a qualsiasi titolo o ragione all'attore».
«SI CONCLUDE Controparte_15
Preliminarmente perché venga dichiarata la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa dell art. 164 cpc, mancando Controparte_16
l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 cpc ed all'uopo, rilevata l'avvenuta costituzione della concludente, fissare ex art. 164, 3° comma, cpc, una nuova udienza di prima comparizione con di chiarazione che la presente costituzione è da ritenersi a tutti gli effetti di legge tempestiva. In linea principale, per l'integrale rigetto delle domande formulate nei confronti del dott. perché inammissibili, infondate in fatto ed in di rit to e CP_3 non provate.
In via gradata, e per il caso in c ui la domanda promossa nei confro nti dell'assicurato dovesse essere accolta anche solo in parte, perché il risarcimento pagi na 5 di 23 accordato all'attore sia contenuto nei limiti del giusto e del provato e ripartito tra tutti i convenuti in misura proporzionale alle singole responsabilità. Nei rapporti con l'assicurato, perché:
l'Unip ol Persona_1 venga respinta perché infondata e/o perché i relativi diritti si sono CP_16 prescritti e/o perché tale garanzia non sussiste;
- in via gradata venga accertata l'operatività della polizza di primo rischio Contr contratta dagli OO.RR. con la anche in favore Controparte_1 CP_1 del dott. e, per l'effetto, venga dichiarato ed accertato che il contratto di CP_3 assicurazione stipulato dalla concludente garantisce la CP_16 responsabilità civile dell'assicurato soltanto in secondo rischio e limitatamente alle somme eccedenti il massimale della predetta polizza e fino alla concorrenza del massimale di secondo rischio il tutto nei limiti previsti dal contratto.
-Sempre in ordine alla garanzia assicurativa, qualora l'assicurazione in pri mo rischio, prestata dalla QBE in favore del dott. fosse annullata e/o CP_3 inefficace e/o inope rante e/o inesistente, accertare e dichiarare che la garanzia prestata da opera esclusivamente in eccedenza rispetto alla somma CP_16 di € 500.000.00 rimanendo tale importo ad esclusivo carico dell'assicurato il tutto con elisione del vincolo della soli darietà passiva.
- sempre in via gradata, laddove si dovesse ritenere i mpegnata la garanzia prestata da sia pure con espressa riserva di appello, si chiede Controparte_16 che l'indennizzo dovuto dalla concludente venga contenuto nei l imiti contrattuali e di legge (art. 1910 c.c.) con riduzione dello stesso i n misura proporzio nale CP_8 al pregiudizio arr ecato dall'assicurato per la violazione degli obblighi di informazione relati vi alla mancata comunicazione degli estremi della polizza stipulata con la QBE ed eventualmente alla mancata attivazione della stessa. Vinte le spese e com petenze di causa.»
Reliance National Insurance Company (Europe) Limited: «1) In via preliminare, ammettere il presente intervento per avvenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso ed oggetto del presente giudizio;
2) Nel merito, estromettere ai sensi Controparte_17 dell'art. 111 c.p.c.; 3) Nel merito: 1) Dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per carenza dei requisiti di cui all'art. 164 c.p.c. 2)
Senza inversione dell'onere della prova, rigettarsi l a domanda introdotta da parte attrice in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. 3) Senza inversione dell'onere della prova, nel merito, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità, neppure parziale, può ravvisarsi a carico dell Controparte_8
pagi na 6 di 23 , essendo stata improntata la condotta dei medici intervenuti alla CP_8 massima diligenza e professionalità. 4) In non temuta ipotesi di accertamento dei responsabilità anche parziali a carico dei sanitari della convenuta azienda sanitaria, accertare e dichiarare il concorso colposo del danneggiato e l'incidenza in termini di percentuale di addebitabilità, con ogni conseguenza anche sulla eventuale e sempre non temuta quantificazione del danno. 5) Rigettare ogni richiesta di indagine attraverso CTU, e comunque non consentirsi attraverso CTU, l'aggiramento di precisi oneri probatori incombenti esclusivamente sulla parte attrice. 6) Denegare il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per le ragioni meglio specificate infra al presente atto. 7) In caso di non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità da parte dell'Azienda convenuta, limitare il risarcimento del danno esclusivamente a quanto dovesse emergere in via istruttoria. 8) In non temuta ipotesi di soccombenza, anche parziale della convenuta , accertata e dichiarata Controparte_9
l'operatività della polizza assicurativa n. 005693012007 del 13.03.2007, dichiararsi l'impresa assicuratrice interveniente, tenuta a manlevare la propria assicurata dal pregiudizio derivante dall'azione intentata dalla parte attrice, per capitale, interessi e spese di giustizia tutte. 9) In non temuta ipotesi di ritenuta ed accertata responsabilità dei Dott.ri CP_4
e voglia il Tribunale Ill.mo accertare e statuire
[...] CP_3 esplicitamente in ordine al titolo della responsabilità medesima, e segnatamente alla sussistenza della colpa grave, individuando le percentuali addebitabili al singolo sanitario o se in solido fra essi. Ciò al fine di consentire alla convenuta e per essa alla Controparte_10
Compagnia Assicurativa GG interveniente, di esercitare l'eventuale diritto di rivalsa nei riguardi del sanitario e/o dei sanitari evocati, in solido fra di essi o nelle rispettive percentuali di addebito concausale. 10) Con vittoria di spese e compensi di giustizia».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto di citazione del 7.8.2010, ha dedotto di essere Parte_1 stato sottoposto in data 25.1.2007 a intervento chirurgico di ernioplastica l intervento che Persona_1 Controparte_9 sarebbe stato eseguito in modo negligente dai medici e , da CP_3 CP_4
pagi na 7 di 23 cui gli era derivata un'ipotrofia testicolare destra, varicocele sinist ro e conseguente infertilità pressoché totale. Ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi danno biologico, morale, esistenziale, estetico e psichico, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il convenuto costituitosi tempestivamente in giudizio, ha CP_3 contestato integralmente la fondatezza della domanda, deducendo:
- la correttezza dell'intervento chirurgico eseguito secondo la tecnica di
Lichtenstein;
- l'assenza di complicanze post-operatorie immediate;
- la mancata comparizione del paziente ai controlli successivi;
- l'assenza di nesso causale tra l'intervento e l'ipotrofia testicolare, comparsa solo mesi dopo;
- la natura di obbligazione di mezzi della prestazione sanitaria;
- la sussistenza di copertura assicurativa con UR NI
(GG , per la quale ha chiesto la chiamata in cau sa. CP_16
L' e la su a Compagnia d'NI, Controparte_1 [...] costituitesi tempestivamente in giudizio, hanno Controparte_2 eccepito:
- la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi;
- l'assenza di allegazioni specifiche circa condotte colpose dei sanitari;
- la correttezza dell'intervento chirurgico e del decorso post-operatorio;
- la presenza di patologia congenita (ernia e varicocele) preesistente;
- la mancanza di nesso causale tra l'intervento e il danno lamentato;
- la responsabilità esclusiva dell'attore per non aver affrontato tempestivamente l'intervento e per non essersi sottoposto ai controlli;
- la richiesta, in via subordinata, di accertamento della colpa grave dei sanitari per eventuale azione di rivalsa.
La compagnia chiamata in causa dal Dott. tardivamente CP_16 CP_3 costituita, ha eccepito: pagi na 8 di 23 - la nullità della chiamata in causa per violazione dell'art. 163, n. 7
c.p.c.;
- la natura “claims made” e “secondo rischio” della polizza;
- la mancata prova del pagamento del premio;
- la prescrizione del diritto all'indennizzo;
- la mancata comunicazione degli estremi della polizza di primo rischio
(QBE);
- la necessità di escludere la solidariet à passiva;
- la richiesta, in via subordinata, di contenimento dell'indennizzo nei limiti contrattuali e proporzionali alla condotta dell'assicurato.
