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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 20 gennaio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; rilevato che con decreto la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 21 gennaio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco, ha pronunciato ex artt.127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1576 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to e Parte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Turco, presso il cui studio, in Sassano
(Sa) alla Via Croce n. 10, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Loreto Zozzaro, presso il cui studio, in Sassano (Sa) alla Via
Diaz snc, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 189/2020 del Giudice di Pace di Sala
Consilina;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno
2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Con ricorso in appello, depositato in data 11.12.2020, l'appellante Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., ha chiesto la riforma della sentenza del Giudice
[...]
di Pace di Sala Consilina n. 189/2020 resa in data 27.07.2020, pubblicata in data
31.07.2020 e non notificata.
Ha esposto l'appellante che in primo grado il Sig. odierno Controparte_1
appellato, aveva proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina per l'annullamento del verbale di accertamento e contestazione n. 0070/2020 del
09.04.2020 emesso dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Pt_1
per la violazione dell'art. 173, commi 2 e 3 bis, del Codice della Strada (poiché il conducente era intento a telefonare durante la guida), contestando l'inesistenza della violazione ed in ogni caso l'omessa sua contestazione immediata ai sensi dell'art. 200 Codice della Strada.
Costituitosi in giudizio l'odierno ente appellante, la causa veniva decisa dal Giudice di Pace di Sala Consilina con la sentenza n. 189/2020 che accogliendo il ricorso, annullava il verbale di contravvenzione n. 0070/2020 del Comando dei Vigili del di e compensava le spese di lite. Pt_1 Pt_1
Tanto premesso, l'appellante ha impugnato la sfavorevole Parte_1
sentenza suddetta per violazione di legge, poiché il giudice di prime cure, nell'accogliere il ricorso aveva errato: 1) nel ritenere inidonea la motivazione inserita nel verbale per la mancata contestazione immediata al trasgressore della violazione oggetto di contravvenzione ai sensi dell'art. 201 Codice della Strada, considerato che tale valutazione è riservata al giudizio di querela di falso;
2) nel ritenere non raggiunta la prova della responsabilità del Sig. per la sanzione Controparte_1 contestatagli, operando una illegittima inversione dell'onere della prova a carico dell'opposto, in violazione dell'art. 1697 c.c..
Pertanto, l'appellante ha insistito per l'accoglimento Parte_1
dell'appello e la riforma integrale della sentenza n. 189/2020 resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina in data 27.07.2020 con conseguente conferma del verbale di accertamento e contestazione n. 0070/2020 emesso in data 09.04.2020 dal Comando dei Vigili Urbani del . Il tutto con vittoria di spese di lite. Parte_1
Notificato al Sig. l ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione Controparte_1
di udienza di comparizione delle parti, il predetto appellato si è costituito in giudizio con memoria di costituzione, depositata in data 09.04.2021, con la quale ha contestato integralmente l'avverso atto di appello.
In particolare, il Sig. ha rappresentato che il Giudice di prime Controparte_1
cure abbia fatto, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, corretta applicazione dei principi di diritto in materia nel ritenere che la motivazione addotta dai Pubblici Ufficiali nel verbale di contestazione fosse carente.
Ha, inoltre, messo in luce che l'accertamento de quo risulta essere avvenuto in un periodo (9.04.2020) in cui vigeva su tutto il territorio nazionale il divieto assoluto di circolazione imposto dall'art. 1, DPCM 22.03.2020 ed un conseguente obbligo per le forze dell'ordine (Polizia Municipale compresa) non solo di controllare, ma di fermare eventuali veicoli in transito onde verificare la necessità della circolazione.
Ha allegato che anche la fotografia agli atti del fascicolo di primo grado esclude la violazione.
Pertanto, il predetto appellato ha concluso insistendo per il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado a cura della Cancelleria, all'esito dell'udienza cartolare del 20.04.2021, il Giudice, viste le note depositate dalle parti ed esaminate le rispettive richieste, ha rinviato all'udienza del 13.09.2022 per la discussione concedendo alle parti termine per note conclusive sino a quindici giorni prima dell'udienza.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo ulteriori rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Nella specie appare dirimente la questione relativa alla mancata redazione del verbale di contravvenzione e alla mancata consegna immediata di detto verbale dopo l'accertamento della violazione al trasgressore.
Come è noto, l'art. 200 D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve essere notificato entro 90 giorni dall'accertamento ad eccezione dei casi indicati nel successivo art. 201 per i quali la contestazione immediata non è necessaria.
Invero, come da consolidato orientamento della giurisprudenza, “in tema di violazioni del codice stradale questa Corte ha più volte affermato che la contestazione immediata imposta dall'art. 201 c.d.s. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento” (ex plurimis: Cass. 11184/2001, Cass sez. civ. II 28 aprile 2005, n. 8837).
Orbene, dalle disposizione sopra richiamate si desume, pertanto, che, al di fuori degli individuati casi, quando si procede a contestazione differita con la successiva notificazione degli estremi della violazione, è indispensabile anche indicare i motivi che non hanno consentito di provvedere alla contestazione stessa in modo contestuale all'accertamento e, tanto, sulla scorta dell'implicito presupposto che non sono solo quelli specificamente richiamati i casi in cui è possibile procedere a contestazione, per l'appunto, differita, potendo in concreto configurarsi altre particolari eventualità in cui, per motivi contingenti, è impedito agli organi accertatori di realizzare la contestazione immediata.
In quest'ultima situazione rimane obbligatorio, a carico degli agenti, riportare l'indicazione specifica dei motivi ostativi alla stessa contestazione immediata.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte l'elencazione contenuta nell'art. 384 Dpr n. 495/1992, dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione, non può considerarsi esaustiva, ma solo esemplificativa, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare se la circostanza impeditiva addotta, purché risulti dal verbale di accertamento, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma regolamentare, senza che, però, al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sul “modus operandi” degli accertatori (Cass., sez. I, 31.8.2005, n. 17573; in senso conforme
Cass., sez. II, 28.5.2008, n. 14040; Cass., sez. II, 26.3.2009, n. 7415).
Inoltre, a ciò va aggiunto che il processo verbale degli agenti costituisce atto pubblico al quale l'art. 2700 cod. civ. attribuisce piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr., fra le tante pronunce, Cass., sez. I, 14.12.2004,
n. 23306, nella quale riecheggiano i principi già affermati da Cass., Sezioni Unite,
25.11.1992, n. 12545, ribaditi da Cass., Sezioni Unite, 24.7.2009, n. 17355).
Ebbene, nel caso di specie, come emerge dal testo del verbale n. 0070/2020 del
09.04.2020 notificato al Sig. (all. n. 2 in fascicolo primo grado Controparte_1
di parte opponente) la motivazione addotta dal pubblico ufficiale (“Il fatto non è stato contestato al trasgressore, veicolo non fermato causa traffico intenso e sicurezza stradale”) appare, oltre che presente, conforme a quanto prescritto dalla normativa,
a dispetto di quanto invece ritenuto dal giudice di prime cure. Quanto poi alla circostanza impeditiva addotta, rileva il Tribunale che, la stessa, avendo una sua logica intrinseca, deve ritenersi idonea;
null'altro potendo valutare il
Tribunale in merito alla stessa, in quanto attinente alla discrezionalità propria degli accertatori e della cui veridicità non si può dubitare, facendo fede fino a querela di falso, non sporta dall'opponente.
Invero, il Giudice di primo grado ha errato nella sua valutazione, poiché ha esteso il proprio sindacato sul modus operandi degli accertatori, che, come sopra esposto, è allo stesso precluso.
Tale circostanza, tra l'altro non appare smentita dal fotogramma che mostra alla guida parte appellata, presente nel fascicolo di primo grado, posto che lo stesso non risulta sufficientemente nitido.
L'accertamento che l'appellante si trovasse alla guida del veicolo facendo uso dell'apparecchio telefonico è oggetto di diretta percezione dell'agente, senza margini valutativi;
pertanto, la sua contestazione avrebbe richiesto la proposizione di querela di falso.
Ed, infatti, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte è vietato l'uso di qualunque apparecchio che possa impegnare anche una sola mano del conducente, costituendo tale condotta chiara violazione dell'articolo 173 comma 2 del Codice della Strada (si esamini, ex multis, la pronuncia numero 13766 dell'anno 2008).
Trattasi di insegnamento assolutamente condivisibile alla luce del tenore letterale della norma, che censura, onde evitare distrazioni e disattenzioni, l'utilizzo del cellulare, per qualunque motivo (e quindi non solo per telefonare).
Pertanto, non essendo il verbale di accertamento e contestazione oggetto di causa illegittimo per inidonea motivazione della mancata contestazione immediata della violazione, l'appello viene accolto e l'opposizione proposta in primo grado rigettata.
Si ritiene di poter compensare le spese del primo grado di giudizio stante la peculiarità dei fatti di causa valutati dal Giudice di Pace.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza del
Sig. e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto Controparte_1
del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte con applicazione dei minimi stante la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 189/2020 del
Giudice di Pace di Sala Consilina, rigetta l'opposizione con compensazione delle spese di lite;
• Condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio in favore del , in persona del Parte_1
p.t., nella misura pari ad euro 232,00 per compensi professionali ed euro CP_2
64,00 per esborsi oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 21.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco