Art. 3. 1. Dopo l' articolo 280 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque per finalita' di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla meta'.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 585 , 98 e 114 del codice penale :
"Art. 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'art. 576 ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'art. 577, ovvero se il fatto e' commesso con anni o con sostanze corrosive.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.".
"Art. 98 (Minore degli anni diciotto). - E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale.".
"Art. 114 (Circostanze attenuanti). - Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione e nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'art. 112.
La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'art. 112.".
"Art. 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque per finalita' di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla meta'.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 585 , 98 e 114 del codice penale :
"Art. 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'art. 576 ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'art. 577, ovvero se il fatto e' commesso con anni o con sostanze corrosive.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.".
"Art. 98 (Minore degli anni diciotto). - E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale.".
"Art. 114 (Circostanze attenuanti). - Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione e nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'art. 112.
La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'art. 112.".