All'udienza del 2/11/2011 è stata dichiarata la nullità dell'atto di chiamata C in causa del per violazione del termine a comparire, e dispost a la CP_16 rinotifica nei conf ronti di , il quale si è costituito in data Controparte_4
12/7/2012.
Detto convenuto ha contestato le pretese attoree e ha chiesto la chiamata in Contro garanzia della compagnia assicurat iva evidenziando di essere coperto da polizza RCT/RCO n. 005693012007 stipulata dall'Azienda , a CP_9 cui è stato autorizzato.
Ha eccepito in rito
- la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., in quanto carente di elementi essenziali (esposizione dei fatti, causa petendi, determinazione dell'oggetto);
- il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010;
e nel merito
- l'intervento fu eseguito correttamente secondo il protocollo
Lichtestein, in anestesia locale, con piena collaborazione del paziente.
- la patologia era congenita e aggravata da un precedente incidente stradale del 21.11.2006, che aveva già provocato dolore e tumefazione inguinale;
pagi na 9 di 23 - il paziente non si sottopose ai controlli post-operatori richiesti, nonostante l'invito del medico;
- l'ipotrofia testicolare fu riscontrata solo mesi dopo l'intervento, con un vuoto documentale di oltre dieci mesi;
- l'assenza di nesso causale tra l'intervento e il danno lamentato.
- la genericità della richiesta di CTU;
- l'incumulabilità di rivalutazione monetaria e interessi legali.
All'udienza del 22 maggio 2013 il precedente Giudice assegnatario, perfezionato il contraddittorio, su richiesta delle parti ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 3 febbraio 2016 per consentire alla parte attorea di espletare il tentativo di mediazione.
All'udienza del 3 febbraio 2016 la causa è stata rinviata all'udienza del 24 febbraio 2016, al fine di consentire alla parte attrice il deposito telematico del verbale di mediazione.
Successivamente a tale udienza, con ordinanza del 9 settembre 2017 il precedente Giudice assegnatario ha ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti e , nonché la prova per testi CP_3 Controparte_4 richiesta dalla parte attorea, nei limiti indicati, fissando per l'espletamento dei mezzi di prova l'udienza del 22 novembre 2017 e riservando ogni provvedimento in ordine alla richiesta di CTU medico -legale.
All'udienza del 22 novembre 2017, assunti gli interrogatori formali dei dottori e ed escusso uno dei testi ammessi la causa è stata CP_3 CP_4 rinviata all'udienza del 22 marzo 2018 per il prosieguo dell'istruttoria. A detta udienza è stato escusso un ulteriore teste attoreo e rinviata la causa all'udienza del 28 giugno 2018 per l'escussione dell'ultimo teste attoreo.
All'udienza del 28 giugno 2018 assente il teste attoreo, la causa è stata rinviata all'udienza del 13 settembre 2018 per i medesimi incombenti, alla quale il precedent e Giudice assegnatario, a seguito del deposito da parte della difesa del dott. di un'istanza di revoca dell'ordinanza Controparte_4 del 9 settembre 2017, è stata fissat a apposita udienza di comparizione delle pagi na 10 di 23 parti per il 27 settembre 2018 e disposta CTU medico -legale, nominando i dottori e Per_2 Persona_3
All'udienza del 27 settembre 2018 rigettata la richiesta di revoca dell'ordinanza del 9 settembre 2017 e, contestualmente, i nominati CCTTUU hanno assunto l'incarico e prestato il giuramento di rito. La causa è stata rinviata all'udienza del 5 giugno 2019.
All'udienza del 5 giugno 2019 il precedente Giudice assegnatario, preso at to del deposito della C.T.U., ha autorizzato la parte attorea a nominare un nuovo CTP in sostituzione del precedente decedut o dopo l'invio delle osservazioni, mentre le altre parti hanno chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza fuori udienza la causa è stata rinviata al 26 settembre 2019, per consentire alla parte attorea di avvalersi di un nuovo CTP e, in considerazione dell'esito della CTU, valutare l'opportunità di escutere l'ultimo teste attoreo.
