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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7442/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
24/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. BOSCOLO MATTIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CANDIAGO ALBERTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
il 11/08/1970 e nato a [...] il [...] , Parte_2
matrimonio contratto il 15/09/2012 e trascritto al n. 31, Parte II, Serie A, Anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittorio Veneto (TV), alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita a Farra di Soligo (TV) Via Cal Nova n. 14 di proprietà della GN Pt_1
viene assegnata alla stessa con arredi e corredi ivi esistenti, affinché vi abiti con i figli. Il IG
[...]
si è già trasferito presso altra abitazione, asportando i propri effetti personali. Parte_2
3) I figli ed TO vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni dei minori.
4) Il IG potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo congruo Parte_2
preavviso telefonico e compatibilmente ai pregressi impegni scolastici, educativi e sociali dei minori. Il padre in ogni caso terrà con sé i minori:
2 - a fine settimana alterni, dalle ore 18 del venerdì alle ore 20 della domenica;
- una sera infrasettimanale, preferibilmente nella giornata di mercoledì, dalle ore 18 alle ore 8 del mattino successivo quando accompagnerà i figli a scuola o li accompagnerà presso la residenza materna nei periodi di vacanza;
- durante le vacanze estive tre settimane, anche non continuative, comprensive di pernottamento, in un periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
- una settimana per Natale e/o capodanno ad anni alterni e per metà delle vacanze Pasquali, passando alternativamente il giorno di Natale e di Pasqua con il padre o con la madre, a partire dal Natale 2024 con la madre e la Pasqua 2025 con il padre.
Le modalità di gestione dei figli minori relative ad ogni altro periodo di vacanza degli stessi ovvero di sospensione della frequenza scolastica verranno concordate di volta in volta tra i genitori, i quali, ad ogni buon conto, convengono che eventuali ulteriori festività, ponti, o comunque periodi di sospensione scolastica, nonché i compleanni dei figli vengano, per quanto possibile, suddivisi in egual misura tra gli stessi, con congruo preavviso e con spirito di collaborazione tra i genitori.
5) Il IG contribuirà al mantenimento dei figli ed TO con un assegno mensile Parte_2 Per_1
di € 700,00 (settecento/00) cadauno, totale Euro 1.400,00 (millequattrocento/00), da versarsi alla moglie, GN , entro il giorno 10 di ogni mese;
l'assegno sarà rivalutabile annualmente Parte_1
secondo gli indici I.S.T.A.T. [costo della vita famiglie operai ed impiegati - FOI].
6) Il IG provvederà al pagamento per la quota del 50% delle spese straordinarie per la Parte_2
prole, nessuna esclusa, secondo le previsioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.
7) Le parti concordano che l'assegno unico, ove sussistenti i presupposti per l'erogazione, verrà richiesto e trattenuto dalla GN , con il consenso del IG Pt_1 Parte_2
8) Nell'ambito della regolazione dei reciproci rapporti patrimoniali inerenti la separazione e quindi con applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 19 della Legge 6.03.1987, n. 74, il sig. si Parte_2
3 impegna a versare alla sig.ra l'importo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) di cui: Pt_1
- Euro 6.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra : IBAN: Pt_1
[...] da versarsi entro e non oltre 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la separazione personale dei coniugi;
- Euro 6.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra come sopra Pt_1
indicato, da versarsi entro e non oltre 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili tra i Sigg.ri e Pt_1 Parte_2
9) Le spese e le competenze legali, giudiziali e stragiudiziali, del procedimento compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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