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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 7 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 222 dell'anno 2023, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato presso gli
[...]
avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Fabrizio CP_1
Rodin e Floriana Ruiu, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 12 marzo 2021, aveva convenuto CP_1
in giudizio l' e aveva domandato che fosse accertato e dichiarato che egli era affetto da CP_2 asbestosi di natura professionale e che l' fosse, quindi, condannato ad erogare, in suo favore, CP_2
l'indennizzo in rendita commisurato al danno accertato, da conglobarsi con la rendita in godimento del 20%, oltre accessori e spese del giudizio.
In particolare, l'attuale appellato aveva allegato di avere lavorato dal 12 novembre 1973 al 31
dicembre 1976 alle dipendenze della Ditta in Fluminimaggiore, occupandosi di Parte_2
demolizioni a mano di vecchie costruzioni, i cui tetti erano costruiti in amianto.
La demolizione, aveva precisato il ricorrente, avveniva attraverso l'uso di apposita mazza per l'edilizia, con sprigionamento di fibre di amianto, mentre nella fase della ricostruzione egli tagliava su misura le lastre di amianto con l'uso dello smeriglio e, inoltre, posizionava le grondaie, le tubature e i canali che erano anch'essi di amianto.
CP_ Dal 1 maggio 1989 ancora alla data del deposito del ricorso, aveva proseguito egli aveva lavorato, in qualità di operaio addetto alla manutenzione meccanica, alle dipendenze di diverse società operanti nell'area industriale di Portoscuso, per 40 ore settimanali, entrando in contatto con materiali e polveri composti di amianto.
In particolare, aveva evidenziato il ricorrente, egli aveva operato presso il reparto raffinazione zinco-agglomerazione, nonché presso il reparto imperial smelting.
Nel reparto raffinazione zinco, aveva riferito l'attuale appellato, le colonne di distillazione erano rivestite con pannelli di amianto e si trovavano a stretto contatto con superfici incandescenti, le quali portavano il materiale ad alte temperature, con conseguente sprigionamento nell'area circostante di fibre dell'indicato materiale.
CP_ L'attività effettuata in questo reparto, aveva proseguito consisteva nella demolizione e nella ricostruzione delle indicate colonne di distillazione, nella sostituzione di spezzoni dei canali per lo scorrimento del metallo fuso, i cui elementi di giunzione venivano poi accoppiati con guarnizioni di amianto, e nella sostituzione di pompe di zinco rivestite con garza di amianto.
Nel reparto imperial smelting, invece, aveva allegato il ricorrente, attraverso grosse corde di amianto veniva resa stagna la base del forno, al fine di evitare la fuoriuscita del metallo fuso.
2 Nel cosiddetto impianto dross, aveva precisato venivano, invece, posizionate tele di CP_1
amianto sui c.d. vagli, delle specie di setacci, e veniva utilizzato il cordone di amianto per guarnire le portine delle torri condensatore e per il lavaggio gas.
L'attuale appellato aveva, quindi, aggiunto che le mansioni a lui affidate includevano, inoltre, lo smontaggio dei rotori col carroponte, la cui procedura di estrazione provocava delle vere e proprie nubi di polveri di amianto, mentre durante la fase di preparazione al rimontaggio dei rotori venivano preliminarmente rimosse le vecchie parti incrostate attraverso uno smeriglio e veniva successivamente apposto un nuovo rivestimento formato da nuove fasce di amianto, che aveva la funzione di proteggerli dalle alte temperature e di prevenire il verificarsi di incendi.
aveva, quindi, sostenuto di essere stato esposto, durante l'esecuzione delle mansioni CP_1
descritte, alla manipolazione di teli, cartoni e cordini in amianto, con conseguente inevitabile inalazione di microparticelle e fibre dello stesso materiale che gli avevano provocato l'insorgenza dell'asbestosi.
Il ricorrente aveva, quindi, riferito di avere, in data 10 aprile 2019, presentato all' la CP_2
relativa domanda amministrativa, la quale era stata, peraltro, rigettata per difetto di nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stato esposto e la malattia denunciata, mentre anche l'opposizione proposta non aveva avuto esito positivo.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, rilevando come gli accertamenti effettuati CP_2
avessero escluso l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la patologia denunciata.
Dopo avere richiamato integralmente la relazione medica allegata, l' convenuto aveva, Pt_1
quindi, concluso per il rigetto della domanda proposta.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 213/2023 del 17 febbraio 2023, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la
3 domanda proposta da aveva dichiarato che quest'ultimo, tenuto conto del danno del CP_1
20% allo stesso già riconosciuto, aveva diritto di percepire, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, l'indennizzo in rendita nella misura del 28% e aveva, quindi,
condannato l' alla costituzione dell'indennizzo medesimo, nonché al pagamento degli CP_2
accessori e alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice, in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU nominato, aveva accertato che, fin dalla data della domanda amministrativa, il ricorrente presentava segni di asbestosi pleuro-polmonare, che la predetta patologia era attribuibile, con criterio di probabilità,
all'attività lavorativa svolta e che il danno biologico dalla stessa determinato era valutabile nella misura del 8%, di cui 6% per danno funzionale e 2% per danno pleurico.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'Istituto appellante:
Voglia la Corte:
“
1 - rigettare il ricorso proposto da con favore delle spese di giudizio;
CP_1
2 – in subordine e, salvo gravame, disporre il rinnovo della CTU vista l'evidente inadeguatezza
dell'elaborato peritale nel giudizio di primo grado.”.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia la Corte:
“1) - rigettare l'appello perché infondato;
2) - condannare l' al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio, da CP_2
distrarsi in favore dei sottoscritti, antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Con un unico motivo di appello, l' ha lamentato che il Tribunale di Cagliari avesse CP_2
recepito in modo totalmente acritico le risultanze della CTU medica, malgrado le palesi contraddizioni presenti nella stessa.
Infatti, ha osservato l'appellante, l'ausiliare aveva accertato l'an debeatur sulla base di quanto
CP_ riferito dallo stesso pur in mancanza di qualunque riscontro documentale, neanche in ordine all'avvenuta esposizione del lavoratore alla dose minima di amianto, ciò che sarebbe stato necessario essendo l'asbestosi una patologia scientificamente riconosciuta come dose dipendente.
Inoltre, come osservato dal CTP dell' nel primo grado di giudizio, ha proseguito l' Pt_1 Pt_1
medesimo, il CTU aveva ammesso in tutela un quadro radiologico non patognomonico di asbestosi polmonare in soggetto che, solo verosimilmente, era stato esposto all'asbesto, senza quindi rispettare la rigorosa criteriologia medico legale in tema di accertamento del nesso causale, ed aveva, inoltre, erroneamente quantificato il danno biologico riconosciuto, sia in quanto non aveva ritenuto il danno anatomico assorbito in quello funzionale, sia in quanto aveva fatto decorrere il danno funzionale dalla data della domanda amministrativa pur ammettendo di non avere elementi completi in ordine alla funzionalità respiratoria del ricorrente a quella data.
Quindi, ha concluso l'ente appellante, le conclusioni formulate dal CTU sull'an debeatur
risultavano gravemente carenti, avendo il medesimo ricondotto all'asbestosi un quadro aspecifico, al quale si sarebbe potuta riconoscere un'eziologia professionale solo in presenza di un dato anamnestico specificamente confermato, del tutto carente, invece, nella fattispecie.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Quanto alla sussistenza della malattia professionale, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni cui era giunto il primo giudice.
Infatti, come risulta dalle modalità con le quali si era sviluppato il contraddittorio tra le parti nel primo grado di giudizio, l' non aveva, nell'intera fase indicata, posto in discussione la CP_2
5 rispondenza al vero delle allegazioni formulate da nel ricorso introduttivo del CP_1
giudizio.
L'attuale appellato, in particolare, aveva, con accurato dettaglio, descritto le modalità di svolgimento della propria attività lavorativa e la rilevante esposizione all'amianto che aveva subito durante la partecipazione alle varie fasi delle lavorazioni nelle quali era stato impegnato.