All'udienza del 26 settembre 2019 l'attore ha rinunciato all'escussione dell'ultimo teste e chiesto di richiamo dei c.t.u. sulla scorta delle osservazioni formulate.
Con provvediment o reso fuori udienza il 7 ottobre 2019 il precedent e
Giudice assegnatario ha rigettato la richiesta di riconvocazione dei c.t.u. e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 12 dicembre 2019 per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza la causa
è stata trattenuta in decisione. Il presente procedimento è, quindi, assegnato alla scrivente in data 14/7/2022.
***
1. In primo luogo deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, avendo l'attore provveduto a far realizzare la condizione di procedibilità, come risulta provato dal verbale depositato in data 2/3/2016.
2. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in quanto tale atto, pagi na 11 di 23 sebbene, estremamente sintetico contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dall'art. 163 c.p.c. e, ad ogni modo, il suo contenuto è da ritenersi sufficiente anche alla luce delle dif ese assunte dei convenuti e della c.t.p. allegata all'atto di citazione (v. all. 17).
2.1. L'eccezione è, quindi, rigettata.
3. Passando al merito, l'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria è scandito in ragione della natura della responsabilità, che in tal caso è
- contrattuale da contatto sociale nel rapporto tra il medico ed il paziente;
- contrattuale in senso proprio nel rapporto con la struttura sanitaria;
3.1. Invero, per ciò che concerne la responsabilità del medico/i, versandosi in un caso verificatosi prima della Legge Gelli Bianco, e addirittura prima del D.L. Balduzzi, deve darsi continuità a quell'orientamento giurisprudenziale che qualifica la natura della responsabilità come “contrattuale da contatto sociale qualificato” (v., ex multis, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19670 del 03/10/2016, secondo cui «in tema di attività medico-chirurgica, anche il "contatto sociale" meramente fortuito ed informale, intercorso tra medico e paziente, è idoneo a far scattare i presidi della responsabilità contrattuale», ma v. anche, sulla successione di leggi nel tempo, Sez. 3 , Sentenza n. 28811 del 08/11/2019, secondo cui «in t ema di responsabilità sanitaria, i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza previsti dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia ret roattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore»).
Non hanno, pertanto, alcun pregio i richiami normativi pure svolti dai convenuti sulla natura extracontrattuale della responsabilità dei medici.
3.2. D'altro lato, invece, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale in senso proprio, per l'avvenuto formarsi di un contratto di spedalità da cui discende, ex art. 1228 c.c., una responsabilità del pagi na 12 di 23 preponente (struttura) per i danni del suo ausiliare (medici). Invero,
l'accettazione del paziente in una st ruttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario -ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
3.3. Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempiment o delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l o stesso (cfr. sul punto, in motivazione,
Cass. n. 10616/12).
3.4. Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro in seguito fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di pagi na 13 di 23 subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15;
Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07).
3.5. L'orientamento di legittimità, nato proprio in materia di responsabilità medica, secondo cui nelle obbligazioni di facere professionale, è al danneggiato che spetta la prova del fatto costitutivo della pretesa (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025).«In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del
26/07/2017, Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018).
3.6. Nel ristretto campo della causalità omissiva, poi, poiché, al fine di scrutinare il nesso causale che lega la condotta al danno-evento, occorre necessariamente individuare la violazione della norma cautelare per ipotizzare il comportamento alternativo lecito (cd. causalità ipotetica), sul danneggiato incombe anche l'onere di provare la violazione cautelare, spettando, poi, al danneggiante di liberarsi provando, in tema di causalità,
l'inadeguatezza causale e, in tema di colpa, fattori estintivi quali l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e l'inevitabilità dell'evento (v.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 25825 del 27/09/2024, secondo cui «in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio controfattuale va compiuto ponendo in relazione l a condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa).
3.7. In sostanza, quindi, l'orientamento del 2017, qui condiviso e ormai dominante, risulta in apparente contrasto con quanto affermato da Cass., pagi na 14 di 23 sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577 e, ancor prima, da Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n.13533, le quali avevano addossato al danneggiante la prova dei fattori estintivi, compresi quelli derivanti dal nesso causale, ment re il danneggiato doveva soltanto allegare l'inadempimento, all'interno del quale, si «scioglieva» la prova del danno-evento. Intervenute pronunce di segno contrario, la sentenza «Scoditti», senza sollevare il contrasto alle sezioni unite, lo ha composto creando, di fatto, un «microsistema» probatorio nell'ambito della sola responsabilit à medica, che rovescia i criteri delle sezioni unite del 2008 citate.
3.8. Tanto chiarito in materia di onere probatorio, occorre comunque ricordare che nell'ambito della causalità civile (contrattuale ed extracontrattuale) vige il principio condizionalistico scandito dalle Sez. Un.
Franzese, ma temperato dal criterio del più probabile che non. Infatti, per consolidato orient amento di legittimità, le regole della causalità materiale sono rinvenibili, in via analogica, negli art. 40 e 41 c.p., i quali sposano la teoria condizionalistica. Tuttavia, nel diritto civile, la certezza scientifica è degradata a mera probabilità, in quanto la ratio della tutela risarcitoria ed indennitaria è quella di stabilire, in chiave riparatoria, su chi far gravare le conseguenze di u n episodio foriero di danni. A tal fine, «in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipotet icamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilit à prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merit o è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionament o di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente» (Cass. 2 settembre
2022, n. 25884). pagi na 15 di 23 3.9. In merito occorre, però, una “precisazione” mediata da Cass., sez. un.,
11 gennaio 2008, n. 576: se da un lato, infatti, il più autorevole precedente in materia di causalità materiale civile discorre di «causalità adeguata», nel senso di «dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione ex ant e — del tutto inverosimili», d'altro lato, è anche vero che non sconfessa affatto quanto asserito dalle sezioni unite Franzese;
anzi specifica non solo che «il nesso cau sale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo», evocando la teoria condizionalistica, ma anche che «ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass., sez. un.,
10 luglio 2002, Franzese, cit.), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”». L'adeguatezza causale rileva, quindi, ex art. 41 c.p., quale causa da sé sola sufficiente a cagionare il danno, perché esclude il nesso causale naturalistico — non la causalità della colpa — quando il danneggiante provi che l'evento è del tutto atipico o imprevedibile o inverosimile. Tali ultimi fattori vanno, però, valutati — non in senso soggettivo — bensì in senso oggettivo, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili.
3.10. Fondamentale è ricordare, altresì, che nell'ambito della causalità civile, vige il principio del cd. all or nothing, secondo cui «laddove la condotta dell'agente sia stata ritenuta idonea alla determinazione anche solo parziale dell'evento di danno lament ato, e si fosse prospettata una questione circa l'incidenza di una causa naturale, le due possibili alternative, sul piano della causalità materiale, risulteranno quelle per cui:
➢ l'accertamento processuale della rilevanza esclusiva del fattore naturale escluda tout court il nesso di causa tra condotta ed evento: in tal caso la domanda sarà rigettata;
➢ la causa naturale rivesta efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento: in assenza di prova, da parte del pagi na 16 di 23 danneggiante/debitore, dell'esistenza di altra e diversa causa a lui non imputabile, la responsabilità dell'evento gli sarà ascritta per intero, e la domanda sarà accolta nell'an debeatur».
3.11. L'alternativa che si pone al giudice, in altri termini, è quella per cui
“il convenuto è responsabile dell'evento di danno”/il convenuto non è responsabile dell'evento di danno”: altre soluzioni, sul piano della causalità materiale, non possono ritenersi predicabili, pena la violazione dell'applicabile dettato normativo di cui all'art. 41, primo comma, cod. pen.»
(Cass. n. 26851 del 2023).
3.12. Orbene, fatte queste doverose premesse, deve ritenersi che l'attore non ha provato il nesso di causalit à tra l'intervento chirurgico subito e i danni alla salute lamentati.
