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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Angelo Raffaele
Violante, alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2999 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2019, avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Gianluca Catalano e Antonio Giacomo Catalano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Chirico Raparo, piazza Roma n. 14, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
Attore
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, via Verrastro Vincenzo n. 4, Potenza;
Convenuta-contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23/10/2024.
FATTO
1) Con atto di citazione notificato in data 14/10/2019, l'attore Parte_1
citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la
[...] Controparte_1 chiedendo “1) Previo Accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. della
, condannarla al risarcimento del danno nella misura di € Controparte_1
12.421,80 o in quella diversa che sarà determinata in corso di causa o comunque stabilità in via equitativa dal Tribunale, oltre interessi sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la al pagamento dei Controparte_1
compensi e sp0ese di causa, con gli accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti dichiaratisi anticipatari”. A sostegno deduceva di svolgere, tra le altre, quella agricola di coltivazione del fondo sito in agro di Armento ove insiste un pescheto con 750 piante di PE
“baby gold 6” di anni 3 in produzione al primo anno. Evidenziava che il pescheto era stato recintato con filo elettrificato per impedire l'accesso alla fauna selvatica, ma stante la loro cospicua presenza, nel mese di giugno-luglio del 2019, un branco di cinghiali, si introduceva nel fondo arrecando danni per come descritti ed accertati con perizia di parte del 29/07/2019.
Quindi, ritenendo la responsabile di danni subiti, la conveniva Controparte_1
in giudizio per ottenerne la condanna al risarcimento.
2) La , in persona del Presidente pro tempore, benché Controparte_1 regolarmente citata non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 17/06/2020 ne veniva dichiarata la contumacia.
3) La causa istruita per via documentale ed orale, precisate le conclusioni, viene ora in decisione decorsi i termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
DIRITTO
4) Preliminarmente per l'individuazione del soggetto titolare dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo è necessario definire la natura dell'obbligazione, se risarcitoria o indennitaria.
Per quanto attiene al primo profilo, l'articolo 1173 c.c. prevede quali fonti delle obbligazioni quelle da contratto, fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle. Ciò che assumono rilevanza, nella fattispecie che ci occupa, sono la seconda e la terza categoria delli fonti sopra richiamate.
La responsabilità da fatto illecito deriva dalla violazione del principio del neminem laedere, ovvero, l'autore della condotta antigiuridica, contraria all'ordinamento, è tenuto a risarcire il danno derivante dalla lesione dei diritti altrui (art. 2043 c.c.).
La natura di tale responsabilità è risarcitoria ed è finalizzata a reintegrare il patrimonio del soggetto danneggiato da un comportamento lesivo di diritti e interessi meritevoli di tutela alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'ordinamento giuridico. La terza categoria di fonti è connotata dal carattere della atipicità e ricomprende tutta una serie di ipotesi a cui può ascriversi anche quella della responsabilità da atto lecito dannoso. Diversamente dalla responsabilità da fatto illecito, il comportamento dannoso non è antigiuridico, bensì è accettato dall'ordinamento in ragione del contemperamento di interessi ritenuti tutti meritevoli di tutela. Alla base della responsabilità da atto lecito dannoso, pertanto, si pone l'esigenza di riparare, seppur in modo non integrale il sacrificio imposto dall'ordinamento ad un soggetto al fine di comporre due interessi in contrasto nessuno dei quali interamente sacrificabile all'altro. In conseguenza di ciò,
l'obbligo derivante da simili situazioni ha natura indennitaria poiché lo spostamento di ricchezza ha fondamento in un fatto lecito.
La Suprema Corte ha evidenziato che “il diritto all'indennizzo si fonda sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che questo ne sia indennizzato e si distingue dal risarcimento del danno ex articolo 2043 c.c., che presuppone, invece, il fatto doloso o colposo” (Cass. civ. n.9341/2003).
4.1) Affermato il profilo indennitario dell'obbligazione, è necessario definire il quadro normativo.
