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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 903/2022, avente a oggetto “appalto” vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Parte_1 C.F._1
Corso Carducci n. 85, presso lo studio dell'avv. Simonetta Sforzi, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTORE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Arezzo, Controparte_1 C.F._2 via Garbasso n. 42, presso lo studio dell'avv. Enrico Marraghini, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza dell'11.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso d'aver realizzato Parte_1 nella villa di , sita nel Comune di Porto Santo Stefano, alcuni lavori di Controparte_1 ristrutturazione, nella parte interna (dal 2005 al 2010) ed esterna (dal 2010 al marzo
2012), e d'aver ricevuto il saldo integrale delle opere interne e un mero acconto di €
25.000,00 per gli interventi esterni, ha chiesto al Tribunale di Grosseto di condannare la pagina 1 di 4 committenza a pagargli l'importo di € 36.417,00, oltre agli interessi legali e con vittoria di spese di lite.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, si è costituita in giudizio
, per chiedere la reiezione delle domande avversarie, in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto, assumendo d'aver già saldato all'odierno attore ogni spettanza riferita anche alle opere esterne, ed essere anzi creditrice nei suoi confronti della somma di € 4.565,00, per la quale s'è riservata di agire in ripetizione con separato giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'11.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la domanda attorea è infondata e va respinta.
È incontestato che la ditta individuale del sig. a decorrere dal 2005, Parte_1 abbia eseguito lavori edili nella villa della sig.ra , ubicata nel Comune di Controparte_1
Porto Santo Stefano, sia nella parte interna che in quella esterna.
È poi ammesso dallo stesso attore d'aver ricevuto dalla committenza il pagamento integrale delle opere interne, terminate nell'anno 2010.
Nell'atto introduttivo, l' si duole invero del mancato saldo delle opere esterne, Pt_1 asseritamente realizzate dal 2010 a marzo 2012, e complessivamente stimate nella somma di € 54.850,00, rispetto al quale avrebbe ricevuto due soli acconti per un totale di
€ 25.000,00 (all.ti 11 e 12 della citazione), e quindi pretende la condanna della proprietà
a corrispondergli la differenza di € 36.417,00 riportata nella fattura n. 1/2014 (all. 3 della citazione).
Osserva anzitutto il Tribunale l'erronea indicazione di un corrispettivo fatturato di €
36.417,00, in quanto frutto di un conteggio dell'IVA al 22%, anziché del 10%, come avrebbe richiesto la natura dei lavori e peraltro testimoniato dalle pregresse fatture emesse dall' verso la . Pt_1 CP_1
Stando alla prospettazione attorea, quindi, il compenso per le opere esterne realizzate nella villa della convenuta dovrebbe corrispondere alla cifra complessiva di € 60.335,00,
pagina 2 di 4 derivante dalla somma aritmetica degli importi di € 15.000,00, di € 10.000,00 e di €
29.850,00, maggiorati dell'IVA al 10%.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, se da un lato ha riferito d'aver già pagato nell'anno 2008 alcune opere esterne poi fatte refluire da controparte in un nuovo conteggio, per un totale di € 9.000,00 (all.ti 6 e 7 della comparsa), dall'altro ha documentato pagamenti a mezzo bonifici eseguiti nel periodo compreso tra febbraio e novembre 2012 per la somma globale di € 55.000,00 (all.ti 1-5).
Alla stregua di tale allegazioni, pertanto, ritiene di vantare addirittura un credito nei confronti dell' Pt_1
Siffatte argomentazioni difensive risultano pertinenti, se non altro alla luce della caotica ricostruzione offerta dall'attore.
Già non è chiaro l'arco temporale in cui collocare l'effettiva realizzazione delle opere esterne: fermo restando che gli interventi sarebbero iniziati nel 2010 e che la ditta avrebbe lasciato definitivamente il cantiere nel 2014, l ha dapprima esposto d'aver Pt_1 operato senza soluzione di continuità fra il 2010 e marzo 2012, momento in cui avrebbero sospeso i lavori per motivi finanziari della committenza sino al 2014, e successivamente ha dedotto che gli interventi sarebbero stati compiuti nel 2010, sospesi fino al 2012 e riavviati fino al 2014.
In secondo luogo, l' imputa i pagamenti eseguiti nel 2012 dalla committenza ad Pt_1 altre opere esterne, ignorando per un verso d'aver lui stesso stimato il corrispettivo delle opere in € 54.850,00 (oltre IVA al 10%), e depositando per altro verso documentazione inapprezzabile, perché le due fatture nn. 7 e 11 del 2012, alle quali riconduce i pagamenti avversari (all. 14), hanno come destinatari soggetti diversi dall'odierna convenuta;
la fattura n. 20/2012, infine, è priva dei dati identificativi dell'emittente, essendo solo vergata a mano dallo stesso attore.
Va inoltre osservato che l'importo conteggiato dall' per i lavori esterni include Pt_1 apparentemente alcune delle opere - demolizione della scala esterna e prolungamento del terrazzo - facenti parte dello stato di avanzamento n. 1/2008, verificato a marzo del
2008 nel contraddittorio fra la direzione dei lavori e l'impresa (all.ti 6 e 7 della Pt_1 comparsa e 13 della citazione); opere del valore di € 9.000,00 già fatturato e pagato, di talché non potevano essere nuovamente riaddebitate alla proprietà. Al riguardo è del tutto generico, e quindi inconsistente, l'assunto attoreo secondo cui la documentazione avversaria si riferirebbe ad altra scala ed atro terrazzo rispetto a quello richiesto in pagina 3 di 4 pagamento.
In conclusione, il mancato assolvimento dell'onus probandi gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c. sui fatti costitutivi del diritto esercitato giudizialmente, comporta il rigetto della domanda avanzata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
Grosseto 5.6.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 903/2022, avente a oggetto “appalto” vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Parte_1 C.F._1
Corso Carducci n. 85, presso lo studio dell'avv. Simonetta Sforzi, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTORE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Arezzo, Controparte_1 C.F._2 via Garbasso n. 42, presso lo studio dell'avv. Enrico Marraghini, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza dell'11.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso d'aver realizzato Parte_1 nella villa di , sita nel Comune di Porto Santo Stefano, alcuni lavori di Controparte_1 ristrutturazione, nella parte interna (dal 2005 al 2010) ed esterna (dal 2010 al marzo
2012), e d'aver ricevuto il saldo integrale delle opere interne e un mero acconto di €
25.000,00 per gli interventi esterni, ha chiesto al Tribunale di Grosseto di condannare la pagina 1 di 4 committenza a pagargli l'importo di € 36.417,00, oltre agli interessi legali e con vittoria di spese di lite.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, si è costituita in giudizio
, per chiedere la reiezione delle domande avversarie, in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto, assumendo d'aver già saldato all'odierno attore ogni spettanza riferita anche alle opere esterne, ed essere anzi creditrice nei suoi confronti della somma di € 4.565,00, per la quale s'è riservata di agire in ripetizione con separato giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'11.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la domanda attorea è infondata e va respinta.
È incontestato che la ditta individuale del sig. a decorrere dal 2005, Parte_1 abbia eseguito lavori edili nella villa della sig.ra , ubicata nel Comune di Controparte_1
Porto Santo Stefano, sia nella parte interna che in quella esterna.
È poi ammesso dallo stesso attore d'aver ricevuto dalla committenza il pagamento integrale delle opere interne, terminate nell'anno 2010.
Nell'atto introduttivo, l' si duole invero del mancato saldo delle opere esterne, Pt_1 asseritamente realizzate dal 2010 a marzo 2012, e complessivamente stimate nella somma di € 54.850,00, rispetto al quale avrebbe ricevuto due soli acconti per un totale di
€ 25.000,00 (all.ti 11 e 12 della citazione), e quindi pretende la condanna della proprietà
a corrispondergli la differenza di € 36.417,00 riportata nella fattura n. 1/2014 (all. 3 della citazione).
Osserva anzitutto il Tribunale l'erronea indicazione di un corrispettivo fatturato di €
36.417,00, in quanto frutto di un conteggio dell'IVA al 22%, anziché del 10%, come avrebbe richiesto la natura dei lavori e peraltro testimoniato dalle pregresse fatture emesse dall' verso la . Pt_1 CP_1
Stando alla prospettazione attorea, quindi, il compenso per le opere esterne realizzate nella villa della convenuta dovrebbe corrispondere alla cifra complessiva di € 60.335,00,
pagina 2 di 4 derivante dalla somma aritmetica degli importi di € 15.000,00, di € 10.000,00 e di €
29.850,00, maggiorati dell'IVA al 10%.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, se da un lato ha riferito d'aver già pagato nell'anno 2008 alcune opere esterne poi fatte refluire da controparte in un nuovo conteggio, per un totale di € 9.000,00 (all.ti 6 e 7 della comparsa), dall'altro ha documentato pagamenti a mezzo bonifici eseguiti nel periodo compreso tra febbraio e novembre 2012 per la somma globale di € 55.000,00 (all.ti 1-5).
Alla stregua di tale allegazioni, pertanto, ritiene di vantare addirittura un credito nei confronti dell' Pt_1
Siffatte argomentazioni difensive risultano pertinenti, se non altro alla luce della caotica ricostruzione offerta dall'attore.
Già non è chiaro l'arco temporale in cui collocare l'effettiva realizzazione delle opere esterne: fermo restando che gli interventi sarebbero iniziati nel 2010 e che la ditta avrebbe lasciato definitivamente il cantiere nel 2014, l ha dapprima esposto d'aver Pt_1 operato senza soluzione di continuità fra il 2010 e marzo 2012, momento in cui avrebbero sospeso i lavori per motivi finanziari della committenza sino al 2014, e successivamente ha dedotto che gli interventi sarebbero stati compiuti nel 2010, sospesi fino al 2012 e riavviati fino al 2014.
In secondo luogo, l' imputa i pagamenti eseguiti nel 2012 dalla committenza ad Pt_1 altre opere esterne, ignorando per un verso d'aver lui stesso stimato il corrispettivo delle opere in € 54.850,00 (oltre IVA al 10%), e depositando per altro verso documentazione inapprezzabile, perché le due fatture nn. 7 e 11 del 2012, alle quali riconduce i pagamenti avversari (all. 14), hanno come destinatari soggetti diversi dall'odierna convenuta;
la fattura n. 20/2012, infine, è priva dei dati identificativi dell'emittente, essendo solo vergata a mano dallo stesso attore.
Va inoltre osservato che l'importo conteggiato dall' per i lavori esterni include Pt_1 apparentemente alcune delle opere - demolizione della scala esterna e prolungamento del terrazzo - facenti parte dello stato di avanzamento n. 1/2008, verificato a marzo del
2008 nel contraddittorio fra la direzione dei lavori e l'impresa (all.ti 6 e 7 della Pt_1 comparsa e 13 della citazione); opere del valore di € 9.000,00 già fatturato e pagato, di talché non potevano essere nuovamente riaddebitate alla proprietà. Al riguardo è del tutto generico, e quindi inconsistente, l'assunto attoreo secondo cui la documentazione avversaria si riferirebbe ad altra scala ed atro terrazzo rispetto a quello richiesto in pagina 3 di 4 pagamento.
In conclusione, il mancato assolvimento dell'onus probandi gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c. sui fatti costitutivi del diritto esercitato giudizialmente, comporta il rigetto della domanda avanzata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
Grosseto 5.6.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4