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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4597/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4597/2024
Oggi 17 Luglio 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. che conclude come da note depositate;
Parte_1 Parte_1 per , nessuno. Controparte_1 Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4597/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza: per la ricorrente:
“per l'accoglimento dell'opposizione proposta e per l'effetto in riforma e/o ad integrazione del decreto impugnato di data 07.02.2024, chiede la liquidazione del compenso spettante per l'attività penale prestata a favore del sig. nel procedimento penale n. 1733/2023 R.G. - 5559/2023 CP_2 R.G.N.R. avanti al Tribunale di Venezia, per tutte e quattro le fasi svolte (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) con applicazione dei valori tabellari medi, quindi: nella misura di euro 2.394,00 (euro 3.592,00di onorari per le quattro fasi, ridotti di 1/3 ex art. 106 bis D.p.r. n. 115/2002 quindi euro 2.394,00), oltre a rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre CPA 4%, oltre IVA 22%, oltre euro 11,35 (anticipazioni escluse ex art. 15 D.p.r. n. 633/72, quali spese postali per risarcimento alla persona offesa); o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia, comunque in misura non inferiore ai minimi tabellari. L'avv. chiede altresì la liquidazione delle spese ed onorari del presente giudizio come da nota Pt_1 spese che deposita (all. 1).”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, l'avv. opponeva il decreto di liquidazione reso nel Pt_1 procedimento penale n. 1733/2023 R.G. -5559/2023 R.G.N.R. del Tribunale di Venezia, I sezione penale, in composizione monocratica, Giudice dott.ssa Sonia Bello di data 07.02.2024, depositato l'08.02.2024, di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva prestata a favore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sig. In detto procedimento penale, secondo CP_2
pagina 2 di 4 la ricorrente, si svolgeva giudizio direttissimo, contestualmente all'udienza di convalida d'arresto, in cui: si procedeva a sentire l'agente di Polizia Giudiziaria intervenuto sul posto al momento dell'arresto, che svolgeva la relazione di servizio;
seguiva l'interrogatorio in cui entrambi gli imputati rispondevano alle domande e infine il Giudice dott.ssa Bello convalidava l'arresto applicando all'imputato la misura dell'obbligo di dimora in Feltre (BL) e dell'obbligo di permanenza notturna;
il procedimento veniva aggiornato al 20.09.2023 per valutare la percorribilità di un risarcimento del danno alla persona offesa. La ricorrente, quindi, allegava di aver presentato istanza di modifica della misura cautelare, avendo reperito una Comunità Terapeutica disponibile ad operare l'immediato inserimento per il sig. CP_2 istanza poi accolta, e di aver presentato offerta risarcitoria alla persona offesa, sig. . Persona_1
Deduceva, inoltre, la ricorrente che, all'udienza del 20.09.2023, posto che la persona offesa non aveva dato alcun riscontro né rimesso la querela, dopo aver documentato l'offerta risarcitoria fatta, chiedeva al Giudice l'applicazione dell'art. 162 ter c.p.; il Giudice, in accoglimento, rinviava all'08.11.2023, per sentire il sig. . Prima di tale udienza, la persona offesa rimetteva la querela;
quindi Persona_1 all'udienza del giorno 08.11.2023, la ricorrente produceva la remissione della querela e provvedeva ad accettarla nell'interesse del suo assistito, avendo procura speciale. Il Giudice dott.ssa Bello, pertanto, emetteva la sentenza n. 2983/2023 di non doversi procedere stante l'intervenuta remissione di querela.
A seguito di istanza, con il provvedimento impugnato, il Giudice liquidava alla ricorrente: “il compenso di Euro 687,00 DA RIDURSI NELLA MISURA DI 1/3 AI SENSI ART. 106BIS DPR 115/02 oltre a spese forfettarie ex art. 2 co. 2 DM 55/2014; nonché CPA ed IVA, se dovuta, come per legge”, liquidando, quindi, solo tre delle quattro fasi procedimentali (omettendo di liquidare la fase istruttori) e, quanto agli importi, riconosceva: per la fase di studio il valore minimo tabellare, mentre sia per la fase introduttiva che per quella decisionale liquidava importi inferiori ai minimi tabellari.
La ricorrente concludeva, dunque, come riportato nelle premesse.
Il resistente rimaneva contumace. CP_1
In seguito alla prima udienza, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'odierna discussione, in cui la ricorrente concludeva come nelle premesse.
All'esito del procedimento, dunque, si richiama, in primis, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, ormai consolidato, per cui:
“ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, e art. 12, comma 1, come modificati dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”. (Cassazione civile sez. II, 19/04/2023, n.10438: conf. Cass. 11.7.2025 n.19049).
La base di calcolo da sottoporre alla decurtazione del 1/3 ai sensi dell'art. 106bis, DPR 115/2002, dunque, non può esser inferiore del 50% ai parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento che, nel caso di specie, è lo scaglione relativo ai giudizi penali innanzi al Tribunale monocratico.
Inoltre, in concreto, non può essere esclusa la fase istruttoria, essendosi svolta udienza di assunzione di testimonianza ed interrogatorio.
Nel caso di specie, quindi, i parametri tabella medi, per tute e quattro le fasi, par ad euro 3.592,00, possono essere ridotti del 50%, per un resto di euro 1.796,00 (pari ai parametri tabellari minimi), in ragione della semplicità dell'istruttoria e delle questioni di diritto trattate, sostnazialmente assenti;
detta somma, infine, deve essere decurtata di 1/3, ex art. 106 bis DPR 115/2002, per un saldo di euro pagina 3 di 4 1.197,33, oltre 15% per spese generali, IVA e CpA.
Le spese del presente giudizio, infine, seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 5.200,00), per la contumacia del CP_1 resistente e la semplicità delle questioni trattate, senza computo di fase istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in riforma del decreto di liquidazione opposto, di data 07.02.2024, emesso dal Tribunale monocratico Penale di Venezia, Dott.ssa Bello, per la liquidazione del gratuito patrocinio svolto a favore dell'imputato nel procedimento penale n. 1733/2023 R.G. - 5559/2023 R.G.N.R., CP_2 liquida all'avv. un compenso, a carico dello Stato, di euro 1.197,33, oltre 15% per Parte_1 spese generali, IVA e CpA.;
2) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 852,00 compensi, € 125,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4597/2024
Oggi 17 Luglio 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. che conclude come da note depositate;
Parte_1 Parte_1 per , nessuno. Controparte_1 Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4597/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza: per la ricorrente:
“per l'accoglimento dell'opposizione proposta e per l'effetto in riforma e/o ad integrazione del decreto impugnato di data 07.02.2024, chiede la liquidazione del compenso spettante per l'attività penale prestata a favore del sig. nel procedimento penale n. 1733/2023 R.G. - 5559/2023 CP_2 R.G.N.R. avanti al Tribunale di Venezia, per tutte e quattro le fasi svolte (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) con applicazione dei valori tabellari medi, quindi: nella misura di euro 2.394,00 (euro 3.592,00di onorari per le quattro fasi, ridotti di 1/3 ex art. 106 bis D.p.r. n. 115/2002 quindi euro 2.394,00), oltre a rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre CPA 4%, oltre IVA 22%, oltre euro 11,35 (anticipazioni escluse ex art. 15 D.p.r. n. 633/72, quali spese postali per risarcimento alla persona offesa); o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia, comunque in misura non inferiore ai minimi tabellari. L'avv. chiede altresì la liquidazione delle spese ed onorari del presente giudizio come da nota Pt_1 spese che deposita (all. 1).”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, l'avv. opponeva il decreto di liquidazione reso nel Pt_1 procedimento penale n. 1733/2023 R.G. -5559/2023 R.G.N.R. del Tribunale di Venezia, I sezione penale, in composizione monocratica, Giudice dott.ssa Sonia Bello di data 07.02.2024, depositato l'08.02.2024, di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva prestata a favore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sig. In detto procedimento penale, secondo CP_2
pagina 2 di 4 la ricorrente, si svolgeva giudizio direttissimo, contestualmente all'udienza di convalida d'arresto, in cui: si procedeva a sentire l'agente di Polizia Giudiziaria intervenuto sul posto al momento dell'arresto, che svolgeva la relazione di servizio;
