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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/11/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa NA SA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3565 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nata ad [...] il [...] e residente a [...]
Querce n. 10, C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Marco Giovannoni del C.F._1
Foro di Latina, C.F. indirizzo PEC – fax CodiceFiscale_2 Email_1
0771/1875008, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito a Fondi in via Sette Acque n.
2, giusta procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
“ , con sede legale in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale Controparte_1
e per essa nella sua qualità di mandataria ( ”) P.IVA_1 Controparte_2 CP_3 con sede in 20159 Milano Via Valtellina n. 15/17, Codice Fiscale e Partita IVA n. in P.IVA_2
forza di procura speciale in autentica del Dott. Notaio in Pordenone del Persona_1
07.01.2020, rep. n. 303826, racc. n.35462, registrato a Pordenone il 15.01.2020 al n. 626 serie 1T, in persona del procuratore speciale dott. (C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._3
17.12.1983, giusta procura del Dott. nella sua qualità di Presidente del Consiglio Persona_2 di Amministrazione della del 24.05.2021 Repertorio n. 144391 – Controparte_2
Raccolta n. 37236 a rogito Notaio dott. registrata in data 27.05.2021 al n. Persona_3
54297 serie 1T, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di precetto opposto, dall'avv. Giuseppe Abenavoli (C.F. ) con studio in Napoli C.F._4
pagina1 di 4 (NA) alla Piazza Piedigrotta 9, ove elettivamente domicilia, con domicilio digitale eletto all'indirizzo
PEC Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/11/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole Parte_1
28.06.2024, con il quale quale mandataria le ha Controparte_2 Controparte_1
intimato il pagamento della somma di euro 73.285,49, oltre interessi, dovuta in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo del 07.02.1997 a rogito Notaio Persona_4
stipulato dalla e i signori e , con Controparte_4 Parte_3 Parte_4
garanzia fideiussoria concessa da e;
a fondamento Parte_1 Controparte_5
dell'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo azionato, il difetto di titolarità del credito in capo alla società la violazione dell'art. 1957 c.c. in Controparte_1
difetto di specifica approvazione dei fideiussori alla deroga prevista nel contratto, la violazione della buona fede e correttezza non essendosi la banca attivata tempestivamente a richiedere il pagamento al fideiussore nonostante l'insolvenza dei debitori, l'errato calcolo degli interessi stante il cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente integrano la fattispecie ex art. 615, I comma, c.p.c., vertendo sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato.
L'opposizione nel merito è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso che in data 30.10.2025 parte opposta ha depositato un atto contenente una dichiarazione di rinuncia all'atto di precetto opposto, chiedendo che per l'effetto fosse dichiarata la pagina2 di 4 cessazione della materia del contendere;
in merito, oltre a rilevare che detto atto non risulta notificato alla debitrice, va tuttavia osservato che per orientamento costante della giurisprudenza di merito e legittimità, l'intervenuta rinuncia al precetto, anche in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione, può comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere solo con riferimento ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.), ma non produce il medesimo effetto nel giudizio di opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.), in quanto il precetto potrebbe essere rinnovato, sicché il debitore opponente conserva in tal caso il potere di chiedere l'accertamento negativo del diritto del creditore a procedere esecutivamente sulla base del titolo.
Ciò posto, avendo l'opponente insistito per la decisione nel merito dell'opposizione spiegata, deve pertanto osservarsi, come già evidenziato con il provvedimento di sospensione emesso in data
4.3.25, che il credito consacrato nel titolo esecutivo azionato risulta prescritto.
Per giurisprudenza costante, “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass. n. 17798/2011): ne consegue che, poiché il contratto di mutuo azionato, stipulato come detto il 7.2.1997, prevedeva un termine per il rimborso del capitale mutuato di anni 10, mediante il versamento di 20 rate semestrali di cui la prima con scadenza il
1.1.1998, il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato nel 1.7.2007, data di scadenza dell'ultima rata.
Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che il contratto in questione sia stato risolto a seguito dell'inadempimento dei mutuatari, tant'è che agli stesso venne notificato, in data
12.04.2001, un primo atto di precetto con il quale la banca ha intimato il pagamento, oltre che delle rate scadute, dell'intera somma mutuata: pertanto, una volta risolto in contratto, il dies a quo non può più essere individuato nel termine di adempimento previsto nel contratto bensì nella data di risoluzione dello stesso, data in cui – ai sensi dell'art. 2935 c.c. – il diritto della banca di ricevere la restituzione dell'intero importo mutuato poteva essere fatto valere.
Ebbene, a decorrere da tale data, effettivamente gli atti interruttivi notificati dal creditore non hanno impedito il maturarsi del termine di prescrizione, essendo stati notificati a distanza di oltre dieci anni.
In particolare, successivamente al predetto precetto, il creditore ha notificato in data
23.11.2001 un pignoramento dal quale è seguita la procedura RGE 267/2001 introdotta innanzi al
Tribunale di Nola e definita con provvedimento di estinzione depositato il 21.2.2018: come già osservato in corso di causa, non è possibile riconoscere alla predetta procedura esecutiva efficacia pagina3 di 4 interruttiva permanente della prescrizione, atteso che l'estinzione è conseguita alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 567 comma 3 c.p.c. (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di parte opposta), ovvero determinato da causa ascrivibile al creditore, trovando pertanto applicazione il principio secondo cui “nell'ipotesi di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (cfr. Cass. n. 8217/21).
Ne consegue che, rispetto alla data di notifica dell'atto di pignoramento (del 23.11.2001), non risultano documentati atti interruttivi posti in essere prima del decorso del termine di prescrizione decennale, avendo il creditore documentato esclusivamente un atto di pignoramento “in rettifica” notificato il 23.1.2013 e un atto di precetto notificato il 22.7.22, entrambi successivi alla scadenza del termine di prescrizione, ovvero al 23.11.2011.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione rende assorbiti gli ulteriori profili di contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1.Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto dell'opposta a procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente sulla base del titolo azionato, essendo il credito estinto per intervenuta prescrizione;
2.condanna l'opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali che liquida in € 7.052,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge, spese distratte in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, 5 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa NA SA
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa NA SA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3565 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nata ad [...] il [...] e residente a [...]
Querce n. 10, C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Marco Giovannoni del C.F._1
Foro di Latina, C.F. indirizzo PEC – fax CodiceFiscale_2 Email_1
0771/1875008, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito a Fondi in via Sette Acque n.
2, giusta procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
“ , con sede legale in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale Controparte_1
e per essa nella sua qualità di mandataria ( ”) P.IVA_1 Controparte_2 CP_3 con sede in 20159 Milano Via Valtellina n. 15/17, Codice Fiscale e Partita IVA n. in P.IVA_2
forza di procura speciale in autentica del Dott. Notaio in Pordenone del Persona_1
07.01.2020, rep. n. 303826, racc. n.35462, registrato a Pordenone il 15.01.2020 al n. 626 serie 1T, in persona del procuratore speciale dott. (C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._3
17.12.1983, giusta procura del Dott. nella sua qualità di Presidente del Consiglio Persona_2 di Amministrazione della del 24.05.2021 Repertorio n. 144391 – Controparte_2
Raccolta n. 37236 a rogito Notaio dott. registrata in data 27.05.2021 al n. Persona_3
54297 serie 1T, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di precetto opposto, dall'avv. Giuseppe Abenavoli (C.F. ) con studio in Napoli C.F._4
pagina1 di 4 (NA) alla Piazza Piedigrotta 9, ove elettivamente domicilia, con domicilio digitale eletto all'indirizzo
PEC Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/11/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole Parte_1
28.06.2024, con il quale quale mandataria le ha Controparte_2 Controparte_1
intimato il pagamento della somma di euro 73.285,49, oltre interessi, dovuta in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo del 07.02.1997 a rogito Notaio Persona_4
stipulato dalla e i signori e , con Controparte_4 Parte_3 Parte_4
garanzia fideiussoria concessa da e;
a fondamento Parte_1 Controparte_5
dell'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo azionato, il difetto di titolarità del credito in capo alla società la violazione dell'art. 1957 c.c. in Controparte_1
difetto di specifica approvazione dei fideiussori alla deroga prevista nel contratto, la violazione della buona fede e correttezza non essendosi la banca attivata tempestivamente a richiedere il pagamento al fideiussore nonostante l'insolvenza dei debitori, l'errato calcolo degli interessi stante il cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente integrano la fattispecie ex art. 615, I comma, c.p.c., vertendo sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato.
L'opposizione nel merito è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso che in data 30.10.2025 parte opposta ha depositato un atto contenente una dichiarazione di rinuncia all'atto di precetto opposto, chiedendo che per l'effetto fosse dichiarata la pagina2 di 4 cessazione della materia del contendere;
in merito, oltre a rilevare che detto atto non risulta notificato alla debitrice, va tuttavia osservato che per orientamento costante della giurisprudenza di merito e legittimità, l'intervenuta rinuncia al precetto, anche in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione, può comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere solo con riferimento ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.), ma non produce il medesimo effetto nel giudizio di opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.), in quanto il precetto potrebbe essere rinnovato, sicché il debitore opponente conserva in tal caso il potere di chiedere l'accertamento negativo del diritto del creditore a procedere esecutivamente sulla base del titolo.
Ciò posto, avendo l'opponente insistito per la decisione nel merito dell'opposizione spiegata, deve pertanto osservarsi, come già evidenziato con il provvedimento di sospensione emesso in data
4.3.25, che il credito consacrato nel titolo esecutivo azionato risulta prescritto.
Per giurisprudenza costante, “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass. n. 17798/2011): ne consegue che, poiché il contratto di mutuo azionato, stipulato come detto il 7.2.1997, prevedeva un termine per il rimborso del capitale mutuato di anni 10, mediante il versamento di 20 rate semestrali di cui la prima con scadenza il
1.1.1998, il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato nel 1.7.2007, data di scadenza dell'ultima rata.
Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che il contratto in questione sia stato risolto a seguito dell'inadempimento dei mutuatari, tant'è che agli stesso venne notificato, in data
12.04.2001, un primo atto di precetto con il quale la banca ha intimato il pagamento, oltre che delle rate scadute, dell'intera somma mutuata: pertanto, una volta risolto in contratto, il dies a quo non può più essere individuato nel termine di adempimento previsto nel contratto bensì nella data di risoluzione dello stesso, data in cui – ai sensi dell'art. 2935 c.c. – il diritto della banca di ricevere la restituzione dell'intero importo mutuato poteva essere fatto valere.
Ebbene, a decorrere da tale data, effettivamente gli atti interruttivi notificati dal creditore non hanno impedito il maturarsi del termine di prescrizione, essendo stati notificati a distanza di oltre dieci anni.
In particolare, successivamente al predetto precetto, il creditore ha notificato in data
23.11.2001 un pignoramento dal quale è seguita la procedura RGE 267/2001 introdotta innanzi al
Tribunale di Nola e definita con provvedimento di estinzione depositato il 21.2.2018: come già osservato in corso di causa, non è possibile riconoscere alla predetta procedura esecutiva efficacia pagina3 di 4 interruttiva permanente della prescrizione, atteso che l'estinzione è conseguita alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 567 comma 3 c.p.c. (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di parte opposta), ovvero determinato da causa ascrivibile al creditore, trovando pertanto applicazione il principio secondo cui “nell'ipotesi di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (cfr. Cass. n. 8217/21).
Ne consegue che, rispetto alla data di notifica dell'atto di pignoramento (del 23.11.2001), non risultano documentati atti interruttivi posti in essere prima del decorso del termine di prescrizione decennale, avendo il creditore documentato esclusivamente un atto di pignoramento “in rettifica” notificato il 23.1.2013 e un atto di precetto notificato il 22.7.22, entrambi successivi alla scadenza del termine di prescrizione, ovvero al 23.11.2011.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione rende assorbiti gli ulteriori profili di contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1.Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto dell'opposta a procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente sulla base del titolo azionato, essendo il credito estinto per intervenuta prescrizione;
2.condanna l'opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali che liquida in € 7.052,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge, spese distratte in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, 5 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa NA SA
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