3.13. I c.t.u. incaricati, attraverso un'indagine accurata e corredata dal puntuale richiamo alla letteratura scientifica hanno, inf atti, concluso che
«non sono ravvisabili, nella vicenda in esame, ipotesi di colpa professionale a carico dei medici della Controparte_19 che hanno eseguito l'intervento chirurgico il 25.1.2007. Dallo studio della documentazione sanitaria esibita emerge che:
a) vi era piena indicazione all'intervento chirurgico di correzione di ernia inguinale destra intasata;
b) condivisibile è la scelta della tipologia di approccio chirurgico adottata dall'operatore (tecnica chirurgica sec. Lichtenstein) in riferimento al tipo di ernia da correggere e alle conoscenze diffuse nella comunità scientifica;
c) non si rinvengono reperti clinici espressivi di errate manovre intraoperatorie, né di incongrua gestione post-chirurgica. Contraddicono una genesi iatrogena del danno testicolare (ipotrofia del testicolo destro) l'evidenza di un conservato flusso arterioso, con albuginea ed epididimo normalmente attivi, nonché l'assenza di fenomeni loco-regionali sin dall'immediata fase post-operatoria. Il quadro clinico del Sig. di ipotrofia testicolare destra e di oligoastenospermia Parte_1 trova la sua genesi in un deficitario scarico venoso di natura cronica (varicocele pagi na 17 di 23 bilaterale) e nella possibile alterata migrazione dello stesso testicolo in ragione della natura congenita dell'ernia inguinale».
3.14. Deve, quindi rinviarsi completamente alla relazione peritale e alle risposte fornite dai c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. attoreo.
3.15. In particolare, in merito a) al gonfiore post chirurgico, riferito dai testi, deve ritenersi che tale circostanza non assume alcun rilievo, dal momento che le variazioni di dimensione del testicolo destro sono documentate dalle indagini diagnostiche prodotte in atti e tenute in debito conto dai c.t.u.;
b) all'assenza di considerazione da parte dei c.t.u. che l'attore sia divenuto padre mediante tecnica di procreazione artificiale, si evidenzia che tale asserzione at torea è totalmente smentita dalla lettura della relazione peritale, nella quale i due periti hanno dato atto di tale circostanza per smentire l'asserita situazione di infertilità lamentata dall'attore, potendosi discorrere solo di ipofertilità (pag. 14 della relazione di c.t.u.), in quanto
«(…) gli spermiogrammi documentano nel Sig. una condizione di Parte_1 oligoastenozoospermia, ovvero una motilità e una concentrazione spermatica inferiore ai valori di riferimento prospettati dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità. Deve tuttavia dirsi che un'alterazione della funzionalità spermatica di tal genere non è di per sé indicativa di una certa incapacità a fecondare del soggetto
(sterilità). Una diagnosi di sterilità certa può essere posta in caso di completa assenza di spermatozoi nell'eiaculato (azoospermia) o di morte totale degli spermatozoi presenti eiaculato (necrozoospermia). Non è questo il caso del Sig.
in cui peraltro la paventata incapacità a fecondare è Parte_1 immediatamente contraddetta dalla incontrovertibile evidenza di aver generato un figlio» (pag. 27 della c.t.u.).
c) all'efficienza causale attribuita dai c.t.u. al varicocele del testicolo sinistro, i c.t.u. hanno dato puntuale risposta
«la ipotrofia testicolare destra è causalmente riferibile - in termini di qualificata elevata probabilità - ad una anomala estrema mobilità testicolare per apertura pagi na 18 di 23 congenita del canale inguinale e pervietà del canale peritoneo-vaginale (in proposito appare opportuno sottolineare che la preparazione delle strutture anatomiche in occasione dell'intervento chirurgico di riparazione dell'ernia inguinale portò all'evidenza di una ernia “congenita”, ovvero da mancata obliterazione del dotto peritoneo-vaginale), là dove il varicocele bilaterale incide negativamente sulla fertilità del Sig. In altri termini non si Parte_1 sostiene affatto, come prospettato nella interpretazione della relazione di c.t.u. data dal dott. che l'ipotrofia testicolare destra apprezzata nel Sig. Per_4 sia da riferire al varicocele. La pervietà del dotto peritoneo-vaginale di Pt_1 destra, accertato nel caso oggetto di valutazione, consente di presumere la anomala mobilità della formazione testicolare omolaterale con atteggiamento criptorchide della gonade stessa, in quanto libera di scorrere nel canale inguinale, subendone le conseguenze termiche e vascolari, certamente sfavorevoli al buon grado di maturazione del parenchima dello stesso organo. Il criptorchidismo (mancata discesa del testicolo nel sacco scrotale), anche
“saltuario”, rappresenta un importante fattore di rischio per l'infertilità e lo sviluppo di neoplasie testicolari. L'ecostruttura del testicolo criptorchide è ecograficamente variabile a seconda dell'età del soggetto: in epoca pre-puberale le alterazioni dell'ecogenicità sono scarsamente rilevabili;
il testicolo criptorchide post-puberale, sia nei casi non trattati che in quelli affrontati mediante orchidopessi, risulta invece frequentemente ipotrofico (volume < di 10 ml) e con ecostruttura disomogenea e nel complesso ipoecogena. Le indagini ecografiche praticate nel post-operatorio contraddicono in maniera perentoria l'origine ischemica della ipotrofia della gonade destra da lesione di un vaso arterioso per errore di manualità intraoperatorio: nella certificazione medica del maggio 2008
i flussi arteriosi sono descritti come “normali”. La medesima certificazione ecografica del maggio 2008 recita: “bilateralmente non si apprezzano alterazioni strutturali dell'albuginea e dell'epididimo”. Ebbene, se la lesione vascolare avesse creato danni ischemici irreparabili non si comprende perché la sofferenza pagi na 19 di 23 ischemica avrebbe avuto modo di procedere al didimo e non anche all'epidimo
(struttura ad essa ovviamente connessa!). Si ribadisce, poi, che in autorevole letteratura è segnalato che la legatura accidentale della sola arteria spermatica non è causa di atrofia della gonade (Cuda e Coll. (in Br. Journal of Urology,
2010) segnalano: “la legatura della arteria spermatica non è associata a atrofia testicolare e non vi sono effetti apparenti della legatura dell'arteria sul risultato chirurgico”). Vi sono elementi circostanziali che contraddicono una genesi da sofferenza vascolare arteriosa della ipotrofia del testicolo destro e, invece, valorizzano un danno da alterata migrazione della stessa gonade con sua esposizione ad un ambiente termico e ad una vascolarizzazione sfavorevole ad un buon grado di maturazione del parenchima testicolare» (pag. 28 e 29 della c.t.u.);
d) alla mancato esame da parte dei c.t.u. dell'intervento quale concausa dell'infertilità, anche in tal caso è sufficiente leggere la c.t.u. per poterne trarre una chiara smentita all'asserzione attorea, in qu anto nella relazione è detto in maniera cristallina che l'intervento non fu causa dell'ipotrofia testicolare desta, l a cui causa è stata individuata «da alterata migrazione della stessa gonade con sua esposizione ad un ambiente termico e ad una vascolarizzazione sfavorevole ad un buon grado di maturazione del parenchima testicolare», per l e ragioni appena sopra riportate e più diffusamente argomentate nella c.t.u., alla quale si rinvia;
e) al mancata spiegazione del se “l'anomala mobilità della formazione testicolare" si è palesata solo successivamente all'intervento di ernia inguinale, si rileva che tale correlazione è logicamente fallace, in quanto consiste nell'assu mere che un evento sia la causa di un altro semplicemente perché è accaduto prima, mentre nella fattispecie i c.t.u. hanno escluso che l'intervento abbia provocato l'ipotrofia testicolare avendo come riferimento la stato dell'attore e gli esami ecografici successivi che hanno rivelato una normale attività vascolare del testicolo, incompatibile con esiti ischemici che sarebbero dovuti derivare dall'intervento («Per quanto concerne il lamentato pagi na 20 di 23 danno testicolare chirurgico da sofferenza vascolare, va sottolineato che gli esami ecocolordoppler effettuati dopo l'intervento descrivono flussi arteriosi nella norma. Inoltre, l'esame ecocolordoppler del maggio 2008 riporta testualmente:
"Bilateralmente non si apprezzano alterazioni strutturali dell'albuginea e dell'epididimo". Tanto consente di poter affermare che, successivamente all'intervento chirurgico, vi è stata una buona attività di flusso arterioso e di sanguificazione bilaterale con apporto di sangue arterioso ai tessuti, con albuginea ed epididimo normalmente attivi. Laddove si fosse creata un'ischemia del testicolo da errate manovre intraoperatorie sin dall'immediato post-operatorio sarebbe dovuto insorgere un quadro clinico di dolore e di congestione del parenchima. Occorre tener presente che nei casi riportati in Letteratura di
“Orchite ischemica”, è segnalato lo stretto rapporto temporale con la procedura chirurgica in sede inguinale. Nel caso del Sig. l'ipotrofia del testicolo è Pt_1 documentata dopo poco più di 9 mesi circa dall'atto chirurgico. D'altro canto, ipotizzare un danno iatrogeno senza alcuna evidenza documentale che certifichi un iter clinico di fenomeni loco-regionali è scientificamente impossibile. Peraltro, secondo autorevole letteratura scientifica, la complicanza “atrofia testicolare” da legatura accidentale della sola arteria spermatica è considerata NON CAUSA di atrofia della gonade. (Br. Journal of Urology, 2010). segnalano che CP_20
"la legatura della arteria spermatica non è associata ad atrofia testicolare e non vi sono effetti apparenti della legatura dell'arteria sul risultato chirurgico". Nel caso di specie, dallo studio della documentazione sanitaria emerge che la sintomatologia lamentata da parte attorea, ovvero l'ipotrofia del testicolo destro, non è attribuibile ad una sofferenza vascolare acuta post-chirurgica (da errata manovra intraoperatoria), quanto piuttosto ad un deficitario scarico venoso di natura cronica. Tanto è vero che, la compromissione vascolare venosa è dimostrata strumentalmente e clinicamente anche a sinistra, sede di alcun intervento chirurgico. L'esito cronico di ipotrofia testicolare associata a disomogeneità strutturale ben si concilia con la patologia congenita del canale pagi na 21 di 23 inguinale di cui era affetto il sig. Come sopra riportato, infatti, la genesi Pt_1 dell'ernia congenita riconosce la pervietà del dotto peritoneo-vaginale e l'alterata migrazione della gonade nello stesso. Ne consegue la estrema mobilità della struttura testicolare che può liberamente muoversi lungo il canale, determinando una sofferenza cronica a cui segue l'alterazione del parenchima».
3.16. Dunque, la domanda attorea è rigettata, con conseguente assorbimento di t utte le questioni afferenti all'operatività o meno delle coperture assicurative.
4. Le spese seguono la totale soccombenza dell'attore, comprese quelle della applicandosi il principio di causazione (v. Cass. Sez. 3 - , CP_16
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019)e sono liquidate ai minimi del valore indeterminabile complessità bassa;
per quanto concerne la posizione della alla quale è succedut a la Controparte_2 [...] intervenuta con lo stesso difensore Controparte_21 dell si reputa equo riconoscere un unico compenso, Controparte_10 avendo assunto le stesse difese e depositato atti a firma di entrambe le parti.
4.1. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte attorea, integralmente soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attoree;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare le spese di lite, che si liquidano
- per l'Azienda Ospedaliera e la Controparte_21
(succeduta alla in
[...] Controparte_2
3.809,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- per in €374,00 per spese e in 3.809,00 per compenso CP_3
d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi,
c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, pagi na 22 di 23 dichiaratosi antist atario;
- per n €374,00 per spese e in 3.809,00 per compenso Controparte_4
d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi,
c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antist atario;
- per in 3.809,00 per compenso d'avvocato, Controparte_15 oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
C) pone le spese di c.t.u. a carico della parte attorea.
18 agosto 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 23 di 23