seguiva l'interrogatorio in cui entrambi gli imputati rispondevano alle domande e infine il Giudice dott.ssa Bello convalidava l'arresto applicando all'imputato la misura dell'obbligo di dimora in Feltre (BL) e dell'obbligo di permanenza notturna;
il procedimento veniva aggiornato al 20.09.2023 per valutare la percorribilità di un risarcimento del danno alla persona offesa. La ricorrente, quindi, allegava di aver presentato istanza di modifica della misura cautelare, avendo reperito una Comunità Terapeutica disponibile ad operare l'immediato inserimento per il sig. CP_2 istanza poi accolta, e di aver presentato offerta risarcitoria alla persona offesa, sig. . Persona_1
Deduceva, inoltre, la ricorrente che, all'udienza del 20.09.2023, posto che la persona offesa non aveva dato alcun riscontro né rimesso la querela, dopo aver documentato l'offerta risarcitoria fatta, chiedeva al Giudice l'applicazione dell'art. 162 ter c.p.; il Giudice, in accoglimento, rinviava all'08.11.2023, per sentire il sig. . Prima di tale udienza, la persona offesa rimetteva la querela;
quindi Persona_1 all'udienza del giorno 08.11.2023, la ricorrente produceva la remissione della querela e provvedeva ad accettarla nell'interesse del suo assistito, avendo procura speciale. Il Giudice dott.ssa Bello, pertanto, emetteva la sentenza n. 2983/2023 di non doversi procedere stante l'intervenuta remissione di querela.
A seguito di istanza, con il provvedimento impugnato, il Giudice liquidava alla ricorrente: “il compenso di Euro 687,00 DA RIDURSI NELLA MISURA DI 1/3 AI SENSI ART. 106BIS DPR 115/02 oltre a spese forfettarie ex art. 2 co. 2 DM 55/2014; nonché CPA ed IVA, se dovuta, come per legge”, liquidando, quindi, solo tre delle quattro fasi procedimentali (omettendo di liquidare la fase istruttori) e, quanto agli importi, riconosceva: per la fase di studio il valore minimo tabellare, mentre sia per la fase introduttiva che per quella decisionale liquidava importi inferiori ai minimi tabellari.
La ricorrente concludeva, dunque, come riportato nelle premesse.
Il resistente rimaneva contumace. CP_1
In seguito alla prima udienza, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'odierna discussione, in cui la ricorrente concludeva come nelle premesse.
All'esito del procedimento, dunque, si richiama, in primis, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, ormai consolidato, per cui:
“ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, e art. 12, comma 1, come modificati dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”. (Cassazione civile sez. II, 19/04/2023, n.10438: conf. Cass. 11.7.2025 n.19049).
La base di calcolo da sottoporre alla decurtazione del 1/3 ai sensi dell'art. 106bis, DPR 115/2002, dunque, non può esser inferiore del 50% ai parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento che, nel caso di specie, è lo scaglione relativo ai giudizi penali innanzi al Tribunale monocratico.
Inoltre, in concreto, non può essere esclusa la fase istruttoria, essendosi svolta udienza di assunzione di testimonianza ed interrogatorio.
Nel caso di specie, quindi, i parametri tabella medi, per tute e quattro le fasi, par ad euro 3.592,00, possono essere ridotti del 50%, per un resto di euro 1.796,00 (pari ai parametri tabellari minimi), in ragione della semplicità dell'istruttoria e delle questioni di diritto trattate, sostnazialmente assenti;
detta somma, infine, deve essere decurtata di 1/3, ex art. 106 bis DPR 115/2002, per un saldo di euro pagina 3 di 4 1.197,33, oltre 15% per spese generali, IVA e CpA.
Le spese del presente giudizio, infine, seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 5.200,00), per la contumacia del CP_1 resistente e la semplicità delle questioni trattate, senza computo di fase istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in riforma del decreto di liquidazione opposto, di data 07.02.2024, emesso dal Tribunale monocratico Penale di Venezia, Dott.ssa Bello, per la liquidazione del gratuito patrocinio svolto a favore dell'imputato nel procedimento penale n. 1733/2023 R.G. - 5559/2023 R.G.N.R., CP_2 liquida all'avv. un compenso, a carico dello Stato, di euro 1.197,33, oltre 15% per Parte_1 spese generali, IVA e CpA.;
2) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 852,00 compensi, € 125,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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