A fronte di tali dettagliate allegazioni, l' , nella memoria difensiva, non solo, non aveva CP_2
contestato le mansioni svolte dal ricorrente, così come dallo stesso descritte, né aveva affermato di non essere a conoscenza delle stesse in quanto soggetto terzo, così da indurre il giudice ad ammettere la prova per testi dedotta dalla controparte, né, tantomeno, aveva dedotto la prova contraria, ma aveva, piuttosto, richiamato integralmente, perché facesse parte integrante della memoria medesima, la relazione medica in atti del 15 giugno 2021, nella quale il medico dell' aveva dato atto delle mansioni svolte dal ricorrente nella sua carriera lavorativa, Pt_1
descrivendole in modo coerente con le allegazioni contenute nel ricorso.
Tanto è vero che l'attuale appellante non aveva in alcun modo neanche censurato la decisione del
Tribunale di ammettere direttamente la CTU medico legale senza prima provvedere all'espletamento della prova per testi dedotta dalla controparte.
Per le suddette ragioni, questa Corte non ritiene condivisibile quanto sostenuto dall'appellante in ordine al fatto che il CTU nominato in primo grado avesse basato il proprio convincimento esclusivamente su quanto riferitogli dal ricorrente durante l'anamnesi lavorativa, in quanto l'esposizione all'amianto del ricorrente doveva ritenersi, a quel punto del giudizio, incontestata.
Sotto altro profilo, quanto al concetto dell'asbestosi come malattia dose-dipendente, questa Corte
si è già pronunciata evidenziando, con orientamento che qui si intende ribadire, come esso debba essere inteso nel senso che il livello di esposizione all'amianto condizioni il livello di gravità
della patologia e non invece nel senso che esista una soglia specifica di esposizione all'amianto al di sotto della quale la malattia non possa manifestarsi, rimanendo, quindi, la valutazione della concreta esposizione professionale dell'assicurato all'amianto e la sussistenza del nesso causale
6 tra la predetta esposizione e l'insorgenza della malattia materia puramente medica e non giuridica.
In questo contesto, il CTU aveva, quindi, fatto corretto uso del criterio probabilistico, valutando adeguatamente la significatività che al quadro rilevato, aspecifico, ma compatibile con l'asbestosi, doveva essere attribuita a fronte dell'ampia esposizione al rischio specifico che era stata comprovata nel procedimento.
Con riferimento, invece, alla quantificazione del danno biologico, i rilievi formulati dall' Pt_1
sono parzialmente fondati.
Se, per un verso, infatti, il Collegio non condivide la censura formulata dal CTP dell' in Pt_1
relazione all'effettuato cumulo del danno anatomico pleurico del 2% e del danno funzionale del
6%, considerato che, come correttamente osservato dal CTU, le due alterazioni sono chiaramente entrambe indicate nelle tabelle di cui al D.Lgs. 38/2000 con codici differenti, per altro verso,
risulta, invece, fondato il rilievo relativo alla decorrenza del danno biologico funzionale,
riconosciuto dal CTU fin dalla data della domanda amministrativa (10 aprile 2019).
Come, infatti, affermato dallo stesso CTU, mentre sono presenti in atti elementi dai quali è
possibile desumere la presenza, a quella data, del danno anatomico, tali elementi risultano del tutto carenti in relazione al danno funzionale, il quale, quindi, considerate, da un lato, la tipica natura evolutiva del medesimo e, dall'altro lato, la lieve entità con la quale ancora lo stesso si presentava alla data di espletamento della CTU, deve ritenersi ragionevolmente insorto nel novembre 2020, quale data intermedia tra quella di presentazione della domanda amministrativa
(aprile 2019) e quella di svolgimento da parte del CTU dell'esame che aveva consentito di rilevare la presenza del danno in discussione (giugno 2022, come si desume dalla fattura allegata alla CTU) (38 mesi totali : 2 = 19 mesi a decorrere da aprile 2019 = novembre 2020).
Alla stregua di tutte le motivazioni svolte, l'appello proposto dall' deve, dunque, essere CP_2
parzialmente accolto.
7 In parziale riforma della sentenza impugnata, deve, dunque, dichiararsi che è affetto CP_1
da asbestosi di natura professionale, determinante, dalla data della domanda amministrativa del
10 aprile 2019, un danno biologico pari al 2% e, dal 1 novembre 2020, un danno biologico ulteriore pari al 6%, i quali, valutati unitamente al danno biologico pari al 20% già riconosciuto dall' , determinano, con decorrenza dal 10 aprile 2019, un danno biologico complessivo CP_2
pari al 22% e, dal 1 novembre 2020, un danno biologico complessivo pari al 28%.
L' deve essere, quindi, condannato al pagamento, in favore dell'appellato, del relativo CP_2
indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo.
Le spese del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo,
ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 (individuato sulla base del valore decuplicato della differenza tra la rendita in godimento e quella del 28%) della tabella relativa alle cause di previdenza, devono essere poste a carico dell' appellante e distratte in favore Pt_1
dei difensori antistatari dell'appellato.
Rimangono, altresì, interamente a carico dell' , secondo il principio di causalità, le spese CP_2
relative alla CTU, già liquidate in primo grado a carico dello stesso . Pt_1
Le spese della presente fase del giudizio devono, invece, essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione del fatto che le difese svolte dalla parte appellata nella memoria difensiva, richiamate anche nelle note di trattazione depositate, risultano del tutto inconferenti rispetto al procedimento, essendo relative ad una patologia del rachide e ad un problema di qualificazione della domanda totalmente estranei al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie in parte l'appello proposto dall' e, in parziale riforma della sentenza appellata, CP_2
dichiara che è affetto da asbestosi di natura professionale, determinante, dalla data CP_1
8 della domanda amministrativa del 10 aprile 2019, un danno biologico pari al 2% e, dal 1
novembre 2020, un danno biologico ulteriore del 6%, i quali, valutati unitamente al danno biologico pari al 20% già riconosciuto dall' , determinano, con decorrenza dal 10 aprile CP_2
2019, un danno biologico complessivo pari al 22% e, dal 1 novembre 2020, un danno biologico complessivo pari al 28%;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, del relativo indennizzo in rendita, CP_2
nella misura e con decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese relative al primo grado di CP_2
giudizio, che liquida in €. 2.695,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari dell'appellato.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative alla presente fase di appello.
Cagliari, 25 luglio 2025.
L'estensore……… …………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 7 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 222 dell'anno 2023, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato presso gli
[...]
avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Fabrizio CP_1
Rodin e Floriana Ruiu, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 12 marzo 2021, aveva convenuto CP_1
in giudizio l' e aveva domandato che fosse accertato e dichiarato che egli era affetto da CP_2 asbestosi di natura professionale e che l' fosse, quindi, condannato ad erogare, in suo favore, CP_2
l'indennizzo in rendita commisurato al danno accertato, da conglobarsi con la rendita in godimento del 20%, oltre accessori e spese del giudizio.
In particolare, l'attuale appellato aveva allegato di avere lavorato dal 12 novembre 1973 al 31
dicembre 1976 alle dipendenze della Ditta in Fluminimaggiore, occupandosi di Parte_2
demolizioni a mano di vecchie costruzioni, i cui tetti erano costruiti in amianto.
La demolizione, aveva precisato il ricorrente, avveniva attraverso l'uso di apposita mazza per l'edilizia, con sprigionamento di fibre di amianto, mentre nella fase della ricostruzione egli tagliava su misura le lastre di amianto con l'uso dello smeriglio e, inoltre, posizionava le grondaie, le tubature e i canali che erano anch'essi di amianto.
CP_ Dal 1 maggio 1989 ancora alla data del deposito del ricorso, aveva proseguito egli aveva lavorato, in qualità di operaio addetto alla manutenzione meccanica, alle dipendenze di diverse società operanti nell'area industriale di Portoscuso, per 40 ore settimanali, entrando in contatto con materiali e polveri composti di amianto.
In particolare, aveva evidenziato il ricorrente, egli aveva operato presso il reparto raffinazione zinco-agglomerazione, nonché presso il reparto imperial smelting.
Nel reparto raffinazione zinco, aveva riferito l'attuale appellato, le colonne di distillazione erano rivestite con pannelli di amianto e si trovavano a stretto contatto con superfici incandescenti, le quali portavano il materiale ad alte temperature, con conseguente sprigionamento nell'area circostante di fibre dell'indicato materiale.
CP_ L'attività effettuata in questo reparto, aveva proseguito consisteva nella demolizione e nella ricostruzione delle indicate colonne di distillazione, nella sostituzione di spezzoni dei canali per lo scorrimento del metallo fuso, i cui elementi di giunzione venivano poi accoppiati con guarnizioni di amianto, e nella sostituzione di pompe di zinco rivestite con garza di amianto.
Nel reparto imperial smelting, invece, aveva allegato il ricorrente, attraverso grosse corde di amianto veniva resa stagna la base del forno, al fine di evitare la fuoriuscita del metallo fuso.
2 Nel cosiddetto impianto dross, aveva precisato venivano, invece, posizionate tele di CP_1
amianto sui c.d. vagli, delle specie di setacci, e veniva utilizzato il cordone di amianto per guarnire le portine delle torri condensatore e per il lavaggio gas.
L'attuale appellato aveva, quindi, aggiunto che le mansioni a lui affidate includevano, inoltre, lo smontaggio dei rotori col carroponte, la cui procedura di estrazione provocava delle vere e proprie nubi di polveri di amianto, mentre durante la fase di preparazione al rimontaggio dei rotori venivano preliminarmente rimosse le vecchie parti incrostate attraverso uno smeriglio e veniva successivamente apposto un nuovo rivestimento formato da nuove fasce di amianto, che aveva la funzione di proteggerli dalle alte temperature e di prevenire il verificarsi di incendi.
aveva, quindi, sostenuto di essere stato esposto, durante l'esecuzione delle mansioni CP_1
descritte, alla manipolazione di teli, cartoni e cordini in amianto, con conseguente inevitabile inalazione di microparticelle e fibre dello stesso materiale che gli avevano provocato l'insorgenza dell'asbestosi.
Il ricorrente aveva, quindi, riferito di avere, in data 10 aprile 2019, presentato all' la CP_2
relativa domanda amministrativa, la quale era stata, peraltro, rigettata per difetto di nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stato esposto e la malattia denunciata, mentre anche l'opposizione proposta non aveva avuto esito positivo.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, rilevando come gli accertamenti effettuati CP_2
avessero escluso l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la patologia denunciata.
Dopo avere richiamato integralmente la relazione medica allegata, l' convenuto aveva, Pt_1
quindi, concluso per il rigetto della domanda proposta.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 213/2023 del 17 febbraio 2023, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la
3 domanda proposta da aveva dichiarato che quest'ultimo, tenuto conto del danno del CP_1
20% allo stesso già riconosciuto, aveva diritto di percepire, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, l'indennizzo in rendita nella misura del 28% e aveva, quindi,
condannato l' alla costituzione dell'indennizzo medesimo, nonché al pagamento degli CP_2
accessori e alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice, in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU nominato, aveva accertato che, fin dalla data della domanda amministrativa, il ricorrente presentava segni di asbestosi pleuro-polmonare, che la predetta patologia era attribuibile, con criterio di probabilità,
all'attività lavorativa svolta e che il danno biologico dalla stessa determinato era valutabile nella misura del 8%, di cui 6% per danno funzionale e 2% per danno pleurico.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'Istituto appellante:
Voglia la Corte:
“
1 - rigettare il ricorso proposto da con favore delle spese di giudizio;
CP_1
2 – in subordine e, salvo gravame, disporre il rinnovo della CTU vista l'evidente inadeguatezza
dell'elaborato peritale nel giudizio di primo grado.”.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia la Corte:
“1) - rigettare l'appello perché infondato;
2) - condannare l' al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio, da CP_2
distrarsi in favore dei sottoscritti, antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Con un unico motivo di appello, l' ha lamentato che il Tribunale di Cagliari avesse CP_2
recepito in modo totalmente acritico le risultanze della CTU medica, malgrado le palesi contraddizioni presenti nella stessa.
Infatti, ha osservato l'appellante, l'ausiliare aveva accertato l'an debeatur sulla base di quanto
CP_ riferito dallo stesso pur in mancanza di qualunque riscontro documentale, neanche in ordine all'avvenuta esposizione del lavoratore alla dose minima di amianto, ciò che sarebbe stato necessario essendo l'asbestosi una patologia scientificamente riconosciuta come dose dipendente.
