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Sentenza breve 4 dicembre 2025
Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 04/12/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01221/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/12/2025
N. 01106 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01221/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2025, proposto da
AM AJ, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Candido Sciacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
- dell'atto di rigetto alla conversione del permesso di soggiorno (codice pratica P-
MN/L/N/2025/102295), emesso dalla Prefettura di Mantova, notificato in data
22/08/2025; N. 01221/2025 REG.RIC.
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Premesso che
- con ricorso ritualmente notificato e depositato AM AJ ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Mantova ha rigettato la propria istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro autonomo, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia;
- in data 21.11.2025 parte ricorrente ha depositato una nota, dichiarando “di voler abbandonare il giudizio”, avendo ottenuto il richiesto nulla osta alla conversione da parte della Prefettura di Venezia, così instando per la sua estinzione per cessata materia del contendere;
Rilevato e ritenuto che
- la cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della pretesa fatta valere dal ricorrente in giudizio;
- pur desumendosi dalla dichiarazione della parte la prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa nel merito, nel caso di specie la stessa è correlata all'adozione di un provvedimento (rilascio del nulla osta alla conversione) non già da parte della Prefettura di Mantova, bensì della Prefettura di Venezia e, pertanto, all'esito di un diverso procedimento rispetto a quello esitato nel decreto in questa sede gravato; N. 01221/2025 REG.RIC.
- vada, pertanto, dichiarata, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.,
l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse;
- nulla in punto spese, attesa la mancata costituzione dell'Amministrazione e considerando che il principio della soccombenza virtuale esclude una liquidazione in favore del ricorrente, attesa la legittimità dell'impugnato rigetto, fondato sull'incapienza reddituale della società indicata nella relativa istanza quale datrice di lavoro e non superabile dalla prodotta documentazione afferente ad un diverso datore di lavoro con cui medio tempore sarebbe stato instaurato un rapporto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN GA, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 01221/2025 REG.RIC.
Francesca RD
AN GA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/12/2025
N. 01106 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01221/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2025, proposto da
AM AJ, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Candido Sciacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
- dell'atto di rigetto alla conversione del permesso di soggiorno (codice pratica P-
MN/L/N/2025/102295), emesso dalla Prefettura di Mantova, notificato in data
22/08/2025; N. 01221/2025 REG.RIC.
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Premesso che
- con ricorso ritualmente notificato e depositato AM AJ ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Mantova ha rigettato la propria istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro autonomo, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia;
- in data 21.11.2025 parte ricorrente ha depositato una nota, dichiarando “di voler abbandonare il giudizio”, avendo ottenuto il richiesto nulla osta alla conversione da parte della Prefettura di Venezia, così instando per la sua estinzione per cessata materia del contendere;
Rilevato e ritenuto che
- la cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della pretesa fatta valere dal ricorrente in giudizio;
- pur desumendosi dalla dichiarazione della parte la prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa nel merito, nel caso di specie la stessa è correlata all'adozione di un provvedimento (rilascio del nulla osta alla conversione) non già da parte della Prefettura di Mantova, bensì della Prefettura di Venezia e, pertanto, all'esito di un diverso procedimento rispetto a quello esitato nel decreto in questa sede gravato; N. 01221/2025 REG.RIC.
- vada, pertanto, dichiarata, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.,
l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse;
- nulla in punto spese, attesa la mancata costituzione dell'Amministrazione e considerando che il principio della soccombenza virtuale esclude una liquidazione in favore del ricorrente, attesa la legittimità dell'impugnato rigetto, fondato sull'incapienza reddituale della società indicata nella relativa istanza quale datrice di lavoro e non superabile dalla prodotta documentazione afferente ad un diverso datore di lavoro con cui medio tempore sarebbe stato instaurato un rapporto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN GA, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 01221/2025 REG.RIC.
Francesca RD
AN GA
IL SEGRETARIO