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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza dell'8.1.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1610/2023 R.G.L. TRA
, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Parte_1 ;
OPPONENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: , e CP_1 C.F._1 CP_2 olla (SA) il 11.01.1972, C.F.: e
[...] C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. cui elett.te domiciliano, come in atti;
OPPOSTI Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ARTT. 132 E 429 C.P.C.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
***** Appare necessario brevemente riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Lagonegro – Sezione Lavoro – ritualmente notificato alla parte opposta, l' , in persona Parte_2 del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., a mezzo dei propr chiedeva al Giudice adito, di voler così provvedere: “[…] accogliere, per i motivi di cui in premessa, la presente opposizione in quanto ammissibile, procedibile e fondata, in ordine alle eccezioni in fatto ed in diritto. […]” . Ed invero, con Decreto Ingiuntivo n. 104/2023 del 13.10.2023, il Tribunale di Lagonegro – Sezione Lavoro – dott.ssa G. Guglielmo – ingiungeva all opponente di pagare nei Parte_1 confronti di e la somma no a titolo di cd. premialità CP_1 CP_2 Covid, oltr g mpetenze legali relative alla procedura. Eccepiva, in particolare, l'opponente che i lavoratori non erano stati inseriti negli elenchi del personale impegnato per la cura dei pazienti contagiati, avendo lavorato esclusivamente presso il reparto , e non aveva svolto i turni previsti per l'ottenimento della prestazione retributiva Parte_3 ratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva, concludendo come in atti. Nel corso del processo, la parte opposta dava atto che nella busta paga di giugno 2024 era stato disposto il pagamento da parte dell'opponente della Parte_2 cd. Premialità covid dovuta, oggetto del presente giudizio di opposizione a D.I. Co sitate per l'udienza dell'8.01.2025 parte opposta chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore costituito. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente provvedeva ad accreditare, unitamente allo stipendio di giugno 2024, le somme a titolo di premialità covid, oggetto del provvedimento monitorio. Deve ritenersi pacifico che parte resistente sia stata integralmente soddisfatta dalla odierna opponente, con conseguente sopravvenuta mancanza di interesse ad ottenere una pronuncia sul punto. La parte opponente ha insistito nell'accoglimento delle richieste di cui al ricorso e, tuttavia, appare superflua una pronuncia nel merito. Non essendo stato il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, non può neppure ritenersi che il pagamento sia stato effettuato al solo fine di evitare la esecuzione (nulla, peraltro, parte opposta ha dedotto sul punto). Da qui la pronuncia di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dalla parte resistente, la quale ha documentato l'avvenuto riconoscimento della richiesta indennità da parte del datore di lavoro. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto
Pag. 2 di 3 pagamento determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Il decreto ingiuntivo, per effetto di quanto precede, deve essere revocato. Le spese di lite del presente giudizio – fase monitoria e fase di opposizione, unitariamente Part considerate- devono essere poste integralmente a carico dell opponente, atteso che l'indennità risulta riconosciuta successivamente alla notifica del provve to monitorio e alla instaurazione della fase di opposizione, oltre che alla costituzione in giudizio della parte resistente, e si liquidano, nel loro intero, in euro 1.030,00, oltre euro 49,00 per rimborso contributo unificato, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%: il calcolo del compenso professionale viene conteggiato, avuto riguardo ai parametri di cui al Decreto ministeriale 10.03.2014 n.° 55, in GU 02.04.2014, sulla base di valori pari ai minimi per ciascuna fase, esclusa la fase istruttoria.
P Q M
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1610/2023 del R.G.L., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte opposta, che si liquidano in euro 1.030,00 per compensi professionali ed euro 49,00 per rimborso contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Lagonegro, il 10.1.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
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- SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza dell'8.1.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1610/2023 R.G.L. TRA
, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Parte_1 ;
OPPONENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: , e CP_1 C.F._1 CP_2 olla (SA) il 11.01.1972, C.F.: e
[...] C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. cui elett.te domiciliano, come in atti;
OPPOSTI Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ARTT. 132 E 429 C.P.C.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
***** Appare necessario brevemente riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Lagonegro – Sezione Lavoro – ritualmente notificato alla parte opposta, l' , in persona Parte_2 del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., a mezzo dei propr chiedeva al Giudice adito, di voler così provvedere: “[…] accogliere, per i motivi di cui in premessa, la presente opposizione in quanto ammissibile, procedibile e fondata, in ordine alle eccezioni in fatto ed in diritto. […]” . Ed invero, con Decreto Ingiuntivo n. 104/2023 del 13.10.2023, il Tribunale di Lagonegro – Sezione Lavoro – dott.ssa G. Guglielmo – ingiungeva all opponente di pagare nei Parte_1 confronti di e la somma no a titolo di cd. premialità CP_1 CP_2 Covid, oltr g mpetenze legali relative alla procedura. Eccepiva, in particolare, l'opponente che i lavoratori non erano stati inseriti negli elenchi del personale impegnato per la cura dei pazienti contagiati, avendo lavorato esclusivamente presso il reparto , e non aveva svolto i turni previsti per l'ottenimento della prestazione retributiva Parte_3 ratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva, concludendo come in atti. Nel corso del processo, la parte opposta dava atto che nella busta paga di giugno 2024 era stato disposto il pagamento da parte dell'opponente della Parte_2 cd. Premialità covid dovuta, oggetto del presente giudizio di opposizione a D.I. Co sitate per l'udienza dell'8.01.2025 parte opposta chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore costituito. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente provvedeva ad accreditare, unitamente allo stipendio di giugno 2024, le somme a titolo di premialità covid, oggetto del provvedimento monitorio. Deve ritenersi pacifico che parte resistente sia stata integralmente soddisfatta dalla odierna opponente, con conseguente sopravvenuta mancanza di interesse ad ottenere una pronuncia sul punto. La parte opponente ha insistito nell'accoglimento delle richieste di cui al ricorso e, tuttavia, appare superflua una pronuncia nel merito. Non essendo stato il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, non può neppure ritenersi che il pagamento sia stato effettuato al solo fine di evitare la esecuzione (nulla, peraltro, parte opposta ha dedotto sul punto). Da qui la pronuncia di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dalla parte resistente, la quale ha documentato l'avvenuto riconoscimento della richiesta indennità da parte del datore di lavoro. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto
Pag. 2 di 3 pagamento determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Il decreto ingiuntivo, per effetto di quanto precede, deve essere revocato. Le spese di lite del presente giudizio – fase monitoria e fase di opposizione, unitariamente Part considerate- devono essere poste integralmente a carico dell opponente, atteso che l'indennità risulta riconosciuta successivamente alla notifica del provve to monitorio e alla instaurazione della fase di opposizione, oltre che alla costituzione in giudizio della parte resistente, e si liquidano, nel loro intero, in euro 1.030,00, oltre euro 49,00 per rimborso contributo unificato, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%: il calcolo del compenso professionale viene conteggiato, avuto riguardo ai parametri di cui al Decreto ministeriale 10.03.2014 n.° 55, in GU 02.04.2014, sulla base di valori pari ai minimi per ciascuna fase, esclusa la fase istruttoria.
P Q M
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1610/2023 del R.G.L., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte opposta, che si liquidano in euro 1.030,00 per compensi professionali ed euro 49,00 per rimborso contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Lagonegro, il 10.1.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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