La legge n. 984 del 1977 all'articolo 1 prevede che “la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale”, detta legge è stata integrata e/o modificata dalla legge quadro n. 157 del 1992, che ha finalizzato la tutela della fauna selvatica alla realizzazione dell'interesse non solo della comunità nazionale, ma anche internazionale ed ha provveduto a precisare, sul piano delle competenze, che “le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali e alle direttive” (articolo 1 comma 3). Inoltre, l'articolo
9 prevede che “le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione
e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolgono i compiti di orientamento, di controlli e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna”. Con specifico riferimento alla costituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia, l'articolo 14 comma 1, della legge appena richiamata stabilisce che “le Regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le
Province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in Ambiti Territoriali di
Caccia, di dimensioni sub provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, specificando al comma 14 che l'organo di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi”.
L'articolo 26, poi, regola il profilo del risarcimento dei danni da fauna selvatica, prevedendo, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare di quella protetta, e dall'attività venatoria, la costituzione di un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.
In attuazione della citata legge quadro, la ha emanato la legge Controparte_1
regionale n. 2 del 1995 rubricata “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, che all'articolo 23 primo comma prevede, che in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale ed ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 157/1992, che ciascuna Provincia ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia in Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), la cui gestione è affidata a Comitati direttivi disciplinati dalla stessa legge.
L'articolo 34 primo comma della legge regionale n. 2 del 1995 stabilisce che “è costituito, con successivo articolo 37, un fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, cagionati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e nell'esercizio dell'attività venatoria, e comma 4 in cui si chiarisce che fa carico direttamente alle Province, nell'ambito dello stanziamento loro assegnato, il risarcimento dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina. Il risarcimento dei danni provocati negli Ambiti Territoriali di Caccia è disposto dai comitati direttivi, d'intesa con le Province”.
Con legge regionale n. 49 del 2015 sono state trasferite alla Regione le funzioni in materia di politiche ittico venatorie precedentemente esercitate dalle Province
(articolo 3).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, occorre distinguere due ipotesi: 1) il risarcimento del danno derivante da omessa gestione e controllo della fauna da parte dell'Ente regionale, rispetto alla quale la giurisprudenza ha ritenuto inizialmente operanti gli ordinari criteri di imputazione dell'illecito ai sensi dell'articolo 2043 c.c. e, più recentemente, il criterio della custodia dell'animale presupposto di imputazione dell'illecito ai sensi dell'articolo 2052 c.c.; 2) danni non altrimenti risarcibili cagionati alla produzione agricola.
Nel primo caso l'obbligazione nascente dai danni arrecati dalla fauna selvatica ha natura risarcitoria ed è imputata al soggetto individuabile, ai sensi dell'articolo 2052
c.c., quale proprietario o utilizzatore dell'animale che dallo stesso trae beneficio, quindi, l'Ente al quale viene attribuita la proprietà della fauna selvatica, quale bene appartenente al suo patrimonio indisponibile.
Nel secondo caso, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, cui fanno esplicito riferimento l'articolo 14 primo comma della legge n. 157 del
1992 e l'articolo 26 della medesima legge, che evoca danni non altrimenti risarcibili alla produzione agricola, l'interpretazione letterale della norma che fa salva l'ipotesi in cui può operare la tutela risarcitoria induce ad escludere l'applicabilità degli ordinari criteri di imputazione della responsabilità ed evoca una natura non risarcitoria, bensì indennitaria dell'obbligazione.
Quindi, l'evento pregiudizievole per le colture agricole derivante dalla fauna selvatica, previsto ed accettato normativamente, e la sua inevitabilità fanno venir meno il carattere dell'antigiuridicità che legittimerebbe la pretesa risarcitoria, consentendo di ricondurre l'ipotesi alla tutela indennitaria, cui consegue l'obbligo per la pubblica amministrazione di indennizzare il coltivatore per il solo prodotto perduto. Il carattere indennitario dell'obbligazione è confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, un danno se “non altrimenti risarcibile” si chiede l'indennizzo sulla base della legge 11 febbraio 1992, art. 26 secondo quanto dispongono le leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo (Corte di Cass. Sent. n.
467del 2009).
4.2) Tanto chiarito sulla natura indennitaria dell'obbligazione oggetto del presente giudizio, occorre procedere all'individuazione del soggetto titolare dal lato passivo del relativo obbligo.
L'esclusione della natura risarcitoria dell'obbligazione comporta che l'obbligato debba essere individuato non secondo le norme codicistiche sulla responsabilità civile, bensì mediante il ricorso alle disposizioni normative sopra richiamate ed in particolare, all'articolo 14 della legge quadro n. 157 del 1992 e alle leggi regionali attuative dello stesso. L'articolo 14 della legge quadro ha previsto che le Regioni ripartiscano il territorio agro-silvo-pastorale in Ambiti Territoriali di Caccia ed ha precisato al quattordicesimo comma che “l'organo di gestione degli Ambiti Territoriali di
Caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi. Le Regioni, inoltre, devono provvedere all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica e in attuazione di tali previsioni la ha provveduto alla costituzione del fondo con la legge n. 2 Controparte_1
del 1995, stabilendo, altresì, che per i danni provocati negli Ambiti Territoriali di
Caccia il risarcimento venga disposto dai Comitati direttivi degli stessi”.
Le richiamate disposizioni normative riconoscono all'Ambito Territoriale di Caccia la natura di Ente pubblico.
4.3) A tale conclusione si perviene alla luce di diverse considerazioni svolte sia sul piano definitorio generale relativamente alla distinzione tra organo ed Ente sia sulla base della normativa specifica di settore che disciplina gli Ambiti Territoriali di Caccia. Quanto alla distinzione tra organo ed ente, premesso che l'Ente pubblico
è un soggetto di diritto pubblico che concorre a comporre il complesso dell'amministrazione in senso soggettivo, la giurisprudenza consolidata ha individuato una serie di indici esteriori rivelatori della natura pubblica dell'Ente: la previsione legislativa dell'Ente, la costituzione dell'Ente ad opera di un soggetto pubblico, la nomina degli organi direttivi in tutto o in parte di competenza dello
Stato o di altro Ente pubblico, l'esistenza di controlli o di finanziamenti pubblici,
l'attribuzione di poteri autoritativi.
Gli indici soprarichiamati, sono stati ritenuti idonei, ma non sufficienti a rivelare la natura pubblica dell'Ente, dovendo rinvenirsi l'elemento essenziale nella rilevanza pubblicistica dell'interesse dallo stesso perseguito. Si ha interesse pubblico quando la legge, accertata la dimensione collettiva dello stesso, lo imputi ad una persona giuridica, tenuta giuridicamente a perseguirlo.
La conseguenza della definizione di un soggetto come Ente pubblico è l'autonomia dello stesso declinata non solo in termini di autonomia di indirizzo, ma anche finanziaria (possibilità di decidere in ordine alle spese e di disporre delle entrate), organizzativa (possibilità di darsi un assetto organizzativo diverso dai modelli generali), tributaria o contabile.
L'organo, invece, costituisce lo strumento di imputazione, ovverosia l'articolazione dell'Ente che consente di riferire ad esso atti e attività. La persona giuridica agisce attraverso l'organo poiché non è separato dall'Ente e la sua azione diventa direttamente attività propria dell'Ente stesso, unico centro di imputazione dei relativi effetti.
4.4) L'istituzione dell'Ambito Territoriale di Caccia è stata prevista dalla legge quadro n. 157 del 1992 ed è stata poi attuata dalla legge regione n. 2 del CP_1
1995; la legge quadro ha riconosciuto rilevanza pubblica nazionale ed internazionale all'interesse alla tutela della fauna selvatica, pertanto, l'istituzione degli Ambiti Territoriale di Caccia è stata prevista con legge statale e attuata con legge regionale e le finalità dagli stessi perseguite, trascendono una dimensione puramente privatistica.
Inoltre, la legge statale ha previsto anche una disciplina analitica delle funzioni e delle attribuzioni dei Comitati di gestione, per i quali l'articolo 14 decimo comma stabilisce le percentuali delle varie associazioni esponenziali di categoria interessate: la necessità di garantire il rispetto del principio di rappresentatività è indice della funzione di contemperamento di diversi interessi svolta dall'ATC, che deve assicurare la protezione sia delle risorse faunistiche sia delle esigenze dei produttori agricoli.
Ulteriori indici che concorrono alla qualificazione dell'Ambito Territoriale di
Caccia come Ente pubblico devono essere individuati nella presenza di forme di finanziamento non collegate al mercato e di poteri di controllo e di vigilanza da parte degli Enti pubblici territoriali.
Anche la giurisprudenza di legittimità, muovendo dalla generale nozione di Ente pubblico e dall'interpretazione della legge n. 157 del 1992, è concorde nel ritenere che gli ATC hanno carattere necessario, essendo stati istituiti per legge statale, che ha demandato alle Regioni solo l'emanazione di norme attuative e l'approvazione dei singoli regolamenti e la ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, evidenziando che le finalità di natura pubblicistica perseguite dagli ATC emergono dalla stessa legge 157 del 1992, nella quale la creazione degli ATC rientra in una complessa regolamentazione del regime della caccia ed al tempo stesso di protezione della fauna selvatica e, pertanto, non possono essere considerate compatibili con la natura di associazioni private degli
ATC (Corte di cassazione n. 16467 del 2021 e nel senso di riconoscere all'ATC il perseguimento di finalità pubblicistiche Consiglio di Stato n. 2829 del 2020).
Pertanto, l'Ambito Territoriale di Caccia deve essere qualificato come Ente pubblico autonomo, suscettibile di imputazione di interessi e di obblighi e, in particolare, per quello che rileva in questa sede, dell'obbligo di indennizzo dei danni alle colture agricole causati dalla fauna selvatica.
5) In punto di diritto l'articolo 34 della legge regionale Basilicata n. 2 del 1995, nel disciplinare il risarcimento del danno e il fondo di tutela delle protezioni agricole, al comma 6 stabilisce che il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla Provincia competente per territorio, che procede, entro 30 giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e trasmette le relative perizie ai comitati direttivi degli A.T.C., i quali provvedono alla liquidazione nei successivi 180 giorni.
A tale disposizione il Consiglio provinciale ha dato attuazione con la delibera n. 88 del 2007, adottando un Regolamento che all'articolo 4 stabilisce che coloro che subiscono danni a colture e opere agricole sono tenuti a segnalarli agli AA.TT.CC competenti per territorio, all'articolo 7 prevede che gli AA.TT.CC. competenti alla verifica e riconoscimento del danno effettueranno i sopralluoghi entro trenta giorni successivi alla richiesta, precisando che i sopralluoghi di accertamento sono effettuati da tecnici dell'A.T.C. o tecnici incaricati dagli stessi che CP_2
hanno il compito di verificare e stimare il danno causato dalla fauna selvatica e all'articolo 8 dispone che la stima del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente, o suo incaricato e il relativo verbale deve essere firmato per accettazione della stima.
Alla luce dei riferimenti normativi richiamati, andava depositata in atti una perizia di stima redatta da un tecnico incaricato dall'ATC n. 1, a seguito di sopralluogo da svolgersi in contraddittorio delle parti.
La Legge Regionale ed il Regolamento attuativo disciplinano il procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione dell'indennizzo, individuando nella redazione delle perizie di valutazione e stima dei danni, un passaggio necessario per liquidare il danno all'avente diritto, con la conseguenza che il danneggiato che non ottenga la liquidazione dell'indennizzo da parte dell'Ente può azionare la pretesa in via giudiziale proprio utilizzando la suddetta perizia e il relativo verbale di accertamento come prova del danno e del suo ammontare.
5.1) Nella fattispecie, l'attore non ha depositato nessuna perizia di stima redatta da un perito incaricato dall'ATC e nemmeno un verbale di sopralluogo congiunto con i tecnici dell'ATC dal quale evincere l'eventuale danno subito dall'istante, ma solo una perizia di parte che ha quantificato i danni in € 12.421,80. A tal uopo si osserva che secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale, la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo. La perizia di parte, non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando fosse giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto. La Suprema Corte, in diverse occasioni, ha avuto cura di affermare che: “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva
a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n. 259; Cass. civ., sez. II, 26.03.2012,
n. 4833). Inoltre “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., sez. III,
29.01.2010, n. 2063). Quindi la consulenza o la perizia tecnica di parte, se è vero che può essere prodotta senza preclusioni, costituisce pur sempre “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso”.
