TAR Milano, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 1455
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Sentenza 27 marzo 2026

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  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dato che la società è stata sciolta e cancellata dal Registro delle Imprese.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, è chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla Feynman Società Cooperativa avverso il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società, Divisione VII, datato 17 febbraio 2023, con cui non sono state accolte le osservazioni della cooperativa in merito al procedimento di scioglimento d'autorità per mancato perseguimento dello scopo mutualistico. La ricorrente, a seguito di un'ispezione straordinaria ex art. 9 del D. Lgs. n. 220 del 2002, aveva ricevuto un verbale di ispezione contenente la proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies cod. civ. Dopo aver presentato le proprie controdeduzioni, queste non erano state ritenute accoglibili dal Ministero, portando all'impugnato provvedimento. La cooperativa aveva quindi chiesto l'annullamento di tale atto per violazione di legge ed eccesso di potere. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, chiedendo il rigetto del ricorso. Successivamente, i difensori della ricorrente hanno segnalato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, dato che la cooperativa era stata oggetto di scioglimento anticipato e cancellazione dal Registro delle Imprese nel gennaio 2026.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, preso atto della dichiarazione resa dai difensori della parte ricorrente circa la cessazione dell'interesse alla decisione nel merito, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale decisione è motivata dalla circostanza che la Cooperativa Feynman è stata effettivamente soggetta a scioglimento anticipato e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese, rendendo superflua ogni ulteriore pronuncia sul merito delle censure originariamente sollevate. In considerazione dell'andamento complessivo della controversia, le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. La sentenza ordina che la stessa sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 1455
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1455
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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