Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00245/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2025, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
- del provvedimento prot. n.-OMISSIS-con il quale il Prefetto di Avellino ha adottato nei confronti della medesima un’informazione antimafia interdittiva ed ha disposto la cancellazione dalla -OMISSIS-;
- della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli prot. n.-OMISSIS-;
- dei verbali del Gruppo Interforze Antimafia, ivi compreso il verbale della riunione del-OMISSIS-;
- della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino prot. n. -OMISSIS-
- della segnalazione C.N.R. n. 388/1 della Stazione Carabinieri di Palma Campania;
- della nota della Legione Carabinieri Campania del 6 febbraio 2024;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche non conosciuto e/o non specificatamente indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa ON CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 30 settembre 2024 veniva disposta l’iscrizione della -OMISSIS-- attiva nel settore della produzione di conglomerati cementizi e con sede in-OMISSIS- (-OMISSIS-) - nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (-OMISSIS-), con validità fino al 29 settembre 2025, per le attività di estrazione fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, nolo a caldo.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- adottato ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011, il Prefetto di Avellino ha emesso nei confronti della predetta società un’informazione interdittiva antimafia e disposto la cancellazione dalla -OMISSIS-, fondandola sulla sussistenza di elementi indiziari tratti dall’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli Sezione del G.I.P. n. -OMISSIS-., del 10 settembre 2024 nonché sul rapporto parentale tra -OMISSIS- – gravato da diverse vicende penali - e l’amministratore unico della-OMISSIS- (figlia di -OMISSIS-), e del socio, -OMISSIS-(nipote del predetto -OMISSIS-).
Con ricorso ritualmente notificato in data -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- la società ha impugnato gli atti in epigrafe individuati.
1.1. Di seguito, sinteticamente, i fatti che hanno portato l’Autorità di pubblica sicurezza ad adottare la misura interdittiva per cui è causa:
- in data 12 dicembre 2024 perveniva al Prefetto di Avellino la nota informativa del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli in cui si segnalava che in data 18 settembre 2024 i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna eseguivano l’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. -OMISSIS- -OMISSIS-, emessa il 10 settembre 2024 dal Tribunale Ordinario di Napoli Sezione G.I.P. Ufficio II nei confronti di 13 persone indiziate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di beni, porto e detenzione illegali di armi, beni o utilità di provenienza illecita, auto riciclaggio, intestazione fittizia di beni, corruzione, reati aggravati dalla finalità di agevolare il clan -OMISSIS- operante in -OMISSIS-), -OMISSIS-e comuni limitrofi; tra le società interessate menzionate nel provvedimento risultava la società -OMISSIS-”, con sede in-OMISSIS- (-OMISSIS-) e p.iva -OMISSIS-;
- dalla lettura della citata ordinanza cautelare emergeva che:
- la società -OMISSIS-” fosse assoggettata al clan -OMISSIS- ed in particolare alle decisioni del reggente -OMISSIS- -OMISSIS-e dell’affiliato -OMISSIS-, quest’ultimo quale incaricato delle estorsioni per conto dell’organizzazione criminale assolvendo al duplice ruolo di ritirare i proventi delittuosi e monitorare le imprese del territorio affidatarie di lavori pubblici a cui poi presentarsi per imporre la tangente sulla fornitura del calcestruzzo;
- il clan avrebbe imposto il -OMISSIS- nei lavori di realizzazione del supermercato della società -OMISSIS-affidati alla -OMISSIS-, incaricata della messa in opera e obbligata a ricevere le forniture di calcestruzzo dalla ditta -OMISSIS- di-OMISSIS-; il cementificio sarebbe stato individuato sulla base degli accordi che il titolare “-OMISSIS- -OMISSIS-” (-OMISSIS- -OMISSIS-) avrebbe stretto con -OMISSIS-, con l’impegno di versare la quota prevista per tale commessa;
- a distanza di tempo il cementificio non avrebbe rispettato i patti, alimentando il disappunto di -OMISSIS- -OMISSIS-ed i suoi propositi di rivalsa;
- alla luce di tali elementi, la Prefettura richiedeva, con nota del -OMISSIS-, ulteriori approfondimenti alle Forze dell’Ordine componenti il Gruppo Interforze a seguito dei quali emergevano ulteriori elementi di criticità rispetto alle segnalazioni contenute nella citata nota del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli e, più in particolare, veniva evidenziata la posizione di -OMISSIS- -OMISSIS-, gravato da diverse vicende penali (padre dell’amministratore unico, -OMISSIS- -OMISSIS-), sul conto del quale emergevano numerose segnalazioni – tra le quali sequestro beni in quanto indiziato di essere collegato al -OMISSIS- misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, segnalato nel 2005 per rapina ed estorsione in concorso - attestanti la vicinanza di quest’ultimo agli ambienti della criminalità organizzata, ed in particolare al clan -OMISSIS-, con cui lo stesso condivideva anche legami di parentela, essendo cugino di secondo grado alla moglie del boss --OMISSIS- anche sul conto del socio --OMISSIS-figurava una segnalazione per rapina ed estorsione in concorso unitamente a componenti dell’organizzazione criminale -OMISSIS-;
- in considerazione di tali elementi e della circostanza che in più parti della citata ordinanza cautelare il cementificio della -OMISSIS- veniva ricondotto a -OMISSIS- -OMISSIS-, il Prefetto di Avellino disponeva, su conforme parere del Gruppo Interforze Antimafia, l’adozione della gravata informazione antimafia interdittiva nei confronti del -OMISSIS- S.r.l. con contestuale revoca dell’iscrizione in white list.
1.2. La misura interdittiva cui è stata destinataria la società ricorrente fonda, dunque, sul coinvolgimento della società in indagini in corso da parte dell’Autorità Giudiziaria nonché su ravvisati indici fattuali di contiguità dovuti in primis ai rapporti di parentela intercorrenti tra l’amministratore unico,-OMISSIS-, ed il socio della società,-OMISSIS- con soggetto controindicato ai fini antimafia (-OMISSIS-), a sua volta in contatto con ambienti criminali.
1.3. Con plurimi motivi di ricorso, la società ricorrente è insorta avverso le determinazioni della Prefettura contestando l’operato della p.a. per erronea valutazione e falsa applicazione della normativa di cui al codice antimafia sotto diversi profili, sia procedurali che sostanziali.
1.3.1. Con il primo motivo rubricato “ I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84 E 91 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159. TR-OMISSIS-ISAMENTO, ERRONEITÀ ED INCOMPLETEZZA DEI FATTI ALLEGATI. MOTIVAZIONE INCOMPLETA, LACUNOSA, ILLOGICA, IRRAZIONALE, ARBITRARIA E DISORGANICA. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA GR-OMISSIS-E E MANIFESTA ” la società deducente lamenta un travisamento dei fatti ed una errata ricostruzione ed interpretazione degli stessi, per aver l’amministrazione dell’Interno proceduto nonostante l’inconsistenza degli elementi contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare per fondare il provvedimento interdittivo come testimonierebbe la circostanza che l’Autorità giudiziaria abbia ritenuto i componenti della compagine societaria e lo stesso -OMISSIS- del tutto estranei a qualsivoglia ipotesi accusatoria tanto da non emettere alcun provvedimento cautelare nei loro confronti.
1.3.2. Con il secondo motivo rubricato “ II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 94 BIS DEL D.LGS. 6.9.2011, N. 159. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA GR-OMISSIS-E E MANIFESTA ” lamenta sostanzialmente un deficit valutativo e motivazionale in ordine all’applicabilità di misure di prevenzione collaborativa nonostante l’obbligo gravante sul Prefetto di valutare in concreto se, in base al contestato fattuale, il rischio infiltrativo fosse eliminabile agevolmente mediante misure alternative all’interdittiva volte a garantire la libertà attività d’impresa imprenditoriale con il proseguimento dell’attività produttiva e la conseguente “bonifica” dal pericolo di infiltrazioni criminali, consentendo di salvaguardare i livelli occupazionali e, dunque, mantenere a lavoro gli otto dipendenti della ditta.
1.3.3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “ III. VIOLAZIONE DELL’ART. 92, COMMA 2 BIS, D.LGS. N. 159/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITÀ MANIFESTA; PERPLESSITÀ ” la deducente si duole della violazione del contraddittorio procedimentale, con totale pretermissione dell’apporto procedimentale che il privato avrebbe potuto fornire a propria difesa, avendo il Prefetto utilizzato una motivazione superficiale, illogica ed apparente, compendiata in una mera formula di stile, dalla quale non sarebbe possibile rinvenire alcuna valutazione circa l’urgenza che avrebbe indotto l’amministrazione ad obliterare la partecipazione dell’impresa al procedimento.
1.4. In estrema sintesi, la deducente assume che l’intera prospettazione della Prefettura – che poggia su emergenze investigative dalle quali si evincerebbe il coinvolgimento della società in attività illecite oggetto di indagine e sulla “contiguità familiare” tra amministratore unico e socio con soggetti gravati da precedenti penali nonché in contatto con appartenenti ad ambienti malavitosi – non sarebbe condivisibile, secondo una più corretta e complessiva valutazione dei fatti.
In ogni caso, sarebbe stato violato anche l’art. 94-bis del codice antimafia, concernente la possibilità di adottare misure di prevenzione collaborativa, non essendo stata operata alcuna valutazione in merito al carattere occasionale della presunta infiltrazione mafiosa ed alla “bonificabilità” dell’impresa.
Infine, l’omissione del contraddittorio avrebbe impedito alla Prefettura di valutare elementi decisivi, i quali sarebbero stati ignorati o fraintesi nella motivazione dell’interdittiva.
1.5. La società ha dunque concluso per l’annullamento degli atti gravati, previa istanza incidentale di sospensione cautelare della misura interdittiva.
2. Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Avellino si sono costituiti in giudizio con atto dell’Avvocatura distrettuale delle Stato di Salerno, la quale ha dedotto l’infondatezza di tutte le doglianze, ritenendo invece che le risultanze investigative e le valutazioni operate siano chiare e consentano di riscontrare un concreto pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata perché basato su dati incontrovertibili, i quali evidenzierebbero: 1) l’imposizione della -OMISSIS- da parte del clan; 2) la riconducibilità della stessa a -OMISSIS- -OMISSIS-.
Tali dati, letti congiuntamente a quanto rappresentato dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino circa la vicinanza di -OMISSIS- -OMISSIS- ad ambienti della criminalità organizzata di stampo mafioso (sub specie di clan -OMISSIS-, con il cui boss -OMISSIS-lo stesso risultava altresì essere imparentato), consentirebbero di ritenere adeguatamente motivata oltrechè legittima la scelta del Prefetto anche per gli ulteriori profili dell’esclusione dell’occasionalità dell’agevolazione e del condizionamento nonché dell’urgenza di provvedere in senso interdittivo, superando il generale obbligo di assicurare il contraddittorio.
3. In data-OMISSIS- la causa è stata cancellata dal ruolo per abbinamento al merito previa istanza di prelievo, come riportato a verbale.
4. In vista della pubblica udienza del-OMISSIS- sono state prodotte ulteriori memorie difensive, con le quali il -OMISSIS- s.r.l. ha ribadito la propria posizione, insistendo per le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti.
5. All’udienza pubblica del-OMISSIS-la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato per la condivisibilità del terzo motivo di ricorso con cui è stata contestata la violazione del contraddittorio che, per il suo carattere assorbente, deve essere scrutinato per primo.
6.1. L’Amministrazione resistente ha evidenziato che le ragioni di urgenza che hanno giustificato l’omissione della comunicazione ex art. 92, comma 2 bis, Codice Antimafia, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non sarebbero rinvenibili esclusivamente “ in considerazione dei gravi indizi di pregnanza e contiguità agli ambienti della criminalità organizzata ”, ma soprattutto nella circostanza che l’impresa fosse già iscritta nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (-OMISSIS-), che, come noto, ha valore di comunicazione e informazione antimafia liberatoria ex art. 1, commi 52 e ss. della legge 190/2012.
6.2. L’argomento non convince, anzi, induce a sostenere la necessità di un’attenzione maggiore nel consentire alla società interessata l’interlocuzione con l’amministrazione nella fase propedeutica alla decisione di interdirne l’attività e ciò in quanto avendo la stessa società ottenuto in un momento di poco precedente (circa quattro mesi prima) l’iscrizione in W.L. (vale a dire in data 30.09.2024 mentre il provvedimento interdittivo risale al 04.02.2025) e ciò - presumibilmente - sulla scorta di verifiche preliminari con esito positivo per la ricorrente, la Prefettura di Avellino era tenuta, mediante comunicazione ex art. 92, comma 2 bis del Codice Antimafia, a creare le premesse per rendere comprensibili le ragioni di una rivisitazione delle proprie determinazioni aprendosi ad un dialogo finalizzato anche a valutare la possibilità di perseguire strade alternative all’interdittiva qualora fosse emerso un profilo di inattualità del pericolo infiltrativo ovvero un elemento di “eliminabilità” dello stesso, ove l’agevolazione potesse essere ritenuta occasionale.
6.3. Invero, in una fattispecie di violazione del principio del contraddittorio nella fase antecedente l’emissione del provvedimento interdittivo antimafia, la III Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 8390/2024, ha chiarito che anche ( id est perfino) una “ parziale omessa comunicazione nell’avviso ” ex art. 92, comma 2-bis, d.Lgs. n. 159 del 2011 “ di circostanze a valenza indiziaria poi valorizzate dalla Prefettura nel provvedimento di definizione del procedimento interdittivo ” può costituire violazione della richiamata norma, suscettibile pertanto di portare all’annullamento dell’atto; mentre, su un piano più generale, “ l’omessa ostensione nell’avviso di circostanze a valenza indiziaria poi valorizzate nel provvedimento conclusivo non può neppure refluire nell’effetto sanante di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, in quanto:
-- in disparte la tematica più generale dell’estensione al procedimento ex art. 92 d.lgs. n. 159 del 2011 dei principi generali del procedimento amministrativo, il primo periodo del comma 2 dell’art. 21-octies trova applicazione in relazione ai soli provvedimenti che abbiano carattere “vincolato”, e tra questi certamente non rientra il provvedimento di informativa antimafia;
-- ebbene, il disposto dell’art. 34 comma 2 c.p.a., il carattere latamente discrezionale che si assegna al potere interdittivo e i conseguenti limiti che circoscrivono il sindacato giurisdizionale sui profili più intrinseci della valutazione di opportunità della misura preventiva, rendono impropria una anticipazione in sede giudiziale della ponderazione riservata al Prefetto; e tanto dicasi anche con riguardo alla prospettiva di un’applicazione estensiva del primo periodo del comma 2 dell’art. 21-octies allargata (in via interpretativa) anche ai casi di sostanziale “vincolatività” in concreto dell’esito del procedimento, ovvero alle ipotesi in cui si ritenga raggiunta la prova della concreta e sostanziale non modificabilità in concreto del provvedimento già adottato. Il profilo della controversa rilevanza dell’elemento sottratto al contraddittorio tocca infatti un aspetto squisitamente valutativo, in un quadro di interessi di estrema delicatezza, rispetto al quale non pare esperibile né una prognosi di sostanziale vincolatività in concreto degli esiti del procedimento (non essendo possibile prevedere come la Prefettura avrebbe considerato le eventuali osservazioni difensive della parte privata) né, per l’effetto, l’esercizio di un ruolo di supplenza del potere giudiziale rispetto a quello amministrativo (ma, in senso contrario sulla generale applicabilità del 21 octies, v. Cons. Stato, sez. III, n. 6111 e 4716/2024);
-- appare inapplicabile anche il secondo periodo del comma 2 dell’art. 21-octies, in quanto l’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011 non è una comunicazione di avvio del procedimento, poiché esso impone al Prefetto l’obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all’adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, istruito (“sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2”) e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis) ”.
6.4. Nella fattispecie in esame, non essendo stato fornito alla società ricorrente alcun avviso, non è stata in alcun modo prospettata la volontà di emettere un provvedimento interdittivo di qualsiasi tipo, né sono stati indicati gli elementi indiziari dell’infiltrazione mafiosa su cui la ditta avrebbe potuto fornire chiarimenti o elementi info-conoscitivi in grado di orientare in senso difforme l’analisi ricostruttiva compiuta dalla Prefettura.
Peraltro, non ricorrevano particolari esigenze di celerità del procedimento, né si palesavano altre ragioni per derogare alla procedura del contraddittorio, questa divenuta ormai cruciale in materia d’informative antimafia, stante l’espressa valorizzazione delle misure di self cleaning di cui al comma 2 - quater dell’art. 92 (che possono essere adottate “ nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio ”) e l’introduzione, in un’ottica di gradualità, delle misure di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale, di cui all’art. 94 bis .
Alla luce di tale traiettoria argomentativa, non può affatto predicarsi una superfluità o recessività del contraddittorio procedimentale né tantomeno un’esigenza di provvedere senza esitazioni in senso interdittivo motivata sulla scorta dell’urgenza di porre rimedio ad una già intervenuta iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (-OMISSIS-).
Piuttosto, gli elementi conoscitivi in possesso della ricorrente, potevano nel concreto essere sottoposti alla valutazione della Prefettura, al fine di realizzare quel giusto contemperamento tra le finalità della normativa antimafia e il diritto di iniziativa economica privata riconosciuto e garantito anche dalla Costituzione (art. 41 Cost.), non potendo nel caso di specie pretendersi lo svolgimento di una dialettica processuale sostitutiva di quella procedimentale negata.
7. L’accoglimento dell’istanza di annullamento motivata su un profilo procedimentale che riveste carattere prodromico rispetto al rinnovato svolgimento del contraddittorio consente di prescindere dai rilievi svolti dalla parte resistente sulla legittimità della prognosi di infiltrazione riportata nel provvedimento prefettizio impugnato e, quindi, dall’esame degli ulteriori motivi di censura che possono, pertanto, essere assorbiti.
7.1. Ai fini conformativi, dovrà essere, dunque, garantita la partecipazione della società nel rinnovato procedimento, nel corso del quale la Prefettura ben potrà tener conto della situazione complessiva ed attuale di pericolo infiltrativo, anche alla luce di precedenti penali, ove ritenuti rilevanti, che, pur essendo risalenti, sono stati rappresentati solo nella fase di riscontro all’istanza di accesso avanzata dalla ricorrente e nella presente sede processuale (si fa riferimento, in particolare, alla sentenza n. 1766/20 adottata dal Tribunale di Avellino nei confronti di -OMISSIS- trasmessa alla Prefettura solo in seguito all’adozione del provvedimento interdittivo: vd. pag. 8 della memoria della difesa erariale).
8. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la misura interdittiva emessa dalla Prefettura di Avellino (-OMISSIS-
9. Nondimeno, la peculiarità in concreto della vicenda esaminata giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la misura interdittiva in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata e gli altri soggetti, fisici e giuridici, nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IG SO, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
ON CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON CI | IG SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.