Inoltre, come osservato dal CTP dell' nel primo grado di giudizio, ha proseguito l' Pt_1 Pt_1
medesimo, il CTU aveva ammesso in tutela un quadro radiologico non patognomonico di asbestosi polmonare in soggetto che, solo verosimilmente, era stato esposto all'asbesto, senza quindi rispettare la rigorosa criteriologia medico legale in tema di accertamento del nesso causale, ed aveva, inoltre, erroneamente quantificato il danno biologico riconosciuto, sia in quanto non aveva ritenuto il danno anatomico assorbito in quello funzionale, sia in quanto aveva fatto decorrere il danno funzionale dalla data della domanda amministrativa pur ammettendo di non avere elementi completi in ordine alla funzionalità respiratoria del ricorrente a quella data.
Quindi, ha concluso l'ente appellante, le conclusioni formulate dal CTU sull'an debeatur
risultavano gravemente carenti, avendo il medesimo ricondotto all'asbestosi un quadro aspecifico, al quale si sarebbe potuta riconoscere un'eziologia professionale solo in presenza di un dato anamnestico specificamente confermato, del tutto carente, invece, nella fattispecie.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Quanto alla sussistenza della malattia professionale, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni cui era giunto il primo giudice.
Infatti, come risulta dalle modalità con le quali si era sviluppato il contraddittorio tra le parti nel primo grado di giudizio, l' non aveva, nell'intera fase indicata, posto in discussione la CP_2
5 rispondenza al vero delle allegazioni formulate da nel ricorso introduttivo del CP_1
giudizio.
L'attuale appellato, in particolare, aveva, con accurato dettaglio, descritto le modalità di svolgimento della propria attività lavorativa e la rilevante esposizione all'amianto che aveva subito durante la partecipazione alle varie fasi delle lavorazioni nelle quali era stato impegnato.
A fronte di tali dettagliate allegazioni, l' , nella memoria difensiva, non solo, non aveva CP_2
contestato le mansioni svolte dal ricorrente, così come dallo stesso descritte, né aveva affermato di non essere a conoscenza delle stesse in quanto soggetto terzo, così da indurre il giudice ad ammettere la prova per testi dedotta dalla controparte, né, tantomeno, aveva dedotto la prova contraria, ma aveva, piuttosto, richiamato integralmente, perché facesse parte integrante della memoria medesima, la relazione medica in atti del 15 giugno 2021, nella quale il medico dell' aveva dato atto delle mansioni svolte dal ricorrente nella sua carriera lavorativa, Pt_1
descrivendole in modo coerente con le allegazioni contenute nel ricorso.
Tanto è vero che l'attuale appellante non aveva in alcun modo neanche censurato la decisione del
Tribunale di ammettere direttamente la CTU medico legale senza prima provvedere all'espletamento della prova per testi dedotta dalla controparte.
Per le suddette ragioni, questa Corte non ritiene condivisibile quanto sostenuto dall'appellante in ordine al fatto che il CTU nominato in primo grado avesse basato il proprio convincimento esclusivamente su quanto riferitogli dal ricorrente durante l'anamnesi lavorativa, in quanto l'esposizione all'amianto del ricorrente doveva ritenersi, a quel punto del giudizio, incontestata.
Sotto altro profilo, quanto al concetto dell'asbestosi come malattia dose-dipendente, questa Corte
si è già pronunciata evidenziando, con orientamento che qui si intende ribadire, come esso debba essere inteso nel senso che il livello di esposizione all'amianto condizioni il livello di gravità
della patologia e non invece nel senso che esista una soglia specifica di esposizione all'amianto al di sotto della quale la malattia non possa manifestarsi, rimanendo, quindi, la valutazione della concreta esposizione professionale dell'assicurato all'amianto e la sussistenza del nesso causale
6 tra la predetta esposizione e l'insorgenza della malattia materia puramente medica e non giuridica.
In questo contesto, il CTU aveva, quindi, fatto corretto uso del criterio probabilistico, valutando adeguatamente la significatività che al quadro rilevato, aspecifico, ma compatibile con l'asbestosi, doveva essere attribuita a fronte dell'ampia esposizione al rischio specifico che era stata comprovata nel procedimento.
Con riferimento, invece, alla quantificazione del danno biologico, i rilievi formulati dall' Pt_1
sono parzialmente fondati.
Se, per un verso, infatti, il Collegio non condivide la censura formulata dal CTP dell' in Pt_1
relazione all'effettuato cumulo del danno anatomico pleurico del 2% e del danno funzionale del
6%, considerato che, come correttamente osservato dal CTU, le due alterazioni sono chiaramente entrambe indicate nelle tabelle di cui al D.Lgs. 38/2000 con codici differenti, per altro verso,
risulta, invece, fondato il rilievo relativo alla decorrenza del danno biologico funzionale,
riconosciuto dal CTU fin dalla data della domanda amministrativa (10 aprile 2019).
Come, infatti, affermato dallo stesso CTU, mentre sono presenti in atti elementi dai quali è
possibile desumere la presenza, a quella data, del danno anatomico, tali elementi risultano del tutto carenti in relazione al danno funzionale, il quale, quindi, considerate, da un lato, la tipica natura evolutiva del medesimo e, dall'altro lato, la lieve entità con la quale ancora lo stesso si presentava alla data di espletamento della CTU, deve ritenersi ragionevolmente insorto nel novembre 2020, quale data intermedia tra quella di presentazione della domanda amministrativa
(aprile 2019) e quella di svolgimento da parte del CTU dell'esame che aveva consentito di rilevare la presenza del danno in discussione (giugno 2022, come si desume dalla fattura allegata alla CTU) (38 mesi totali : 2 = 19 mesi a decorrere da aprile 2019 = novembre 2020).
Alla stregua di tutte le motivazioni svolte, l'appello proposto dall' deve, dunque, essere CP_2
parzialmente accolto.
7 In parziale riforma della sentenza impugnata, deve, dunque, dichiararsi che è affetto CP_1
da asbestosi di natura professionale, determinante, dalla data della domanda amministrativa del
10 aprile 2019, un danno biologico pari al 2% e, dal 1 novembre 2020, un danno biologico ulteriore pari al 6%, i quali, valutati unitamente al danno biologico pari al 20% già riconosciuto dall' , determinano, con decorrenza dal 10 aprile 2019, un danno biologico complessivo CP_2
pari al 22% e, dal 1 novembre 2020, un danno biologico complessivo pari al 28%.
L' deve essere, quindi, condannato al pagamento, in favore dell'appellato, del relativo CP_2
indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo.
Le spese del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo,
ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 (individuato sulla base del valore decuplicato della differenza tra la rendita in godimento e quella del 28%) della tabella relativa alle cause di previdenza, devono essere poste a carico dell' appellante e distratte in favore Pt_1
dei difensori antistatari dell'appellato.
Rimangono, altresì, interamente a carico dell' , secondo il principio di causalità, le spese CP_2
relative alla CTU, già liquidate in primo grado a carico dello stesso . Pt_1
Le spese della presente fase del giudizio devono, invece, essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione del fatto che le difese svolte dalla parte appellata nella memoria difensiva, richiamate anche nelle note di trattazione depositate, risultano del tutto inconferenti rispetto al procedimento, essendo relative ad una patologia del rachide e ad un problema di qualificazione della domanda totalmente estranei al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie in parte l'appello proposto dall' e, in parziale riforma della sentenza appellata, CP_2
dichiara che è affetto da asbestosi di natura professionale, determinante, dalla data CP_1
8 della domanda amministrativa del 10 aprile 2019, un danno biologico pari al 2% e, dal 1
novembre 2020, un danno biologico ulteriore del 6%, i quali, valutati unitamente al danno biologico pari al 20% già riconosciuto dall' , determinano, con decorrenza dal 10 aprile CP_2
2019, un danno biologico complessivo pari al 22% e, dal 1 novembre 2020, un danno biologico complessivo pari al 28%;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, del relativo indennizzo in rendita, CP_2
nella misura e con decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese relative al primo grado di CP_2
giudizio, che liquida in €. 2.695,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari dell'appellato.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative alla presente fase di appello.
Cagliari, 25 luglio 2025.
L'estensore……… …………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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