Nemmeno la prova testimoniale assunta in corso di causa ha dato prova del fatto dedotto in domanda. Infatti, all'udienza del 24/02/2023, il sig. , Controparte_3 padre dell'attore, riferiva di aver visto i cinghiali nei terreni dell'attore mangiare i frutti delle piante, però, della presenza di frutti sulle piante o di frutti mangiucchiati nulla viene documentato nemmeno con la perizia di parte, inoltre, affermava che il terreno era dotato di recinzione elettrificata come riportato nelle foto 15 e 16 dell'allegata perizia. Ora dalle foto indicate dal teste non è possibile evincere nessuna recinzione elettrificata, ma solo si intravede un filo giallo posto da una estremità all'altra della strada di accesso al fondo. Alla medesima udienza veniva escussa la teste dipendente dell'attore che riferiva di aver visto Testimone_1
i cinghiali all'interno dei terreni che mangiavano i frutti delle piante e rotto i rami degli alberi, precisava di aver visto i cinghiali solo un giorno. La teste
[...]
escussa all'udienza del 15/03/2024, riferiva di essere stata Testimone_2 collaboratrice dell'attore e che all'interno del fondo venivano coltivate “pesche, percoche, pere e ortaggi vari”, riferiva di aver visto i cinghiali all'interno del fondo e che il terreno era dotato di recinzione elettrificata, inoltre affermava che “… ho sempre partecipato alla raccolta delle pesche, che per gli anni 2019/2020 e 2021 il raccolto è stato inferiore agli anni precedenti”. Ora, considerato che il frutteto che sarebbe stato danneggiato dai cinghiali era un impianto giovane ed al primo anno di produzione, la teste non poteva effettuare alcun raffronto con la Tes_2
produzione degli anni precedenti.
Di alcun rilievo sono le testimonianze dei tecnici e Testimone_3 Tes_4
che in udienza hanno confermato la perizia di parte redatta su incarico
[...] dell'attore per le motivazioni sopra espresse in tema di valore probatorio riconosciuto alla stessa.
Ordunque, dalle risultanze istruttorie orali e documentali, non vi è prova dei danni arrecati al frutteto dall'azione dei cinghiali, manca una stima dei danni quantificati nel contraddittorio delle parti a seguito di denuncia, manca la denuncia stessa dei danni, non prodotta in atti, così come non è stato prodotto alcun verbale di sopralluogo congiunto. Parte attrice, invece, ha prodotto in atti una diffida e messa in mora datata 23/01/2017 e notificata il 04/02/2017 che non ha niente a che vedere con i danni richiesti con l'odierna domanda e nessun valore può essergli attribuito in quanto non è contemplata la denuncia preventiva di danni futuri.
Oltre a tale aspetto per quanto sopra motivato, nella fattispecie sussiste la legittimazione passiva in capo all'ATC della , non convenuta Parte_2 nel presente giudizio, in quanto, la natura indennitaria dell'obbligazione, come sopra evidenziato, esclude l'applicazione delle norme codicistiche sulla responsabilità civile, operando le disposizioni normative previste dalla legge quadro n. 157 del 1992 e dalle leggi regionali attuative della stessa.
6) Inoltre, da evidenziare, che nella fattispecie trovano applicazione le disposizioni UE in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, sottoposta alla verifica del regime “de minimis”, ovvero, la verifica di non aver percepito aiuti de minimis nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti), ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013.
A tal uopo si osserva che il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli artt. 107 e 108 individua i limiti entro cui possono essere concessi aiuti dagli Stati
e la relativa procedura di controllo sugli stessi: la ratio posta alla base della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato è costituita dalla tutela della concorrenza ed è diretta ad evitare che risorse statali in qualsiasi forma possano distorcere o falsare la concorrenza, favorendo talune imprese.
In applicazione delle richiamate norme generali del Trattato, l'Unione Europea ha adottato il Regolamento n. 1408 del 18 dicembre 2013, contenente la disciplina specifica degli aiuti de minimis nel settore agricolo. Le norme regolamentari non individuano in modo espresso cosa debba intendersi per aiuto nel settore agricolo;
tuttavia, a tale carenza sopperisce la costante opera interpretativa della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che afferma che “sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, siano atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che debbano ritenersi un vantaggio economico che l'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato”. Così, sono considerati aiuti di Stato, in particolare, gli interventi che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzione nel senso stretto del termine, hanno rispetto a queste uguale natura e producono identici effetti. A tale proposito, la nozione di “oneri che gravano normalmente sul bilancio di un'impresa include, segnatamente, i costi che le imprese devono sopportare in ragione degli obblighi legali, regolamentari o contrattuali, che si applicano a un'attività economica” (Corte di Giustizia Europea Causa C-238/2020, par. 39).
Alla luce di tale definizione, nella nozione di aiuti di Stato devono farsi rientrare anche quei costi che le aziende agricole dovrebbero sopportare normalmente per il verificarsi di eventi naturali che risultano normalmente connessi con l'esercizio di quella specifica attività economica, come ad esempio l'invasione dei terreni da parte di specie animali selvatiche.
Passando alla disciplina prevista nell'ordinamento interno, l'art. 26 della legge n.
157 del 1992 prevede un obbligo di indennizzo per i danni alle colture derivanti da fauna selvatica, introducendo una particolare ipotesi di responsabilità da atto lecito dannoso: diversamente dalla responsabilità da fatto illecito, il comportamento dannoso non è antigiuridico (come sopra già evidenziato), bensì è accettato dall'ordinamento in ragione del contemperamento di interessi ritenuti tutti meritevoli di tutela. Alla base della responsabilità da atto lecito dannoso, pertanto, si pone l'esigenza di riparare, seppure in modo non integrale, il sacrificio imposto dall'ordinamento ad un soggetto al fine di comporre due interessi in contrasto nessuno dei quali interamente sacrificabile all'altro. In conseguenza di ciò,
l'obbligo derivante da simili situazioni ha natura indennitaria, poiché lo spostamento di ricchezza ha fondamento in un fatto lecito. Il discrimen rispetto alle obbligazioni da fatto illecito è particolarmente evidente nell'ambito dei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni ontologicamente caratterizzati dall'esigenza di contemperare interessi tra loro in contrasto, quelli di cui sono titolari i privati e quelli riferibili alla collettività. In tale ambito, come evidenziato dalla Corte di legittimità, “il diritto all'indennizzo si fonda sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che questo ne sia indennizzato e si distingue dal risarcimento del danno ex articolo 2043 c.c., che presuppone, invece, il fatto doloso o colposo” (Corte di Cass. Sent. n. 9341 del 2003).
L'obbligo indennitario così delineato dalla normativa nazionale è riconducibile alla categoria degli aiuti comunitari de minimis, in quanto solleva da oneri che avrebbe comunque dovuto sopportare, in quanto connessi con lo svolgimento normale della propria attività, inevitabilmente esposta anche ad eventi naturali, non riconducibili alla categoria dei fatti illeciti.
Tanto chiarito in ordine al primo profilo, passando al secondo aspetto relativo ai requisiti necessari per beneficiare dell'indennizzo, è opportuno anche in tal caso esaminare la normativa di riferimento.
In particolare, sul piano sovranazionale il Regolamento n.1408 adottato il 18
Dicembre 2013 ed entrato in vigore il 01/06/2014, all'art. 6 prevede che “prima di concedere l'aiuto lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del presente Regolamento o di altri Regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso” e che
“se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari”.
Il Regolamento europeo è norma a portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri e, quindi, ha efficacia diretta senza che vi sia necessità che lo Stato lo recepisca nel proprio ordinamento con apposito atto normativo.
Tanto premesso, occorre tuttavia chiedersi se l'azienda danneggiata poteva in concreto essere vincolata al rispetto dell'iter procedimentale delineato dal
Regolamento, tenuto conto che le formalità burocratiche imposte dal legislatore comunitario non hanno trovato immediata attuazione a livello regionale.
Appare opportuno, a tal proposito, procedere ad alcuni chiarimenti in ordine al complesso quadro normativo che si è delineato nel tempo in ambito regionale e al rapporto tra la normativa comunitaria e quella locale.
In primo luogo, in attuazione della legge-quadro n. 157 del 1992 la
[...]
ha emanato la legge n. 2 del 1995 rubricata “Norme per la protezione CP_1 della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, che all'art. 34, comma
1, stabilisce che “è costituito, con successivo art. 37, un fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, cagionati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e nell'esercizio dell'attività venatoria” ed al comma 4 in cui chiarisce che fa carico direttamente alle Province, nell'ambito dello stanziamento loro assegnato, il risarcimento dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali di caccia è disposto dai comitati direttivi, d'intesa con le Province. Inoltre, la legge regionale n. 49 del 2015 all'art. 3 ha trasferito alla CP_1
le funzioni in materia di politiche ittico venatorie precedentemente CP_1
esercitate dalle Province.
Al momento dell'entrata in vigore del Regolamento UE in matria di aiuti de minimis nel settore agricolo (1 gennaio 2014), pertanto, le funzioni in materia di politiche ittico venatorie erano ancora nella titolarità delle Province e la liquidazione degli indennizzi previsti per i danni da fauna selvatica seguiva la procedura individuata dal Regolamento provinciale n. 88 del 2007, che non conteneva alcun riferimento al requisito dell'autocertificazione dei contributi de minimis percepiti negli anni precedenti. Anche dopo il trasferimento delle suddette funzioni alle Regioni non è stata emanata nessuna normativa di dettaglio che individuasse espressamente come condizione di procedibilità della domanda di indennizzo la presentazione dell'autocertificazione relativa al regime de minimis.
Tanto premesso in ordine ai requisiti richiesti per l'indennizzo dalle normative sovranazionali e nazionali, è necessario osservare che l'odierno attore ha richiesto i danni subiti nell'anno 2019, quando non era previsto nella normativa regionale alcun adempimento obbligatorio relativo al regime degli aiuti al fine di ottenere la liquidazione dell'indennizzo.
Tuttavia, dall'operatività immediata e diretta dei Regolamenti europei, all'interno degli ordinamenti degli Stati membri, discende che il danneggiato avrebbe dovuto presentare l'autocertificazione relativa alla percezione dei finanziamenti pubblici in regime de minimis: infatti, l'art. 6 del Regolamento n. 1408 del 2013 impone che
“prima di concedere l'aiuto lo Stato membro richiede una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del presente Regolamento o di altri Regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.
Pertanto, pur non potendosi applicare ratione temporis le direttive regionali emanate nel 2020, in forza dell'applicazione diretta nello Stato, del Regolamento
UE n. 1408 del 2013, l'autocertificazione del regime de minimis costituiva già un requisito obbligatorio ai fini della procedura di indennizzo dei danni da fauna selvatica e, quindi, pur in assenza della specifica previsione regionale, l'attore era tenuto a produrre l'autocertificazione al fine di documentare l'importo degli aiuti percepiti nel triennio antecedente la presentazione della domanda di indennizzo. Quindi, nella fattispecie, essendo la liquidazione dell'indennizzo attività di natura vincolata, ai sensi dell'art. 26 L. n. 157/92 e dell'art. 34 L. n. 2/95 della
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, in quanto non vi è alcun margine di valutazione discrezionale, per il CP_1 riconoscimento dell'indennizzo devono sussistere tutti i requisiti tra i quali documentare l'importo degli aiuti percepiti nel triennio.
7) Alla luce di quanto sopra esposto e motivato la domanda avanzata da deve essere rigettata. Parte_1
8) Nulla per le spese di giustizia stante la contumacia della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel processo RG n. 2999/2019, tra (attore) e Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore (convenuta-contumace), Controparte_1
ogni altra domanda assorbita, rigettata o non accolta, così provvede:
- a) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata contro la , Controparte_1
per tutto quanto esposto in parte motiva;
- b) Nulla per le spese.
Così deciso in Potenza, 16/01/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante