Ordinanza cautelare 17 gennaio 2024
Sentenza 14 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/03/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02279/2025REG.PROV.COLL.
N. 05319/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5319 del 2024, proposto da
VE s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria di costituendo RTI con Evergreen s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alle procedure CIG 9922235758, 9922282E1F, 992231595C e 992234307A, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
OO – Consorzio Cooperative Sociali per l’Inclusione Lavorativa società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
Sistema s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Massimo Pozzi e Francesco Gesess, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
VA TO MA s.r.l., Evergreen s.r.l.s. ed NT 18, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 721/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OO – Consorzio Cooperative Sociali per l’Inclusione Lavorativa società cooperativa sociale e di Sistema s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Matteo Valente, Francesco Gesess e Pasquale Cristiano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Risulta dagli atti che con determina a contrarre n. 142bis del 23 giugno 2023, il direttore generale di
Sistema s.r.l. – società in house del Comune di Grosseto ed affidataria diretta di servizi pubblici – indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di taglio dell’erba nel territorio comunale.
L’appalto – della durata di 36 mesi e dell’importo complessivo a base d’asta di euro 4.903.578,94 oltre IVA – veniva suddiviso in quattro lotti. La determina a contrarre prevedeva altresì il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa) ed approvava gli atti di gara (tra i quali il
disciplinare).
All’esito della valutazione delle offerte da parte della Commissione aggiudicatrice, come risulta dal verbale n. 5 del 4 ottobre 2023 – risultava la seguente graduatoria finale:
Lotto 1: 1° classificato: VE s.r.l.; 2° classificato: VA TO MA s.r.l.; 3° classificato: OO;
Lotto 2: 1° classificato: RTI costituendo VE s.r.l.RE; 2° classificato: NT 18; 3° classificato: VA TO MA s.r.l.; 4° classificato: OO;
Lotto 3: 1° classificato: VE s.r.l.; 2° classificato: VA TO MA s.r.l.; 3° classificato: OO;
Lotto 4: 1° classificato: NT 18; 2° classificato: RTI costituendo VE s.r.l.RE; 3° classificato: VA TO MA s.r.l.; 4° classificato: OO.
Con il medesimo verbale n. 5 la Commissione formulava altresì la proposta di aggiudicazione, nei seguenti termini: Lotto 1: VE s.r.l.; Lotto 2: RTI costituendo VE s.r.l.RE; Lotto 3: VA TO MA s.r.l.; Lotto 4: NT 18.
Al termine, per i lotti nn. 1, 2 e 4 veniva confermato l’esito della graduatoria finale, mentre per il lotto n. 3 (che aveva visto classificato al 1° posto VE) la Commissione proponeva il subentro del 2° in graduatoria, ossia la VA TO MA s.r.l.
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana, il Consorzio OO impugnava la determinazione n. 223 del 24 novembre 2023, nella parte in cui non aveva aggiudicato allo stesso
uno dei lotti in gara.
Più nello specifico, secondo il Consorzio ricorrente, tenendo conto degli importi a base d’asta dei singoli lotti e facendo corretta applicazione della lex specialis , sarebbe risultata la seguente graduatoria finale: il lotto 4 in favore di NT 18 (risultata prima in graduatoria del lotto medesimo); il lotto 2 in favore del RTI costituendo VE s.r.l.RE (risultata prima in graduatoria del lotto medesimo); il lotto 1, previa esclusione di VE s.r.l. quale possibile aggiudicataria, vista la precedente aggiudicazione del lotto n. 2 di maggior importo, in favore di VA TO MA s.r.l. (risultata seconda in graduatoria del lotto medesimo); il lotto 3 (quello di minor importo a base d’asta, pari ad euro 1.165.957,21), previa esclusione quali possibili aggiudicatarie tanto di VE s.r.l. quanto di VA TO MA s.r.l., vista la precedente aggiudicazione di lotti di maggior importo, in favore di OO (terza in graduatoria del lotto medesimo).
Avverso l’aggiudicazione, nei limiti dell’interesse fatto valere, il ricorrente deduceva i seguenti rilievi di illegittimità:
1. Violazione di legge in relazione all’art.51 d.lgs. n. 50 del 2016, eccesso di potere per violazione della lex specialis (premesse del disciplinare di gara), difetto di istruttoria e difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà .
2. Violazione di legge in relazione all’art.48, comma 7 d.lgs. n. 50 del 2016, violazione di legge in relazione all’art. 51 d.lgs. n. 50 del 2016, eccesso di potere per violazione della lex specialis (art.2 del disciplinare di gara), difetto di istruttoria e difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà .
3. Violazione di legge in relazione all’art. 80, comma 5, lett. m) d.lgs. n. 50 del 2016, violazione di legge in relazione all’art. 51 d.lgs. n. 50 del 2016, eccesso di potere per violazione della lex specialis (art.8.1 del disciplinare di gara), difetto di istruttoria e difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà .
4. In via subordinata, il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti di gara e della procedura per violazione di legge in relazione agli artt. 51, 80, comma 5, lett. m), e 48, comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Si costituivano in giudizio Sistema s.r.l. e VE s.r.l., che a sua volta proponeva ricorso incidentale impugnando il disciplinare di gara nel punto in cui individua il vincolo di aggiudicazione dei diversi lotti, laddove interpretato nel senso prospettato dalla ricorrente principale, deducendone l’illegittimità per
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis, violazione dei principi di interpretazione letterale della lex specialis, di legittimo affidamento e di massima partecipazione, violazione della par condicio competitorum .
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 comma 8 del d.lgs. 50/2016, violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dei principi di favor partecipationis e par condicio competitorum, sproporzionalità .
Con ordinanza n. 57 del 17 gennaio 2024 il TAR accoglieva l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, sul presupposto – quanto al fumus boni iuris – che in applicazione della clausola del disciplinare di gara che prevedeva un vincolo di aggiudicazione, interpretata in senso conforme alla normativa in vigore all’epoca della pubblicazione del bando, nonché agli stessi chiarimenti della stazione appaltante, si dovesse ritenere che alla controinteressata (che aveva partecipato sia in forma individuale, sia in forma di RTI), non potesse che riconoscersi l’assegnazione di uno solo lotto, tenuto altresì conto che nel RTI VE s.r.l. ricopriva il ruolo di mandataria con una quota pari al 70%.
Quindi, con sentenza 14 giugno 2024, n. 721, il giudice adito accoglieva il ricorso principale e respingeva quello incidentale, sul presupposto che “ l’aggiudicazione di n. 2 lotti al medesimo concorrente SAVET – sia pure, l’uno (il Lotto 1) in forma singola e l’altro (il Lotto 2) quale mandatario di un RTI (in cui la stessa SAVET assumeva una quota di esecuzione del 70%) – sia stata assunta, così come dedotto dal consorzio ricorrente, in violazione dell’art. 51, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché delle specifiche indicazioni contenute nel disciplinare di gara, così come interpretate dalla stessa stazione appaltante in sede di risposte ai chiarimenti ”.
Avverso tale decisione VE s.r.l. interponeva appello, affidato a due motivi di impugnazione, entrambi rubricati nei termini di “ Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis. Violazione dei principi di interpretazione letterale della lex specialis, di legittimo affidamento e di massima partecipazione. Violazione della par condicio competitorum ”.
Costituitasi in giudizio, Sistema s.r.l. insisteva per l’accoglimento dell’appello.
Anche il Consorzio OO si costituiva, chiedendo per contro la reiezione del gravame, siccome infondato.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 17 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello VE s.r.l. la sentenza di primo grado viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che, in violazione delle previsioni della legge di gara, la stazione appaltante avrebbe aggiudicato al medesimo operatore economico (VE s.r.l.) ben due lotti, nonostante il vincolo di aggiudicazione introdotto dal disciplinare, a mente del quale “ In caso di aggiudicazione, da parte di una stessa impresa, di più lotti, la stessa risulterà aggiudicataria soltanto del lotto di maggiore importo. Per gli altri si procede con il secondo in graduatoria ”.
Secondo il TAR Toscana, “ il consentire, in generale, ad un’impresa di aggiudicarsi (non di partecipare) un lotto in forma singola e gli altri in RTI determinerebbe, di fatto, un’elusione dello stesso vincolo di aggiudicazione che, sì l’Amministrazione, per legge, ha la mera facoltà di introdurre negli atti di gara nell’esercizio della sua discrezionalità, ma una volta introdotto ha poi l’obbligo di rispettare, mentre la lettura offerta in sede processuale della suddetta clausola metterebbe in discussione lo stesso an del vincolo di aggiudicazione (pertanto, la stessa introduzione del vincolo) ”.
Rileva l’appellante che il primo giudice sarebbe giunto a tale conclusione sulla scorta di un’interpretazione teleologica della lex specialis , muovendo in particolare dalla considerazione che l’interpretazione della locuzione “stessa impresa” non fosse univoca, laddove la formulazione letterale del disciplinare non avrebbe invece dato luogo ad incertezze di sorta: in particolare, secondo VE s.r.l., il vincolo di aggiudicazione (auto-)imposto dalla stazione appaltante sarebbe inequivocabilmente rivolto all’operatore economico che presenta l’offerta.
La locuzione “ impresa ”, in assenza di ulteriori specificazioni, non potrebbe infatti che riferirsi al soggetto giuridico che partecipa alla procedura di gara presentando un’offerta.
Tale conclusione troverebbe conferma nelle disposizioni del Codice dei contratti pubblici applicabile ratiore temporis alla procedura de qua . In particolare, a mente dell’art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016 “ Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare ”.
A sua volta, l’art. 3, comma primo, lett. cc) del medesimo decreto fornisce la definizione di “ offerente ”, il quale va individuato nell’operatore economico che ha presentato un’offerta.
Per l’effetto dovrebbe concludersi che la regola di cui si tratta sia rivolta al singolo offerente e non anche ad una realtà imprenditoriale più vasta.
Nel caso di specie, la VE s.r.l. e l’RTI VERE hanno preso parte a lotti diversi ed hanno presentato ciascuno la propria offerta, distintamente l’una dall’altro: al riguardo, l’art. 45 del Codice dei contratti definisce gli operatori economici ammessi alla partecipazione alle gare d’appalto, distinguendo “ a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative ” e “ d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) […] ”.
Conseguenza ne è che i raggruppamenti temporanei di concorrenti siano un soggetto concorrente ben diverso dall’impresa singola di cui alla lett. a), sebbene quest’ultima possa prendere parte come concorrente anche del RTI di cui alla lett. d).
Alla luce di quanto precede, conclude l’appellante che, laddove il legislatore avesse voluto estendere l’applicazione del vincolo di aggiudicazione al singolo operatore economico, in qualunque forma giuridica adottata dallo stesso nella procedura di gara, avrebbe certamente utilizzato una formulazione diversa rispetto a quella di “ offerente ”, che, come anticipato, si riferisce proprio al soggetto che presenta un’offerta. Analogamente dicasi per la stazione appaltante, che ove avesse voluto discrezionalmente introdurre un vincolo di aggiudicazione di tale estensione nella legge di gara, avrebbe dovuto precisarlo espressamente.
Per l’effetto il vincolo di aggiudicazione, così come testualmente previsto nel disciplinare ed alla luce dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, dovrebbe applicarsi al solo “offerente” e non anche a tutte le forme in cui un singolo operatore economico partecipa alla procedura di gara.
Il motivo non è fondato.
Premesso che non è contestata la possibilità, per la stazione appaltante, di introdurre un limite di aggiudicazione relativamente ai lotti in gara ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016, così come neppure si contesta la possibilità, per la stessa stazione appaltante, di modulare l’ampiezza di tale vincolo ( quomodo ) alla luce delle proprie contingenti valutazioni discrezionali, va invece chiarita la concreta estensione di detto vincolo, così come previsto nella legge di gara.
Va preliminarmente ricordato, per evidenti ragioni di ordine sistematico, come la natura discrezionale della scelta della stazione appaltante di introdurre o meno vincoli di aggiudicazione o di partecipazione (ipotesi, quest’ultima, che peraltro non rileva nel caso di specie), così come di disciplinarne il perimetro e l’ampiezza applicativa nel bilanciamento complessivo degli interessi pubblici e privati coinvolti nel caso specifico, è confermata dalla prevalente giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, V, 9 giugno 2022, n. 4718).
La questione attualmente controversa, ossia l’esatta portata applicativa di tale vincolo, va dunque risolta alla luce dei principi di ermeneutica giuridica, ossia “ alla luce della sua ratio e della volontà espressa dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara ” (come già anticipato, nel corso del precedente grado di giudizio, con l’ordinanza della Sezione 23 febbraio 2024, n. 668).
Come già anticipato, l’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che “ Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell' invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo ”.
Il legislatore fa dunque riferimento all’onnicomprensiva categoria giuridica dell’« offerente », ossia (ai sensi dell’art. 3, comma primo, lett. cc del medesimo decreto) “ l’operatore economico che ha presentato un’offerta ”), in tal modo astrattamente riferendosi sia agli operatori economici individualmente intesi, sia alle forme associative dei quali gli stessi vengano di volta in volta a fare parte.
In applicazione di tale regola, il disciplinare di gara prevedeva che “ È ammessa la partecipazione ad uno, alcuni o tutti i lotti anche se, ai sensi dell'art. 51 co. 3 del Codice, in caso di aggiudicazione, da parte di una stessa impresa, di più lotti, la stessa risulterà aggiudicataria soltanto del lotto di maggiore importo.
Per gli altri si procede con il secondo in graduatoria. Nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta per un determinato lotto da parte di un’impresa risultata aggiudicataria già di altro lotto di importo superiore, la stessa potrà risultare aggiudicataria anche dell’altro lotto, in modo da evitare che alcuni lotti possano restare privi di offerte aggiudicabili.
N.B.: l'impresa che partecipa a più di un lotto, nell'eventualità in cui dovesse aggiudicarsene più di uno, dovrà tenere in considerazione che le attività oggetto dell'appalto dovranno essere svolte
contemporaneamente nelle varie aree geografiche di riferimento, pertanto dovrà essere in grado di svolgere il servizio con le attrezzature e il personale necessario per la mole di lavoro complessiva dei lotti aggiudicati ”.
A differenza dell’art. 51 cit., il disciplinare di gara, nel dare pratica attuazione alla discrezionalità della stazione appaltante, utilizza la diversa categoria giuridica di “impresa”, ossia (ai sensi dell’art. 2082 Cod. civ.) “ […] l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente dall'imprenditore, diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi ”, categoria che fa dunque riferimento non tanto ad un più o meno ampio centro di imputazione di interessi, bensì direttamente alla specifica figura (individuale) dell’imprenditore.
In questi termini, ritiene il Collegio che la previsione della legge speciale di gara vada correttamente intesa nel senso di precludere ai singoli imprenditori (in quanto tali, dunque a prescindere se in forma individuale o associata) l’aggiudicazione di più lotti tra quelli messi a gara.
Nel caso in esame, è indubbio che l’impresa VE s.r.l. sia risultata aggiudicataria (sia a titolo individuale – in due casi – sia in associazione con la diversa impresa Evergreen – in uno) in tre lotti. Va all’uopo ricordato che un raggruppamento temporaneo di imprese non costituisce un nuovo ente dotato di personalità giuridica, bensì un semplice modulo organizzativo basato sul mandato tra operatori: in quanto tale non solo non costituisce una impresa autonoma rispetto a quelle che lo compongono, che anche al suo interno non perdono le proprie caratteristiche specifiche, né le proprie peculiari modalità di funzionamento ( ex pluribus , Cons. Stato, IV, 30 maggio 2024, n. 4846).
Ciò trova indiretta conferma anche nella disciplina unionale (direttiva 2014/24/UE), secondo cui i raggruppamenti di operatori economici partecipano di regola alle procedure di aggiudicazione senza dover assumere una forma giuridica specifica, tant’è che possono subire l’imposizione di particolari condizioni solo ove proporzionate, non discriminatorie e giustificate da ragioni obiettive.
La possibilità di ricorrere al modulo organizzativo del raggruppamento di imprese assolve invero alla sola funzione di consentire di partecipare ad una gara d’appalto anche a quelle imprese che non possiedano individualmente i requisiti tecnici, professionali o economici nella misura richiesta dalla legge di gara.
In questi casi, l’impresa si associa temporaneamente ad altre imprese, in modo da cumulare i requisiti collettivi ed integrare le reciproche mancanze. Il raggruppamento si configura quindi come una forma di collaborazione di tipo occasionale che permette anche alle piccole aziende di prendere parte alle procedure di gara e di concorrere per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
Al tempo stesso, il RTI consente alle pubbliche amministrazioni di avere una platea di operatori economici più vasta da cui selezionare la migliore offerta.
E’ di palmare evidenza, a tal punto, che ancorché VE s.r.l. avesse partecipato alla gara per il lotto n. 2 non da sola bensì assieme ad Evergreen, la regola contenuta nel disciplinare di gara che precludeva l’aggiudicazione di più lotti in favore della medesima impresa continuava ad operare nei suoi confronti, la detta partecipazione secondo il modulo del raggruppamento (temporaneo) di imprese non facendo venire meno la natura di impresa autonoma di VE, né dando vita ad un’impresa terza (aggiudicataria) destinata a sostituirsi alle “raggruppate” nell’esecuzione dell’appalto.
Nel caso in esame, dunque, l’accoglimento delle conclusioni raggiunte dal primo giudice non consegue ad una interpretazione “teleologica” della previsione contestata della lex specialis di gara, bensì proprio all’interpretazione letterale della medesima, che nel legittimo esercizio della discrezionalità della stazione appaltante – come si è detto, non contestato dalle parti in lite né sotto il profilo dell’ an , né del quomodo – osta sic et simpliciter a che una singola impresa possa aggiudicarsi più di un lotto tra quelli messi a gara, all’uopo non rilevando la concreta forma della sua partecipazione – individuale o in associazione con altri – alla gara.
Tale irrilevanza è la logica conseguenza dell’aver previsto il disciplinare un divieto puro e semplice, senza precisazioni (o eccezioni) ulteriori.
Il riferimento del vincolo alle “ imprese ”, peraltro, è coerente alle finalità di promozione della concorrenza cui si ispira(va) l’art. 51, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, come bene osserva il primo giudice, appunto impedendo la concentrazione di più lotti in capo alla stessa impresa.
In questi termini, ritiene il Collegio di dover dare continuità all’orientamento ( ex multis , Cons. Stato, III, 21 ottobre 2022, n. 8990) secondo cui “ […] la finalità di tale disposizione si rinviene nel Considerando 79 della Direttiva 2014/24/UE, che facoltizza le stazioni appaltanti a limitare il numero dei lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico “allo scopo di salvaguardare la
concorrenza o per garantire l’affidabilità dell’approvvigionamento”.
Tale indicazione, e la disposizione di diritto interno che ne costituisce attuazione, disvelano pertanto plasticamente il duplice profilo causale dei contratti di appalto pubblici: quello c.d. “contabilistico”, funzionale alle (sole) esigenze di approvvigionamento di beni e servizi dell’amministrazione; e quello c.d. “proconcorrenziale”, efficacemente descritto dalla dottrina con come volto a creare artificialmente le condizioni di concorrenza (peraltro non solo in un’ottica macroeconomica, ma anche allo scopo di favorire l’interesse del contraente pubblico) laddove esse non si sarebbero naturalmente esplicate.
Data la superiore premessa va ulteriormente rimarcato, sul piano sistematico, che il terzo comma del citato art. 51 del codice dei contratti pubblici si inserisce nel contesto di una disposizione la cui complessiva disciplina è finalizzata alla tutela – in termini di accesso al mercato delle commesse pubbliche - “delle microimprese, piccole e medie imprese”: così si esprime il primo comma, indicando la finalità della suddivisione in lotti (che è nozione, ed attività, logicamente propedeutica
all’inserimento del vincolo di aggiudicazione, che tale suddivisione, appunto, suppone). Si vuol dire cha la disciplina del vincolo di aggiudicazione va interpretata (anche) avuto riguardo al fatto che tale istituto non è isolato, ma è parte del più complesso regime della suddivisione in lotti, che ne costituisce il fondamento sistematico [...] ”.
Ad abundantiam , ancorché gli stessi non sarebbero comunque idonei a modificare la portata della lex specialis , anche i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in corso di gara davano atto di quanto sopra rilevato: a fronte infatti della chiara richiesta “ se, relativamente alla presente procedura di gara, sia possibile aggiudicare più di un lotto alla stessa impresa [...] non è chiaro se l’impresa che partecipa a più lotti possa aggiudicarne uno soltanto o più di uno ” rispondeva in modo netto che “ l’aggiudicazione a più lotti si può verificare [solo – ndr] nel caso in cui nessun concorrente presenti altre offerte per i lotti oggetto della gara ”.
Quindi, a fronte dell’ulteriore richiesta – formulata da VE s.r.l. – se fosse “ possibile partecipare a tutti i lotti indicando per ognuno di essi consorziate esecutrici diverse, ed eventualmente risultare aggiudicati di più di un lotto ”, la risposta fornita era “ si conferma che resta ammessa la possibilità di partecipare a tutti i lotti ma l’aggiudicazione segue le regole previste dal Disciplinare di gara in quanto il consorzio rimane comunque l’operatore economico partecipante alla gara da considerarsi in senso unitario e non moltiplicabile in ragione delle sue consorziate esecutrici ”.
Con il secondo motivo di appello VE s.r.l., nel richiamare per sommi capi il contenuto del proprio ricorso incidentale in primo grado (con il quale aveva chiesto l’annullamento – nell’ipotesi di positiva valutazione delle prospettazioni del Consorzio OO – del disciplinare di gara nel punto in cui individuava il vincolo di aggiudicazione dei diversi lotti, “ laddove dovesse essere interpretato nel senso prospettato dalla ricorrente principale, nei limiti della corretta interpretazione che mantenga l’aggiudicazione nei confronti dell’esponente ”), ribadisce che diversamente da quanto ritenuto dal TAR, il vincolo di aggiudicazione avrebbe dovuto essere “ riferito unicamente al concorrente inteso quale operatore economico che ha presentato un’offerta, e non anche a tutte le forme di partecipazione assunte da una società nei diversi lotti ”, per il resto richiamando gli argomenti all’uopo già esposti nel primo motivo di appello.
Neppure questo motivo di gravame può essere accolto, in ragione di quanto già esposto in precedenza ed in assenza di elementi di novità rispetto alle censure formulate nel primo motivo di appello, che come già evidenziato dev’essere disatteso.
Alla luce dei rilevi che precedono, l’appello va dunque respinto.
La particolarità delle questioni esaminate e la loro parziale novità giustificano peraltro l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO