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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12058 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 17652/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di appalto - adempimento TRA
– CF: , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Alfredo Franco e Paola Franco, come da procura in atti;
RICORRENTE E
– CF: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CE NT, come da P.IVA_2 procura in atti;
RESISTENTE NONCHE'
– CF: , rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dall'avv. Fabio Cozzolino, come da procura in atti;
CONVENUTO E
– CF: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 P.IVA_3
Claudio Paolo Cambieri, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso semplificato ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7.08.2023 e notificato unitamente al decreto in data 21.09.2023, la
[...] esponeva che con contratto di appalto del 16.6.2020 il Parte_1
Condominio sito in alla aveva ad essa affidato CP_1 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori edili di risanamento manutentivo delle facciate e del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/19 lastrico di copertura dei due terrazzi a livello del quarto piano, come da computo metrico allegato al contratto e che i lavori iniziarono in data 1 luglio 2020 e furono ultimati in data 8.4.2022. Il corrispettivo per i lavori era stato convenuto a corpo ed era pari ad euro 339.696,17 oltre IVA al 10%, da pagare in due rate di acconto di euro 37.366,57 ciascuna IVA inclusa ed il resto in 36 rate mensili a partire da 30 giorni dall'inizio dei lavori. La ricorrente allegava che il aveva versato le prime due rate di
CP_1 acconto e precisamente la prima rata era stata corrisposta in data 9.11.2020 e sino alla rata di luglio 2022, corrisposta nel mese di settembre dello stesso anno, il aveva versato n. 22 rate dell'importo di euro 8.096,09
CP_1 ciascuna, IVA inclusa e dal settembre 2022 il aveva interrotto il
CP_1 pagamento delle rate successive e, per effetto della propria insolvenza era decaduto, ai sensi dell'art. 1186 c.c., dal beneficio del termine concesso. Il totale versato dal alla ditta ammontava, quindi, tra primi acconti
CP_1
e rate successive, a complessivi euro 252.847,14 a fronte del dovuto di complessivi euro 373.665,79 comprensivi di IVA. La ricorrente aggiungeva che all'esito della consegna delle opere, il aveva formulato CP_1 marginali rilievi in merito alla regolarità e completezza delle opere eseguite, rilievi comunque contestati dalla ditta esecutrice anche sulla base della attestazione del direttore dei lavori contenuta nel verbale di consegna dei lavori in virtù della quale: “i lavori sono sostanzialmente ultimati, in attesa di esecuzione di lavori ultimativi e di riqualificazione di lieve entità”. Precisava che i rilievi mossi non erano stati elaborati in uno stato finale dei lavori, trattandosi di lavori a corpo ed erano sintetizzati nella relazione del D.L. intitolata “Stato dei lavori consegnati dalla , recante la data del Pt_1
5.11.2022 e comunicata alla il 15.3.2023. Evidenziava che le Parte_1 irregolarità o difformità erano in via di accertamento e che, laddove interamente riconosciute, avrebbero determinato una decurtazione del corrispettivo convenuto pari ad un massimo di euro 7.423,23. Pertanto, considerato che il credito a saldo dei lavori ammontava ad euro 120.818,65, e che essa era disposta a sospendere la richiesta del pagamento di euro 7.423,23
, il credito certo e liquido della ricorrente ammontava ad euro 113.395,42, IVA inclusa. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare l'importo dovuto dal convenuto a saldo dei lavori eseguiti in esecuzione del CP_1 contratto di appalto nella misura pari ad euro 113.395,42 e di conseguenza condannare il a pagare in favore di essa ricorrente la predetta CP_1 somma, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal sorgere del credito al soddisfo;
accertare l'obbligo del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/19 Condominio di fornire alla l'elenco dei condomini Parte_1 del fabbricato dallo stesso amministrato sito in alla CP_1 Controparte_1
2 con le quote millesimali di proprietà condominiale, il relativo indirizzo,
[...] nonché l'indicazione delle morosità in relazione all'importo dovuto per le causali di cui al presente giudizio e ordinare al convenuto, in CP_1 persona del suo amministratore p.t., di consegnare alla Parte_1 la predetta documentazione, con fissazione di una somma di denaro dovuta dall'obbligato in favore della ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, determinandone la decorrenza. Costituitosi in giudizio in data 26.04.2024, il sito in CP_1 CP_1 alla , chiedeva il mutamento del rito da sommario ad Controparte_1 ordinario, essendovi state già due ATP ex art. 696 bis c.p.c. tra le parti, nelle quali i consulenti incaricati, avevano relazionato sulla non corretta esecuzione dell'opera. Allegava che parte ricorrente aveva riportato parzialmente le risultanze del secondo procedimento per ATP tenutosi innanzi a questo Tribunale ed avente R.G. 5156/2023, XI Sez. Civ. dott. Persona_1 soprattutto dal punto di vista economico, ed aveva inteso non far riferimento al precedente ATP tra le parti di questo giudizio ed il direttore dei lavori EO. , tenutosi innanzi a questo Tribunale ed avente R.G. Controparte_2
17117/2022, XII Sez. Civ. dott.ssa sempre relativo ai Persona_2 medesimi lavori ed ai danni causati al e ad alcuni Condomini. CP_1
Deduceva che a seguito ai due procedimenti per ATP e per i lavori appaltati alla esso resistente aveva introdotto un Parte_1 CP_1 giudizio pendente innanzi a questo stesso Tribunale, avente R.G. 44/2024, XI sez. civ. dott. , già differito al 9 Dicembre 2024 per la chiamata in Per_1 causa della compagnia assicurativa, nel quale era stato chiamato anche il direttore dei lavori al terrazzo a livello scala C EO. . Controparte_2
Aggiungeva che in data 13 Aprile 2022 il aveva trasmesso a CP_1 mezzo Pec una diffida ad adempiere alla con richiesta Parte_1 di immediata ripresa dei lavori, rimasta inevasa. Vista la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva ex art. 274 c.p.c. tra il presente procedimento e quello avente R.G. 44/2024, chiedeva la riunione degli stessi. Nel merito deduceva che esso Condominio, con delibera assembleare del 08.06.2020, aveva stipulato un contratto d'appalto con l'impresa edile ricorrente riguardante lavori di manutenzione del fabbricato (facciate, lastrici, rifacimento terrazzi a livello ultimo piano Scala A e Scala C, oltre altre lavorazioni di cui al computo metrico allegato al contratto stesso, redatto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/19 dall'Ing. , per un totale di euro 373.665,79 comprensivo di Persona_3
IVA al 10%. Le lavorazioni al terrazzo a livello ultimo piano scala C di proprietà di NT CE – erano state contestate per CP_4 difetti nella esecuzione/realizzazione dell'opera e la non Parte_1 aveva ultimato tutte le opere alla data contrattualmente prevista del 30/07/2021. Il Condominio avendo interesse al completamento delle opere appaltate, aveva inviato a mezzo Pec in data 08/04/2022 diffida ad adempiere alla che nel frattanto aveva abbandonato il cantiere, senza Parte_1 procedere alla pulizia delle aree ed al ripristino/risarcimento dei danni nel frattempo causati alle aree comuni, al soffitto, alle pareti interne del torrino scala B ed alla cassa ascensore, oltre ai danni causati alle abitazioni di diversi Condomini ( , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , . Una volta risoltosi il contratto per CP_8 CP_9 CP_10 intervenuta risoluzione conseguente alla diffida ad adempiere ed alla mancata prosecuzione ed ultimazione dei lavori, il aveva interrotto i CP_1 pagamenti e aveva richiesto due ATP, una volta ad accertare l'errata esecuzione dei lavori al terrazzo a livello scala C proprietà , CP_5 che nel frattanto aveva causato danni all'appartamento di proprietà degli (condotto in locazione dal sig. ) e che, pendente Controparte_7 Parte_2
l'accertamento tecnico, si erano estesi all'immobile di proprietà CP_11
e l'altra per far accertare il mancato completamento delle opere così
[...] come appaltate ed i danni subiti dal fabbricato, nonché agli appartamenti di proprietà e e che, pendente il secondo Controparte_8 CP_9 accertamento, si estendevano all'appartamento della sig.ra CP_10
Aggiungeva che non risultava accertata la morosità di alcun condomino nè azionato alcun giudizio (decreto ingiuntivo per obbligo di fare) volto ad ottenere l'elenco degli ipotizzati morosi. Non solo, nelle more dei procedimenti per ATP già terminati e per quello pendente innanzi a questo stesso Tribunale, era stato eseguito e quietanzato un pagamento da parte di una condomina effettuato direttamente alla sulla base del Parte_1 quale esso Condominio aveva invitato la ricorrente a chiarire se era già a conoscenza delle somme che riteneva dovergli dare dal proprio punto di vista ogni singolo condomino o in alternativa su che base aveva provveduto a ritenere soddisfatto il proprio credito nei confronti della ondomina dott.ssa
Il primo procedimento per ATP proposto nei confronti della Parte_3
e del D.L. Geom. , si era concluso col deposito Parte_1 Controparte_2 della consulenza dell'Ing. . Il tecnico incaricato dal Tribunale di Per_4
Napoli, XII sez. civ. dott.ssa aveva accertato la sussistenza dei vizi Per_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/19 Part dell'opera così come lamentati e ne attribuiva la responsabilità alla ed aveva evidenziato una responsabilità del D.L. per omessa vigilanza e mancata contestazione delle scelte tecniche (pag. 49 della relazione: “Le riscontrate infiltrazioni sono conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta Il EO , in Parte_1 Controparte_2 qualità di Direttore dei Lavori, pur non avendo responsabilità in merito alle scelte tecniche approvate, avrebbe dovuto meglio vigilare sulla corretta realizzazione del massetto ed eventualmente obiettare su scelte tecniche discutibili”. Pendenti gli accertamenti peritali della suddetta ctu, anche l'appartamento dei condomini aveva subito infiltrazioni Controparte_6 che avevano causato danni localizzati al bagno, al corridoio ed alla camera da letto, danni che si erano aggiunti a quelli conseguenti alle infiltrazioni ed ai danni conseguenti alle stesse, in precedenza lamentate dai condomini e (locato ). Subito dopo l'ATP, il CP_5 Controparte_7 Parte_2 si era visto costretto ad eseguire opere provvisionali che CP_1 complessivamente erano costate euro 4.289,60 di cui euro 3.521,00 per intervento di impermeabilizzazione effettuato dalla ditta Di Pierno S.r.l.s. ed euro 768,60 per la installazione di pensiline come da relazione del D.L. Geom. . Con delibera del 15/05/2023, il affidava i lavori CP_2 CP_1 di rifacimento del terrazzo e cornicioni alla ditta Filippo Di Pierno S.r.l.s. per euro 36.388,00, oltre euro 2.440,00 per smontaggio e rimontaggio pergotenda, euro 3.440,32 per la D.L. affidata all'Arch. Controparte_12 dello Studio Genta ed ai costi dovuti all'Amm.re per la gestione straordinaria pari ad euro 1.032,11 per un totale complessivo di euro 43.300,43. Riguardo al secondo procedimento per ATP proposto nei confronti della
[...]
allegava che esso si era concluso con il deposito della Parte_1 consulenza dell'Ing. nominato dal giudice dott. , che Per_5 Per_1 aveva accertato la mancata esecuzione delle opere e/o la realizzazione parziale delle opere, oltre la mancata certificazione degli oneri di smaltimento, che difatti avevano determinato una diminuzione dell'importo complessivo di cui al contratto di appalto per la somma indicata dal tecnico di euro 12.553,51. Alla data di intervenuta risoluzione del contratto il aveva corrisposto alla Fac la somma complessiva di euro CP_1 Part 252.847,17 ed essendosi risolto il contratto per colpa esclusiva della nulla era dovuto alla stessa oltre quanto già corrisposto. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare la intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della ricorrente, accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi contestati e la responsabilità della ricorrente ex artt. 1667 e 1668 c.c. per i
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/19 danni arrecati dai vizi dei lavori di rifacimento in relazione alle opere nella loro interezza per quanto riguarda la e per quelle dovute Parte_1 al D.L. EO. ; in via gradata accertare e dichiarare Controparte_2
l'esistenza dei vizi contestati e la responsabilità della ricorrente per i danni subiti dal Condominio, per il mancato completamento delle opere appaltate come da ctu dell'Ing. per l'ulteriore somma di euro 71.132,38 e per Per_5
l'effetto dichiarare che nulla era dovuto dal alla CP_1 Parte_1
e condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 7.047,24 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
in via gradata condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali, Parte_1 subiti e subendi dal Condominio da quantificarsi in euro 123.873,84 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
nel merito, rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
condannare la ricorrente resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quelli per ATP. Il giudice disponeva la riunione al presente giudizio di quello RG n. 44/24. Detto giudizio era stato instaurato con atto di citazione notificato in data 26.12.2023 dal , il quale Parte_4 aveva convenuto la ed il EO. , Parte_1 Controparte_2 chiedendo al giudice di accertare la intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento;
accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi contestati e la responsabilità della e/o del Geom. , Parte_1 Controparte_2 rispettivamente in qualità di appaltatore e di direttore dei lavori di ristrutturazione, anche in solido tra loro, per tutte le contestazioni di cui all'atto introduttivo in relazione alla quantificate per Parte_1 complessivi euro 55.258,91, per il Geom. , ai sensi degli artt. 1667 e CP_2
1668 c.c., così come da risultanze del ctu ing. e documentazione Per_4 attestante i costi, le lavorazioni ed i pagamenti eseguiti;
accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex artt. 1667 e 1668 del codice civile, per i danni arrecati dai vizi dei lavori di rifacimento in relazione alle opere nella loro interezza per quanto riguarda la e per quelle di cui Parte_1 ai capi 1, 2, 8-12, per quanto concerne il D.L. EO. ; d) in Controparte_2 via gradata accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi contestati e la responsabilità della e/o del EO. , Parte_1 Controparte_2 rispettivamente in qualità di appaltatore e di direttore dei lavori di ristrutturazione, anche in solido tra loro, per tutte le contestazioni di cui
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/19 all'atto introduttivo in relazione alla prima ed a quelle riportate ai capi 1, 2, 8- 12 come meglio dettagliati nella tabella di cui al punto 17 per complessivi euro 55.258,91, per il secondo, ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come da risultanze del ctu Ing. e documentazione attestanti i costi, le Per_4 lavorazioni ed i pagamenti eseguiti;
e) accertare e dichiarare la responsabilità della per i danni subiti dal il mancato Parte_1 CP_1 completamento delle opere appaltate come da ctu dell'Ing. per Per_5
l'ulteriore somma di euro 71.132,38; e per l'effetto: f) dichiarare che nulla è dovuto dal Controparte_13 Parte_1
e condannare quest'ultima all'importo di euro 7.047,24 o in quella
[...] somma maggiore o minore ritenuta giusta dal giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
g) in via gradata condannare a titolo di risarcimento danni in favore dell'attore, per le anzidette causali, la al risarcimento dei danni patrimoniali, subiti Parte_1
e subendi dall'istante da quantificarsi in euro 123.873,84, o in quella somma maggiore o minore ritenuta giusta dal giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
h) condannare a titolo di risarcimento danni in favore dell'attore, per le causali di cui al punto B, il EO. ; i) condannare i convenuti alternativamente o in Controparte_2 solido tra loro al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. In quel giudizio RG n. 44/2024, con comparsa depositata il 19.2.2024, si era costituita la impugnando le avverse richieste e Parte_1 chiedendone il rigetto, per le medesime ragioni esposte nel presente giudizio. Si era costituito altresì il EO. , chiedendo il rigetto delle CP_2 avverse richieste e chiedendo preliminarmente il differimento dell'udienza per la chiamata in garanzia della In particolare il CP_14 CP_2 aveva dedotto che il contratto di incarico professionale, all'art. 5 titolato
“esclusioni di responsabilità”, il Condominio aveva espressamente esonerato il nuovo esso nuovo direttore dei lavori da responsabilità relative a difetti progettuali e alla parte di intervento già eseguita dai direttori dei lavori che lo avevano proceduto, per le opere eseguite e per le scelte progettuali sulla base delle quali sarebbero state portate avanti le lavorazioni. Allegava, infatti, che il progetto non era stato redatto da esso EO. , bensì da altro CP_2 professionista, che aveva avuto l'incarico di redigere il computo metrico e che era stato avallato dal tecnico che lo aveva preceduto arch. con Per_6 la propria relazione. In contratto, inoltre, l'incarico dato al professionista di procedere alla esecuzione dei lavori sul terrazzo C come da progetto e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/19 misurazioni dell'arch. , escludeva la necessità di nuove verifiche Per_6
(art.
5.3 contratto di appalto). Aveva contestato, dunque, quanto scritto dall'ing. nelle conclusioni della propria relazione nell'ATP, il quale Per_4 che testualmente aveva scritto nelle proprie conclusioni “Le riscontrate infiltrazioni sono conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta per poi inopinatamente aggiungere Parte_1 che il EOetra , pur non avendo responsabilità in merito alle scelte CP_2 tecniche avrebbe dovuto “obiettare su scelte tecniche discutibili”. Il EO.
aveva evidenziato come tale affermazione risultasse essere CP_2 intrinsecamente illogica e in netto contrasto con l'interpretazione del contratto stipulato tra il ed il EOetra . In pratica il EO. CP_1 CP_2
si era ritrovato a lavorare su un progetto redatto dall'ingegnere CP_2 [...]
e che per la fase di esecuzione era stato in principio nominato Per_3 come direttore dei lavori l'architetto che, a causa delle Testimone_1 perplessità che nutriva sulla fattibilità dei lavori di manutenzione da realizzarsi sui due terrazzi a livello del Condominio in base al progetto originario, decideva di rinunciare all'incarico di direzione dei lavori relativamente solo a tale parte dell'incarico, proprio perché riteneva che non vi fossero le pendenze necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto approvato dal come risultava dal punto 1 CP_1 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 16/09/2020. Nella successiva assemblea condominiale del 09/10/2020, il nuovo tecnico incaricato in sostituzione di l'architetto aveva depositato una relazione Tes_1 Per_6 tecnica relativa alle problematiche evidenziate dall'arch. in cui Tes_1 confermava le perplessità dell'arch. Tuttavia nella medesima Tes_1 assemblea la ditta FAC aveva proposto, per il tramite del proprio delegato EOetra degli accorgimenti che avrebbero permesso a suo dire la Per_3 regolare realizzazione del lavoro. L'architetto in data 10/11/2020 Per_6 aveva poi terminato una seconda relazione tecnica ed espressamente in essa aveva scritto, contrariamente a quanto sostenuto dal precedente direttore dei lavori dimissionario e dallo stesso un mese prima, “ che le pendenze Per_6 rilevate sul terrazzo a livello di proprietà NT risultano essere congrue e comprese tra il 1,4% e 3,5%” ed ancora “Alla luce di quanto sopra, può essere garantita la pendenza regolarmente richiesta in tutti i punti del terrazzo a livello, per cui si possono dichiarare procedibili le lavorazioni”. Il EOetra
aveva fatto inoltre notare come di detta seconda relazione dell'arch. CP_2
, che contraddiceva la prima, be aveva avuto a conoscenza solo in Per_6 quanto allegata al Ricorso per A.T.P. depositata dal difensore del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/19 Condominio. Aveva rilevato, poi, che nonostante quanto dichiarato nella seconda relazione da detto nuovo D.L, lo stesso arch. , prima di Per_6 cominciare i lavori aveva presentato le proprie dimissioni irrevocabili in data 16/01/2021, senza fornire alcuna motivazione e declinando unilateralmente ogni tipo di responsabilità futura relativa alle opere da realizzarsi sopra i predetti terrazzi a livello. Il , per l'ipotesi di accoglimento della CP_2 domanda risarcitoria del esponeva che egli aveva stipulato un CP_1 contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale con la
, rinnovato in data 24.03.2022, come da polizze prodotte in CP_14 giudizio, evidenziando come subito dopo la ricezione della prima richiesta di risarcimento del danno in data 27 Luglio 2022, allorquando gli venne notificato il ricorso per ATP, aveva denunciato il possibile sinistro alla propria compagnia assicurativa, prima con pec del 30/08/2022 e con altra pec del 27/09/2022, avvertendola della necessità di apportare una difesa tecnica all'interno del procedimento di A.T.P. e sottoponendo alla stessa Compagnia il preventivo di spese legale per un importo complessivo pari ad euro 2.415,00 oltre spese vive ed oneri di legge. Il aveva aggiunto CP_2 che all'esito della procedura di A.T.P. la medesima Compagnia, che non si era pronunciata per iscritto sulle spese di resistenza preventivate, nel riconoscere la copertura assicurativa, aveva provveduto a corrispondere al legale del l'importo di cui al preventivo a mezzo di bonifico bancario CP_2 in data 23.03.2023, versato in atti. Tale pagamento da parte della Compagnia assicurativa era avvenuto in virtù del contratto di assicurazione, che espressamente prevedeva all'articolo 6.3 l'indennizzabilità a titolo di perdite pecuniarie dei costi di difesa dell'assicurato. Per tali motivi il aveva CP_2 chiesto al giudice di rigettare la domanda risarcitoria del e, in CP_1 subordine, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, di graduare in maniera congrua la responsabilità tra il EOetra e gli altri soggetti Controparte_2 che avevano collaborato nella causazione dei danni, compresi il tecnico che aveva redatto il computo metrico e il direttore dei lavori che lo aveva proceduto, nella misura percentuale corrispondente all'apporto causale di ciascun soggetto nella causazione degli stessi, per le ragioni sopra illustrate;
sempre in via subordinata, dichiarare la compagnia assicurativa CP_14
[...
a manlevarlo in ragione della polizza stipulata e, per l'effetto, condannarla a tenerlo indenne da una eventuale condanna di risarcimento del danno, alle eventuali spese legali del presente procedimento, oltre a quelle di A.T.P., nonché per le spese relative ai costi di ctu dell'ATP.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/19 Con comparsa depositata il 26.9.2024 si era costituita nel predetto giudizio riunito anche la la quale si opponeva alle domande CP_15 risarcitorie da chiunque formulate nei confronti del proprio assicurato ribadendo di aderire alle difese di merito svolte dal Controparte_2 medesimo riguardo all'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al detto direttore dei lavori. Riguardo alla domanda di manleva formulata nei confronti di essa compagnia assicurativa, aveva eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa per pregressa conoscenza da parte dell'assicurato della problematica oggetto di causa, dal medesimo sottaciuta in sede di sottoscrizione del modulo di rinnovo della polizza. Deduceva, infatti, che dagli atti e dai documenti di causa si evinceva che il EO.
era a conoscenza delle criticità lamentate da parte attrice CP_2 quantomeno dall'8/09/2021, allorquando il medesimo aveva effettuato apposito sopralluogo e aveva redatto una relazione, dopo che l'amministratore dr. si era rifiutato di sottoscrivere il certificato di CP_16 ultimazione dei lavori del 04/05/2021 a fronte delle perplessità manifestate dal sull'esecuzione dei lavori. Tale circostanza pregressa nota CP_1 era stata completamente sottaciuta dall'assicurato in sede di sottoscrizione del modulo di rinnovo della polizza in data 24/03/2022, allorquando all'esplicita domanda lui rivolta in tal senso nel questionario informativo, lo stesso rispondeva negativamente. Per tali motivi chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dal nei confronti del EO. CP_1 Controparte_2 in quanto infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur;
nell'ipotesi di condanna del EO. , accertare e dichiarare Controparte_2
l'inoperatività della polizza assicurativa invocata dal medesimo e stipulata con e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta CP_14 dal convenuto nei suoi confronti;
in via ulteriormente gradata e salvo gravame, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dal EO. , tenuto conto del grado di responsabilità che Controparte_2 verrà accertato in corso di causa in capo a ciascuno dei soggetti coinvolti, comunque nei limiti delle condizioni di polizza e tenuto conto del massimale e della franchigia operanti e con esclusione degli esborsi di causa delle spese legali sostenute dall'assicurato. Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, fissata l'udienza per la decisione della causa, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/19 La domanda della ricorrente è fondata e va pertanto accolta, mentre vanno rigettate le domande del resistente CP_1
Con contratto di appalto del 16.06.2020 il resistente affidò CP_1 Part alla l'esecuzione dei lavori edili di risanamento Parte_1 manutentivo delle facciate e del lastrico di copertura dei due terrazzi a livello del quarto piano (proprietà Cacace scala A e proprietà NT scala C), come da offerta e computo metrico allegato al contratto. La Direzione dei lavori fu affidata all'arch. su opere progettate e computate dall'ing. Testimone_1
I lavori appaltati alle facciate iniziarono e furono portati a Persona_3 termine dall'impresa senza sostanziali contestazioni da parte del . CP_1
Il pagamento dell'intero importo dovuto era stato convenuto in euro 373.665,79, IVA compresa, da corrispondersi in un acconto di euro 37.366,57 ed in 36 rate mensili di euro 8.096,09 ciascuna a decorrere da 30 giorni dall'inizio dei lavori (31.7.2020). Il Condominio, oltre l'acconto iniziale, ebbe a corrispondere n. 22 delle rate convenute, quando in data 08/04/2022 ebbe a comunicare all'impresa una diffida ad adempiere, che nel frattanto aveva abbandonato il cantiere, così acclarando di fatto una risoluzione del contratto di appalto da parte di entrambe le parti. Il sospese così CP_1
i pagamenti dal settembre 2022, per cui alla ricorrente impresa residuava un credito pari ad euro 120.818,65. Da quel momento venivano avviate iniziative giudiziarie sia da parte del con l'attivazione di due successivi CP_1
ATP, seguiti da un giudizio di merito (RG n. 44/2024), sia da parte della
[...] con il ricorso oggetto del presente giudizio, cui è stato poi riunito Parte_1 quello RG. n. 44/2024. Il Condominio, come principale contestazione all'impresa appaltatrice, ha indicato, oltre all'abbandono del cantiera ad opere non ultimate, anche vizi e difformità delle stesse opere. In ordine a quanto contestato circa le opere su uno dei terrazzi, va rilevato che è documentalmente provato e non contestato, che, prima di iniziarne l'esecuzione, anche a seguito di un'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla condomina Cacace nei confronti del CP_1 per pregresse infiltrazioni, il direttore dei lavori arch. espresse Tes_1 perplessità in ordine alle lavorazioni così come progettate e, nel corso dell'assemblea condominiale del 16.9.2020, rilevò “l'assenza di una adeguata pendenza dalle soglie di marmo dei balconi verso la bocchetta di scarico delle acque pluviali”. Lo stesso ritenne “pertanto che i lavori a perfetta regola d'arte richiedano necessariamente lavori di riposizionamento delle predette soglie di marmo esistenti ad una quota superiore di 15 cm rispetto allo stato attuale”. Su questa evidenza i condomini, piuttosto che ordinare l'esecuzione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/19 delle opere integrative sulla base del rilievo del direttore dei lavori, proposero di affidare ad altro tecnico – arch. - la direzione dei lavori Persona_7 di rifacimento dei terrazzi, il quale, però, con relazione del 7.10.2020, evidenziò per entrambi i terrazzi la insufficienza delle pendenze, rispetto agli imbocchi delle pluviali, per garantire il normale deflusso delle acque meteoriche. Lo stesso professionista, nominato dal constatò CP_1 altresì che la quota delle soglie prospicienti i due terrazzi era la medesima dell'intera superficie dei terrazzi e che, come rappresentato dai proprietari, nelle giornate di pioggia l'acqua entrava all'interno degli appartamenti e segnalò che i condomini proprietari degli appartamenti con annessi terrazzi si erano dimostrati contrari a risolvere il problema mediante la modifica degli infissi, per aumentare la quota della soglia rispetto alla quota della pavimentazione del terrazzo. Con comunicazione integrativa, lo stesso architetto precisò che “le quote dei dislivelli e le relative pendenze attualmente in essere su ognuno dei due terrazzi in oggetto risultano abbondantemente al di sotto di quelle necessarie per un regolare deflusso delle acque meteoriche (1,00% 1,50%) e per la precisione oscillano tra lo 0,1% e lo 0,6%. Come già ampiamente descritto in relazione, detti difetti, presenti e persistenti probabilmente dalla progettazione e/o esecuzione in opera degli interi fabbricati, non sono eliminabili con alcuna soluzione che non preveda il rialzo delle soglie in entrata”. Con pec del 16.1.2021 anche l'arch. rassegnò le proprie dimissioni da direttore dei lavori, Per_6 declinando ogni responsabilità in merito alle opere da realizzare sui terrazzi dei condomini NT e Cacace. In seguito, in data 4.2.2021, il Condomino nominò il EO. come nuovo direttore dei lavori per tali Controparte_2 opere, con espressa esclusione di responsabilità in merito “alle scelte progettuali sulla base delle quali saranno portate avanti le lavorazioni”, per cui l'impresa appaltatrice, senza che fosse modificato il progetto di esecuzione delle opere al terrazzo, ma sulla base della descrizione di cui al computo metrico allegato al contratto del giugno 2020, iniziò le lavorazioni ai terrazzi nello stesso mese di febbraio 2021, sostituendo, come da indicazioni ricevute dal direttore dei lavori, la guaina bituminosa prevista nel computo Part con nuova guaina in PVC, nonostante le perplessità esposte dalla su tale soluzione progettuale. Infatti, solo per la porzione di terrazzo a livello dell'appartamento di proprietà Cacace, la ebbe disposizioni Parte_1 dal D.L. di rialzare le soglie di marmo, mentre per la porzione di terrazzo a livello dell'appartamento di proprietà NT fu disposto di mantenere la medesima soglia preesistente. Quindi l'impresa appaltatrice ebbe ad eseguire
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/19 le opere come “nudus minister”, seguendo la progettazione e le direttive tecniche del direttore dei lavori, così come integrata dalle indicazioni dell'arch. , accettate dall'assemblea del Condominio del 9.10.2020. Per_6
Dalla produzione del EO. si evince la redazione di una sua CP_17 relazione tecnica datata 8.9.2021 (a seguito della conclusione dei lavori al terrazzo del 4.5.2021), in cui detto direttore dei lavori, verificate le infiltrazioni, ebbe a consigliare al l'esecuzione di opere CP_1 consistenti nel rialzare la soglia di marmo di accesso all'appartamento di proprietà NT, e nelle conseguenziali opere di modifica degli infissi interni ed esterni, ma tali indicazioni non si tradussero in alcun ordine di servizio o una disposizione di lavori aggiuntivi indirizzati alla impresa appaltatrice. D'altra parte, la ricorrente impresa risulta aver completato le opere appaltate ai terrazzi già prima del 4.5.2021, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto in tale data dal direttore dei lavori e dalla ditta appaltatrice. A fronte di tale documento, con attestazione della conclusione delle opere e della esecuzione delle stesse in conformità al progetto, alle indicazioni del direttore dei lavori e della regola dell'arte, il
, non ebbe a denunciare all'impresa alcun vizio o difformità CP_1 dell'opera, lamentando per la prima volta all'impresa presunti vizi solo con la notifica del ricorso per ATP in data 27.7.2022, vale a dire oltre un anno dopo la riconsegna del cantiere, quindi incorrendo nella decadenza dalla garanzia per i vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c., atteso che le problematiche progettuali e di infiltrazioni erano ben note al alla luce delle CP_1 varie relazioni dei direttori dei lavori e delle discussioni in sede assembleare, per cui non era dato parlare di vizi occulti o sopravvenuti. Anche dall'esame della ctu disposta in sede di primo ATP, si evince che la causa delle riscontrate infiltrazioni era da individuare nel “piano di calpestio del terrazzo a livello, di proprietà dell'avv. NT, presenta in corrispondenza dei cancelli esterni una quota più alta rispetto al livello interno, rappresentato dalla quota di posa in opera della soglia di marmo;
viceversa la quota di calpestio interna sarebbe dovuta essere più alta e la soglia sarebbe dovuta emergere almeno di 2 cm rispetto al punto più alto”. Il ctu, quindi, ebbe a concordare con tutti i tecnici che avevano verificato il terrazzo e che avevano proposto di modificare il progetto, proposte non seguite dai condomini. Il medesimo ctu, nell'individuare le opere a farsi per la soluzione delle problematiche, ritenne “necessario sistemare i due impluvi al fine di recuperare quota utile per ottimizzare il deflusso delle acque”, ma
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/19 tale soluzione fu prospettata ex post a lavori già terminati e senza che fosse stata prospettata in corso di esecuzione delle opere dalla direzione tecnica e quindi dal Condominio. Nel rispondere ai quesiti posti da parte resistente, il ctu riferì in maniera netta che “le infiltrazione accertate e riscontrate non sono dovute a fenomeni di capillarità ma al piano di calpestio del terrazzo a livello, di proprietà dell'avv. NT, che presenta in corrispondenza dei cancelli esterni una quota più alta rispetto al livello interno consentendo le infiltrazioni denunciate”, concordando con il ctp dell'impresa nel riconoscere tale differenza di quote come causa delle infiltrazioni. Alla luce di tali evidenze tecniche, il fatto che il medesimo ctu abbia poi concluso genericamente nel senso di una cattiva esecuzione dei lavori da parte della e di Parte_1 un difetto di vigilanza d parte del direttore dei Lavori EO. , non CP_2 basta a motivare una responsabilità dell'impresa appaltatrice, tanto più che il direttore dei lavori – rappresentante tecnico del - mai nulla ebbe CP_1
a contestare all'impresa con disposizione scritta in ordine alla corretta esecuzione delle opere. Infondata è, conseguenzialmente, la domanda di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della ditta appaltatrice a norma cui all'art. 1455 c.c.. La risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore può essere disposta, in via generale, per il grave inadempimento che sia tale da compromettere la buona riuscita dei lavori (e, quindi, non da qualunque inadempimento). Nella fattispecie in esame, è stato confermato dal D.L. e dal tecnico nominato in sede di ATP, ing. la Per_5 assoluta lievità degli inadempimenti addebitabili alla ditta esecutrice, anche in rapporto al valore complessivo dell'appalto. Inadempiente risulta, invece, il resistente che dal settembre 2022 sospese i pagamenti mensili CP_1 rateali all'impresa, rimasta non soddisfatta di parte del corrispettivo previsto in contratto e quindi giustificando una reazione dell'impresa ai sensi dell'art. 1460 c.c. La ha provato che alla data del 31.3.2022 aveva concluso Parte_1 le opere appaltate, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dal verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 8.4.2022 dal responsabile della ditta, dall'amministratore del e dal direttore CP_1 dei lavori. In quella sede il direttore dei lavori, professionista di fiducia del e rappresentante tecnico di esso per l'esecuzione del contratto di CP_1 appalto, ebbe a dichiarare che “i lavori sono sostanzialmente ultimati, in attesa di esecuzione di lavori ultimativi e di riqualificazione di lieve entità”.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/19 Vero è che con nota allegata a detto verbale, l'amministratore del ebbe a contestare la mancata esecuzione di piccole lavorazioni CP_1 quali la non completa pulizia del cantiere, lo spostamento antenne su ancoraggio momentaneo, la tettoia di copertura sul cancello su cui era stato installato il citofono, la pulizia dei klinker, il pozzetto di scolo acque, adiacente proprietà , la messa in funzione definitiva citofoni, la CP_8 pulizia generale di vialetti e cortile, il ripristino pensilina della scala C, i sostegni di ringhiere e terrazzo scala C, la ritinteggiatura dei frontalini, il ripristino di varie piccole parti danneggiate, l'applicazione di targhette e placchette ai pulsanti di apertura dei cancelli. Trattasi, in maniera palese, di Part piccoli interventi conclusivi, per i quali peraltro la ebbe a giustificarsi con pec del 29.3.2022, impegnandosi comunque a rimediare. Comunque, alla ultimazione e consegna dei lavori, non seguì alcuna verifica il contraddittorio tra e impresa appaltatrice, determinandosi di fatto, ai sensi CP_1 dell'art. 1665 c.c., l'accettazione dell'opera. Come sopra già accennato, anche il ctu del secondo ATP, dopo aver verificato l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, ebbe a riconoscere che le opere non eseguite, o non eseguite a regola d'arte, furono di piccola entità, tanto da quantificare in euro 7.423,23 oltre IVA l'importo da scorporare dal corrispettivo dovuto all'impresa. Riguardo agli oneri di smaltimento, invece l'importo da scorporare secondo il detto ctu, non ha fondamento, in quanto l'impresa appaltatrice ha prodotto in giudizio decisiva documentazione a comprova del corretto smaltimento dei rifiuti di cantiere in discarica autorizzata (cfr. certificato di analisi dei rifiuti rilasciato dalla Chimica srls all'uopo incaricata, n. 10 formulari di conferimento di rifiuti sottoscritti dalla Controparte_18
attestanti il periodico conferimento dei rifiuti provenienti dal
[...] cantiere di fatture di conferimento dei rifiuti). Controparte_1 CP_1
Anche riguardo alla tempistica di esecuzione dei lavori appaltati, il ctu del secondo ATP, va corretto nelle sue conclusioni, in quanto alcun ritardo è addebitabile a colpa della In particolare il vizio di Parte_1 progettazione delle opere ai terrazzi a livello degli appartamenti all'ultimo piano, formalmente segnalato dal D.L. nel corso dell'assemblea del Tes_1
16.9.2020, le dimissioni di detto primo direttore dei lavori, la nomina di un nuovo D.L. in data 4.2.2021, le richieste all'impresa da parte di singoli condomini l'incarico per l'esecuzione di lavori alle parti private (balconi aggettanti), le oltre 70 giornate lavorative in cui le condizioni climatiche non consentivano l'esecuzione di opere, come certificato dai bollettini meteo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/19 depositati in atti dalla ricorrente, inducono ad escludere un ritardo ingiustificato dell'appaltatrice nell'esecuzione delle opere e quindi l'applicazione di una penale per il ritardo. D'altra parte né il né i CP_1 direttori dei lavori succedutisi nel tempo, hanno mai contestato formalmente all'impresa il ritardo o anche semplici doglianze in relazione al cronoprogramma dei lavori in corso. Peraltro il nell'ambito dei CP_1 due giudizi di merito poi riuniti ed oggi in decisione, non ha domandato la condanna dell'impresa al pagamento di una penale per ritardata ultimazione delle opere, ma si è limitato a chiedere la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'impresa e il risarcimento dei danni, cosa concettualmente diversa ed incompatibile con il ritardato completamento dei lavori e la domanda di pagamento della penale. In ordine, poi, ai presunti nuovi danni dedotti dal resistente CP_1 con la prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c., asseritamente collegati a vizi nella esecuzione dei lavori ai pilastrini ed ai cornicioni insistenti sul terrazzo a livello della scala A, nonché la presenza di danni al torrino CP_19 ed alla cassa scale, occorre rilevare l'inammissibilità delle nuove domande, anche in considerazione del fatto che quanto lamentato da parte resistente era già noto alla stessa ben prima della sua costituzione nel presente giudizio e dell'introduzione del giudizio riunito, atti che hanno delimitato l'oggetto e la natura del contendere. Del resto, lo stato del torrino della scala B risulta essere stato rappresentato già dal ctu ing. senza che il Per_5 CP_1 avesse ritenuto di inserire tale fatto negli atti introduttivi dei due giudizi di merito riuniti. I relativi restanti vizi, risultano, poi denunciati tardivamente con pec del 7.3.2024 e anche per essi va rilevato la scelta del Condominio di non inserirli tra le difese di cui alla comparsa di costituzione e di non proporre domanda riconvenzionale sul punto, con conseguente inammissibilità delle tardive domande. Sussistono, dunque, i presupposti per dichiarare che l'importo dovuto dal a saldo dei lavori eseguiti dalla ricorrente in esecuzione del CP_1 contratto di appalto oggetto di giudizio è pari ad euro 113.395,42 (iva inclusa) e di conseguenza condannare il resistente a pagare in favore della ricorrente la predetta somma, oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Va altresì accolta la domanda della ricorrente finalizzata ad ottenere dal resistente la documentazione con l'elenco con le generalità complete dei CP_1 condomini e delle relative quote millesimali di proprietà condominiale, nonché l'indicazione delle eventuali morosità in relazione all'importo dovuto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 16/19 per la causale di cui al presente giudizio, con fissazione di una somma di denaro a carico del per ogni giorno di ritardo nella consegna CP_1 della predetta documentazione.
Riguardo alla domanda risarcitoria proposta dal nei CP_1 confronti del EO. , va rilevato, innanzi tutto, come il contratto CP_2 stipulato in data 04/02/2021 all'art.
5.1 prevedeva espressamente che “il professionista per la Direzione dei Lavori ai terrazzi a livello Scala A e Scala C di proprietà esclusiva della sig.ra per la scala A e del sig. Parte_5
NT CE per la scala C, non risponde, a nessun titolo, in relazione alla parte di intervento già eseguito dal Direttore dei Lavori uscente arch.
o di chi eventualmente lo abbia proceduto, per le opere eseguite e Per_6 per le scelte progettuali sulla base delle quali saranno portate avanti le lavorazioni”. Inoltre stabiliva all'art.
5.3 che “Il professionista procederà alla esecuzione dei lavori sul terrazzo C come da progetto e misurazioni dell'arch.
, senza alcuna necessità di nuove verifiche.”. Orbene sono risultate Per_6 proprio le misurazioni dell'arch. e il progetto dell'ing. Per_6 Per_3 ad essere erronei, come accertato dal ctu dell'ATP, , per cui alcuna responsabilità puo' essere attribuita al EO. , in quanto le parti del CP_2 contratto ebbero ad escludere ogni sua responsabilità per le scelte progettuali dei professionisti che lo avevano preceduto, escludendo espressamente che detto D.L. potesse effettuare nuove verifiche e misurazioni ed imponendogli di attenersi a quelle effettuate da . Il direttore dei lavori non risponde Per_6 degli errori progettuali ( quando ovviamente non abbia ricoperto anche il ruolo di progettista) e nel caso in esame significative sono le seguenti circostanze:1) il progettista era stato l'ing. 2) il primo Persona_3 direttore dei lavori era stato l'arch. il quale aveva anche reso Persona_8 edotto il committente dei suoi dubbi sulle scelte progettuali CP_1 approvate, tanto che decise di dare le dimissioni dal ruolo di direttore dei lavori nella parte di lavoro relativo ai terrazzi;
3) il secondo direttore dei lavori arch. , risulta aver prima confermato i dubbi sulla fattibilità Per_6 della realizzazione dell'opera, per poi sostenere l'esatto opposto, ma poi dando immediatamente le proprie dimissioni;
4) il Condominio, pur reso edotto di tutte le perplessità che gli erano state prospettate, decise di realizzare ugualmente l'opera, nominando il EOetra , che era CP_2 all'oscuro di tutte le perplessità avanzate dai precedenti tecnici sulle scelte progettuali discutibili, tuttavia esonerandolo dal realizzare nuove misurazioni e escludendo in contratto ogni sua responsabilità per gli eventuali danni che si sarebbero potuti verificare dalle scelte progettuali sulla base delle quali
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 17/19 sarebbero state portate avanti le lavorazioni;
5) il ctu dell'ATP ha genericamente ipotizzato, senza motivarla tecnicamente in relazione agli acclarati difetti di progettazione, un'evanescente responsabilità del EO.
per omessa vigilanza sull'impresa, riguardo alla cui esclusione CP_2 questo giudicante ha già motivato. La domanda risarcitoria del CP_1 nei confronti del è dunque infondata e va rigettata. CP_2
Superfluo è di conseguenza esaminare la fondatezza della domanda di manleva del nei confronti della chiamata in causa, pur dovendo CP_2 segnalare l'operatività della polizza per i chiari motivi esposti dalla difesa dell'assicurato. Del resto l' , ha già rimborsato, a norma del CP_3 contratto assicurativo, le spese legali sostenute dall'assicurato per il procedimento di ATP proprio in quanto riguardante un evento coperto dalla polizza, ai sensi dell'art.
6.3 delle condizioni di contratto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra il convenuto e la chiamata in causa, in considerazione sia dell'opportunità di far partecipare al contraddittorio la compagnia assicurativa, sia dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che l'importo dovuto dal a saldo dei lavori eseguiti dalla ricorrente in esecuzione del CP_1 contratto di appalto oggetto di giudizio è pari ad euro 113.395,42 e di conseguenza condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente la predetta somma, oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Condanna altresì il resistente a consegnare alla ricorrente la CP_1 documentazione con l'elenco dei condomini e delle relative quote millesimali di proprietà condominiale, nonché l'indicazione dell'eventuali morosità in relazione all'importo dovuto per la causale di cui al presente giudizio, fissando in euro 50,00 la somma di denaro dovuta dal in favore della ricorrente per ogni giorno di ritardo nella CP_1 consegna della predetta documentazione, con decorrenza dal trentesimo giorno dalla notifica della presente decisione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 18/19 3) Rigetta ogni altra domanda
4) Condanna il resistente al pagamento alla ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari
5) Condanna il resistente al pagamento al convenuto delle Controparte_2 spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge
6) Compensa le spese del presente giudizio tra il convenuto CP_2
e la chiamata in causa
[...]
Così deciso in data 19.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 19/19
– CF: , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Alfredo Franco e Paola Franco, come da procura in atti;
RICORRENTE E
– CF: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CE NT, come da P.IVA_2 procura in atti;
RESISTENTE NONCHE'
– CF: , rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dall'avv. Fabio Cozzolino, come da procura in atti;
CONVENUTO E
– CF: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 P.IVA_3
Claudio Paolo Cambieri, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso semplificato ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7.08.2023 e notificato unitamente al decreto in data 21.09.2023, la
[...] esponeva che con contratto di appalto del 16.6.2020 il Parte_1
Condominio sito in alla aveva ad essa affidato CP_1 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori edili di risanamento manutentivo delle facciate e del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/19 lastrico di copertura dei due terrazzi a livello del quarto piano, come da computo metrico allegato al contratto e che i lavori iniziarono in data 1 luglio 2020 e furono ultimati in data 8.4.2022. Il corrispettivo per i lavori era stato convenuto a corpo ed era pari ad euro 339.696,17 oltre IVA al 10%, da pagare in due rate di acconto di euro 37.366,57 ciascuna IVA inclusa ed il resto in 36 rate mensili a partire da 30 giorni dall'inizio dei lavori. La ricorrente allegava che il aveva versato le prime due rate di
CP_1 acconto e precisamente la prima rata era stata corrisposta in data 9.11.2020 e sino alla rata di luglio 2022, corrisposta nel mese di settembre dello stesso anno, il aveva versato n. 22 rate dell'importo di euro 8.096,09
CP_1 ciascuna, IVA inclusa e dal settembre 2022 il aveva interrotto il
CP_1 pagamento delle rate successive e, per effetto della propria insolvenza era decaduto, ai sensi dell'art. 1186 c.c., dal beneficio del termine concesso. Il totale versato dal alla ditta ammontava, quindi, tra primi acconti
CP_1
e rate successive, a complessivi euro 252.847,14 a fronte del dovuto di complessivi euro 373.665,79 comprensivi di IVA. La ricorrente aggiungeva che all'esito della consegna delle opere, il aveva formulato CP_1 marginali rilievi in merito alla regolarità e completezza delle opere eseguite, rilievi comunque contestati dalla ditta esecutrice anche sulla base della attestazione del direttore dei lavori contenuta nel verbale di consegna dei lavori in virtù della quale: “i lavori sono sostanzialmente ultimati, in attesa di esecuzione di lavori ultimativi e di riqualificazione di lieve entità”. Precisava che i rilievi mossi non erano stati elaborati in uno stato finale dei lavori, trattandosi di lavori a corpo ed erano sintetizzati nella relazione del D.L. intitolata “Stato dei lavori consegnati dalla , recante la data del Pt_1
5.11.2022 e comunicata alla il 15.3.2023. Evidenziava che le Parte_1 irregolarità o difformità erano in via di accertamento e che, laddove interamente riconosciute, avrebbero determinato una decurtazione del corrispettivo convenuto pari ad un massimo di euro 7.423,23. Pertanto, considerato che il credito a saldo dei lavori ammontava ad euro 120.818,65, e che essa era disposta a sospendere la richiesta del pagamento di euro 7.423,23
, il credito certo e liquido della ricorrente ammontava ad euro 113.395,42, IVA inclusa. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare l'importo dovuto dal convenuto a saldo dei lavori eseguiti in esecuzione del CP_1 contratto di appalto nella misura pari ad euro 113.395,42 e di conseguenza condannare il a pagare in favore di essa ricorrente la predetta CP_1 somma, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal sorgere del credito al soddisfo;
accertare l'obbligo del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/19 Condominio di fornire alla l'elenco dei condomini Parte_1 del fabbricato dallo stesso amministrato sito in alla CP_1 Controparte_1
2 con le quote millesimali di proprietà condominiale, il relativo indirizzo,
[...] nonché l'indicazione delle morosità in relazione all'importo dovuto per le causali di cui al presente giudizio e ordinare al convenuto, in CP_1 persona del suo amministratore p.t., di consegnare alla Parte_1 la predetta documentazione, con fissazione di una somma di denaro dovuta dall'obbligato in favore della ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, determinandone la decorrenza. Costituitosi in giudizio in data 26.04.2024, il sito in CP_1 CP_1 alla , chiedeva il mutamento del rito da sommario ad Controparte_1 ordinario, essendovi state già due ATP ex art. 696 bis c.p.c. tra le parti, nelle quali i consulenti incaricati, avevano relazionato sulla non corretta esecuzione dell'opera. Allegava che parte ricorrente aveva riportato parzialmente le risultanze del secondo procedimento per ATP tenutosi innanzi a questo Tribunale ed avente R.G. 5156/2023, XI Sez. Civ. dott. Persona_1 soprattutto dal punto di vista economico, ed aveva inteso non far riferimento al precedente ATP tra le parti di questo giudizio ed il direttore dei lavori EO. , tenutosi innanzi a questo Tribunale ed avente R.G. Controparte_2
17117/2022, XII Sez. Civ. dott.ssa sempre relativo ai Persona_2 medesimi lavori ed ai danni causati al e ad alcuni Condomini. CP_1
Deduceva che a seguito ai due procedimenti per ATP e per i lavori appaltati alla esso resistente aveva introdotto un Parte_1 CP_1 giudizio pendente innanzi a questo stesso Tribunale, avente R.G. 44/2024, XI sez. civ. dott. , già differito al 9 Dicembre 2024 per la chiamata in Per_1 causa della compagnia assicurativa, nel quale era stato chiamato anche il direttore dei lavori al terrazzo a livello scala C EO. . Controparte_2
Aggiungeva che in data 13 Aprile 2022 il aveva trasmesso a CP_1 mezzo Pec una diffida ad adempiere alla con richiesta Parte_1 di immediata ripresa dei lavori, rimasta inevasa. Vista la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva ex art. 274 c.p.c. tra il presente procedimento e quello avente R.G. 44/2024, chiedeva la riunione degli stessi. Nel merito deduceva che esso Condominio, con delibera assembleare del 08.06.2020, aveva stipulato un contratto d'appalto con l'impresa edile ricorrente riguardante lavori di manutenzione del fabbricato (facciate, lastrici, rifacimento terrazzi a livello ultimo piano Scala A e Scala C, oltre altre lavorazioni di cui al computo metrico allegato al contratto stesso, redatto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/19 dall'Ing. , per un totale di euro 373.665,79 comprensivo di Persona_3
IVA al 10%. Le lavorazioni al terrazzo a livello ultimo piano scala C di proprietà di NT CE – erano state contestate per CP_4 difetti nella esecuzione/realizzazione dell'opera e la non Parte_1 aveva ultimato tutte le opere alla data contrattualmente prevista del 30/07/2021. Il Condominio avendo interesse al completamento delle opere appaltate, aveva inviato a mezzo Pec in data 08/04/2022 diffida ad adempiere alla che nel frattanto aveva abbandonato il cantiere, senza Parte_1 procedere alla pulizia delle aree ed al ripristino/risarcimento dei danni nel frattempo causati alle aree comuni, al soffitto, alle pareti interne del torrino scala B ed alla cassa ascensore, oltre ai danni causati alle abitazioni di diversi Condomini ( , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , . Una volta risoltosi il contratto per CP_8 CP_9 CP_10 intervenuta risoluzione conseguente alla diffida ad adempiere ed alla mancata prosecuzione ed ultimazione dei lavori, il aveva interrotto i CP_1 pagamenti e aveva richiesto due ATP, una volta ad accertare l'errata esecuzione dei lavori al terrazzo a livello scala C proprietà , CP_5 che nel frattanto aveva causato danni all'appartamento di proprietà degli (condotto in locazione dal sig. ) e che, pendente Controparte_7 Parte_2
l'accertamento tecnico, si erano estesi all'immobile di proprietà CP_11
e l'altra per far accertare il mancato completamento delle opere così
[...] come appaltate ed i danni subiti dal fabbricato, nonché agli appartamenti di proprietà e e che, pendente il secondo Controparte_8 CP_9 accertamento, si estendevano all'appartamento della sig.ra CP_10
Aggiungeva che non risultava accertata la morosità di alcun condomino nè azionato alcun giudizio (decreto ingiuntivo per obbligo di fare) volto ad ottenere l'elenco degli ipotizzati morosi. Non solo, nelle more dei procedimenti per ATP già terminati e per quello pendente innanzi a questo stesso Tribunale, era stato eseguito e quietanzato un pagamento da parte di una condomina effettuato direttamente alla sulla base del Parte_1 quale esso Condominio aveva invitato la ricorrente a chiarire se era già a conoscenza delle somme che riteneva dovergli dare dal proprio punto di vista ogni singolo condomino o in alternativa su che base aveva provveduto a ritenere soddisfatto il proprio credito nei confronti della ondomina dott.ssa
Il primo procedimento per ATP proposto nei confronti della Parte_3
e del D.L. Geom. , si era concluso col deposito Parte_1 Controparte_2 della consulenza dell'Ing. . Il tecnico incaricato dal Tribunale di Per_4
Napoli, XII sez. civ. dott.ssa aveva accertato la sussistenza dei vizi Per_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/19 Part dell'opera così come lamentati e ne attribuiva la responsabilità alla ed aveva evidenziato una responsabilità del D.L. per omessa vigilanza e mancata contestazione delle scelte tecniche (pag. 49 della relazione: “Le riscontrate infiltrazioni sono conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta Il EO , in Parte_1 Controparte_2 qualità di Direttore dei Lavori, pur non avendo responsabilità in merito alle scelte tecniche approvate, avrebbe dovuto meglio vigilare sulla corretta realizzazione del massetto ed eventualmente obiettare su scelte tecniche discutibili”. Pendenti gli accertamenti peritali della suddetta ctu, anche l'appartamento dei condomini aveva subito infiltrazioni Controparte_6 che avevano causato danni localizzati al bagno, al corridoio ed alla camera da letto, danni che si erano aggiunti a quelli conseguenti alle infiltrazioni ed ai danni conseguenti alle stesse, in precedenza lamentate dai condomini e (locato ). Subito dopo l'ATP, il CP_5 Controparte_7 Parte_2 si era visto costretto ad eseguire opere provvisionali che CP_1 complessivamente erano costate euro 4.289,60 di cui euro 3.521,00 per intervento di impermeabilizzazione effettuato dalla ditta Di Pierno S.r.l.s. ed euro 768,60 per la installazione di pensiline come da relazione del D.L. Geom. . Con delibera del 15/05/2023, il affidava i lavori CP_2 CP_1 di rifacimento del terrazzo e cornicioni alla ditta Filippo Di Pierno S.r.l.s. per euro 36.388,00, oltre euro 2.440,00 per smontaggio e rimontaggio pergotenda, euro 3.440,32 per la D.L. affidata all'Arch. Controparte_12 dello Studio Genta ed ai costi dovuti all'Amm.re per la gestione straordinaria pari ad euro 1.032,11 per un totale complessivo di euro 43.300,43. Riguardo al secondo procedimento per ATP proposto nei confronti della
[...]
allegava che esso si era concluso con il deposito della Parte_1 consulenza dell'Ing. nominato dal giudice dott. , che Per_5 Per_1 aveva accertato la mancata esecuzione delle opere e/o la realizzazione parziale delle opere, oltre la mancata certificazione degli oneri di smaltimento, che difatti avevano determinato una diminuzione dell'importo complessivo di cui al contratto di appalto per la somma indicata dal tecnico di euro 12.553,51. Alla data di intervenuta risoluzione del contratto il aveva corrisposto alla Fac la somma complessiva di euro CP_1 Part 252.847,17 ed essendosi risolto il contratto per colpa esclusiva della nulla era dovuto alla stessa oltre quanto già corrisposto. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare la intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della ricorrente, accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi contestati e la responsabilità della ricorrente ex artt. 1667 e 1668 c.c. per i
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/19 danni arrecati dai vizi dei lavori di rifacimento in relazione alle opere nella loro interezza per quanto riguarda la e per quelle dovute Parte_1 al D.L. EO. ; in via gradata accertare e dichiarare Controparte_2
l'esistenza dei vizi contestati e la responsabilità della ricorrente per i danni subiti dal Condominio, per il mancato completamento delle opere appaltate come da ctu dell'Ing. per l'ulteriore somma di euro 71.132,38 e per Per_5
l'effetto dichiarare che nulla era dovuto dal alla CP_1 Parte_1
e condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 7.047,24 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
in via gradata condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali, Parte_1 subiti e subendi dal Condominio da quantificarsi in euro 123.873,84 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
nel merito, rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
condannare la ricorrente resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quelli per ATP. Il giudice disponeva la riunione al presente giudizio di quello RG n. 44/24. Detto giudizio era stato instaurato con atto di citazione notificato in data 26.12.2023 dal , il quale Parte_4 aveva convenuto la ed il EO. , Parte_1 Controparte_2 chiedendo al giudice di accertare la intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento;
accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi contestati e la responsabilità della e/o del Geom. , Parte_1 Controparte_2 rispettivamente in qualità di appaltatore e di direttore dei lavori di ristrutturazione, anche in solido tra loro, per tutte le contestazioni di cui all'atto introduttivo in relazione alla quantificate per Parte_1 complessivi euro 55.258,91, per il Geom. , ai sensi degli artt. 1667 e CP_2
1668 c.c., così come da risultanze del ctu ing. e documentazione Per_4 attestante i costi, le lavorazioni ed i pagamenti eseguiti;
accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex artt. 1667 e 1668 del codice civile, per i danni arrecati dai vizi dei lavori di rifacimento in relazione alle opere nella loro interezza per quanto riguarda la e per quelle di cui Parte_1 ai capi 1, 2, 8-12, per quanto concerne il D.L. EO. ; d) in Controparte_2 via gradata accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi contestati e la responsabilità della e/o del EO. , Parte_1 Controparte_2 rispettivamente in qualità di appaltatore e di direttore dei lavori di ristrutturazione, anche in solido tra loro, per tutte le contestazioni di cui
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/19 all'atto introduttivo in relazione alla prima ed a quelle riportate ai capi 1, 2, 8- 12 come meglio dettagliati nella tabella di cui al punto 17 per complessivi euro 55.258,91, per il secondo, ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come da risultanze del ctu Ing. e documentazione attestanti i costi, le Per_4 lavorazioni ed i pagamenti eseguiti;
e) accertare e dichiarare la responsabilità della per i danni subiti dal il mancato Parte_1 CP_1 completamento delle opere appaltate come da ctu dell'Ing. per Per_5
l'ulteriore somma di euro 71.132,38; e per l'effetto: f) dichiarare che nulla è dovuto dal Controparte_13 Parte_1
e condannare quest'ultima all'importo di euro 7.047,24 o in quella
[...] somma maggiore o minore ritenuta giusta dal giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
g) in via gradata condannare a titolo di risarcimento danni in favore dell'attore, per le anzidette causali, la al risarcimento dei danni patrimoniali, subiti Parte_1
e subendi dall'istante da quantificarsi in euro 123.873,84, o in quella somma maggiore o minore ritenuta giusta dal giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
h) condannare a titolo di risarcimento danni in favore dell'attore, per le causali di cui al punto B, il EO. ; i) condannare i convenuti alternativamente o in Controparte_2 solido tra loro al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. In quel giudizio RG n. 44/2024, con comparsa depositata il 19.2.2024, si era costituita la impugnando le avverse richieste e Parte_1 chiedendone il rigetto, per le medesime ragioni esposte nel presente giudizio. Si era costituito altresì il EO. , chiedendo il rigetto delle CP_2 avverse richieste e chiedendo preliminarmente il differimento dell'udienza per la chiamata in garanzia della In particolare il CP_14 CP_2 aveva dedotto che il contratto di incarico professionale, all'art. 5 titolato
“esclusioni di responsabilità”, il Condominio aveva espressamente esonerato il nuovo esso nuovo direttore dei lavori da responsabilità relative a difetti progettuali e alla parte di intervento già eseguita dai direttori dei lavori che lo avevano proceduto, per le opere eseguite e per le scelte progettuali sulla base delle quali sarebbero state portate avanti le lavorazioni. Allegava, infatti, che il progetto non era stato redatto da esso EO. , bensì da altro CP_2 professionista, che aveva avuto l'incarico di redigere il computo metrico e che era stato avallato dal tecnico che lo aveva preceduto arch. con Per_6 la propria relazione. In contratto, inoltre, l'incarico dato al professionista di procedere alla esecuzione dei lavori sul terrazzo C come da progetto e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/19 misurazioni dell'arch. , escludeva la necessità di nuove verifiche Per_6
(art.
5.3 contratto di appalto). Aveva contestato, dunque, quanto scritto dall'ing. nelle conclusioni della propria relazione nell'ATP, il quale Per_4 che testualmente aveva scritto nelle proprie conclusioni “Le riscontrate infiltrazioni sono conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta per poi inopinatamente aggiungere Parte_1 che il EOetra , pur non avendo responsabilità in merito alle scelte CP_2 tecniche avrebbe dovuto “obiettare su scelte tecniche discutibili”. Il EO.
aveva evidenziato come tale affermazione risultasse essere CP_2 intrinsecamente illogica e in netto contrasto con l'interpretazione del contratto stipulato tra il ed il EOetra . In pratica il EO. CP_1 CP_2
si era ritrovato a lavorare su un progetto redatto dall'ingegnere CP_2 [...]
e che per la fase di esecuzione era stato in principio nominato Per_3 come direttore dei lavori l'architetto che, a causa delle Testimone_1 perplessità che nutriva sulla fattibilità dei lavori di manutenzione da realizzarsi sui due terrazzi a livello del Condominio in base al progetto originario, decideva di rinunciare all'incarico di direzione dei lavori relativamente solo a tale parte dell'incarico, proprio perché riteneva che non vi fossero le pendenze necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto approvato dal come risultava dal punto 1 CP_1 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 16/09/2020. Nella successiva assemblea condominiale del 09/10/2020, il nuovo tecnico incaricato in sostituzione di l'architetto aveva depositato una relazione Tes_1 Per_6 tecnica relativa alle problematiche evidenziate dall'arch. in cui Tes_1 confermava le perplessità dell'arch. Tuttavia nella medesima Tes_1 assemblea la ditta FAC aveva proposto, per il tramite del proprio delegato EOetra degli accorgimenti che avrebbero permesso a suo dire la Per_3 regolare realizzazione del lavoro. L'architetto in data 10/11/2020 Per_6 aveva poi terminato una seconda relazione tecnica ed espressamente in essa aveva scritto, contrariamente a quanto sostenuto dal precedente direttore dei lavori dimissionario e dallo stesso un mese prima, “ che le pendenze Per_6 rilevate sul terrazzo a livello di proprietà NT risultano essere congrue e comprese tra il 1,4% e 3,5%” ed ancora “Alla luce di quanto sopra, può essere garantita la pendenza regolarmente richiesta in tutti i punti del terrazzo a livello, per cui si possono dichiarare procedibili le lavorazioni”. Il EOetra
aveva fatto inoltre notare come di detta seconda relazione dell'arch. CP_2
, che contraddiceva la prima, be aveva avuto a conoscenza solo in Per_6 quanto allegata al Ricorso per A.T.P. depositata dal difensore del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/19 Condominio. Aveva rilevato, poi, che nonostante quanto dichiarato nella seconda relazione da detto nuovo D.L, lo stesso arch. , prima di Per_6 cominciare i lavori aveva presentato le proprie dimissioni irrevocabili in data 16/01/2021, senza fornire alcuna motivazione e declinando unilateralmente ogni tipo di responsabilità futura relativa alle opere da realizzarsi sopra i predetti terrazzi a livello. Il , per l'ipotesi di accoglimento della CP_2 domanda risarcitoria del esponeva che egli aveva stipulato un CP_1 contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale con la
, rinnovato in data 24.03.2022, come da polizze prodotte in CP_14 giudizio, evidenziando come subito dopo la ricezione della prima richiesta di risarcimento del danno in data 27 Luglio 2022, allorquando gli venne notificato il ricorso per ATP, aveva denunciato il possibile sinistro alla propria compagnia assicurativa, prima con pec del 30/08/2022 e con altra pec del 27/09/2022, avvertendola della necessità di apportare una difesa tecnica all'interno del procedimento di A.T.P. e sottoponendo alla stessa Compagnia il preventivo di spese legale per un importo complessivo pari ad euro 2.415,00 oltre spese vive ed oneri di legge. Il aveva aggiunto CP_2 che all'esito della procedura di A.T.P. la medesima Compagnia, che non si era pronunciata per iscritto sulle spese di resistenza preventivate, nel riconoscere la copertura assicurativa, aveva provveduto a corrispondere al legale del l'importo di cui al preventivo a mezzo di bonifico bancario CP_2 in data 23.03.2023, versato in atti. Tale pagamento da parte della Compagnia assicurativa era avvenuto in virtù del contratto di assicurazione, che espressamente prevedeva all'articolo 6.3 l'indennizzabilità a titolo di perdite pecuniarie dei costi di difesa dell'assicurato. Per tali motivi il aveva CP_2 chiesto al giudice di rigettare la domanda risarcitoria del e, in CP_1 subordine, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, di graduare in maniera congrua la responsabilità tra il EOetra e gli altri soggetti Controparte_2 che avevano collaborato nella causazione dei danni, compresi il tecnico che aveva redatto il computo metrico e il direttore dei lavori che lo aveva proceduto, nella misura percentuale corrispondente all'apporto causale di ciascun soggetto nella causazione degli stessi, per le ragioni sopra illustrate;
sempre in via subordinata, dichiarare la compagnia assicurativa CP_14
[...
a manlevarlo in ragione della polizza stipulata e, per l'effetto, condannarla a tenerlo indenne da una eventuale condanna di risarcimento del danno, alle eventuali spese legali del presente procedimento, oltre a quelle di A.T.P., nonché per le spese relative ai costi di ctu dell'ATP.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/19 Con comparsa depositata il 26.9.2024 si era costituita nel predetto giudizio riunito anche la la quale si opponeva alle domande CP_15 risarcitorie da chiunque formulate nei confronti del proprio assicurato ribadendo di aderire alle difese di merito svolte dal Controparte_2 medesimo riguardo all'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al detto direttore dei lavori. Riguardo alla domanda di manleva formulata nei confronti di essa compagnia assicurativa, aveva eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa per pregressa conoscenza da parte dell'assicurato della problematica oggetto di causa, dal medesimo sottaciuta in sede di sottoscrizione del modulo di rinnovo della polizza. Deduceva, infatti, che dagli atti e dai documenti di causa si evinceva che il EO.
era a conoscenza delle criticità lamentate da parte attrice CP_2 quantomeno dall'8/09/2021, allorquando il medesimo aveva effettuato apposito sopralluogo e aveva redatto una relazione, dopo che l'amministratore dr. si era rifiutato di sottoscrivere il certificato di CP_16 ultimazione dei lavori del 04/05/2021 a fronte delle perplessità manifestate dal sull'esecuzione dei lavori. Tale circostanza pregressa nota CP_1 era stata completamente sottaciuta dall'assicurato in sede di sottoscrizione del modulo di rinnovo della polizza in data 24/03/2022, allorquando all'esplicita domanda lui rivolta in tal senso nel questionario informativo, lo stesso rispondeva negativamente. Per tali motivi chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dal nei confronti del EO. CP_1 Controparte_2 in quanto infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur;
nell'ipotesi di condanna del EO. , accertare e dichiarare Controparte_2
l'inoperatività della polizza assicurativa invocata dal medesimo e stipulata con e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta CP_14 dal convenuto nei suoi confronti;
in via ulteriormente gradata e salvo gravame, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dal EO. , tenuto conto del grado di responsabilità che Controparte_2 verrà accertato in corso di causa in capo a ciascuno dei soggetti coinvolti, comunque nei limiti delle condizioni di polizza e tenuto conto del massimale e della franchigia operanti e con esclusione degli esborsi di causa delle spese legali sostenute dall'assicurato. Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, fissata l'udienza per la decisione della causa, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/19 La domanda della ricorrente è fondata e va pertanto accolta, mentre vanno rigettate le domande del resistente CP_1
Con contratto di appalto del 16.06.2020 il resistente affidò CP_1 Part alla l'esecuzione dei lavori edili di risanamento Parte_1 manutentivo delle facciate e del lastrico di copertura dei due terrazzi a livello del quarto piano (proprietà Cacace scala A e proprietà NT scala C), come da offerta e computo metrico allegato al contratto. La Direzione dei lavori fu affidata all'arch. su opere progettate e computate dall'ing. Testimone_1
I lavori appaltati alle facciate iniziarono e furono portati a Persona_3 termine dall'impresa senza sostanziali contestazioni da parte del . CP_1
Il pagamento dell'intero importo dovuto era stato convenuto in euro 373.665,79, IVA compresa, da corrispondersi in un acconto di euro 37.366,57 ed in 36 rate mensili di euro 8.096,09 ciascuna a decorrere da 30 giorni dall'inizio dei lavori (31.7.2020). Il Condominio, oltre l'acconto iniziale, ebbe a corrispondere n. 22 delle rate convenute, quando in data 08/04/2022 ebbe a comunicare all'impresa una diffida ad adempiere, che nel frattanto aveva abbandonato il cantiere, così acclarando di fatto una risoluzione del contratto di appalto da parte di entrambe le parti. Il sospese così CP_1
i pagamenti dal settembre 2022, per cui alla ricorrente impresa residuava un credito pari ad euro 120.818,65. Da quel momento venivano avviate iniziative giudiziarie sia da parte del con l'attivazione di due successivi CP_1
ATP, seguiti da un giudizio di merito (RG n. 44/2024), sia da parte della
[...] con il ricorso oggetto del presente giudizio, cui è stato poi riunito Parte_1 quello RG. n. 44/2024. Il Condominio, come principale contestazione all'impresa appaltatrice, ha indicato, oltre all'abbandono del cantiera ad opere non ultimate, anche vizi e difformità delle stesse opere. In ordine a quanto contestato circa le opere su uno dei terrazzi, va rilevato che è documentalmente provato e non contestato, che, prima di iniziarne l'esecuzione, anche a seguito di un'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla condomina Cacace nei confronti del CP_1 per pregresse infiltrazioni, il direttore dei lavori arch. espresse Tes_1 perplessità in ordine alle lavorazioni così come progettate e, nel corso dell'assemblea condominiale del 16.9.2020, rilevò “l'assenza di una adeguata pendenza dalle soglie di marmo dei balconi verso la bocchetta di scarico delle acque pluviali”. Lo stesso ritenne “pertanto che i lavori a perfetta regola d'arte richiedano necessariamente lavori di riposizionamento delle predette soglie di marmo esistenti ad una quota superiore di 15 cm rispetto allo stato attuale”. Su questa evidenza i condomini, piuttosto che ordinare l'esecuzione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/19 delle opere integrative sulla base del rilievo del direttore dei lavori, proposero di affidare ad altro tecnico – arch. - la direzione dei lavori Persona_7 di rifacimento dei terrazzi, il quale, però, con relazione del 7.10.2020, evidenziò per entrambi i terrazzi la insufficienza delle pendenze, rispetto agli imbocchi delle pluviali, per garantire il normale deflusso delle acque meteoriche. Lo stesso professionista, nominato dal constatò CP_1 altresì che la quota delle soglie prospicienti i due terrazzi era la medesima dell'intera superficie dei terrazzi e che, come rappresentato dai proprietari, nelle giornate di pioggia l'acqua entrava all'interno degli appartamenti e segnalò che i condomini proprietari degli appartamenti con annessi terrazzi si erano dimostrati contrari a risolvere il problema mediante la modifica degli infissi, per aumentare la quota della soglia rispetto alla quota della pavimentazione del terrazzo. Con comunicazione integrativa, lo stesso architetto precisò che “le quote dei dislivelli e le relative pendenze attualmente in essere su ognuno dei due terrazzi in oggetto risultano abbondantemente al di sotto di quelle necessarie per un regolare deflusso delle acque meteoriche (1,00% 1,50%) e per la precisione oscillano tra lo 0,1% e lo 0,6%. Come già ampiamente descritto in relazione, detti difetti, presenti e persistenti probabilmente dalla progettazione e/o esecuzione in opera degli interi fabbricati, non sono eliminabili con alcuna soluzione che non preveda il rialzo delle soglie in entrata”. Con pec del 16.1.2021 anche l'arch. rassegnò le proprie dimissioni da direttore dei lavori, Per_6 declinando ogni responsabilità in merito alle opere da realizzare sui terrazzi dei condomini NT e Cacace. In seguito, in data 4.2.2021, il Condomino nominò il EO. come nuovo direttore dei lavori per tali Controparte_2 opere, con espressa esclusione di responsabilità in merito “alle scelte progettuali sulla base delle quali saranno portate avanti le lavorazioni”, per cui l'impresa appaltatrice, senza che fosse modificato il progetto di esecuzione delle opere al terrazzo, ma sulla base della descrizione di cui al computo metrico allegato al contratto del giugno 2020, iniziò le lavorazioni ai terrazzi nello stesso mese di febbraio 2021, sostituendo, come da indicazioni ricevute dal direttore dei lavori, la guaina bituminosa prevista nel computo Part con nuova guaina in PVC, nonostante le perplessità esposte dalla su tale soluzione progettuale. Infatti, solo per la porzione di terrazzo a livello dell'appartamento di proprietà Cacace, la ebbe disposizioni Parte_1 dal D.L. di rialzare le soglie di marmo, mentre per la porzione di terrazzo a livello dell'appartamento di proprietà NT fu disposto di mantenere la medesima soglia preesistente. Quindi l'impresa appaltatrice ebbe ad eseguire
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/19 le opere come “nudus minister”, seguendo la progettazione e le direttive tecniche del direttore dei lavori, così come integrata dalle indicazioni dell'arch. , accettate dall'assemblea del Condominio del 9.10.2020. Per_6
Dalla produzione del EO. si evince la redazione di una sua CP_17 relazione tecnica datata 8.9.2021 (a seguito della conclusione dei lavori al terrazzo del 4.5.2021), in cui detto direttore dei lavori, verificate le infiltrazioni, ebbe a consigliare al l'esecuzione di opere CP_1 consistenti nel rialzare la soglia di marmo di accesso all'appartamento di proprietà NT, e nelle conseguenziali opere di modifica degli infissi interni ed esterni, ma tali indicazioni non si tradussero in alcun ordine di servizio o una disposizione di lavori aggiuntivi indirizzati alla impresa appaltatrice. D'altra parte, la ricorrente impresa risulta aver completato le opere appaltate ai terrazzi già prima del 4.5.2021, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto in tale data dal direttore dei lavori e dalla ditta appaltatrice. A fronte di tale documento, con attestazione della conclusione delle opere e della esecuzione delle stesse in conformità al progetto, alle indicazioni del direttore dei lavori e della regola dell'arte, il
, non ebbe a denunciare all'impresa alcun vizio o difformità CP_1 dell'opera, lamentando per la prima volta all'impresa presunti vizi solo con la notifica del ricorso per ATP in data 27.7.2022, vale a dire oltre un anno dopo la riconsegna del cantiere, quindi incorrendo nella decadenza dalla garanzia per i vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c., atteso che le problematiche progettuali e di infiltrazioni erano ben note al alla luce delle CP_1 varie relazioni dei direttori dei lavori e delle discussioni in sede assembleare, per cui non era dato parlare di vizi occulti o sopravvenuti. Anche dall'esame della ctu disposta in sede di primo ATP, si evince che la causa delle riscontrate infiltrazioni era da individuare nel “piano di calpestio del terrazzo a livello, di proprietà dell'avv. NT, presenta in corrispondenza dei cancelli esterni una quota più alta rispetto al livello interno, rappresentato dalla quota di posa in opera della soglia di marmo;
viceversa la quota di calpestio interna sarebbe dovuta essere più alta e la soglia sarebbe dovuta emergere almeno di 2 cm rispetto al punto più alto”. Il ctu, quindi, ebbe a concordare con tutti i tecnici che avevano verificato il terrazzo e che avevano proposto di modificare il progetto, proposte non seguite dai condomini. Il medesimo ctu, nell'individuare le opere a farsi per la soluzione delle problematiche, ritenne “necessario sistemare i due impluvi al fine di recuperare quota utile per ottimizzare il deflusso delle acque”, ma
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/19 tale soluzione fu prospettata ex post a lavori già terminati e senza che fosse stata prospettata in corso di esecuzione delle opere dalla direzione tecnica e quindi dal Condominio. Nel rispondere ai quesiti posti da parte resistente, il ctu riferì in maniera netta che “le infiltrazione accertate e riscontrate non sono dovute a fenomeni di capillarità ma al piano di calpestio del terrazzo a livello, di proprietà dell'avv. NT, che presenta in corrispondenza dei cancelli esterni una quota più alta rispetto al livello interno consentendo le infiltrazioni denunciate”, concordando con il ctp dell'impresa nel riconoscere tale differenza di quote come causa delle infiltrazioni. Alla luce di tali evidenze tecniche, il fatto che il medesimo ctu abbia poi concluso genericamente nel senso di una cattiva esecuzione dei lavori da parte della e di Parte_1 un difetto di vigilanza d parte del direttore dei Lavori EO. , non CP_2 basta a motivare una responsabilità dell'impresa appaltatrice, tanto più che il direttore dei lavori – rappresentante tecnico del - mai nulla ebbe CP_1
a contestare all'impresa con disposizione scritta in ordine alla corretta esecuzione delle opere. Infondata è, conseguenzialmente, la domanda di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della ditta appaltatrice a norma cui all'art. 1455 c.c.. La risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore può essere disposta, in via generale, per il grave inadempimento che sia tale da compromettere la buona riuscita dei lavori (e, quindi, non da qualunque inadempimento). Nella fattispecie in esame, è stato confermato dal D.L. e dal tecnico nominato in sede di ATP, ing. la Per_5 assoluta lievità degli inadempimenti addebitabili alla ditta esecutrice, anche in rapporto al valore complessivo dell'appalto. Inadempiente risulta, invece, il resistente che dal settembre 2022 sospese i pagamenti mensili CP_1 rateali all'impresa, rimasta non soddisfatta di parte del corrispettivo previsto in contratto e quindi giustificando una reazione dell'impresa ai sensi dell'art. 1460 c.c. La ha provato che alla data del 31.3.2022 aveva concluso Parte_1 le opere appaltate, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dal verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 8.4.2022 dal responsabile della ditta, dall'amministratore del e dal direttore CP_1 dei lavori. In quella sede il direttore dei lavori, professionista di fiducia del e rappresentante tecnico di esso per l'esecuzione del contratto di CP_1 appalto, ebbe a dichiarare che “i lavori sono sostanzialmente ultimati, in attesa di esecuzione di lavori ultimativi e di riqualificazione di lieve entità”.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/19 Vero è che con nota allegata a detto verbale, l'amministratore del ebbe a contestare la mancata esecuzione di piccole lavorazioni CP_1 quali la non completa pulizia del cantiere, lo spostamento antenne su ancoraggio momentaneo, la tettoia di copertura sul cancello su cui era stato installato il citofono, la pulizia dei klinker, il pozzetto di scolo acque, adiacente proprietà , la messa in funzione definitiva citofoni, la CP_8 pulizia generale di vialetti e cortile, il ripristino pensilina della scala C, i sostegni di ringhiere e terrazzo scala C, la ritinteggiatura dei frontalini, il ripristino di varie piccole parti danneggiate, l'applicazione di targhette e placchette ai pulsanti di apertura dei cancelli. Trattasi, in maniera palese, di Part piccoli interventi conclusivi, per i quali peraltro la ebbe a giustificarsi con pec del 29.3.2022, impegnandosi comunque a rimediare. Comunque, alla ultimazione e consegna dei lavori, non seguì alcuna verifica il contraddittorio tra e impresa appaltatrice, determinandosi di fatto, ai sensi CP_1 dell'art. 1665 c.c., l'accettazione dell'opera. Come sopra già accennato, anche il ctu del secondo ATP, dopo aver verificato l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, ebbe a riconoscere che le opere non eseguite, o non eseguite a regola d'arte, furono di piccola entità, tanto da quantificare in euro 7.423,23 oltre IVA l'importo da scorporare dal corrispettivo dovuto all'impresa. Riguardo agli oneri di smaltimento, invece l'importo da scorporare secondo il detto ctu, non ha fondamento, in quanto l'impresa appaltatrice ha prodotto in giudizio decisiva documentazione a comprova del corretto smaltimento dei rifiuti di cantiere in discarica autorizzata (cfr. certificato di analisi dei rifiuti rilasciato dalla Chimica srls all'uopo incaricata, n. 10 formulari di conferimento di rifiuti sottoscritti dalla Controparte_18
attestanti il periodico conferimento dei rifiuti provenienti dal
[...] cantiere di fatture di conferimento dei rifiuti). Controparte_1 CP_1
Anche riguardo alla tempistica di esecuzione dei lavori appaltati, il ctu del secondo ATP, va corretto nelle sue conclusioni, in quanto alcun ritardo è addebitabile a colpa della In particolare il vizio di Parte_1 progettazione delle opere ai terrazzi a livello degli appartamenti all'ultimo piano, formalmente segnalato dal D.L. nel corso dell'assemblea del Tes_1
16.9.2020, le dimissioni di detto primo direttore dei lavori, la nomina di un nuovo D.L. in data 4.2.2021, le richieste all'impresa da parte di singoli condomini l'incarico per l'esecuzione di lavori alle parti private (balconi aggettanti), le oltre 70 giornate lavorative in cui le condizioni climatiche non consentivano l'esecuzione di opere, come certificato dai bollettini meteo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/19 depositati in atti dalla ricorrente, inducono ad escludere un ritardo ingiustificato dell'appaltatrice nell'esecuzione delle opere e quindi l'applicazione di una penale per il ritardo. D'altra parte né il né i CP_1 direttori dei lavori succedutisi nel tempo, hanno mai contestato formalmente all'impresa il ritardo o anche semplici doglianze in relazione al cronoprogramma dei lavori in corso. Peraltro il nell'ambito dei CP_1 due giudizi di merito poi riuniti ed oggi in decisione, non ha domandato la condanna dell'impresa al pagamento di una penale per ritardata ultimazione delle opere, ma si è limitato a chiedere la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'impresa e il risarcimento dei danni, cosa concettualmente diversa ed incompatibile con il ritardato completamento dei lavori e la domanda di pagamento della penale. In ordine, poi, ai presunti nuovi danni dedotti dal resistente CP_1 con la prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c., asseritamente collegati a vizi nella esecuzione dei lavori ai pilastrini ed ai cornicioni insistenti sul terrazzo a livello della scala A, nonché la presenza di danni al torrino CP_19 ed alla cassa scale, occorre rilevare l'inammissibilità delle nuove domande, anche in considerazione del fatto che quanto lamentato da parte resistente era già noto alla stessa ben prima della sua costituzione nel presente giudizio e dell'introduzione del giudizio riunito, atti che hanno delimitato l'oggetto e la natura del contendere. Del resto, lo stato del torrino della scala B risulta essere stato rappresentato già dal ctu ing. senza che il Per_5 CP_1 avesse ritenuto di inserire tale fatto negli atti introduttivi dei due giudizi di merito riuniti. I relativi restanti vizi, risultano, poi denunciati tardivamente con pec del 7.3.2024 e anche per essi va rilevato la scelta del Condominio di non inserirli tra le difese di cui alla comparsa di costituzione e di non proporre domanda riconvenzionale sul punto, con conseguente inammissibilità delle tardive domande. Sussistono, dunque, i presupposti per dichiarare che l'importo dovuto dal a saldo dei lavori eseguiti dalla ricorrente in esecuzione del CP_1 contratto di appalto oggetto di giudizio è pari ad euro 113.395,42 (iva inclusa) e di conseguenza condannare il resistente a pagare in favore della ricorrente la predetta somma, oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Va altresì accolta la domanda della ricorrente finalizzata ad ottenere dal resistente la documentazione con l'elenco con le generalità complete dei CP_1 condomini e delle relative quote millesimali di proprietà condominiale, nonché l'indicazione delle eventuali morosità in relazione all'importo dovuto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 16/19 per la causale di cui al presente giudizio, con fissazione di una somma di denaro a carico del per ogni giorno di ritardo nella consegna CP_1 della predetta documentazione.
Riguardo alla domanda risarcitoria proposta dal nei CP_1 confronti del EO. , va rilevato, innanzi tutto, come il contratto CP_2 stipulato in data 04/02/2021 all'art.
5.1 prevedeva espressamente che “il professionista per la Direzione dei Lavori ai terrazzi a livello Scala A e Scala C di proprietà esclusiva della sig.ra per la scala A e del sig. Parte_5
NT CE per la scala C, non risponde, a nessun titolo, in relazione alla parte di intervento già eseguito dal Direttore dei Lavori uscente arch.
o di chi eventualmente lo abbia proceduto, per le opere eseguite e Per_6 per le scelte progettuali sulla base delle quali saranno portate avanti le lavorazioni”. Inoltre stabiliva all'art.
5.3 che “Il professionista procederà alla esecuzione dei lavori sul terrazzo C come da progetto e misurazioni dell'arch.
, senza alcuna necessità di nuove verifiche.”. Orbene sono risultate Per_6 proprio le misurazioni dell'arch. e il progetto dell'ing. Per_6 Per_3 ad essere erronei, come accertato dal ctu dell'ATP, , per cui alcuna responsabilità puo' essere attribuita al EO. , in quanto le parti del CP_2 contratto ebbero ad escludere ogni sua responsabilità per le scelte progettuali dei professionisti che lo avevano preceduto, escludendo espressamente che detto D.L. potesse effettuare nuove verifiche e misurazioni ed imponendogli di attenersi a quelle effettuate da . Il direttore dei lavori non risponde Per_6 degli errori progettuali ( quando ovviamente non abbia ricoperto anche il ruolo di progettista) e nel caso in esame significative sono le seguenti circostanze:1) il progettista era stato l'ing. 2) il primo Persona_3 direttore dei lavori era stato l'arch. il quale aveva anche reso Persona_8 edotto il committente dei suoi dubbi sulle scelte progettuali CP_1 approvate, tanto che decise di dare le dimissioni dal ruolo di direttore dei lavori nella parte di lavoro relativo ai terrazzi;
3) il secondo direttore dei lavori arch. , risulta aver prima confermato i dubbi sulla fattibilità Per_6 della realizzazione dell'opera, per poi sostenere l'esatto opposto, ma poi dando immediatamente le proprie dimissioni;
4) il Condominio, pur reso edotto di tutte le perplessità che gli erano state prospettate, decise di realizzare ugualmente l'opera, nominando il EOetra , che era CP_2 all'oscuro di tutte le perplessità avanzate dai precedenti tecnici sulle scelte progettuali discutibili, tuttavia esonerandolo dal realizzare nuove misurazioni e escludendo in contratto ogni sua responsabilità per gli eventuali danni che si sarebbero potuti verificare dalle scelte progettuali sulla base delle quali
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 17/19 sarebbero state portate avanti le lavorazioni;
5) il ctu dell'ATP ha genericamente ipotizzato, senza motivarla tecnicamente in relazione agli acclarati difetti di progettazione, un'evanescente responsabilità del EO.
per omessa vigilanza sull'impresa, riguardo alla cui esclusione CP_2 questo giudicante ha già motivato. La domanda risarcitoria del CP_1 nei confronti del è dunque infondata e va rigettata. CP_2
Superfluo è di conseguenza esaminare la fondatezza della domanda di manleva del nei confronti della chiamata in causa, pur dovendo CP_2 segnalare l'operatività della polizza per i chiari motivi esposti dalla difesa dell'assicurato. Del resto l' , ha già rimborsato, a norma del CP_3 contratto assicurativo, le spese legali sostenute dall'assicurato per il procedimento di ATP proprio in quanto riguardante un evento coperto dalla polizza, ai sensi dell'art.
6.3 delle condizioni di contratto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra il convenuto e la chiamata in causa, in considerazione sia dell'opportunità di far partecipare al contraddittorio la compagnia assicurativa, sia dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che l'importo dovuto dal a saldo dei lavori eseguiti dalla ricorrente in esecuzione del CP_1 contratto di appalto oggetto di giudizio è pari ad euro 113.395,42 e di conseguenza condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente la predetta somma, oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Condanna altresì il resistente a consegnare alla ricorrente la CP_1 documentazione con l'elenco dei condomini e delle relative quote millesimali di proprietà condominiale, nonché l'indicazione dell'eventuali morosità in relazione all'importo dovuto per la causale di cui al presente giudizio, fissando in euro 50,00 la somma di denaro dovuta dal in favore della ricorrente per ogni giorno di ritardo nella CP_1 consegna della predetta documentazione, con decorrenza dal trentesimo giorno dalla notifica della presente decisione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 18/19 3) Rigetta ogni altra domanda
4) Condanna il resistente al pagamento alla ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari
5) Condanna il resistente al pagamento al convenuto delle Controparte_2 spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge
6) Compensa le spese del presente giudizio tra il convenuto CP_2
e la chiamata in causa
[...]
Così deciso in data 19.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 19/19